Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32817 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32817 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22515/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, difensore di sé medesimo
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE E, PER ESSA, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1606/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI BARI, depositata il 30 ottobre 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 25 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME -debitore esecutato nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 508/2021 del R.G.Es. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, promossa da RAGIONE_SOCIALE (quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
ESTINZIONE ESECUZIONE
RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito di Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE) e con l’intervento di RAGIONE_SOCIALE dispiegò reclamo (espressamente articolato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 669 -terdecies e RAGIONE_SOCIALE‘art. 630 cod. proc. civ.) avverso l’ordinanza del novembre 2022, con cui il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione aveva respinto le istanze di sospensione ed estinzione formulate con due distinti atti di opposizione all’esecuzione, depositati il 14 marzo e il 23 settembre RAGIONE_SOCIALE‘anno 2022.
A suffragio RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa, addusse, in sintesi: (i) la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di pignoramento ( e conseguente invalidità RAGIONE_SOCIALE atti successivi del processo esecutivo), dacché non eseguita nel rispetto dei modi di cui all’art. 140 cod. proc. civ.; (ii) la carenza di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE, per mancanza di prova RAGIONE_SOCIALEa cessione dei crediti ex art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; (iii) la carenza di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE; (iv) l’ indeterminatezza del credito e l’ inesistenza del titolo esecutivo.
Con ordinanza deliberata il 3 marzo 2023, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in composizione collegiale, dichiarò inammissibile il reclamo.
Avversò detta ordinanza, NOME COGNOME interpose appello.
Nell’attiva resistenza RAGIONE_SOCIALEa creditrice procedente, la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.
Per quanto qui ancora d’interesse, la Corte d’appello barese:
(a) ha rilevato che la richiesta del debitore esecutato era tesa ad ottenere un provvedimento di chiusura anticipata (o estinzione atipica) RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva, con derivante non esperibilità del rimedio previsto dall’art. 630 cod. proc. civ., ammess o invece per contestare i provvedimenti (di accoglimento o diniego) di estinzione tipica;
(b) ha comunque evidenziato l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE questioni poste dal reclamante, stante la regolarità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE atti di precetto e di pignoramento, la prova RAGIONE_SOCIALEa legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEa società esecutante, l’esistenza del titolo esecutivo e del credito.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per quattro motivi. Resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE, nella qualità.
Con provvedimento reso il giorno 18 marzo 2024, è stata formulata, ai sensi del l’ art. 380bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso per inammissibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Più specificamente, con detta proposta è stato evidenziato che il ricorso in scrutinio: (i) non rechi una chiara esposizione dei fatti processuali né una sintetica esposizione dei motivi su cui si fonda; (ii) si basi sulla mera reiterazione di tesi già prospettate e disattese nel giudizio di merito, senza confrontarsi con la ritenuta inammissibilità del reclamo in quanto strumento riservato alle ipotesi di estinzione tipica; (iii) denunci vizi di violazione di norme di diritto e di omesso esame di fatti decisivi in maniera del tutto aspecifica.
A seguito di tempestiva istanza di decisione depositata da parte ricorrente è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, in vista RAGIONE_SOCIALEa quale ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Il primo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 140 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 novembre 1982, n. 890, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per omessa decisione ed erronea motivazione in merito all’eccezione di inesistenza del pignoramento per mancata consegna RAGIONE_SOCIALEa raccomandata informativa e mancata affissione o immissione in cassetta, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ..
1.2. Il secondo deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 140 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 890 del 1982, RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ.
per omessa decisione ed erronea motivazione in merito all’eccezione di inesistenza del pignoramento per mancato accesso e mancata consegna da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente postale delegato RAGIONE_SOCIALEa raccomandata informativa e mancata affissione o immissione in cassetta.
1.3. Il terzo, per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 630, 474, 492, 497, 555, 557, 562 e 567 cod. proc. civ., assume, in sintesi, che « le eccezioni di inesistenza di notifica di valido titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile; di inesistenza di notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di pignoramento, nonché di carenza di legittimazione attiva del creditore procedente certamente non costitui scono ‘ipotesi di chiusura anticipata del processo’ comportando semmai una ipotesi di estinzione per ‘mancata valida apertura del processo’ ovvero per inefficacia originaria del pignoramento ex art. 557 cod. proc. civ. ».
1.4. Il quarto, per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 100, 112 e 115 cod. proc. civ. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 58, sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente riconosciuto la legittimazione ad agire esecutivamente alla RAGIONE_SOCIALE, pur in difetto di un valido contratto di cessione tra detta società e la Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE.
Come già sottolineato nella proposta di definizione accelerata, il ricorso è palesemente inammissibile per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 cod. proc. civ., sotto il duplice profilo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di una sintetica esposizione del fatto processuale e RAGIONE_SOCIALEa carenza di specificità RAGIONE_SOCIALE censure svolte.
I nvero, nell’alluvionale ricorso (costituito da 66 pagine) ed altresì nei successivi atti del giudizio di legittimità del pari pletorici, tautologici e ridondanti (l’istanza di decisione di 46 pagine; la memoria illustrativa di 20 pagine) il ricorrente si dilunga in una contorta esposizione RAGIONE_SOCIALE vicende processuali, frammista a continue ed incidentali proprie valutazioni, intersecate dalla riproduzione integrale di atti processuali
(il ricorso in appello, le note di trattazione scritta), peraltro non individuati -e, tanto meno, idoneamente -nella collocazione processuale, in trasgressione al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., e provvedimenti (la sentenza impugnata), ritenendo di dover informare la Corte di legittimità di ogni più infinitesimale dettaglio, ma così finendo per rendere incomprensibile la vicenda processuale nelle sue distinte componenti.
L’illustrazione dei quattro motivi di doglianza, connotata da un continuo alternarsi di stili e format grafici (tondo, corsivo, grassetto, sottolineato) che accentua la difficile intellegibilità RAGIONE_SOCIALEo scritto, si svolge attraverso un ‘ inestricabile commistione di riferimenti a fatti processuali, lapidarie e aprioristiche considerazioni sulle norme in thesi violate e richiami alla giurisprudenza di legittimità, mai conferenti poiché relativi a fattispecie disomogenee, sviluppati con la integrale trascrizione di passi motivazionali RAGIONE_SOCIALE pronunce di questa Corte.
Ciò posto, è appena il caso di rammentare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Suprema Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità -dai quali, in thesi, è inficiata la decisione impugnata scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma prescritti dagli artt. 365 e 366 cod. proc. civ..
D’altro canto, il principio di specificità (anche detto « di autonomia ») del ricorso per cassazione – in forza del quale il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia e il contenuto RAGIONE_SOCIALE censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa -, declinato secondo le prescrizioni del giudice sovranazionale (sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, in causa RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE c/RAGIONE_SOCIALE), impone sinteticità e chiarezza, criteri e obiettivi realizzati dal richiamo essenziale RAGIONE_SOCIALE atti e dei documenti per la parte
d’interesse, in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa Corte ( ex multis, Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612).
In ulteriore puntualizzazione di tali princìpi, questa Corte, nella sua composizione più tipica di organo RAGIONE_SOCIALEa nomofilachia, ha affermato che la pedissequa riproduzione RAGIONE_SOCIALE‘intero, letterale contenuto RAGIONE_SOCIALE atti processuali è: per un verso, del tutto superflua, non essendo richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità RAGIONE_SOCIALEa sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto ovvero anche quello di cui non occorre sia informata, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (così Cass., Sez. U, 11/04/2012, n. 5698; nello stesso ordine di idee, Cass. 22/02/2016, n. 3385 e Cass. 19/05/2017, n. 12641).
In altre parole, il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l’enunciazione dei motivi e RAGIONE_SOCIALE relat ive argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto RAGIONE_SOCIALE‘atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all’interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all’interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte (Cass. 25/11/2020, n. 26837).
Orbene, nella fattispecie, il ricorrente è incorso in una eccessiva e sovrabbondante esposizione, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra ) che, da un lato, implica la lettura di una imponente massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) per lo più irrilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, e che, dall’altro, rende di per sé impossibile la focalizzazione sui fatti invece rilevanti, neppure potendo procedersi mediante la tecnica RAGIONE_SOCIALEa espunzione (Cass. 04/04/RAGIONE_SOCIALE, n. 8245), ossia d ell’isolamento di quanto di superfluo sia stato inserito nel ricorso, stante la stretta concatenazione tra frasi, contenuto di atti e provvedimenti tra virgolette, considerazioni incidentali e quant’altro, prima illustrata.
