Il rigetto del ricorso d’urgenza comodato nel settore sportivo
Il tema della tutela cautelare nei contratti di godimento gratuito è estremamente delicato, come dimostra una recente ordinanza del Tribunale di Roma. Il caso ha riguardato un Ricorso d’urgenza comodato presentato da un’associazione sportiva dilettantistica contro un ente religioso proprietario di un impianto sportivo. La controversia nasce dalla demolizione di alcuni prefabbricati che fungevano da supporto all’attività di scuola calcio, rimossi dalla proprietà a seguito di ordini di demolizione per irregolarità edilizie.
I fatti alla base del ricorso d’urgenza comodato
L’associazione ricorrente utilizzava un campo sportivo in virtù di un contratto di comodato. A seguito della demolizione dei prefabbricati adibiti a spogliatoi e segreteria, l’associazione ha agito in via d’urgenza chiedendo al giudice di ordinare al proprietario la messa a disposizione di dieci stanze situate in una struttura ricettiva adiacente. Secondo la ricorrente, tale misura era necessaria per garantire la prosecuzione dell’attività sportiva, messa a rischio dalla mancanza di spazi tecnici. L’associazione sosteneva che la demolizione fosse strumentale per permettere al proprietario di recuperare gli spazi per altre finalità, nonostante il contratto di comodato fosse ancora in essere.
Perché il ricorso d’urgenza comodato è stato rigettato
Il Tribunale, analizzando la domanda, ha riscontrato l’assenza dei presupposti fondamentali per l’accoglimento della tutela cautelare. In primo luogo, è emerso che il contratto di comodato aveva come oggetto esclusivo il campo sportivo e non gli altri immobili di proprietà dell’ente resistente. La richiesta di ottenere stanze in una struttura ricettiva vicina rappresentava, dunque, una pretesa di prestazioni del tutto estranee agli accordi contrattuali originari. Inoltre, il giudice ha sottolineato come l’esecuzione di nuove opere o l’uso di spazi diversi fosse esplicitamente subordinato al consenso preventivo del proprietario, mai concesso in questo caso.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto si fondano su due pilastri giuridici. Da un lato, il principio di corrispondenza tra quanto pattuito e quanto richiesto: non si può imporre a una parte contrattuale un obbligo (la messa a disposizione di stanze in una struttura alberghiera) che non è mai stato oggetto di accordo. Dall’altro lato, assume rilievo la natura abusiva delle opere precedentemente rimosse. Il Tribunale ha chiarito che non può essere concessa tutela d’urgenza per il ripristino o la sostituzione di strutture realizzate in violazione delle norme edilizie. La mancanza di prova sulla regolarità urbanistica degli interventi impedisce al giudice di ordinare qualsiasi forma di reintegrazione o sostituzione, poiché l’ordinamento non può avallare o proteggere situazioni di illegalità amministrativa.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma i rigorosi limiti delle azioni ex art. 700 c.p.c. nel contesto dei rapporti di comodato. La tutela cautelare non può essere utilizzata per forzare la controparte a fornire prestazioni extra-contrattuali né per aggirare le conseguenze di abusi edilizi. Per quanto riguarda il danno economico lamentato dall’associazione, il giudice ha ricordato che tale pregiudizio può essere eventualmente ristorato attraverso un giudizio ordinario per il risarcimento dei danni per equivalente, escludendo così il requisito dell’irreparabilità necessario per la via d’urgenza. Infine, la richiesta di condanna per lite temeraria è stata respinta, non ravvisando la mala fede nella condotta della ricorrente, seppur soccombente.
Cosa accade se si richiede in via d’urgenza una prestazione non prevista dal contratto di comodato?
Il giudice rigetta la domanda cautelare poiché l’obbligo richiesto esula dal perimetro contrattuale pattuito tra le parti. La tutela d’urgenza non può essere utilizzata per creare obbligazioni nuove o diverse rispetto a quelle originariamente stabilite nel rapporto tra le parti.
È possibile ottenere un provvedimento cautelare per ripristinare strutture demolite perché abusive?
No, la natura abusiva degli interventi edilizi è ostativa all’adozione di un provvedimento d’urgenza. In assenza di prova della regolarità urbanistica delle opere da eseguire o ripristinare, il tribunale non può ordinare interventi che risulterebbero contrari alla legge.
Il rigetto di un ricorso d’urgenza impedisce di chiedere il risarcimento dei danni in futuro?
No, resta salva la possibilità di agire in un giudizio ordinario per ottenere il risarcimento del danno per equivalente economico. Il rigetto cautelare spesso dipende proprio dal fatto che il danno lamentato è riparabile monetariamente e non presenta quindi il carattere dell’irreparabilità.