Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26433 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26433 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/09/2025
R.G.N. 24581NUMERO_DOCUMENTO
U.P. 18/9/2025
Appalto -Risoluzione per inadempimento -Pagamento corrispettivo
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale autenticata per atto pubblico del 16 settembre 2020, rep. n. 62.397, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Roma, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo curatore pro -tempore , rappresentato e difeso, in forza di provvedimento di autorizzazione del Giudice delegato del 13 ottobre 2020, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 379/2020, pubblicata il 16 gennaio 2020;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso principale e il ricorso incidentale siano rigettati; conclusioni rettificate nel corso dell’udienza pubblica, alla luce RAGIONE_SOCIALE rinuncia ai ricorsi, con la richiesta di declaratoria dell’estinzione del giudizio di legittimità;
visto l’atto congiunto di rinuncia al ricorso principale e incidentale, con relative reciproche accettazioni, sottoscritto dai procuratori delle parti e depositato il 4 settembre 2025;
sentito , in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’AVV_NOTAIO per la ricorrente.
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, davanti al Tribunale di Viterbo, avverso il decreto ingiuntivo n. 871/2011, con il quale il RAGIONE_SOCIALE liquidazione aveva chiesto il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma complessiva di euro 214.526,00, a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori di ristrutturazione RAGIONE_SOCIALEzia dell’unità immobiliare sita in Orte, località Origliano, eseguiti in forza del contratto di appalto concluso tra le parti il 27 ottobre 2006, nonché di corrispettivo dei lavori extracontrattuali svolti.
In via riconvenzionale l’opponente deduceva il grave e rilevante inadempimento RAGIONE_SOCIALE TCE e chiedeva che fosse pronunciata la risoluzione dell’appalto, in ragione delle opere non
eseguite o non completamente eseguite o comunque non eseguite a regola d’arte, accertando il quantum del corrispettivo dovuto per le opere svolte, con la riduzione del prezzo per l’eliminazione dei difetti e vizi e con la condanna del RAGIONE_SOCIALE alla restituzione dei maggiori importi corrisposti, oltre al risarcimento dei danni.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, il quale eccepiva l’improcedibilità delle domande svolte da parte opponente, anche in compensazione. Nel merito chiedeva che l’opposizione fosse rigettata, con la conferma del provvedimento monitorio opposto, o -in subordine -che l’opponente fosse condannato al prezzo dovuto nella misura che fosse risultata dovuta per tutte le opere eseguite.
Nel corso del giudizio erano assunte le prove orali ammesse ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 844/2017, depositata il 3 agosto 2017, respingeva l’opposizione e dichiarava improcedibili le domande riconvenzionali proposte.
2. -Proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, la quale insisteva nelle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado, unitamente all’istanza di ammissione di querela di falso e alla richiesta di integrazione RAGIONE_SOCIALE svolta consulenza tecnica d’ufficio.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, il quale concludeva per il rigetto dell’impugnazione.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ragione dell’impugnazione proposta e in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata, accoglieva l’opposizione spiegata, revocava
il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE minore somma di euro 151.597,84, oltre interessi a decorrere dal 4 marzo 2010.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, l’RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito, con controricorso, l’intimato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, che ha proposto -a sua volta -ricorso incidentale, articolato in un unico motivo.
Ha resistito al ricorso incidentale, con ulteriore controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE
4. -All’esito, la ricorrente principale e il ricorrente incidentale, con atto congiunto, hanno rinunciato ai ricorsi e accettato le rinunce delle rispettive controparti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine all’omessa pronuncia, per avere la Corte di merito -così come il Tribunale -mancato di delibare sulla domanda di risoluzione per inadempimento dell’appaltatrice per non avere eseguito o non completamente eseguito o eseguito a regola d’arte le opere commissionate, nonché sulla richiesta di quantificazione del corrispettivo dovuto per le opere effettuate di cui al contratto d’appalto del 27 ottobre 2006 e sulla non debenza delle fatture n. 9/2007 del 30 novembre 2007 e n. 11/2007 del 31 dicembre 2007, in quanto non riferibili alle opere
commissionate e comunque non realizzate, con la correlata pretesa di riduzione del prezzo ai fini dell’eliminazione dei difetti e dei vizi.
