Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32502 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32502 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22574/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE e, per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 1083/2024 emessa dalla Corte di appello di Ancona l’11 luglio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ RAGIONE_SOCIALE ed i suoi fideiussori,
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Macerata, avverso al decreto ingiuntivo n. 578/2015 con il quale veniva loro ingiunto di pagare, in favore della RAGIONE_SOCIALE, la complessiva somma di €. 730.247,79, oltre accessori, quale saldo di un conto corrente intrattenuto dalla società con il predetto istituto di credito, deducendo l’illegittima applicazione di condizioni economiche non pattuite ed il conseguente addebito di interessi debitori ultralegali ed usurari, interessi e competenze anatocistiche, commissioni di massimo scoperto, oneri e spese, di cui chiedeva la ripetizione. All’esito del giudizio, il giudice di primo grado rigettava l’opposizione.
I soccombenti proponevano appello, assumendo, per quanto qui di interesse, che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto del collegamento negoziale esistente tra l’acquisto di obbligazioni emesse da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e la concessione di linee di credito (nelle forme di apertura di credito in conto corrente) utilizzate per attingere la provvista necessaria per gli investimenti, ai fini della valutazione dell’usura. Il gravame veniva rigettato dalla Corte di appello di Ancona.
La società e i fideiussori, quindi, proponevano ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L’istituto di credito ha resistito con controricorso.
─ È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Successivamente, parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha presentato istanza di interruzione del giudizio. Parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Va preliminarmente evidenziato che, in data 14 novembre 2025, parte ricorrente ha presentato istanza di interruzione del giudizio, evidenziando che, con sentenza n. 843/2025 pubblicata il 16 ottobre 2025, il Tribunale civile di Roma ha dichiarato la liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il fallimento (oggi, la sottoposizione a liquidazione giudiziale) di una RAGIONE_SOCIALE parti che si verifichi nel giudizio di cassazione non determina l’interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio, con la
conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (oggi, della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti RAGIONE_SOCIALE residue facoltà difensive riconosciute dalla legge. (Cass. Sez. 2, 06/11/2023, n. 30785, Rv. 669228 – 01; ma si veda, anche, di recente, Cass. Sez. 1, 13/03/2024, n. 6642, Rv. 670477 – 01 secondo la quale, in tema di giudizio di cassazione, il sopravvenuto fallimento di una RAGIONE_SOCIALE parti non determina l’interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall’impulso d’ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti RAGIONE_SOCIALE residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell’apertura della propria procedura concorsuale).
– Tanto chiarito, i l motivo di ricorso è così rubricato: «nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione mancante o apparente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame della CTU e RAGIONE_SOCIALE sue complete conclusioni, oggetto di discussione tra le parti e costituente fatto decisivo per il giudizio».
– La proposta di definizione evidenzia quanto segue:
« Il motivo è palesemente inammissibile.
«Secondo i ricorrenti la banca ‘aveva loro imposto di acquistare proprie obbligazioni provocando così una illegittima maggiorazione degli oneri dipendenti dall’addebito di interessi passivi derivante dal differenziale tra il tasso passivo di interesse applicato al finanziamento utilizzato per intero per tale finalità (circa il 10%) e il tasso attivo (circa il 2%)’, circostanza che il giudice d’appello ha escluso osservando che: ‘risulta provato documentalmente ed affermato dagli stessi appellanti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo che gli acquisiti di obbligazioni emesse da RAGIONE_SOCIALE sono avvenuti nell’ottobre 2009 (ordine n. 09/10/00336), nel luglio 2010 (ordine n. 10/07/01123), nel febbraio 2011 (ordine n. 11/02/00030) e nell’ottobre 2011
(ordine n. 11/10/02462), mentre tutti i contratti di conto corrente, di apertura di credito e conto anticipi sono stati conclusi nel luglio 2006. Quindi già sotto il profilo temporale deve escludersi che i finanziamenti azionati in via monitoria siano stati concessi alla debitrice principale per creare la provvista necessaria per effettuare i richiamati investimenti». È dunque evidente che la censura mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa dalla doppia conforme: e cioè a dimostrare l’interdipendenza tra aperture di credito ed investimenti, interdipendenza invece esclusa dalla corte d’appello. Ma, ove pure potesse intendersi la censura come vizio motivazionale, essa risulterebbe comunque infondata, dal momento che la motivazione addotta dal giudice di merito non è per nulla apparente, mentre è una mera indimostrata affermazione quella secondo cui ‘nessuna logica poteva sorreggere un simile investimento se non quella dedotta invano nei precedenti gradi di giudizio della minacciata chiusura RAGIONE_SOCIALE linee di credito’.
«In fin dei conti, il ricorso mira a capovolgere un accertamento di fatto spettante in via esclusiva al giudice di merito ».
– Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, con le quali la memoria depositata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 380 -bis , secondo comma, c.p.c., non si confronta affatto, limitandosi a richiedere la decisione del giudizio nella formula ordinaria attesa la non condivisibilità della proposta.
Secondo i ricorrenti, infatti, la motivazione della sentenza impugnata, nell’escludere l’interdipendenza tra le aperture di credito e gli investimenti eseguiti, sarebbe apparente e, comunque, contraddittoria o illogica.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza del tutto costante di questa Corte, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente e, eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (Cass. Sez. 1, 30/06/2020, n. 13248, Rv. 658088 – 01; Cass. Sez. 6, 01/03/2022, n. 6758, Rv. 664061 01).
Nel caso di specie, il giudice dell’appello ha spiegato la ragione per cui non
può affermarsi che le linee di credito siano state concesse ai fini dell’esecuzione degli investimenti, ragione costituita dalla distanza temporale RAGIONE_SOCIALE operazioni, che ne esclude la contestualità.
Pertanto, tale motivazione non si presenta affatto come apparente.
Va, peraltro, aggiunto che i ricorrenti tentano di fornire una ricostruzione dei fatti alternativa a quella operata dal giudice di merito. Tuttavia, come è stato correttamente affermato, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme ( ex plurimis, Cass. Sez. 2, 23/04/2024, n. 10927, Rv. 670888 – 01).
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
5. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c.
Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis c.p.c., devono essere applicati – come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380bis c.p.c. ora richiamato – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore somma a favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 – 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 – 01).
Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, non prevede l’applicazione automatica RAGIONE_SOCIALE sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 – 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d’una proposta di rigetto o d’inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 – 01).
Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: infatti, parte ricorrente non si è neppure confrontata con le ragioni poste a fondamento della proposta di definizione, la quale è stata integralmente confermata.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 9.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,
in data 27 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME