SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 758 2026 – N. R.G. 00001771 2024 DEPOSITO MINUTA 01 04 2026 PUBBLICAZIONE 02 04 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE e MINORENNI
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. NOME COGNOME
Presidente rel.
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato, ai sensi dell’art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009,
la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., promossa
DA
), in qualità di ex socio della cessata
C.F.
rappresentato e difeso in giudizio dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Verona, INDIRIZZO, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
( , rappresentata e difesa in giudizio dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in PadovaINDIRIZZO, in forza di procura alle liti in atti; C.F.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1906/2024, pubblicata in data 8 agosto 2024, rimesso al Collegio in decisione ex art. 352 cpc all’udienza del 30 marzo 2026, sostituita mediante il deposito di note scritte:
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
‘In via principale nel merito, in accoglimento dell’appello, riformare integralmente la sentenza n. 1906/2024 n. 2575/2024 Rep., pronunciata nella causa civile iscritta al n. 6318/2022 R.G. pronunciata dal Tribunale di Verona, nella persona del Dottor e, pertanto, dichiarare che il guasto occorso al veicolo di proprietà della non è imputabile, in alcun modo, alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al risparmio di . In ogni caso, con vittoria integrale di spese e compensi in entrambi i gradi del giudizio, maggiorati degli accessori di legge e contributo forfettario 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario. In via istruttoria, si chiede CTU chimica su un campione di carburante estratto dal serbatoio della vettura della al fine di accertare la composizione dello stesso ovvero la presenza di acqua e/o di altre sostanze crederebbero il gasolio non conforme. Si chiede, inoltre, CTU tecnica al fine di verificare se il danno corso al veicolo di cui è causa sia riconducibile esclusivamente al presunto carburante difettoso’.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
‘In via preliminare, si eccepisce la nullità della citazione mancando la vocatio in ius del terzo chiamato pur chiedendo controparte, nel proprio atto di citazione in appello, la riforma della sentenza di primo grado anche nella parte in cui è stata respinta la domanda di manleva formulata dal sig. nei confronti di
Nel merito in via principale, per le ragioni indicate negli scritti difensivi depositati nell’interesse di parte appellata, si chiede che l’Ill.ma Corte d’Appello di Venezia voglia rigettare l’appello promosso dal sig. , avverso la sentenza n. 1906/2024, pronunciata dal Tribunale di Verona in data 8.08.2024, nell’ambito del giudizio individuato da RG 6318/22 e confermare tale pronuncia in ogni sua parte, con condanna dell’appellante al pagamento in favore della dott.ssa a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa subiti, dell’importo di euro 13.686,84.=, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dovuto al saldo e ciò per le argomentazioni tutte indicate in atti. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA. In via istruttoria, ci si oppone alla richiesta avversaria di nuova consulenza chimica e tecnica, avendo la CTU, svolta in sede di ATP, già risposto, nel contraddittorio tra le parti, ai quesiti riproposti dall’appellante. Ci si oppone all’ammissione dei documenti prodotti per la prima volta da controparte in sede di appello: ovvero ai doc. 2,3,5,6,7,8′.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 8 settembre 2022, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, chiedendone la condanna al pagamento, in proprio favore, dell’importo di euro 13.686,84.=, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno subito dalla vettura targata TARGA_VEICOLO, determinato dal carburante viziato, acquistato presso il distributore gestito della società convenuta.
L’attrice allegava di aver acquistato in data 11 gennaio 2021 da Rover
di Bolzano la vettura Land Rover Defender 3.0 D, targata TARGA_VEICOLO, e che la stesse le era consegnata il 15 aprile 2021, smettendo di funzionare la mattina del 14 maggio 2021, dopo una percorrenza di soli 2.000 chilometri.
asseriva che il malfunzionamento aveva reso necessario l’intervento del soccorso stradale per prelevarla dall’autorimessa in cui era stata ricoverata la sera prima e condurla presso l’officina del concessionario ufficiale Land Rover in Castel d’Ario (MN) che, il successivo 19 maggio 2021, aveva riscontrato un problema di alimentazione causato dalla presenza di acqua all’interno del serbatoio, come confermato anche in ragione dell’accertata presenza di ruggine, con un costo per la riparazione del danno subito dall’auto veniva stimato in euro 7.980,15.=.
L’attrice chiariva di avere denunciato l’accaduto alla venditrice , nonché a quale gestrice della RAGIONE_SOCIALE ove aveva eseguito tutti i rifornimenti di carburante, in particolare gli ultimi due antecedenti al verificarsi del problema, di data 1 aprile 2021 e 6 maggio 2021, dovendone uno di loro risponderne.
Promosso avanti il Tribunale di Verona procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, nei confronti di finalizzato ad accertare le cause del guasto e la congruità del preventivo di spesa per la riparazione, affermava che il consulente dell’ufficio aveva riscontrato che l’autovettura si era danneggiata a causa della presenza di acqua nel carburante in percentuale doppia rispetto a quanto ammesso, cosicché concludeva per la condanna della convenuta al pagamento della somma rammentata a titolo risarcitorio.
Costituendosi in giudizio , affermava l’infondatezza delle pretese attoree e contestava la quantificazione del credito risarcitorio azionato dall’attrice, chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa formulando nei confronti di quest’ultima domanda subordinata di garanzia impropria, quale propria fornitrice
del carburante .
Acquisita la relazione peritale di cui all’accertamento tecnico preventivo ed assunte le prove orali ammesse, con la sentenza gravata meglio indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, condannava al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 13.686,84.=, oltre interessi dal dovuto al saldo, mentre rigettava la domanda in manleva formulata nei confronti della terza chiamata rimasta contumace, condannando la convenuta alla refusione delle spese di lite.
Nel dettaglio e sulla scorta delle deposizioni dei testi e il Tribunale di Verona riteneva dimostrato che, prima della rottura dell’autovettura, gli unici rifornimenti di carburante fossero stati effettuati presso la ditta e che, in ragione degli esiti della consulenza espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, di tale rottura doveva rispondere la convenuta, essendo cagionati danni liquidati nell’importo preteso in atti e comprovati dai documenti prodotti, mentre reputava non provato che fosse l’effettiva fornitrice del prodotto erogato alla pompa.
, in qualità di ex socio della cessata ha interposto tempestivo appello, articolando tre motivi di gravame. Con il primo motivo di appello, l’appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Verona per omessa e/o carente motivazione.
Con il secondo motivo di appello, l’impugnante ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 cc in relazione agli artt. 1490 ss cc, posto che il Giudice di prime cure, nel decidere la controversia, avrebbe applicato la disciplina della responsabilità contrattuale da vendita di prodotti viziati/difettosi, ritenendo a carico di l’onere di provare l’assenza di anomalie e impurità del gasolio venduto a e che, per contro, in capo a quest’ultima gravasse escl usivamente la dimostrazione dell’acquisto del bene presso la RAGIONE_SOCIALE
di RAGIONE_SOCIALE. A Detta di il Tribunale non avrebbe tenuto conto del principio secondo cui l’acquirente, ai sensi dell’art. 1494 cc, avrebbe dovuto provare l’esistenza dei vizi della cosa compravenduta, nel caso il carburante annacquato, le eventuali conseguenze dannose ed il nesso causale fra i primi e le seconde, principi questi ribaditi in tema dionee della prova anche a mente dell’art. 120 D.Lgs. n. 206/2025.