2. -Con il secondo motivo la ricorrente principale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., l’omessa pronuncia e il vizio di motivazione, con violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale ricondotto ad un’ordinanza interlocutoria emessa nel giudizio di primo grado -che faceva esclusivo riferimento alla genericità delle contestazioni in punto di difetti e vizi dell’opera anche le omesse esecuzioni, benché non contemplate da detta ordinanza, senza che la sentenza di prime cure facesse alcun cenno alle conclusioni cui era pervenuta l’ordinanza medesima.
3. -Con il terzo motivo la ricorrente principale si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., dell’omessa pronuncia sulle richieste istruttorie aventi natura decisiva, con violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte distrettuale mancato di pronunciarsi sulle richieste di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare l’esecuzione delle opere contrattuali e sull’integrazione RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica d’ufficio quanto alle opere extracontrattuali e alle correlate istanze istruttorie, senza consentire che venisse verificata l’effettiva entità delle opere realizzate.
4. -Con il quarto motivo la ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, in violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 112 c.p.c., con omessa pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello, per avere la Corte di secondo
grado mancato di esprimersi sull’eccezione riconvenzionale di compensazione avanzata.
5. -Con il quinto motivo la ricorrente principale contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello apprezzato in modo imprudente le prove decisive articolate con riferimento alla dimostrazione delle rimesse in acconto dei pagamenti effettuati all’appaltatrice, ulteriori rispetto a quelle riconosciute dalla stessa.
6. -Con il sesto motivo la ricorrente principale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, per avere la Corte dell’impugnazione confermato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE interposta querela di falso relativamente al libro fatture e alle fatture indicate come non saldate.
7. -Con il settimo motivo la ricorrente principale rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., l’errore di motivazione, per avere la Corte del gravame liquidato la somma asseritamente dovuta in mancanza di prova dell’esecuzione delle opere contrattuali ed extracontrattuali e, quanto alle opere extracontrattuali, applicando un regime IVA al 10%, anziché al 4%.
8. -L’unico motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la carenza motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, in relazione alla riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, con la disposta riduzione degli importi spettanti all’appaltatrice e con l’erronea valutazione delle risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio e il mancato
esame delle deduzioni dell’appaltatrice, svolte in relazione alle risultanze RAGIONE_SOCIALE medesima consulenza tecnica d’ufficio.
-Sennonché, come anzidetto, la ricorrente principale e il ricorrente incidentale hanno rinunciato ai ricorsi e accettato le contrapposte rinunce, con atto congiunto depositato il 4 settembre 2025.
Le rispettive procure abilitavano i difensori a rinunciare agli atti del giudizio.
Segnatamente la procura rilasciata dalla ricorrente principale ha conferito al procuratore ‘ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare’. Cosicché la rinunzia al ricorso, sottoscritta solo dal difensore del ricorrente e non anche da quest’ultimo, produce tutti gli effetti di cui all’art. 391 c.p.c., in quanto il difensore -prevedendo la procura rilasciatagli la facoltà di transigere e conciliare -ben può ritenersi munito del mandato speciale richiesto dal secondo comma dell’art. 390 c.p.c., configurandosi la rinunzia al ricorso come effetto ultimo e ‘naturale’ dell’accordo transattivo o conciliativo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15016 del 15/07/2005; Sez. L, Ordinanza n. 459 del 22/05/1997; Sez. L, Ordinanza n. 279 del 08/04/1997).
Per converso, nella procura in calce al controricorso con ricorso incidentale vi è l’espressa menzione del mandato conferito anche per la rinuncia agli atti.
Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese di tale giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).
Per effetto RAGIONE_SOCIALE rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile, in data 18 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME