SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 2084 2025 – N. R.G. 00002385 2022 DEPOSITO MINUTA 18 11 2025 PUBBLICAZIONE 19 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza – 1^ Sezione civile – dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa N. 2385/2022 R.G.
promossa da
(C.F.: , Milano C.F.
con i proc. dom. AVV_NOTAIO COGNOME e
NOME COGNOME, INDIRIZZO,
– parte attrice in opposizione –
contro
(C.F.:
)
ed
(C.F.:
), con il proc. dom. AVV_NOTAIO COGNOME , INDIRIZZO
– parti convenute opposte –
e con
(C.F.:
) contumace
– parte convenuta dall’opponente –
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo; fideiussione; regresso.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT del seguente tenore.
Per la parte attrice in opposizione:
Piaccia all’Onorevole Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, deduzione e/o eccezione così giudicare:
In forza e conseguenza dei motivi esposti in narrativa dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo:
accertarsi e dichiararsi l’infondatezza della pretesa creditoria così come azionata in INDIRIZZO, difettando la prova dell’esistenza dell’asserito e contestato patto relativo la ripartizione interna dell’obbligazione fideiussoria, con conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 1954 e 1208 secondo comma cod. civ. circa la corretta ripartizione interna dell’obbligazione fideiussoria;
rideterminarsi la quota di competenza dell’opponente in relazione all’obbligazione fideiussoria di cui è causa secondo quanto prospettato in narrativa dell’atto di opposizione;
per effetto delle statuizioni che precedono, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto (Decreto Ingiuntivo n.87/2022-rg. 10139/2021 del Tribunale di Monza, emesso in data 12 gennaio 2022 e notificato in data 14 febbraio 2022) condannando le parti opposte alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio con rivalsa Iva e Cpa;
C.F.
C.F.
P.
4) condannarsi la società con sede in Bovisio MasciagoINDIRIZZO (codice fiscale ) in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. , residente in INDIRIZZO GiovanniINDIRIZZO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1953 cod. civile, a liberare l’opponente dall’obbligazione fideiussoria di cui è causa e comunque a manlevare il Sig. dall’azione di regresso azionata in via monitoria dai confideiussori ed o, in subordine condannarsi la predetta società prestare le garanzie necessarie per assicurare al Sig. il soddisfacimento dell’eventuale azione di regresso . P.
Per le parti convenute opposte:
-nel merito,in via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo l’avversaria opposizione in quanto infondata, per i motivi di cui in narrativa o con ogni diversa o miglior motivazione
nel merito, in via subordinata: nel non creduto caso di revoca, per qualsiasi motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare l’attore opponente a versare all’esponente la somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali moratori ex art. 1284 comma, c.c.
-in via istruttoria: ammettersi prove per testi sui capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., del 26/6/23, di seguito integralmente trascritti:
vero che, in occasione del mutuo concesso da alla i tre soci, sigg.ri e , concordarono che le obbligazioni scaturenti dalle fideiussioni richieste dalla fossero assunte nella misura di un terzo a carico di ciascun socio, corrispondenti sostanzialmente alle rispettive quote di partecipazione societaria;
vero che la sig.ra non disponendo a quel tempo di garanzie personali sufficienti, chiese ed ottenne di farsi sostituire nell’obbligazione fideiussoria nei confronti della dai propri genitori, sig. d che presso detto istituto avevano un conto corrente cointestato; COGNOME
vero che l’obbligazione fideiussoria fu intestata ai sig. d per iniziativa della Banca, in quanto il conto era a loro cointestato, senza alcun riferimento o nesso con gli accordi intercorsi fra i soci della circa la condivisione in tre parti della garanzia.
Si indicano quali testimoni:
–INDIRIZZO
dott. strada per INDIRIZZO.
Spese e compenso professionale, compreso quello della fase monitoria anche nel caso di revoca del decreto ingiuntivo e laddove confermata la pretesa sostanziale del ricorrente, aumentato del 15% per spese generali ed accessori di legge, completamente rifusi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 22.3.2022, iscritto a ruolo il 23 3.2022, il sig. ha convenuto in giudizio il sig. la sig.ra opponendo il d.i. n. 87/2022 del Tribunale di Monza del 12.1.2022 (notificato il 14.2.2022) di € 43.750,00 in linea capitale, chiesto ed ottenuto dai sig.ri a titolo di regresso tra obbligati in via solidale (fideiussori) per garanzia concessa a per obbligazione principale facente capo alla società
In particolare, nel ricorso per d.i. si legge che:
-i sig.ri anno prestato fideiussione (per esposizione debitoria della società insieme al sig. ed al sig. , avendo i garanti concordato -ferma la solidarietà nei confronti di -di suddividere le obbligazioni scaturenti dalla fideiussione per 1 /3 ciascuno (vale a dire, 1 /3 1 /3 ed 1 /3 ; – i sig.ri in qualità di fideiussori di hanno versato a la somma di € 131.252,98; – il sig. ha restituito -a rate -ai sig.ri a sua quota di 1 /3; – il sig. -sebbene richiesto -non ha corrisposto alcunché e da ciò il credito azionato in via monitoria.
A sostegno dell’opposizione, la difesa del sig. -in via di sintesi e per quanto di stretto interesse ai fini della decisione -ha fatto valere:
a)
l’inesistenza di un accordo sul riparto interno tra i fideiussori quale quello riferito dai sig.ri essendo, così, il debito tra i garanti -applicata la presunzione ex art. 1298, comma 2, c.c. -da ripartire in parti uguali tra i quattro obbligati in solido, quindi, quanto al sig. per € 32.813,00, importo inferiore a quello ingiunto;
fermo il difetto di prova scritta/documentale con riferimento all’accordo riferito dagli odierni convenuti, l’insufficienza dei dati indiziari/presuntivi invocati da questi ultimi nella fase monitoria alla volta dell’emissione del d.i. per la somma oggetto della pretesa ivi azionata;
il fatto che, pur avendo intimato il pagamento di € 130.742,15, i sig.ri hanno versato la somma di € 131.252,98, deficit di corrispondenza tra gli importi addotto a ragione di contestazione della circostanza che la rimessa di denaro de qua possa essere ricondotta alla fideiussione prestata a favore di
Quindi, parte opponente -avanzata richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio di ‘affinché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1953 c.c., gli procuri la liberazione dell’obbligazione fideiussoria di cui è causa e comunque lo manlevi dall’azione di regresso azionata in via monitoria’ ha rassegnato le proprie conclusioni nel senso sopra trascritto.
Costituitisi in giudizio, i sig.ri avanzata istanza di attribuzione d’esecutività ex art. 648 c.p.c. -hanno contestato la fondatezza di quanto dedotto e argomentato da controparte, concludendo -nel merito, in via principale -per la reiezione dell’opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott.ssa NOME COGNOME); rigettata l’istanza di differimento ex art. 269 c.p.c. e differita la prima udienza ex art. 168 bis , c. 5, c.p.c. (cfr. decreto 7.6.2022); riassegnato il procedimento ad altro giudice (dott. NOME. COGNOME); disposto rinvio impregiudicati i diritti di prima udienza (cfr. verbale udienza 27.10.2022, tenuta dalla dott.ssa NOME COGNOME, in temporanea sostituzione del dott. NOME. COGNOME); dichiarata la contumacia di attribuita esecutività al d.i. opposto limitatamente all’importo di € 32.813,00 ed assegnati i termini per depositare le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. ordinanza 19.4.2023); disposto un rinvio a fini transattivi (cfr. ordinanza 15.5.2025); raccolta a verbale la dichiarazione della parte opponente di disponibilità a conciliare la lite con attribuzione a controparte di
importo corrispondente a quello per cui è stata concessa esecutività (cfr. verbale udienza 28.5.2024); preso atto del rifiuto dei sig.ri definire il giudizio nei termini della proposta avanzata dal sig. (cfr. ‘note per la trattazione scritta’ depositate a PCT il 13.6.2024); rigettate le istanze istruttorie articolati dalle difese (cfr. ordinanza 17.10.2024); riassegnato il giudizio allo scrivente; precisate le conclusioni dai procuratori con fogli depositati a PCT (cfr. ordinanza 11.4.2025); la causa è stata assunta in decisione, assegnati alle parti i termini per depositare comparse conclusionali (30.9.2025) e memorie di replica (20.10.2025).