Con il terzo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 e 116 cpc e errata/insufficiente valutazione delle prove, posto che il Tribunale, partendo da un principio di diritto errato, avrebbe applicato in modo erroneo la disciplina in materia di disponibilità e valutazione delle prove. ha ribadito che l’appellata non avrebbe potuto effettuare alcun rifornimento di carburante in data 1 aprile 2021, poiché l’automo bile le era stata consegnata il 15 aprile; che il giorno del rifornimento, indicato da controparte nel 6 maggio 2021, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avrebbe effettuato 411 erogazioni, per un totale di 9.254,53 litri di carburante distribuito, e nessun altro, a parte la sig.ra avrebbe mai sollevato rimostranze, contestato la qualità del prodotto né subito alcun danno al proprio veicolo a seguito del rifornimento; che idonee analisi ai carburanti contenuti nelle cisterne della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sarebbero state eseguite dalla convenuta semestralmente, ivi compresi il 16 giugno 2020 e 16 novembre 2020; che quanto dichiarato dal CTU, ing. , ossia che il malfunzionamento derivato dalla presenza di acqua in eccesso nella percentuale indicata comporta il guasto dopo la sosta del veicolo o successivo avvio come accaduto, sarebbe in contrasto con la ricostruzione attorea, prospettata con atto di citazione nel giudizio di primo grado, nonché con le risultanze probatorie, dalle quali emergerebbe l’utilizzo de lla vettura nei giorni successivi al rifornimento del 6 maggio 2021. Inoltre, secondo l’appellante, le circostanze per le quali il veicolo sarebbe stato consegnato dalla
concessionaria con il serbatoio pieno e, oltre al rifornimento del 6 maggio 2021, sarebbe stato effettuato un altro precedente rifornimento presso la RAGIONE_SOCIALE convenuta, allegate tardivamente solo con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc, pur se confermate dai testimoni, non avrebbe dovuto essere prese in considerazione ed in ogni caso avrebbero dovuto reputarsi inattendibili e sconfessate dalla consulenza tecnica d’ufficio. ha, poi, evidenziato che controparte avrebbe completamente omesso di riferire che qualche giorno dopo l’accaduto il di lei marito, , recatosi alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per contestare l’accaduto, aveva assistito ad un test con asta e pasta rilevatrice dimostrativo della genuinità del prodotto petrolifero, come comprovato dalla testimonianza resa da , erroneamente non valorizzata dal Tribunale che scorrettamente avrebbe ritenuto che la versione dei fatti, resa dai testi di parte appellata, fosse più credibile e aderente alla realtà. Così, secondo l’impugnante, gli elementi di prova raccolti in giudizio non avrebbero consentito di accertare non solo la difformità del carburante e dunque la responsabilità per prodotto difettoso da imputarsi alla Stazione di RAGIONE_SOCIALE convenuta, ma anche il nesso causale tra carburante annacquato ed danno all’automezzo.
si è costituita in giudizio, resistendo all’impugnazione avversaria e deducendo la nullità della citazione in appello, per omessa vocatio in ius del terzo chiamato
1 -La preliminare eccezione di nullità dell’atto di appello per difetto di notificazione del gravame ad ha perduto di rilevanza posto che ha rinunciato alla domanda di manleva. Ad ogni buon conto detta eccezione sarebbe stata in ogni caso infondata, considerando che la domanda di garanzia
impropria formulata in prime cure nei confronti di è stata rigettata e che, rispetto a detto rigetto, non lamenta alcuna omessa o carente motivazione, affermata unicamente in riferimento all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno di così come non formula alcun motivo di gravame per erronea decisione, posto che i motivi di censura, per quanto visto, ineriscono unicamente all’accoglimento della domanda risarcitoria dell’odierna appellata e non al rigetto della domanda di garanzia. Così, in difetto di specifici motivi di impugnazione relativi alla statuizione di rigetto della domanda proposta nei confronti della terza chiamata benché detta domanda sia stata reiterata con l’atto di appello, deve escludersi che dovesse provvedere a notificare il gravame a quest’ultima, considerata la scindibilità dei giudizi. In effetti, non ricorre l’ipotesi della necessità di trattazione unitaria, a mente dell’art. 331 cpc, nel caso di proposizione di domanda di garanzia impropria, nei confronti di un terzo, domanda come tale fondata su un titolo diverso dalla causa petendi della domanda principale, come è nel caso di specie (Cass. n. 19286/2009 e Cass. n. 1077/2003). Inoltre, per quanto detto in punto difetto di specifici motivi di gravame circa la decisione del Tribunale di rigettare la domanda di garanzia, deve escludersi la stessa applicazione dell’art. 332 cpc secondo cui, nel caso di cause scindibili, è ordinata la notificazione dell’atto di gravame nei confronti di tutte parti del giudizio di primo grado solo quando l’impugnazione non è preclusa o esclusa. 2 -Nel merito, l’appello è fondato e va accolto nei limiti che ci si appresta a precisare. Ai sensi dell’art. 132 comma 2 n. 4) cpc, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione . L’art. 118 delle disposizioni attuative dispone poi che la motivazione della sentenza di cui alla norma citata consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal
collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Secondo quanto esplicitato dalla Suprema Corte in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall ‘ esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Cass. civ. n. 29721/2019). Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui ricorre il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza allorquando il Giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell ‘ art. 132 comma 2 n. 4), in materia di processo civile ordinario, omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l ‘ iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . Nel caso che occupa deve ritenersi che la sentenza impugnata rientri agevolmente nello stigma delle sentenze nulle. La mancata esposizione anche solo sommaria dei fatti rilevanti di causa e l ‘ assenza della motivazione in diritto, difatti, rendono impossibile l ‘ individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo. Trattandosi di nullità che non consente di rimettere la causa al Giudice di prime cure, spetta allo scrivente Collegio la decisione del merito della controversia.
3 -Le pretese di devono ritenersi infondate e, pertanto, non meritano accoglimento. Innanzitutto, è necessario ricostruire la fattispecie di cui è causa dal punto di vista giuridico. La domanda prospettata dall’attrice in primo grado è sussumibile nel disposto di cui all’art. 1494 cc, ai sensi del quale ‘in ogni
caso’ il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa, essendo tenuto il venditore a risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa, cosicché l’obbligazione risarcitoria di cui si discorre è strettamente correlata alla sussistenza della garanzia per vizi. Solo quando l’obbligazione di garanzia non sia sorta, non è configurabile alcun inadempimento a carico del venditore, sanzionabile con il risarcimento dei danni (Cass. n. 7147/2004 e Cass. n. 15395/2000). Diversamente, qualora sorga l’obbligazione di garanzia, il venditore è obbligato, ai sensi della norma citata, al risarcimento di tutti i danni subiti dal compratore. Pertanto, sebbene l’azione di risarcimento del danno spettante all’acquirente abbia carattere autonomo, nel senso che è proponibile indipendentemente dall’esperimento dell’azione di risoluzione del contratto o di quella di riduzione del prezzo, occorre pur sempre che ricorrano i presupposti dell’azione di garanzia e che siano, quindi, dimostrati la sussistenza e la rilevanza dei vizi. La giurisprudenza ha chiarito che l ‘ obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all ‘ iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l ‘ esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redibitoria , con la conseguenza che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell ‘ esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l ‘ onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all ‘ inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno. In virtù di quanto premesso, grava su parte attrice, in qualità di compratrice che fa valere la garanzia per vizi, l’onere della prova dei difetti, delle eventuali conseguenze dannose e dell’esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde (Cass. Sez. Un. n. 11748/2019, Cass. n. 8199/2020).
3.1 -Parte attrice ha allegato, fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, di aver subito un danno alla di lei vettura, a causa dell’utilizzo di carburante non conforme ai requisiti normativi, acquistato presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE gestita da ed il danno subito dalla vettura dell’ odierna appellata non è stato contestato dalla difesa dell’allora convenuta e, pertanto, deve ritenersi positivamente accertato. Per dimostrare la fondatezza delle proprie allegazioni in tema di causa del danno, ha prodotto la consulenza resa nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo da cui emerge che il veicolo è stato danneggiato dall’utilizzo di carburante non conforme ai requisiti normativi ed in particolare a causa della presenza di acqua rilevata in percentuale doppia rispetto a quanto ammesso. Le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nel proprio elaborato non sono vincolanti e, tuttavia, il Giudice, per discostarsi dalle conclusioni della relazione peritale, ha l’obbligo di addurre adeguata motivazione, attraverso una valutazione critica ben ancorata alle risultanze processuali. Deve ritenersi che agli atti non risultano ragioni evidenti per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, mentre l’asserita incongruenza, prospettata dalla difesa di tra le allegazioni attoree e le dichiarazioni del CTU in merito alle tempistiche di verificazione del guasto derivante dalla presenza di acqua in eccesso non incide sul grado di persuasività della relazione peritale, bensì sulla verosimiglianza della ricostruzione fattuale operata da parte attrice.
