Rinuncia al ricorso: Quando un Accordo Chiude il Processo in Cassazione
La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento processuale decisivo che può porre fine a un contenzioso in Corte di Cassazione. Come evidenziato dall’Ordinanza n. 4033/2024 della Suprema Corte, quando le parti raggiungono un accordo transattivo, la formalizzazione della rinuncia e la sua accettazione da parte della controparte portano all’estinzione del giudizio, con importanti conseguenze anche sulle spese legali. Analizziamo questo caso pratico per comprendere meglio il meccanismo e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa: Un Contratto di Appalto e il Contenzioso Successivo
La vicenda trae origine da una controversia legata a un contratto d’appalto. Il fallimento di una società appaltatrice citava in giudizio la società committente per ottenere il pagamento di un corrispettivo di oltre 570.000 euro, relativo alla fornitura e installazione di impianti tecnologici. La committente si opponeva, contestando l’importo e sollevando un’eccezione di compensazione basata su un proprio controcredito per inadempimento contrattuale.
Nei primi due gradi di giudizio, la società committente veniva condannata al pagamento di una somma ridotta (circa 290.000 euro). La sua domanda riconvenzionale veniva dichiarata inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere presentata nell’ambito della procedura fallimentare, mentre l’eccezione di compensazione veniva respinta perché il diritto alla garanzia per vizi e difformità dell’opera era stato ritenuto prescritto.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Insoddisfatta della decisione della Corte d’Appello, la società committente presentava ricorso in Cassazione, basandolo su tre motivi principali:
1. Violazione delle norme sulla prova (artt. 115 e 2697 c.c.): Si contestava la validità probatoria di una fattura posta a fondamento della condanna, ritenuta incerta e non supportata da adeguata documentazione.
2. Errata applicazione della prescrizione (art. 1667 c.c.): Si sosteneva che il diritto alla garanzia non fosse prescritto, alla luce di una lettera di messa in mora e di un accordo transattivo precedente.
3. Violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.): Si lamentava la mancata ammissione di prove testimoniali volte a dimostrare gli inadempimenti della società appaltatrice.
La Svolta: La Rinuncia al Ricorso e l’Accordo tra le Parti
Prima che la Corte di Cassazione potesse pronunciarsi nel merito dei motivi, il processo ha subito una svolta decisiva. La società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, motivato dal raggiungimento di una transazione e dalla successiva chiusura della procedura fallimentare della controparte.
A sua volta, la società controricorrente ha depositato un atto di rinuncia agli atti, interpretato dalla Corte come una formale adesione alla rinuncia della ricorrente. Questo scambio di atti ha cambiato radicalmente l’esito del procedimento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è limitata a prendere atto della volontà delle parti. In base all’articolo 391, comma 1, del Codice di procedura civile, la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, estingue il processo. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione.
Un aspetto cruciale della decisione riguarda le spese legali. I giudici hanno chiarito che l’adesione della controricorrente alla rinuncia preclude alla Corte qualsiasi statuizione sulle spese di lite. In sostanza, l’accordo tra le parti si estende anche a questo aspetto, evitando ulteriori contenziosi.
Infine, è stato precisato che la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.p.r. 115/2002. Tale norma prevede l’obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già pagato. Poiché in caso di estinzione non vi è una parte vittoriosa o soccombente, tale obbligo non sorge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la gestione stragiudiziale di una lite possa portare a una conclusione efficiente del processo, anche in fase di legittimità. La rinuncia al ricorso, frutto di un accordo transattivo, non solo chiude definitivamente la controversia, ma evita anche una pronuncia sulle spese e l’onere del raddoppio del contributo unificato. Questa soluzione dimostra l’importanza di perseguire il dialogo tra le parti in ogni fase del giudizio, poiché può condurre a un esito più rapido e meno oneroso per tutti i soggetti coinvolti.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e l’altra parte accetta?
In base all’art. 391 c.p.c., se la parte ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte che ha già presentato un controricorso accetta tale rinuncia, il processo si estingue senza una decisione nel merito.
In caso di rinuncia al ricorso accettata, la Corte si pronuncia sulle spese legali?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che l’adesione della controparte alla rinuncia preclude alla Corte stessa di emettere qualsiasi provvedimento sulle spese di lite, che si intendono regolate dall’accordo tra le parti.
L’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica se il processo si estingue per rinuncia?
No. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’obbligo di versare una somma pari al contributo unificato già versato, poiché tale obbligo è previsto solo per la parte impugnante che risulta soccombente, e in caso di estinzione non c’è né un vincitore né un vinto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4033 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 27229/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , difesa da ll’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , difeso da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliata a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 662/2019 del 15/04/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il RAGIONE_SOCIALE della società appaltatrice RAGIONE_SOCIALE conveniva dinanzi al Tribunale di Torino la committente RAGIONE_SOCIALE per la condanna al pagamento di circa € 572.114 di corrispettivo della fornitura ed installazione di impianti tecnologici (isole robotizzate) presso uno stabilimento di terzi rimasti estranei al giudizio (FPT di Foggia). La convenuta contestava l’ammontare del corrispettivo nell’entità indicata dall’attrice,
eccepiva in compensazione un controcredito risarcitorio per inadempimento dell’appaltatrice e lo traeva a fondamento di una domanda riconvenzionale. In primo grado la convenuta veniva condannata al pagamento di circa € 290.151, la domanda riconvenzionale v eniva dichiarata inammissibile in quanto da proporsi ex art. 93 l. fall. in forma di domanda di ammissione al passivo, l’eccezione di compensazione veniva rigettata per prescrizione ex art. 1667 co. 2 c.c. Su appello della convenuta, è stata confermata la condanna al pagamento del corrispettivo.
Ricorre in cassazione la committente convenuta con tre motivi. Resiste l’appaltatrice attrice con controricorso.
Ragioni della decisione
1. -Con il primo motivo (p. 7 ss.) la convenuta denuncia la violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. per essere stata condannata al pagamento di un credito sulla base della fattura n. 11 di € 22.448 del 26/2/2014, mentre essa era stata tempestivamente contestata per incertezza della causale, per mancato svolgimento di alcune prestazioni ivi attestate (che erano state invece svolte nei confronti del terzo direttamente dal personale della convenuta), per stranezza della numerazione delle fatture, per mancata indicazione nel documento di trasporto del 25/2/2016.
Il secondo motivo (p. 10 ss.) denuncia la violazione dell’art. 1667 c.c. per essere stato ritenuto prescritto il diritto di garanzia per difformità e vizi dell’opera (in forza del decorso di due anni dall’emissione delle fatture, relative a prestazioni effettuate nel 2013) e per il conseguente rigetto dell’eccezione di compensazione, mentre: (a) il 31/3/2014 era stata inviata una lettera di messa in mora (di cui si riporta il contenuto a p. 11 s.), non considerata dal Tribunale con conseguente diniego di is truttoria sul punto; (b) l’accordo transattivo del
febbraio 2014 contiene una ricognizione di debito da parte dell’appaltatrice, sotto forma di rinuncia al credito di circa € 129.846; (c) la committente aveva depositato documentazione fiscale comprovante la fornitura a sue spese presso lo stabilimento dei terzi; in altre parole adduce che aveva dovuto sostituire l’appaltatrice nelle prestazioni da eseguirsi presso lo stabilimento dei terzi (committenti principali), come attestato dai documenti di consegna firmati da questi ultimi.
Il terzo motivo (p. 13 ss.), denuncia la violazione dell’art. 24 Cost. , lamenta la mancata ammissione dei mezzi di prova (richiesti con la memoria del 3/11/2016) circa gli inadempimenti dell’appaltatrice. Sempre al fine dell’accoglimento dell’eccezione di compensazione. Riporta i capitoli di prova.
– La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione, datato 5/1/2023, sulla base della transazione della controversia e della successiva chiusura del RAGIONE_SOCIALE La parte controricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti, datato 5/1/2023, da interpretare come adesione alla rinuncia della ricorrente.
– Ne segue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l’adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.
Così deciso a Roma il 17/01/2024.