La compagnia deve pagare il rimborso spese di resistenza anche se il medico vince la causa
Un medico primario ospedaliero subisce una richiesta di risarcimento per danni derivanti da un intervento chirurgico. Il professionista chiama subito in causa la propria compagnia assicurativa per essere garantito. L’assicuratore eccepisce l’inoperatività della polizza a causa di una clausola claims made. Il tribunale respinge l’eccezione dell’assicuratore, dichiara nulla la clausola e condanna la compagnia a tenere indenne il medico e a rifondergli le spese legali. In appello, i giudici rigettano la richiesta risarcitoria del danneggiato e dichiarano assorbita ogni altra questione. Poiché la compagnia assicurativa non impugna questa pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione, il medico avvia una nuova azione per ottenere il rimborso spese di resistenza per l’importo sostenuto per difendersi. La Corte d’Appello di Catania conferma il pieno diritto del professionista al rimborso economico delle spese legali.
La mancata impugnazione dell’assorbimento rende definitivo l’obbligo di garanzia
La compagnia assicurativa contesta la richiesta di pagamento. Secondo l’ente assicuratore, la precedente decisione di appello ha assorbito le questioni senza decidere nel merito sull’efficacia del contratto. Questa tesi non convince i giudici d’appello. La Corte precisa che l’assorbimento disposto nel precedente processo era errato, perché la questione sulla validità della polizza possedeva piena autonomia logica rispetto alla domanda risarcitoria principale. L’assicuratore aveva l’onere di impugnare quella decisione errata con ricorso per cassazione. Non avendolo fatto, il capo della sentenza di primo grado che accertava la piena operatività della polizza e la nullità della clausola limitativa è passato in giudicato formale. Di conseguenza, l’efficacia del rapporto contrattuale tra medico e assicurazione rimane intatta e vincolante.
I parametri per calcolare le somme spettanti al professionista per la difesa
L’articolo 1917 del codice civile impone all’assicuratore di sostenere le spese necessarie per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un quarto del massimale di polizza. La Corte d’Appello respinge le contestazioni della compagnia sull’ammontare dei compensi liquidati. Il tribunale ha quantificato correttamente la cifra di oltre cinquantamila euro basandosi sulle fatture prodotte dal medico. Per il primo grado, la somma ricalca fedelmente la liquidazione giudiziale già determinata. Per il secondo grado, il conteggio applica i minimi tariffari forensi previsti dai parametri ministeriali in relazione al valore della controversia. Le spese di resistenza sostenute dal medico hanno garantito una difesa utile e proficua anche per l’assicuratore, il quale deve ora rimborsare integralmente gli importi dovuti.
Cosa stabilisce la decisione per gli assicurati citati in giudizio
La decisione chiarisce che la compagnia assicurativa non può sottrarsi ai propri doveri legali invocando formule processuali quando non ha impugnato le statuizioni sfavorevoli. L’assicurato che anticipa i compensi del proprio difensore conserva il diritto di pretendere la restituzione di quanto versato nei limiti dell’importo previsto dalla legge o dalla polizza. Chi riceve una domanda risarcitoria e affronta un giudizio civile con esito favorevole può quindi rivalersi sul proprio assicuratore per tutti i costi sostenuti per l’assistenza legale, purché sia accertata l’operatività del contratto assicurativo.
Cosa prevede la legge sulle spese sostenute dall’assicurato per difendersi?
L’articolo 1917 del codice civile stabilisce che le spese per resistere all’azione del danneggiato sono a carico dell’assicuratore entro il quarto del massimale.
Cosa accade se il giudice dichiara assorbita la questione sulla polizza e nessuno impugna?
Se la parte interessata non propone ricorso per cassazione contro l’assorbimento, resta valida e definitiva la precedente pronuncia che confermava l’operatività della polizza.
Il diritto al rimborso sussiste anche se la richiesta risarcitoria del terzo viene respinta?
Sì, l’assicurato ha diritto alla restituzione delle spese legali sopportate per difendersi dal terzo, poiché tale difesa risulta vantaggiosa anche per la compagnia.