3.2 -Ritenendo compiutamente accertati tanto il danno quanto la causa del danno per le ragioni finora esplicitate, non resta che verificare se il carburante viziato che ha determinato il danno sia stato venduto o meno dall’odierno appellante. A tal fine, è bene chiarire la portata delle allegazioni attoree. Nell’atto di citazione si legge espressamente che ‘tutti i rifornimenti di carburante nel corso della (breve) esistenza dell’auto, e, comunque, gli ultimi due prima del verificarsi del problema (in data 01.04.2021 e 06.05.21), sono stati eseguiti dalla dottoressa
presso la RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, gestita da per come si evince delle fatture di pagamento che si dimettono (NUMERO_DOCUMENTO. 6: Fatture rifornimento)’. Il medesimo atto difensivo, poche pagine più avanti, riporta testualmente che ‘tutti i rifornimenti di carburante della propria auto la dottoressa li ha sempre eseguiti presso la RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, gestita da per come documentato in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo, per come risultante dal DOC. 6 in atti e per come ci si riserva, altresì, di ulteriormente dimostrare nel prosieguo del presente giudizio’. Il documento 6, invero, permette di acclarare tanto il rifornimento effettuato in data 1 aprile 2021 quanto il rifornimento effettuato in data 6 maggio 2021. Come correttamente rilevato dall’odierno appellante, al primo dei due rifornimenti non può essere attribuita efficacia dirimente ai fine della definizione della presente controversia, considerato che, per stessa ammissione della difesa la vettura di cui si discorre è stata consegnata in data 15 aprile 2021. Nessuna rilevanza assume, in questa sede, l’asserito rifornimento intervenuto tra la data di consegna dell’auto e il 6 maggio 2021, del quale parte attrice tenta di fornire prova attraverso le testimonianze assunte in primo grado, posto che, proprio il documentato rifornimento del 6 maggio 2021, che parte attrice identifica come l’ultimo effettuato prima del verificarsi del danno, è di per sé sufficiente in astratto a determinare il danno. Proprio come correttamente evidenziato dall’odierno appellante, tuttavia, sussiste un elemento di criticità da tenere in debita considerazione. Secondo la ricostruzione attorea prospettata nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, la mattina del giorno 14 maggio 20 21, l’auto avrebbe smesso di funzionare, rendendo necessario l’intervento del soccorso stradale per prelevarla dal l’autorimessa in cui era stata ricoverata la sera prima , ossia il 13 maggio 2021. Dal tenore di detta allegazione, non ulteriormente precisata, visto
l’omesso deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) cpc, si desume il dato per cui l’auto è stata utilizzata fino alla sera prima del guasto. L’utilizzo della vettura nei giorni antecedenti il guasto, che trova ulteriore conferma nella quantità di carburante prelevato da ll’automobile per le opportune verifiche , pari a circa 28 litri, a fronte dei 55,98 litri introdotti con l’asserito ultimo rifornimento del 6 maggio 2021, contrasta con la perizia dell’ing. secondo la quale il malfunzionamento derivato dalla presenza di acqua in eccesso nella percentuale indicata comporta generalmente il guasto dopo la sosta del veicolo o al successivo avvio. Alla stregua dell’accertamento peritale, qualora il carburante viziato, causa del danno concretamente verificatosi, fosse stato prelevato presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del sig. in data 6 maggio 2021, il malfunzionamento si sarebbe verificato ben prima del 14 maggio 2021, soprattutto a fronte dell’accertato utilizzo dell’automobile tra il 6 e il 14 maggio 2021. Pertanto, deve ritenersi non provato con sufficiente grado di certezza che il carburante viziato, causa del malfunzionamento della vettura della sig.ra sia stato venduto proprio dalla parte convenuta in primo grado. I rilievi premessi comportano necessariamente il rigetto della domanda attorea formulata in primo grado.
4 -Le spese di lite di ambedue i gradi del giudizio seguono la soccombenza di vanno liquidate ai valori medi, tenuto conto del valore della causa ed in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, con condanna della stessa alla relativa rifusione in favore del difensore di dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Venezia, Terza Sezione Civile e Minorenni, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Verona n. 1906/2024, pubblicata in data 8 agosto 2024;
rigetta la domanda proposta da
condanna a pagare a , con distrazione in favore del difensore dello stesso, le spese di lite di ambedue i gradi di giudizio, liquidate in euro 5.077,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di primo grado, ed in euro 355,50.= per esborsi ed euro 3.966,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di appello, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 1 aprile 2026
Il Presidente est. Dott. NOME COGNOME