Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34867 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34867 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4642/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME -domicilio digitale alla PEC: EMAIL–
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -domicilio digitale alla PEC: EMAIL–
-controricorrente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -domicilio digitale alla PEC: EMAIL–
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3486/2023 depositata il 12/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Como un decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME, titolare dell’omonima farmacia, per il pagamento -che riteneva esserle dovuto- del residuo prezzo, pari a circa € 13.000,00, per l’acquisto di un distributore ’66 selezioni frigo’ e di alcuni prodotti.
Proposta opposizione dall’ingiunta, che aveva lamentato l’esistenza di vizi e difetti del distributore tali da renderlo inidoneo all’uso e da giustificare la risoluzione del contratto di compravendita, RAGIONE_SOCIALE si era costituita eccependo la decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell’azione relativa e chiedendo il rigetto dell’opposizione; la società convenuta in opposizione aveva instato, comunque, per la chiamata in causa della società produttrice del distributore. Aveva partecipato quindi al giudizio anche RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, che aveva svolto difese analoghe a quelle di RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’opponente e, nei rapporti con la chiamante, aveva chiesto il rigetto della domanda di manleva.
Il Tribunale di Como aveva rigettato integralmente l’opposizione, respingendo le domande svolte dall’opponente e confermando il decreto ingiuntivo a favore di RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’Appello di Milano, adita da NOME COGNOME, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo tempestivamente azionata la garanzia per vizi e difetti ad opera dell’appellante e ritenendo giustificata la domanda di risoluzione del contratto di compravendita, con le pronunce conseguenti. La Corte d’Appello aveva così argomentato a sostegno della decisione: -quanto alla
tempestività della denuncia dei vizi e difetti, esclusa dal primo Giudice, si doveva tenere conto che nel caso di specie i vizi si dovevano intendere riconosciuti dal venditore, con il sorgere di autonoma obbligazione avente termine di prescrizione decennale: in concreto, infatti, l’installazione del distributore avvenne il 30.12.2016 e nella descrizione dell’intervento contenuta nella relativa scheda tecnica si dava atto del non funzionamento del distributore; era seguito su richiesta un intervento in garanzia nel gennaio 2017 e nella scheda relativa, nello spazio destinato ad <> si raccomandava di <>; -queste circostanze erano significative di un mancato funzionamento iniziale e perdurante, di una richiesta immediatamente successiva di completamento dell’intervento, di un secondo intervento non esaustivo e nel complesso evidenziavano <>; -<>, né avevano dimostrato che il bene richiedesse una copertura ed anzi, se la copertura fosse stata necessaria ab origine , la sua mancanza avrebbe dovuto essere subito rilevata al momento dell’installazione; sul punto, il riferimento del tecnico ad un accordo era da considerare generico; ne conseguiva che effettivamente il riconoscimento dei vizi aveva determinato, nel caso di specie, il superamento dei termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art.1495 c.c.; -la e.mail del 25.1.2017 dell’agente RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, che aveva operato nella
conclusione della vendita per la società, di sospensione dei pagamenti delle fatture confermava il riconoscimento dei vizi; il rilievo dell’assenza di poteri rappresentativi in capo all’agente non aveva alcun pregio a fronte del fatto obiettivo che <>, con lui, con determinazione quantomeno di un legittimo affidamento sull’effettività dei poteri rappresentativi dello stesso; -<>.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a tre motivi. Hanno depositato controricorso sia RAGIONE_SOCIALE, che ha aderito al ricorso principale, sia NOME COGNOME, titolare dell’omonima farmacia, che ne ha chiesto la declaratoria di inammissibilità -perché volto al riesame del merito- o comunque il rigetto.
Sia la società ricorrente, sia NOME COGNOME hanno depositato pure memorie illustrative, in termini rispetto alla data dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE lamenta ‘In relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art 132, secondo comma n. 4, c.p.c. in quanto la motivazione è apparente e contraddittoria tanto da risultare assente in ordine alla causa petendi dell’azione di risoluzione’.
La ricorrente rileva che la controparte avrebbe svolto un’azione redibitoria sostenendo, <>. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente per impossibilità di ricavare la logica del ragionamento seguito dal Giudice per affermare la sussistenza di vizi tali da rendere il bene inidoneo all’uso di destinazione, anche in considerazione del fatto, non esaminato dalla Corte di merito, dell’utilizzo prolungato (per anni dopo l’installazione) del distributore per gli scopi per i quali era stato acquistato (distribuzione automatica di prodotti). La Corte d’Appello di Milano, dopo aver ritenuto che il riconoscimento dei vizi potesse inferirsi per fatti concludenti posti in essere da un terza società e non da manifestazioni di scienza provenienti da RAGIONE_SOCIALE, si sarebbe limitata apoditticamente ad affermare che <>, pur in riforma della motivazione invece articolata della sentenza di primo grado secondo la quale le allegazioni sui vizi sarebbero state <>. L’ iter argomentativo del giudice dell’impugnazione sarebbe pertanto del tutto apparente perché dopo aver ricavato il presunto riconoscimento da elementi probatori non significativi, eviterebbe di compiere qualsiasi valutazione sul necessario giudizio di inidoneità all’uso del macchinario, tanto più necessario a fronte dell’emersione in fatto del suo utilizzo prolungato che avrebbe dovuto essere interpretato come una rinuncia tacita all’azione di risoluzione.
Il motivo in esame è, per come prospettato, infondato.
La società ricorrente si duole di una prospettata apparenza della motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano e comunque di una pretesa impossibilità di ricostruire l’iter logico seguito per la
costruzione della motivazione stessa, vizi tali, secondo RAGIONE_SOCIALE, da comportare la violazione del disposto dell’art.132 co 2 n.4 c.p.c. e, quindi, la nullità della sentenza rilevante ex art.360 co 1 n.4 c.p.c.: per dare contenuto alla doglianza in esame la società ricorrente contesta però le valutazioni operate dalla Corte del materiale istruttorio acquisito e le conseguenze che ne ha tratto per la decisione, ritenendole incomplete e non consequenziali, e ciò contrasta con l’inconsistenza o apparenza della motivazione che viene appunto criticata per come è svolta sul presupposto implicito non della sua inesistenza ma della sua inadeguatezza.
Ora, è orientamento interpretativo di legittimità ormai consolidato -a partire dalla sentenza delle SU n.8053/2014che in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. In particolare, non è più suscettibile di sindacato di legittimità della Corte un vizio di motivazione correlabile ad una prospettata incompletezza logica dell’impianto motivazionale della sentenza per inesatta valutazione delle risultanze probatorie -per avene tratto solo alcune delle conseguenze logiche che il complesso
circostanziale avrebbe consentito di desumere, o per non aver considerato elementi costituenti “fatti secondari” in tesi utili ad una ricostruzione dei fatti favorevole alla parte ricorrente-, quando dalla sentenza sia evincibile una regula juris che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra premessa in fatto e conseguenza in diritto, che deve giustificare la decisione -cfr. tra le altre, nel senso indicato, oltre alla pronuncia delle Sezioni Unite richiamata, Cass. n.23940/2017, Cass. n.22598/2018, Cass. n.7090/2022-.
Il motivo in esame vorrebbe rimettere in discussione, dietro la formale tesi della violazione dell’art.132 n.4 c.p.c., l’interpretazione e la valutazione delle risultanze istruttorie operata effettivamente dalla Corte di merito con l’indicazione articolata delle ragioni poste a fondamento della decisione presa, richiedendone una rivalutazione di carattere tipicamente meritale evidentemente contrastante con i principi di diritto sopra richiamati e preclusa in sede di legittimità.
Con un secondo motivo la società ricorrente prospetta, in relazione all’art.360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1490 c.c., 1495 c.c., 115 c.p.c e 116 c.p.c. e 1494 c.c. e 2697 c.c. (il motivo è riportato erroneamente, nella memoria illustrativa ex art.378 c.p.c., come formulato ex art.360 co 1 n.5 c.p.c., mentre esso è stato proposto nel ricorso ex art.360 co 1 n.3 c.p.c. e in questi termini verrà esaminato).
Con questo motivo la ricorrente si duole del fatto che la Corte ha ricavato il preteso riconoscimento dei vizi da elementi di prova che si affermano <>, come se avessero valenza di prova piena non suscettibile di valutazione, e senza alcuna considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di riconoscimento dei vizi in grado di elidere l’obbligo di tempestiva denuncia. La Corte di merito avrebbe altresì violato gli art. 1494 c.c. e 2697 c.c., attribuendo ad RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE l’onere della prova in ordine alla necessità di una tettoia per un ottimale funzionamento
del distributore, quando era stata la RAGIONE_SOCIALE a formulare una domanda riconvenzionale ex art. 1494 c.c., richiedendo un risarcimento del danno relazionato al costo della cappottina sul presupposto che alcuni malfunzionamenti dipendessero dall’esposizione del distributore alle intemperie. <> -così si legge nel ricorso proposto-.
La critica in esame è fondata.
Il motivo si articola in due parti: la prima lamenta che la Corte ha ritenuto esistente un riconoscimento dei vizi idoneo a superare ogni questione riguardante la tempestività della denuncia; la seconda è volta a contestare il fatto che sono state poste a carico della venditrice e della produttrice del distributore le conseguenze negative in ordine alla prova della necessità della tettoia per l’utilizzo esterno del distributore.
Quanto al primo profilo evidenziato, si osserva che la motivazione sul preteso riconoscimento dei vizi, sul quale la Corte d’Appello costruisce la certa difettosità del prodotto compravenduto e la gravità dell’inadempimento della venditrice tali da fondare la domanda di risoluzione del contratto, viola effettivamente gli articoli sopra richiamati, nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità: -la Corte di merito non dà conto di quali vizi siano stati riconosciuti, da chi (è intervenuto un tecnico di RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE che ha redatto le schede; anche riconoscendo la capacità di impegnare concretamente la società ricorrente all’agente di RAGIONE_SOCIALE, questi risulta solo aver sospeso -non annullato- il pagamento posticipando la rata rispetto alla data inizialmente prevista) e di quali sarebbero i termini del preteso impegno negoziale conseguente della venditrice, accettati quantomeno per facta concludentia dall’acquirente -proprietaria del bene; -non emerge, in
particolare, alcuna indicazione sugli interventi sul bene, già divenuto di proprietà della farmacia, che sarebbero stati concordati tra le parti, sulle specifiche problematiche che attraverso di essi avrebbero dovuto essere risolte e sulle caratteristiche di queste per poterne valutare la rilevanza; ciò nonostante la possibilità di un riconoscimento dei vizi con impegno alla loro eliminazione, tale da costituire una nuova fonte di obbligazioni (quanto appunto all’eliminazione dei vizi) con autonomo termine decennale di prescrizione, sia riconosciuta solo ove si tratti di un accordo che specifichi i ‘vizi’ eliminandi in relazione ai quali si disciplinano le nuove prestazioni delle parti, accordo di regola privo di carattere novativo e riguardante esclusivamente i vizi che ne sono oggetto, ferma la valenza della garanzia ex art.1490 e s. c.c. per il resto (cfr. Cass a SSUU n.19702/2012 e, ancora per la vendita, Cass. n.14005/2017; in materia di appalto, situazione in parte analoga ma non uguale, Cass.n.747/2011, Cass. n.13613/2013, Cass. n.62/2018 ); -non è dato comprendere in che modo un tecnico di RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, che non è la società venditrice, possa aver effettuato un riconoscimento di vizi avente efficacia di impegno negoziale per RAGIONE_SOCIALE, quale sia stato il contenuto dell’impegno e come sia intervenuta accettazione di NOME COGNOME; nemmeno si comprende quale sia stata, se vi sia stata, l’attività al riguardo dell’agente di RAGIONE_SOCIALE, che anche ove sia stato effettivamente considerato da NOME COGNOME come rappresentante a tutti gli effetti della venditrice risulta essersi limitato, in concreto, a differire un pagamento.
Anche a voler considerare il riconoscimento a cui fa riferimento la Corte di merito -che però parla del sorgere, in seguito ad esso, di un’autonoma nuova obbligazione – come dichiarazione di scienza in ordine all’esistenza di non meglio specificati vizi, questa non potrebbe essere desunta solo dal fatto dell’intervento per installare e rendere efficiente il distributore acquistato: occorre qualcosa di più concreto e preciso che
dalla sentenza non emerge e senza il quale non si può considerare superato il profilo ritualmente eccepito della tempestività della denuncia dei vizi -e, prima, della loro individuazione-.
Sotto il secondo profilo di critica sopra evidenziato, la questione della necessità o meno della pensilina e delle valutazioni svolte dalle parti sul punto prima della conclusione del contratto è stata introdotta in giudizio da NOME COGNOME, che ha prospettato la spesa sostenuta per la sua installazione come un danno, subito a causa dei vizi e difetti del distributore in parte superati appunto attraverso la posa in essere del manufatto atto a ridurli: la domanda risarcitoria svolta dalla COGNOME è stata però respinta anche dalla Corte d’Appello e la relativa pronuncia non ha costituito motivo di ricorso incidentale.
RAGIONE_SOCIALE non ha interesse a dolersi di come la Corte di merito ha articolato gli oneri probatori riguardo alla domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME, perché questa è stata appunto respinta (per mancanza di prova sull’effettività dell’esborso per l’acquisto della pensilina).
La valorizzazione della necessità della pensilina per la collocazione del distributore acquistato all’esterno rientra invece, nel contesto della compravendita, nell’ambito della valutazione della domanda di risoluzione e rimane assorbita dalla fondatezza del primo profilo di doglianza esaminato ai fini della valutazione degli inadempimenti delle parti e della loro gravità: la necessità di rivalutare la questione dell’effettivo intervento del riconoscimento dei vizi comporta anche l’effettiva individuazione di questi e rimette in discussione anche la verifica e valutazione dei presupposti per la pronuncia di risoluzione contrattuale, a partire dall’identificazione degli eventuali inadempimenti delle parti e della proporzione di gravità tra essi.
Con un terzo motivo di critica RAGIONE_SOCIALE lamenta l’omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5).
Osserva la società ricorrente che, in ipotesi di rigetto dei motivi di ricorso precedenti, si dovrebbe comunque tenere conto del fatto che il giudice di secondo grado avrebbe omesso la valutazione di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, risultanti dalla sentenza e dagli atti processuali. Il Giudice avrebbe omesso di considerare che l’unica criticità delle schede di installazione e intervento, l’attivazione del controllo da remoto, era avvenuta ed era stata la stessa controparte a darne conto nell’atto introduttivo del giudizio, sostenendo che il software per il controllo da remoto era stato installato, pur con la precisazione che ciò era avvenuto <>. Ma non sarebbe l’unica omissione perché nella sentenza si sosterrebbe che dalla prima scheda di installazione -controfirmata dalla farmacia – non risulterebbe nulla in ordine alla prescrizione di dotare il macchinario della cappottina, mentre nella sua sezione denominata <> si precisa che l’installazione avrebbe dovute effettuarsi <>. Il basamento era stato effettuato dalla farmacia prima dell’installazione, mentre la cappottina era stata realizzata in seguito, a fine del 2017, sempre dalla RAGIONE_SOCIALE. La Corte di merito avrebbe inoltre omesso di considerare, contrariamente al primo Giudice, il fatto decisivo del pregresso uso quadriennale del distributore da parte di NOME COGNOME. Ciascuna di queste tre omissioni avrebbe autonomo carattere decisivo, sufficiente a condurre ad un giudizio diverso da quello cui è pervenuto il Giudice d’appello: il primo fatto, perché l’unico disvalore delle schede sarebbe stato superato; il secondo fatto, perché farebbe emergere la mancata cooperazione della farmacia nel ricevere la prestazione e la sua mancanza di diligenza nell’uso del distributore; il terzo fatto, perché l’uso pregresso del distributore protratto per quattro anni sarebbe incompatibile con la causa petendi dell’ actio redhibitoria e ne comporterebbe la tacita rinuncia.
Le doglianze prospettate con il terzo motivo di ricorso rimangono assorbite dall’accoglimento del motivo di ricorso precedente, che comporta un nuovo riesame del profilo dell’individuazione e dell’esistenza dei vizi e del loro riconoscimento e quindi la rivalutazione conseguente degli inadempimenti delle parti e dei presupposti per una pronuncia di risoluzione del contratto.
In conclusione, deve essere respinto il primo motivo di ricorso, accolto per quanto di ragione il secondo e assorbito il terzo: la sentenza della Corte d’Appello di Milano deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia in base ai principi di diritto sopra richiamati in materia di riconoscimento dei vizi e delle sue conseguenze -cfr., in particolare, Cass a SU n.19702/2012-.
Il Giudice del rinvio provvederà pure alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbito il terzo; cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 2 luglio 2025.
La Presidente COGNOME NOME COGNOME