Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2194 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2194 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14257/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, in proprio, nonché nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della società RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domiciliazione digitale ex lege
–ricorrente– contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, con domiciliazione legale ex lege
–controricorrente– avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 536/2024, pubblicata il 2/04/2024, notificata il 18/04/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il Tribunale di Pesaro rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME, in proprio e in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dell’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, volta ad ottenere, previo accertamento della relativa responsabilità
contrattuale ex art. 2222 c.c. e/o extracontrattuale, la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno subito per la mancata concessione del diritto di superficie del terreno su cui sarebbe stato realizzato un impianto fotovoltaico, della somma di € 360.000,00 (trecentosessantamila/00), nonché la condanna della stessa al pagamento in favore della società RAGIONE_SOCIALE, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, a titolo di risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti per la mancata cessione dell’Autorizzazione Unica, della somma di € 80.000,00 (ottantamila/00).
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, in persona dello stesso quale legale rappresentante pro tempore , impugnavano la suddetta pronuncia chiedendone la riforma, con l’accoglimento delle domande avanzate in primo grado, anche in relazione alle istanze istruttorie rigettate dal giudice di prime cure.
Si costituiva in giudizio l’ AVV_NOTAIO, chiedendo il rigetto dell’appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata; proponeva, altresì, appello incidentale condizionato all’accoglimento anche solo parziale di quello principale, con il quale domandava l’accoglimento delle domande e delle eccezioni avanzate in primo grado.
La Corte territoriale, con la sentenza n. 536/2024, pubblicata il 2/04/2024, rigettava l’appello, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza della Corte d’appello dorica, NOME COGNOME, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il ricorso è resistito da controricorso, depositato dall’ AVV_NOTAIO.
In data 30/10/2024, il Consigliere delegato ha depositato la proposta di definizione anticipata.
In data 16/12/2024 il ricorrente ha depositato richiesta di decisione ex art. 380 bis c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ‘ Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 112 e 115, comma 1 n. 4 c.p.c., degli artt. 2697 e 2907 c.c. ‘
Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata, nella parte in cui non sono state ammesse le prove testimoniali richieste da parte ricorrente, in quanto i relativi capitoli sono stati ritenuti generici e conseguentemente privi di ogni rilevanza probatoria.
Il secondo motivo è così intitolato: ‘ Violazione degli artt. 1218, 1176, 2236, 1223 e 1227 c.c., nonché 113, 115, 116 e 132, 2° co., n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.’
La sentenza impugnata viene censurata laddove si giunge all’affermazione conclusiva della carenza di prova circa il nesso di causalità tra la condotta omissiva della professionista ed il danno subito.
Il terzo ed ultimo motivo è, infine, così rubricato: ‘ Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132, co mma 2, n. 4 c.p.c. ‘
Si censura la sentenza impugnata perché avrebbe adottato una motivazione meramente apparente e per relationem .
La proposta di definizione anticipata è del seguente tenore: ‘ il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., quando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano, però, da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso e al compendio delle altre prove
richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (cfr., ad es., Cass., n. 30810 del 2023). La censura non illustra affatto la suddetta decisività capitolo per capitolo del mezzo di prova costituendo indicato, a fronte della motivazione del giudice di merito nel senso della inammissibilità delle capitolazioni stesse perché meramente valutative, non decisive appunto, ovvero non circostanziate, ferma la rilevata e non specificatamente criticata tardività di una produzione documentale. La censura stessa, peraltro, richiama la necessità di una valutazione -istruttoria -riferita anche alla documentazione prodotta che, d’altro canto, neppure illustra specificatamente, in violazione, per aspecificità, dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Il secondo motivo è inammissibile, sia perché invoca il principio di non contestazione applicabile, per nomofilachia costante, solo rispetto ai fatti accertati come noti alla parte che dovrebbe contestarli (Cass., n. 12064 del 2023), sia perché si risolve, a tratti anche esplicitamente, in una richiesta di rilettura istruttoria e fattuale estranea alla sede di legittimità. Il terzo motivo è in parte inammissibile in parte manifestamente infondato: la censura è apodittica e non si misura con la motivazione articolata dal giudice di seconde cure che, per converso, risulta in parte diffusamente evincibile dallo stesso atto di gravame ‘.
Il Collegio reputa del tutto condivisibili tali conclusioni, che, pertanto, pure all’esito dell’istanza di decisione depositata dal ricorrente, ribadisce interamente.
Va qui aggiunto che il primo motivo di ricorso -con il quale il ricorrente si limita a dolersi della mancata ammissione delle prove testimoniali, senza trascriverne il contenuto e senza neppure indicare specificamente la sede processuale nella quale sarebbero
state formulate -si pone in contrasto con l’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
E’ stato, infatti, affermato dalla S.C. che i l principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati ( ex multis , Sez. 1, sentenza n. 12481 del 19/04/2022, Rv. 664738 – 01).
Come è stato, peraltro, già rilevato nella proposta di definizione anticipata, la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dalla parte può essere denunciata sotto il profilo del vizio motivazionale, sempre che la prova non ammessa abbia carattere di decisività e sia, cioè, virtualmente idonea a sovvertire l’esito della controversia. E cioè, il ricorrente per cassazione può dolersi del diniego di ammissione della prova testimoniale attraverso la dimostrazione, sulla base di un ragionamento necessariamente controfattuale, che, ove la prova dedotta fosse stata ammessa – e, ovviamente, fosse stata poi assunta con successo: se, dunque, i testi escussi avessero confermato la veridicità dei fatti dedotti a prova -, ciò avrebbe condotto il giudice di merito ad accogliere la domanda invece respinta. Come si legge in numerosissime pronunce, è indispensabile che il diniego di ammissione di un’istanza istruttoria attenga a circostanze che, se dimostrate, avrebbero condotto, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una decisione
diversa da quella invece adottata: il diniego dell’istanza di ammissione della prova testimoniale deve, in altri termini, inficiare la decisione adottata, privandola – sia pur se solo virtualmente della giustificazione, della ratio decidendi , che la sostiene (si veda, da ultimo, Sez. 1, ordinanza n. 32221 dell’11/12/2025) .
Con riguardo al secondo motivo -con il quale si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. -va altresì aggiunto, quale ulteriore profilo di inammissibilità, che, secondo l’insegnamento delle S.U., ‘ In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ‘ (Sez. U, sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037-01).
Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti,
abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. U, sentenza n. 20867/2020, cit.)
Quanto, infine, alla terza censura -relativa alla motivazione asseritamente apparente e per relationem -il ricorrente si limita a ribadire apoditticamente il proprio assunto che non trova conferma alcuna nel provvedimento impugnato, dal quale, piuttosto, si evince come la decisione della Corte dorica sia argomentata e motivata in misura ben al di sopra del c. d. ‘ minimo costituzionale ‘.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, c.p.c. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Sez. U, sentenza n. 28540 del 13/10/2023, Rv. 669313-01).
Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva ‘ tenuta ‘ della proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale, il ricorrente, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, va condannato, nei confronti della controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 4.000,00 , oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Deve darsi atto, infine, che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per l ‘ inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore della controricorrente in € 8 .000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfetario per spese generali, oneri e accessori di legge.
Condanna, altresì, il ricorrente, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, al pagamento a favore della controricorrente della somma di € 4.000,00 ex art. 96, comma 3 c.p.c., e a favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00 ex art. 96, comma 4 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME