Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19919 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30752 – 2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Carini (PA), presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Villagrazia di Carini (PA), presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1438/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 2/9/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal consigliere COGNOME; lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 2014, NOME COGNOME, quale erede della madre NOME COGNOME, convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Palermo, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di suo fratello NOME COGNOME e, premesso che sua madre era stata lesa nella sua quota di legittima dalle donazioni effettuate in vita dal marito in favore di NOME, chiese di accertare la dedotta lesione nella somma di Euro 319.878,53, al netto della rendita vitalizia percepita e capitalizzata e in conseguenza, la condanna dei convenuti nella qualità al pagamento in suo favore, quale erede della madre, della metà dell’importo, ex art. 566 cod. civ., pari ad euro 159.939,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione che, pertanto, ex art. 566 cod. civ., a lei spettava quale sua erede la metà del valore della lesione, pari ad Euro 159.939,26.
In subordine, qualora fosse stato ritenuto operante, per effetto di giudicato, l’accertamento sull’entità della massa e dei suoi componenti come contenuto nella sentenza n. 1491/2012, resa dal Tribunale di Palermo nel giudizio da lei instaurato nei confronti degli stessi eredi di suo fratello NOME, per la reintegrazione della sua quota di legittima, chiese di accertare l’ammontare della lesione subita da sua madre nella minor somma di Euro 252.045,60, con conseguente condanna in suo favore dell’importo di Euro 126.022,80.
1.2. I convenuti eccepirono l’inammissibilità dell’azione per intervenuta rinuncia tacita in vita, da parte di NOME, dell’azione
di riduzione; in subordine, in caso di accoglimento della domanda, chiesero di imputare alla quota di legittima spettante a NOME l’importo da lei ricevuto in donazione dal marito NOME COGNOME.
In via ulteriormente subordinata, chiesero di accertare il loro credito, nei confronti di NOME COGNOME e dei suoi eredi, per i diritti sulle quote di impresa familiare a ciascuno spettanti, operando una compensazione.
Con sentenza n.6474/2017, il Tribunale di Palermo rigettò la domanda, ritenendo che la dante causa NOME avesse in vita rinunciato all’azione di reintegrazione, perché a conoscenza degli atti di liberalità compiuti dal marito, ai quali lei stessa aveva preso parte: era stata, infatti, citata quale erede legittima di NOME COGNOME nel giudizio instaurato da NOME COGNOME per la reintegrazione della sua quota di legittima, ma non si era costituita e non aveva svolto alcuna azione a tutela dei suoi diritti di legittimaria lesi dagli atti di liberalità del marito.
Con sentenza n.1438/2021 la Corte di Appello di Palermo, adita in via principale da NOME COGNOME e in via incidentale da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda di reintegrazione, quantificando la lesione dei diritti di riservataria di NOME in Euro 145.444,87 e la metà spettante all’appellante in Euro 72.722,43; condannò in conseguenza i convenuti al pagamento di questa somma, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici RAGIONE_SOCIALE e gli interessi legali.
In particolare, la Corte d’appello escluse che , dagli elementi di fatto considerati dal primo giudice, potesse ricavarsi la rinuncia della legittimaria NOME al diritto alla reintegrazione della quota; ritenne, quindi, coperto da giudicato formatosi nel giudizio di reintegrazione instaurato da NOME COGNOME , l’accertamento del valore della massa
ereditaria di NOME COGNOME e che questo giudicato fosse opponibile anche a NOME e ai suoi eredi.
Rigettò invece l’appello incidentale degli eredi di NOME COGNOME, diretto all’accoglimento della riconvenzionale di accertamento del controcredito, ritenendolo prescritto, in accoglimento dell’eccezione di NOME COGNOME.
Avverso questa sentenza, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità hanno proposto ricorso per Cassazione affidandolo a tre motivi; NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n.5 dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno lamentato l’omesso esame dei fatti storici, decisivi per il giudizio, come espressi nelle dichiarazioni rese, in primo grado, dai due testimoni COGNOME e COGNOME; se considerati con gli altri elementi presuntivi ritenuti per sé soli insufficienti, questi fatti avrebbero invece potuto portare la Corte d’appello a ritenere provata la volontà tacita della dante causa NOME La COGNOME di rinunciare al diritto alla reintegrazione della sua quota di legittima; al fine dell’autosufficienza, i ricorrenti hanno riprodotto le dichiarazioni dei testi e i fatti oggetto delle circostanze articolate a prova nella propria memoria ex art. 183 comma VI n. 2.
I n particolare, la Corte d’appello non avrebbe considerato il fatto che NOME avesse partecipato, pochi anni prima del decesso del marito, alla stipulazione delle donazioni in favore dei figli avallandone il contenuto di cui era, pertanto, a perfetta conoscenza, nonché il fatto che ella avesse omesso di costituirsi, o comunque in qualsiasi modo di partecipare e spiegare domande, nel giudizio civile introdotto dalla figlia NOMENOME attuale controricorrente, per la reintegrazione della sua
quota e, benché avesse ricevuto la notifica dell’atto di citazione , non avesse inteso proporre azione di riduzione, nonché il fatto che, con atto unilaterale e con decisione liberamente assunta, avesse formalmente rinunziato ad una parte della rendita vitalizia posta a carico dei convenuti, dando pure atto del loro perfetto adempimento per scongiurare un’ azione di risoluzione della donazione e questa rinuncia fosse intervenuta nello stesso periodo in cui l’attrice aveva agito in riduzione, nonché il fatto che risulterebbe contrario a qualunque logica e buon senso il comportamento di una persona che rinuncia volontariamente ad un bene o ad una utilitas certa (la rendita), in quanto garantita contrattualmente e, ciononostante, conservi la volontà di intraprendere un giudizio dagli esiti incerti per richiedere altre e diverse utilità o beni.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello non ha affatto omesso di esaminare i fatti indicati nella censura, ma li ha, invece, ritenuti non decisivi nell’ampia motivazione, contenuta nelle pagine 7 e 8 della sentenza, dedicate alla insussistenza di una rinuncia tacita.
In particolare, la Corte ha correttamente rimarcato che il legittimario leso può rinunciare all’azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva anche tacitamente, ma in tal senso il suo comportamento deve essere inequivoco e concludente: ha, perciò, innanzitutto escluso che la volontà di RAGIONE_SOCIALE di non costituirsi nel giudizio promosso dalla figlia per la riduzione e la reintegrazione della sua quota fosse significativa al riscontro dell’intervenuta rinuncia , atteso il carattere personale dell’azione in quella sede proposta, il cui esito non avrebbe in alcun modo potuto pregiudicare il suo diritto quale diversa erede; in effetti, anche il contenuto delle dichiarazioni dei due testi, come riportate in ricorso, non sono diversamente decisive ai sensi
del n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , perché concernono soltanto la volontà di RAGIONE_SOCIALE di non costituirsi nel giudizio introdotto dalla figlia per non «togliere nulla ai nipoti» e di non «far nulla» contro di loro e la nuora.
Così valutando il fatto della mancata costituzione, invero, la Corte territoriale ha giudicato in conformità della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui il diritto alla reintegrazione della quota, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell’analogo diritto degli altri legittimari, non essendo espressione di un’azione collettiva spettante complessivamente al gruppo dei legittimari (Cass., Sez. 2, 11 luglio 1969, n. 2546; Cass., Sez. 2, 13 dicembre 2005, n. 27414; Cass., Sez. 2, 20 dicembre 2011, n. 27770); sicché il giudicato sull’azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno di essi – se non può avere l’effetto di operare direttamente la reintegrazione spettante ad altro legittimario che abbia preferito, pur essendo presente nel processo di divisione contemporaneamente promosso, rimanere per questa parte inattivo (Cass., Sez. 2, 28 novembre 1978, n. 5611) – neppure preclude a quest’ultimo di agire separatamente, nell’ordinario termine di prescrizione, con l’azione di reintegrazione della sua quota di riserva. Questa conclusione è ulteriormente conforme al principio secondo cui, nel caso di pluralità di legittimari, ciascuno ha diritto ad una frazione della quota di riserva e non già all’intera quota, o, comunque, ad una frazione più ampia di quella che gli spetterebbe se tutti gli altri facessero valere il loro diritto e, quindi, ciascun legittimario può ottenere soltanto la parte a lui spettante della quota di riserva e non pure quella di coloro che sono rimasti inattivi o che hanno rinunciato all’azione di riduzione (così Cass. Sez. 2, n. 20143 del 03/09/2013, con richiami).
Ugualmente, quindi, la Corte d’appello ha fondatamente ritenuto non significativa la prestazione del consenso alla riduzione della misura della rendita vitalizia disposta in suo favore dal marito con la donazione in favore di NOME o, al contrario, l’intenzione di pretendere l’integrale esecuzione dell’obbligo di suo pagamento, «perché la parziale rinuncia a un diritto economico di natura negoziale verso i potenziali legittimati passivi dell’eventuale azione di riduzione non è manifestazione inequivoca di rinunciare al diritto di chiedere in futuro la riduzione delle disposizioni lesive, per sempre e con effetto anche nei confronti dei propri eredi, non diversamente dalla volontà di dare integrale esecuzione alle volontà testamentarie del de cuius pur se lesive della legittima» (così nella sentenza qui impugnata).
Anche queste valutazioni sono pienamente conformi a logica, a diritto e a giurisprudenza consolidata, perché la manifestazione tacita della volontà di rinuncia deve essere identificata in un comportamento effettivamente incompatibile con l’esercizio del diritto alla reintegrazione della propria quota in quanto di segno inequivocamente opposto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1373 del 20/01/2009; Sez. 2, n. 168 del 05/01/2018); in tal senso, è stata ad esempio considerata significativa l’adesione dell’erede, in via transattiva e senza riserve, alla divisione della massa, previa ricostruzione dei diritti di ciascun coerede (Cass. Sez. 2, n. 8001 del 21/05/2012), proprio in quanto incompatibile, in mancanza di riserva, di chiedere giudizialmente una diversa ricostruzione della quota di spettanza; non può, pertanto, ritenersi inequivoco il mancato esercizio di un diritto patrimoniale di fonte negoziale per ritenere la rinuncia all’esercizio del diritto potestativo di agire in riduzione, diverso per natura e oggetto, seppure avente ugualmente un contenuto patrimoniale, così come significativa non è la maggiore misura del vantaggio patrimoniale ricavabile dal
positivo esercizio di una pretesa diversa rispetto alla riduzione e alla reintegrazione della quota (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25680 del 2022, non massimata).
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n.4 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno prospettato la nullità della sentenza lamentando che l’omesso esame delle dichiarazioni testimoniali avrebbe dato luogo ad una motivazione soltanto apparente, che risulterebbe fondata su elementi suscettibili di altra interpretazione che, ove considerati unitamente a tutte le altre prove, avrebbero condotto ad un giudizio diverso, correttamente motivato.
2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Innanzitutto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022): la Corte ha argomentato, come detto al precedente punto 1.1., l’insussistenza della manifestazione tacita, esaminando tutti gli elementi evidenziati dal primo giudice e superandoli.
Escluso, dunque, un vizio di motivazione rilevante ai sensi dei n. 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., è preclusa in sede di legittimità la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione
della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti non può più essere messa in discussione dal ricorrente (Cass. Sez. 6 – 5, n. 29404 del 07/12/2017). A ciò si aggiunga che il giudice del merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 1, n. 19011 del 31/07/2017).
3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n.3 dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno prospettato la violazione degli artt. 2909 e 564 cod. civ., perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente considerato il valore della massa ereditaria e delle quote dei legittimari secondo quanto già stabilito con la sentenza n.1491/2012 della stessa Corte di appello, passata in giudicato, senza considerare che NOME RAGIONE_SOCIALE, seppur convenuta nel procedimento poi definito con quella sentenza, era deceduta nel corso del giudizio di primo grado e l’appello non era stato correttamente instaurato nei confronti dei suoi eredi; conseguentemente, le statuizioni rese in quel giudizio non sarebbero loro opponibili, atteso che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello avrebbe determinato la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità; in conseguenza la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ad una autonoma determinazione della quota spettante a NOME con la diversa imputazione di quanto ricevuto come da loro dedotta.
3.1. Il motivo è infondato per più ragioni. Come rilevato nella sentenza impugnata, l’accertamento della massa e delle quote, se effettuato in un unico contesto e nei confronti di tutti i legittimari, è efficace e vincolante nei confronti di ciascuno di loro.
In disparte, quindi, che il passaggio in giudicato di una sentenza copre, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile e nel presente giudizio non possono più, pertanto, essere fatti valere suoi pretesi vizi, vi è, in ogni caso, che del giudizio di appello gli attuali ricorrenti erano già parte in diversa qualità: nell’ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere (Cass. Sez. 3, n. 3391 del 03/02/2023).
4. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al rimborso delle spese processuali in favore di NOME COGNOME, liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda