Compenso Difensore Civico: La Cassazione Conferma il Potere del Comune di Ridurlo
Con l’ordinanza n. 19400/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione cruciale per gli enti locali: la natura e la determinazione del compenso del difensore civico. La pronuncia chiarisce che tale compenso non costituisce un diritto soggettivo intangibile, ma un’indennità che l’amministrazione comunale può modificare attraverso proprie delibere, in linea con la normativa vigente. Questa decisione delinea i confini del potere discrezionale del Comune e la posizione giuridica dei funzionari onorari.
I Fatti di Causa
Un ex difensore civico di un Comune campano aveva intrapreso un’azione legale per ottenere il pagamento di una cospicua somma a titolo di indennità per l’incarico svolto. La sua richiesta era stata respinta sia in primo grado dal Tribunale sia, successivamente, dalla Corte di Appello.
I giudici di merito avevano stabilito che la figura del difensore civico rientra in quella del funzionario onorario. Il suo trattamento economico, pur essendo parametrato per regolamento comunale a quello degli assessori, non è fisso. La legge (in particolare l’art. 23, comma 11, della legge n. 265/1999) consente infatti agli enti locali di aumentare o diminuire tali indennità con delibere della Giunta o del Consiglio. Nel caso specifico, il Comune aveva adottato diverse delibere che avevano fissato un compenso inferiore a quello preteso dal ricorrente, giustificando così la minor somma corrisposta.
Il Ricorso in Cassazione e il Compenso Difensore Civico
L’ex difensore civico ha impugnato la decisione della Corte di Appello dinanzi alla Cassazione, basando il suo ricorso su due motivi principali:
- Violazione di legge: Sosteneva che le delibere comunali non potessero modificare il suo diritto soggettivo al compenso, così come stabilito dalla legge e dal regolamento comunale, che lo equiparava agli assessori.
- Omessa pronuncia: Lamentava che la Corte di Appello non si fosse pronunciata su una parte della sua domanda, relativa all’indennità per un periodo specifico (da aprile ad agosto 2009).
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili, fornendo importanti chiarimenti sulla natura del compenso del difensore civico e sui requisiti processuali per contestare le decisioni dei giudici di merito.
Natura del Compenso e Potere Discrezionale del Comune
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un principio consolidato, richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 19971/2014). Il trattamento economico dei funzionari onorari ha, di regola, natura indennitaria e non retributiva. Questo significa che non è una controprestazione per un lavoro, ma un ristoro per l’attività svolta. La sua determinazione è affidata alle scelte discrezionali dell’ente che conferisce l’incarico.
Il funzionario, quindi, non vanta un diritto soggettivo pieno e intoccabile, ma una posizione di interesse legittimo. L’unica eccezione si ha quando una legge specifica fissa l’importo in modo automatico e rigido, cosa che non avviene nel caso del difensore civico.
La Cassazione ha sottolineato che il ricorrente non ha contestato il fondamento normativo su cui si basava la decisione della Corte d’Appello, ovvero l’art. 23, comma 11, della legge n. 265/1999, che autorizza esplicitamente i Comuni a modificare le indennità. Le delibere comunali, adottate in ossequio a tale norma, erano quindi pienamente legittime nel rideterminare il compenso.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha spiegato la differenza tra una vera omessa pronuncia (quando il giudice ignora completamente una domanda) e una non corretta interpretazione della domanda stessa.
Nel caso in esame, la Corte di Appello non aveva omesso di pronunciarsi, ma aveva espressamente dichiarato che il ricorrente non aveva sollevato uno specifico e ammissibile motivo di appello riguardo al periodo di tempo contestato. Questa è una statuizione nel merito dell’atto di appello. Il ricorrente, per contestarla efficacemente in Cassazione, avrebbe dovuto dimostrare l’errore interpretativo del giudice, indicando con precisione dove e come aveva formulato la censura nell’atto di appello, cosa che non ha fatto. La generica accusa di omessa pronuncia si è rivelata, quindi, una strategia processuale inefficace.
Le Conclusioni
L’ordinanza n. 19400/2024 rafforza il principio secondo cui il compenso del difensore civico, e più in generale dei funzionari onorari, non è un diritto quesito e immutabile. Gli enti locali dispongono di un potere discrezionale, basato sulla legge, per adeguarne l’importo in base a valutazioni di opportunità e ai vincoli di bilancio. Per i funzionari, ciò significa che la loro posizione è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, a meno che una norma imperativa non disponga diversamente. Dal punto di vista processuale, la decisione ribadisce l’importanza di formulare i motivi di ricorso in modo specifico e pertinente, affrontando la ratio decidendi della sentenza impugnata, pena la dichiarazione di inammissibilità.
Il compenso del difensore civico è uno stipendio fisso?
No, secondo la Corte di Cassazione, il compenso del difensore civico ha natura di indennità e non di stipendio. Non è una controprestazione fissa, ma un ristoro per l’attività svolta, la cui determinazione è affidata alle decisioni discrezionali dell’ente locale.
Un Comune può ridurre l’indennità del difensore civico precedentemente stabilita?
Sì. La legge (in particolare l’art. 23, comma 11, della legge n. 265/1999) consente espressamente a Giunta e Consiglio comunale di aumentare o diminuire le indennità con apposite delibere. Tale potere non viola un diritto soggettivo del funzionario.
Cosa succede se un ricorrente ritiene che il giudice d’appello abbia ignorato una parte della sua richiesta?
Non è sufficiente lamentare una generica ‘omessa pronuncia’. Il ricorrente in Cassazione deve contestare specificamente l’interpretazione data dal giudice di merito all’atto di appello, dimostrando in modo preciso dove e come la censura era stata formulata. In caso contrario, il motivo di ricorso viene dichiarato inammissibile.