Una tecnica del genere, oltre al mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva RAGIONE_SOCIALE atti processuali, pregiudica l’adeguata (o quantomeno sufficiente) intellegibilità RAGIONE_SOCIALE questioni, rende effettivamente oscura l’esposizione dei fatti e così confuse le doglianze sollevate avverso la sentenza gravata, impropriamente devolvendo a questa Corte il compito, radicalmente esulante dalla natura e dalla funzione del giudizio di legittimità, RAGIONE_SOCIALEa ricerca e RAGIONE_SOCIALEa selezione nel vasto ed indifferenziato perimetro RAGIONE_SOCIALE censure ipotizzate dei fatti (anche processuali) effettivamente muniti di potenzialità incidente ai fini del decidere (da ultimo Cass., Sez. U, 30/11/2021, n. 37552; Cass. 13/02/2023, n. 4300).
Tanto impedisce, a tacer d’altro, anche la sicura identificazione dei pure esistenti interventori, a loro volta litisconsorti necessari nel presente giudizio, siccome di certo interessati alla sorte del processo esecutivo invocata dall’odierno ricorrente: ciò che implicherebbe pure una autonoma ragione di inammissibilità del ricorso (Cass. 14/09/2023, n. 26562; Cass. 07/11/2024, n. 28757).
I motivi RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, poi, sono irrimediabilmente generici, nel senso che non sviluppano un’argomentata critica alla sentenza
impugnata individuandone le statuizioni in diritto e sottoponendole a disamina; anzi, il ricorrente in larga parte prescinde dalla dirimente ratio decidendi -e, cioè, dall’inammissibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c. rispetto ad un provvedimento di diniego di chiusura anticipata (Cass. 06/04/2022, n. 11241) -soltanto riferita nel corpo del terzo motivo di ricorso, ma contrapponendovi argomentazioni astratte ed apodittiche, non concretanti una censura specifica, puntuale e pertinente richiesta invece dal l’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. ( ex plurimis, Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905).
Alle considerazioni sin qui esposte -che soltanto più diffusamente spiegano le ragioni RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione accelerata -merita di essere aggiunta un’ulteriore causa di inammissibilità del terzo motivo di ricorso, stavolta ex art. 360bis , num. 1, cod. proc. civ..
Per monolitico e mai discusso orientamento di nomofilachia, le vicende richiamate da parte ricorrente con tale doglianza (la mancanza originaria del titolo esecutivo, il difetto di certezza, liquidità, esigibilità del credito azionato, l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE‘atto di pignoramento per vizio RAGIONE_SOCIALEa notifica, il difetto di legittimazione del procedente) rientrano tra le fattispecie di chiusura anticipata (anche definita estinzione atipica) del procedimento esecutivo, concretando situazioni che, per differenti cause (difetto di presupposti processuali, mancanza di condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azioni, RAGIONE_SOCIALE impedimenti), impediscono allo stesso di pervenire al risultato che ne costituisce lo scopo ( ex plurimis, Cass. 10/05/2016, n. 9501; Cass. 22/11/2022, n. 11241).
E tanto avvalora la conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata.
Il ricorso è, in definitiva, dichiarato inammissibile, in conformità alla sintetica proposta di definizione accelerata.
Da ciò consegue, oltre al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità secondo il principio di soccombenza, l’adozione
dei provvedimenti di condanna (nelle misure indicate in dispositivo) di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., giusta l’art. 380 -bis , ultimo comma, cod. proc. civ..
5. L a decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, di cui il ricorrente beneficia in base alla delibera del RAGIONE_SOCIALE, versata in atti (pratica n. 5289/2023), e la cui revoca -che presuppone l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -non compete comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, 20 febbraio 2020, n. 4315), tenuto ad apprezzare anche la singolare circostanza RAGIONE_SOCIALEa difesa personale del soggetto ammesso al patrocinio.
Per tali ragioni, onde consentire la valutazione sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dall’art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione, si dispone, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 388 cod. proc. civ., la trasmissione di copia di quest’ordinanza alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE , giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (similmente, Cass. 21/04/2022, n. 12708; Cass. 09/05/2022, n. 14548).
Del pari, il fatto che il ricorrente risulti ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato non esclude l’obbligo del giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa, di attestare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato: tanto perché l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass, Sez. U, 20 febbraio 2020 n. 4315).
Atte so l’esito del ricorso, si dà quindi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ex art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 18.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘ul teriore somma di euro 18.000.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore somma di euro 5.000.
Dispone la trasmissione di copia RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, per i motivi di cui al punto 5. RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, il giorno 25 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME