Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30700 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30700 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13266/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE , che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
sul controricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE , che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-controricorrente all’incidentaleavverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 7223/2016 depositata il 30/11/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto azione ex art. 44 l. fall. nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per addebiti e accrediti affluiti sul conto corrente n. 7093898 in epoca successiva alla data del 7 aprile 2008, data di sottoposizione della RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Latina, in contumacia del convenuto, ha accolto la domanda, condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € 424.705,80 oltre interessi dalla domanda. Avverso tale sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello deducendo preliminarmente la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio, avendo RAGIONE_SOCIALE ottenuto un certificato dalla cancelleria attestante la mancata iscrizione a ruolo della causa.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello principale di RAGIONE_SOCIALE. Il giudice di appello ha ritenuto, preliminarmente, ingiustificata la rimessione in termini, chiesta sul presupposto che l’appellante avesse fatto affidamento su un errato certificato della cancelleria, dal quale non emergeva la pendenza della lite, sia in quanto il certificato di pendenza della lite non è atto processuale, né è equiparabile a un atto quale la relata di notificazione, sia in quanto è onere del ricorrente esaminare i registri al fine di individuare l’avvenuta iscrizione a ruolo della causa , per cui
la mancata costituzione in giudizio deve ritenersi frutto di una scelta della parte.
Il giudice di appello ha ritenuto, pertanto, inammissibile per tardività l’eccezione di prescrizione triennale di cui all’art. 20, terzo comma, d.P.R. n. 156/1973, ritenendo l’eccezione in ogni caso infondata nel merito, in quanto non applicabile alle azioni che nascono dal fallimento e, in particolare, al l’azione di inefficacia ex art. 44 l. fall. Ha, poi, ritenuto che il dies a quo per l’esercizio dell’azione decorre dalla data del provvedimento di l.c.a. Nel merito, il giudice di appello ha ritenuto che non è stato possibile accertare una eventuale duplicazione tra accrediti e addebiti, non avendo l’appellante individuato quali pagamenti fossero stati eseguiti con gli accrediti pervenuti dopo il provvedimento di l.c.a., posto che la giacenza positiva del conto alla data del 30 marzo 2008 avrebbe fatto ritenere che i pagamenti fossero stati eseguiti con fondi già presenti sul conto.
La sentenza impugnata ha, inoltre, rigettato l’appello incidentale della procedura concorsuale, con cui si chiedeva il riconoscimento della rivalutazione monetaria, ritenendo che non è stata fornita prova che vi fosse differenza tra la corresponsione degli interessi al tasso legale e il rendimento medio netti dei titoli di Stato non superiore a dodici mesi.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la procedura, la quale propone a sua volta ricorso incidentale affidato a un unico motivo, nonché un ulteriore motivo di ricorso incidentale condizionato (cui ha fatto seguito memoria illustrativa), al quale ricorso replica con controricorso incidentale il ricorrente principale. Entrambe le parti, a seguito di rinvio della causa a nuovo ruolo, hanno depositato ulteriore memoria (la seconda memoria di RAGIONE_SOCIALE si richiama alla prima).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso in cassazione (ribadita nelle due memorie del controricorrente principale), per essere lo stesso stato proposto oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Deduce parte controricorrente che il ricorso avverso la sentenza impugnata non è stato proposto nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. decorrente dal 30 novembre 2016 (30 maggio 2017), bensì in data 1° giugno 2017 al l’effettivo difensore domiciliatario, dopo che tale ricorso era stato originariamente indirizzato verso un luogo diverso dal domicilio del difensore (INDIRIZZO anziché INDIRIZZO) e non anche al nuovo indirizzo del difensore, sito in INDIRIZZO, nuovo indirizzo agevolmente riconoscibile.
L’eccezione è infondata, posto che il ricorso è stato tempestivamente affidato all’Ufficio notificatore in data 30 maggio 2017 ed è questa la data che rileva ai fini della tempestività della notificazione (Cass., n. 359/2010; Cass., Sez. U., n. 9535/2013; Corte cost., n. 477/2002), né rilevano eventuali ritardi che si verifi chino nell’espletamento del procedimento notificatorio (Cass., n. 29039/2018). In ogni caso, i denunciati vizi del procedimento notificatorio originariamente non andato a buon fine, per ragioni non imputabili al notificante, sono stati sanati con la prosecuzione dell’originario procedimento notificatorio , stante la tempestiva riattivazione dello stesso (Cass., n. 14594/2016).
Parimenti infondata è la censura di inammissibilità della notificazione del ricorso per cassazione eseguita tramite servizio postale universale da parte del ricorrente principale, posto che l’autorizzazione alla notificazione degli avvocati a eseguire le notifiche a mezzo posta discende dalla legge (l. n. 53/1994), senza alcuna limitazione soggettiva per la parte che chiede la notificazione. Va osservato, peraltro, che all’atto della notificazione (30 maggio
n. 13266/2017 R.G.
2017) vigeva ancora l’esclusiva di RAGIONE_SOCIALE per le notifiche di atti giudiziari, esclusiva venuta meno a partire dal 10 settembre 2017 per effetto dell’entrata in vigore della l. n. 124/2017.
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce « violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.» , nella parte in cui la sentenza impugnata non ha disposto la remissione in termini dell’appellante ; il ricorrente deduce che non si era costituito in giudizio, avendo ottenuto in data 15 settembre 2011 un errato certificato di pendenza della lite che non dava evidenza della causa proposta dalla l.c.a. Osserva parte ricorrente che questo evento rendeva impossibile la costituzione di RAGIONE_SOCIALE in giudizio, la quale aveva fatto correttamente affidamento su un documento che attestava l’omessa iscrizione a ruolo della causa. Deduce, parte ricorrente, che in costanza di un certificato della cancelleria errato, non può ritenersi sussistente una negligenza del ricorrente nella consultazione del Registro del Ruolo Generale, consultazione avvenuta ed esitata con il suddetto certificato, che si colloca « a valle» delle verifiche effettuate.
Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 20 , terzo comma, d.P.R. n. 156/1973, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto, nel merito, inapplicabile all’azione ex art. 44 l. fall. la prescrizione triennale. Parte ricorrente censura sia la statuizione di inammissibilità della proposizione della suddetta eccezione, causa la dedotta incolpevole decadenza determinatasi a seguito del ril ascio dell’errato certificato di pendenza, sia la statuizione di rigetto dell’eccezione, deducendo che tale eccezione sia applicabile a tutte le azioni di condanna proposte nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in materia di servizi di bancoposta.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Il ricorrente si duole del rigetto, da parte del giudice di appello, della richiesta di rimessione in termini per avere fatto affidamento su un certificato della cancelleria errato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rimessione in termini, regolata dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass., n. 18435/2024). In particolare, la non imputabilità dell’inadempimento va valutata in relazione allo sforzo di diligenza richiesto alla parte (Cass., n. 30324/2024), che si riveli incompatibile con il normale svolgimento dell’attività difensiva (Cass., n. 14371/2005).
La deduzione della non imputabilità della decadenza formatasi a carico di una parte processuale si risolve in una valutazione della scusabilità dell’errore e della sussistenza in fatto dei presupposti rilevanti per la configurazione dell’ affidamento rilevante, valutazione che compete al giudice del merito « ed è incensurabile per cassazione se non nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nella rigorosa interpretazione offertane da questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 (cfr. da ult. Cass. nn. 34510 del 2021 e 7545 del 2016)» (Cass., Sez. U., n. 6431/2025).
Nella specie, il giudice di appello ha accertato che « l’errore nel certificato di pendenza della lite, il quale non è neppure un atto del processo, non può equipararsi all’oggettiva impossibilità di conoscere la pendenza della lite, per vizi di notifica o dell’atto di citazione, cioè per ragioni non imputabili al convenuto», ribadendosi « l’onere di diligenza della parte nell’esame dei registri per individuare se la causa sia iscritta a ruolo» , non assolto dall’aver « fatto esclusivo affidamento sul certificato di pendenza della lite del 15.9.2011» (pag. 5 sent. imp.). Tale accertamento in fatto non è
stato censurato sotto il profilo del vizio di motivazione. Le considerazioni contenute in memoria, circa la natura fidefaciente del certificato della cancelleria sono assorbite.
Il secondo motivo è assorbito quanto alla medesima censura ed è, invece, inammissibile in relazione alla censura relativa alla statuizione di merito del giudice di appello, essendo principio consolidato quello secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né interesse a impugnare la statuizione nel merito, essendo ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale (Cass., Sez. U., n. 3840/2007).
Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 200 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto decorrere l’applicazione dell’art. 44 l. fall. dall’emissione del decreto di apertura della procedura e non dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il terzo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 200 l. fall. (disposizione che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale: Corte cost., n. 248/2014; Corte cost., n. 337/1998), laddove estende alla liquidazione coatta amministrativa gli effetti previsti dall’art. 45 l. fall. con decorrenza dalla data del provvedimento amministrativo che la dispone e non da quella della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non discrimina tra soggetti coinvolti nella procedura concorsuale e nel fallimento (Cass., n. 28025/2025; Cass., n. 17290/2014; Cass., n. 605/2013; Cass., n. 15960/2007). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
12. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 44 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha condannato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € 424.705,80 per addebiti e accrediti affluiti sul conto, senza accertare l’eventuale duplicazione di importi, deducendo che l’omessa prova fornita da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è conseguenza dell’omessa costituzione nel giudizio di primo grado.
13. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto si traduce in una censura di merito circa la valutazione operata nella sentenza impugnata, secondo la quale « RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha specificamente individuato se e quali pagamenti abbia eseguito con gli accrediti pervenuti sul conto dopo il provvedimento di l.c.a., cosicché non è possibile né sostenere che la procedura lucrererebbe una doppia restituzione in proprio favore, né individuare altrimenti il soggetto passivo della pretesa del fallimento, beneficiario o solvens che sia» (pag. 8 sent. imp.). Né sul punto pare pertinente il richiamo alla erronea valutazione circa la rimessione in termini (per la quale le relative censure sarebbero, comunque assorbite), in quanto in questo caso si verte in tema di assolvimento dell’onere della prova e non di eccezioni in senso stretto, attività dispiegabile in appello indipendente dall’essere la parte incorsa in decadenze per causa a essa imputabile.
14. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce violazione dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non fornita la prova al fine della corresponsione della rivalutazione monetaria, deducendo che il maggior danno per rivalutazione monetaria è dovuto in forza del fatto notorio della svalutazione.
n. 13266/2017 R.G. 15. Il ricorso incidentale è infondato. Come dedotto nel controricorso al controricorso al ricorso incidentale, il giudice di
primo grado ha accertato l’esistenza di una obbligazione di valuta (questione sulla quale si è formato un giudicato interno), secondo cui nel ritardato adempimento tale obbligazione, il creditore di un’obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ. e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass., n. 16565/2018; Cass., Sez. U., n. 5743/2015).
Diversamente, la presunzione di maggior danno nelle obbligazioni di valuta attiene al caso in cui il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass., Sez. U., n. 19499/2008), che va allegato e provato dal creditore (Cass., n. 14975/2006; Cass., n. 24598/2017). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si ripropongono le domande già proposte in primo grado in via « incidentale» , rimaste assorbite in primo grado e in appello. L’esame del ricorso incidentale condizionato è assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale.
Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, rigettati. La reciproca soccombenza comporta la compensazione integrale delle spese processuali. Sussistono a carico del ricorrente principale e del ricorrente incidentale i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiara compensate le spese processuali del giudizio di legittimità; ai sensi n. 13266/2017 R.G.
dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 29/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME