Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 22542 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 22542 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15939/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME NOME giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- avverso la sentenza n. 168/2023 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/01/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
La Banca Antonveneta s.p.a. (poi Guber Banca s.p.a.), dichiaratasi creditrice di F.B. s.r.l. per il complessivo ammontare di oltre € 11.000 .000 ,00, convenne in giudizio quest’ultima società e NOME COGNOME per surrogarsi alla convenuta nella posizione creditoria da questa vantata nei confronti del COGNOME il quale, con scrittura del 10/8/2001, si era obbligato a trasferire alla RAGIONE_SOCIALE un’azienda agricola, così da soddisfare il credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale si era resa acquirente di tutti i crediti che si erano insinuati al passivo del fallimento del Marino, procedura così chiusa.
1.1. L’adito Tribunale, accolta la domanda, dispose il trasferimento del complesso immobiliare in favore del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE Risulta qui di rilievo precisare che il Giudice reputò riconosciuta la scrittura del 2001, nonostante il disconoscimento, perché il Marino per due volte non si era presentato a rendere il disposto saggio grafico.
La Corte d’Appello di Bologna respinse integralmente l’appello proposto da NOME COGNOME condividendo le valutazioni del Giudice di prime cure in merito alla mancata comparizione del ricorrente alle udienze fissate per il saggio grafico e alle conseguenze fatte derivare dall’art. 219 cod. proc. civ.
Il Marino propose ricorso per cassazione fondato su tre motivi: violazione e/o errata applicazione dell’art. 183 e dell’art. 112 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 219 cod. proc. civ. e violazione e/o errata applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.
3.1. La Corte di cassazione accolse il secondo motivo d’appello ritenendo che <>.
Il ricorrente riassunse il giudizio. Si costituì il Fallimento RAGIONE_SOCIALE chiedendo l’esecuzione in forma specifica , ex art. 2932 cod. civ., del contratto di vendita non concluso, e dunque il trasferimento e l’intestazione in proprietà esclusiva dell’Azienda RAGIONE_SOCIALE; in subordine, e nell’ipotesi in cui non fosse risultato possibile il trasferimento, ripropose la domanda subordinata di condanna del Marino a corrispondere al Fallimento la somma da questo corrisposta nell’interesse del Marino , per ottenere la rinuncia dei creditori ammessi al passivo, pari ad € 3.470.071,00, o a quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa. Chiese altresì la condanna al risarcimento dei danni, da determinarsi anche in via equitativa.
3.1. Alla prima udienza, nonché in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale, il Marino dichiarò di non accettare il contraddittorio in relazione alla domanda subordinata proposta dal Fallimento nella comparsa di costituzione e risposta, trattandosi di domanda nuova e pertanto inammissibile.
3.2. La Corte d’appello rigettò la domanda principale del fallimento, ex art. 2932 cod. civ. e, di contro, ne accolse quella subordinata di condanna.
3.3. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza che possono venire qui in rilievo:
il mancato rinvenimento del l’originale della scrittura privata del 10/08/2001 determinava, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l’impossibilità di esperire il procedimento di verificazione, e, conseguentemente, di avvalersi ai fini probatori della copia fotostatica recante la sottoscrizione disconosciuta;
in base ai documenti prodotti dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE nonché degli ulteriori esiti istruttori, era rimasto dimostrato che la procedura aveva provveduto al pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo del fallimento di NOME COGNOME consentendone la chiusura e che l’appellante , <> ;
-non poteva ritenersi provata l’avvenuta stipula della scrittura privata del 10/08/2021, né lo specifico contenuto di detto documento, non prodotto in originale, essendo prive di valore sia la copia della scrittura disconosciuta, sia la lettera <> ;
alla luce del riconoscimento di debito effettuato nella lettera del 3/1/2002 sopra citata doveva accogliersi la domanda subordinata svolta dal RAGIONE_SOCIALE per l’importo sopra indicato .
NOME COGNOME propone ricorso fondato su due motivi a vverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna. Resiste con
contro
ricorso il RAGIONE_SOCIALE Non hanno svolto difese Guber Banca Spa e Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Il ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art 112 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, co. 1 n 4, cod. proc. civ.
Con la censura si addebita alla Corte territoriale di avere del tutto omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità proposta dal Dott. COGNOME nei confronti della domanda subordinata svolta dal fallimento nel giudizio di appello in riassunzione.
La domanda subordinata di cui si discute , secondo il COGNOME, era stata formulata dal Fallimento nel primo giudizio di appello, ma non era stata confermata innanzi alla Corte di cassazione, derivando da ciò l’abbandono della stessa , a nulla valendo che il Fallimento l’avesse riproposta nel giudizio di rinvio. Trattandosi, quindi, di domanda nuova, il COGNOME ne aveva eccepito l ‘ inammissibilità. Al riguardo, tuttavia, i giudici di secondo grado avevano omesso ogni valutazione e accolto la domanda subordinata di controparte.
5.1. Il motivo è inammissibile per due autonome ragioni, ognuna delle quali bastevole a sorreggere l’assunto.
5.1.1. Secondo l’orientamento costante e condiviso dal Collegio l’inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale; pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un’eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l’omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l’invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia
impugnata, bensì l’eventuale esistenza appunto di tale invalidità (da ultimo, Sez. 3, n. 15100, 29/05/2024, Rv. 671180 -01; conf. , ex multis, Cass. n. 25154/2015).
5.1.2. Inoltre e in ogni caso, va ricordato che il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza (e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 134, 05/01/2017, Rv. 642189; conf. ex multis, Cass. n. 28400/2021).
Con il secondo motivo si censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360 , co. 1 n. 4, cod. proc. civ., assumendosi che la sentenza di rinvio aveva erroneamente reputato sussistere sia la prova dell’ ‘ an ‘ che quella del ‘ quantum ‘ del presunto debito del ricorrente.
La lettera del 3/01/2002, seguendo la tesi impugnatoria, non poteva considerarsi un riconoscimento di debito, bensì <>.
Alcun elemento di prova ai fini del riconoscimento di debito, poteva, inoltre, desumersi dalla raccomandata del 21/03/2003 indirizzata al ricorrente dall’ a vv. COGNOME all’epoca dei fatti difensore di NOMEB. ‘ in bonis’ , poiché tale missiva era finalizzata, esclusivamente, a formalizzare una vendita per atto pubblico.
6.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha compiutamente e incensurabilmente spiegato le ragioni per le quali le emergenze di causa (esito interrogatorio formale del Marino, escussione testimoniale, lettera del 24/1/2002, raccomandata del 21/3/2003, condotta conseguenziale tenuta dal Fallimento) inducevano all’accoglimento della domanda del Fallimento di RAGIONE_SOCIALE
Inconsistente deve ritenersi il richiamo all’art. 115, in quanto una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).
Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore dei controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 16.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 giugno