*
Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio ‘della ragione più liquida’ (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell’11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019).
In relazione ai motivi di opposizione fatti valere dal sig. (sopra schematizzati sub lett. a-bc), va altresì preliminarmente osservato che quest’ultimo a fronte di quanto evincibile dalla documentazione prodotta dai sig.ri ha rinuncia al profilo di doglianza sub lett. c) cit. (cfr. comparsa conclusionale opponente, pag. 3).
In sostanza, dalle deduzioni delle parti e dai documenti riversati agli atti di causa, per quanto di interesse ai fini della decisione, emerge il seguente quadro:
nella società i erano tre soci: il sig. , il sig. e la sig.ra quest’ultima figlia degli odierni convenuti sig.ri , con quote di partecipazione al capitale sociale, rispettivamente, di 33%, 33% e 34%;
in relazione a mutuo concesso da a l’istituto di credito mutuante ha richiesto il rilascio di fideiussioni da parte dei soci;
per la posizione della socia a fideiussione è stata prestata dai genitori (vale a dire, gli odierni convenuti sig.ri ;
-si è resa inadempiente alle obbligazioni scaturenti dal mutuo e, quindi, ha intimato ai fideiussori il pagamento;
i sig.ri quali fideiussori di hanno versato a l’intera somma dovuta pari ad € 131.252,98;
a dire dei sig.ri tra i fideiussori -nei confronti della banca garantita -ragione di 1 /3 ciascuno (vale a dire, 1 /3 1 / 3 e 1 / 3 ;
il sig. ha restituito ai sig.ri a ‘quota’ impegno, invece, non rispettato dal sig.
ferma la natura solidale dell’obbligazione vi era accordo per la suddivisione interna del debito in di 1 /3 (con pagamenti rateali), e da ciò il credito azionato in INDIRIZZO.
E, circostanza pacifica che i fideiussori non hanno definito per iscritto il riparto interno della obbligazione da loro assunta -in via solidale -nei confronti di .
Quindi, per valutare la fondatezza della domanda dei sig.ri (per l’intero importo da questi richiesto) è necessario verificare se gli elementi agli atti della causa superino la presunzione prevista dall’art. 1298, c. 2, c.c. (‘Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente’).
Al riguardo, in sede di legittimità si è precisato che <> (Cass., Sez. 3, Sent. n. 4594 del 22.5.1990).
Ora, si osserva come sia dato pacifico che i sig.ri i siano resi fideiussori di n luogo della figlia, socia della società garantita, cosicché -in sostanza -anche quest’ultima, al pari degli altri due soci (sig.ri e , potesse garantire il debito della società nei confronti dell’istituto di credito mutuante.
Visto che le quote di partecipazione al capitale sociale di erano egualmente ripartite tra i tre soci, già solo questo elemento è circostanza indiziaria che depone nel senso della tesi sostenuta dai sig.ri essendo logico che, prestata garanzia -da parte dei soci (tali, sul piano logico-funzionale, i genitori della socia sostituita, appunto, dagli odierni convenuti) -strumentale alla concessione di mutuo alla società, il riparto interno tra soci-fideiussori sia coerente con la partecipazione al capitale sociale della società garantita.
D’altro canto, applicare qui la presunzione ex art. 1298, c. 2, c.c. vorrebbe dire considerare la posizione come espressione di due fideiussioni/fideiussori; ma questa è lettura formalistica e che non tiene conto del fatto che trattasi di due soggetti che si sono resi garanti in luogo della figlia e che, quindi, in sostanza, sono due fideiussori obbligati in solido nella prospettiva di , ma non in quella della compagine sociale di
per la quale la loro posizione è unitaria, facendo capo alla socia che non ha prestato fideiussione.
A quanto sopra, si deve aggiungere che è pacifico che il socio ha provveduto a rifondere spontaneamente ai sig.ri importo pari ad 1 /3 di quanto da questi ultimi pagato a per il debito maturato in capo a
Anche tale pagamento effettuato dall’altro socio, pur trattandosi di condotta posta in essere da un terzo, è dato significativo, essendo difficile immaginare che una rimessa di denaro -tanto più se effettuata a rate (potendosi così disporre di un certo lasso di tempo per meditare sull’importo per cui vengono effettuati i singoli pagamenti) -avvenga per una somma significativamente maggiore rispetto a quella dovuta; né, in questa prospettiva, può essere attribuito particolare valore alla contestazione sollevata dal sig. successivamente al pagamento, contestazione che è difficile non porre in relazione all’opposizione proposta dal sig. , non fosse altro perché ad essa successiva, nota al sig. come plasticamente attestato dal fatto che l’odierno attore ha avuto la disponibilità della missiva 16.2.2023 spedita dal legale del sig. al sig. cfr. doc. n. 5 fasc. opponente]).
Né, infine il quadro sopra delineato è inficiato dalla circostanza che parte dell’importo mutuato da di a è stato utilizzato per opere di ristrutturazione di immobile di proprietà dei sig.ri COGNOME
Infatti, essendo dato allegato dallo stesso sig. trattarsi di lavori funzionali a rendere l’unità immobiliare adatta all’attività di ristorazione ivi da svolgere da (cfr. pag. 3 dell’atto di citazione), l’interesse ed il vantaggio della ristrutturazione ha fatto comunque capo alla società (e non ai proprietari dell’immobile), utilità funzionale ed economica di confermata altresì dal fatto che -sempre come si apprende dallo scritto introduttivo -le opere de quibus ‘sono state valorizzate nell’atto di cessione di ramo d’azienda stipulato in data 6 agosto 2018’ (cfr. pag. 3 cit.), avendo così consentito a di ricavare un prezzo maggiore da detta cessione.
In conclusione, l’opposizione del sig. è infondata e va respinta, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo impugnato, che -ex art. 653, c. 1, c.p.c. -acquisisce piena ed integrale esecutività.
Quanto, poi, all’azione di regresso promossa dal sig. nei confronti della società garantita rimasta contumace), sussistono i presupposti di legge per accogliere la domanda de qua (cfr. artt. 1950-1953 c.c.), con conseguente condanna di a rifondere al convenuto sig. quanto quest’ultimo abbia versato ai sig.ri in ragione del riparto interno tra fideiussori e comunque nei limiti dell’importo ingiunto per il titolo de quo (escluse, quindi, le somme di cui alle spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo e in questa sentenza, voci estranee all’area del regresso del fideiussore nei confronti del debitore principale).
Come per legge, le spese di lite, seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte attrice opponente a rifonderle alle parti convenute opposte per l’importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l’oggetto della causa, la durata del giudizio, le udienze tenute (pure in forma ‘cartolare’) e l’attività processuale svolta, precisato che, ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire nella misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la ‘fase istruttoria e/o di trattazione’ (limitata alla predisposizione ed al deposito a PCT delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c.), sia per la ‘fase decisionale’ (stante la semplificazione di tale fase, con sentenza emessa allo stato degli atti e senza che sia stato necessario svolgere alcuna attività istruttoria).
Sempre in base al criterio legale della soccombenza, è del pari condannata a rifondere le spese di lite al sig. , come liquidate in dispositivo in ragione degli stessi criteri enunciati in relazione alla posizione COGNOME / .
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
-rigetta l’opposizione, così confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato parzialmente esecutivo ex art. 648 c.p.c. con provvedimento del 19.4.2023 e che, in ogni caso, acquisisce ora piena efficacia esecutiva ex art. 653, c. 1, c.p.c.;
– condanna la parte attrice opponente a rifondere le spese di lite del presente giudizio a quelle convenute opposte, liquidando a tale titolo l’importo di € 5.260,50 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge, 15% per spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014. – condanna la società a rifondere le spese di lite del presente giudizio al sig. , liquidando a tale titolo l’importo di € 5.260,50 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge, 15% per spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014, nonché refusione costi -se sostenuti -per spese di notifica, C.U. e marca da bollo.
Sentenza esecutiva.
Monza, 18 novembre 2025
il Giudice NOME COGNOME