Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23106 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
1.La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME (professore associato presso l’RAGIONE_SOCIALE utilizzato per l ‘attività assistenziale presso l’ RAGIONE_SOCIALE), avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva revocato il decreto ingiuntivo e riconosciuto a titolo di differenze sulla indennità perequativa il minore importo di € 17.083,50, risultante dal conteggio prodotto dall’azienda, in luogo della somma richiesta di € 178.375,52 che, secondo l’originario ricorrente , era dovuta sulla base del riconoscimento di debito risultante dalla deliberazione n. 468/ 2012.
La Corte territoriale ha rilevato che il capo della sentenza che aveva escluso l’asserito riconoscimento del debito non era stato censurato e d ha pertanto ritenuto che l’appellante non poteva giovarsi dell’inversione dell’onere della prova, ma era tenuto a dimostrare la fondatezza della propria pretesa.
Ha evidenziato che dalla deliberazione n. 468/2012, con la quale l’azienda si era semplicemente limitata ad indicare all’ RAGIONE_SOCIALE le basi di calcolo ai fini della quantificazione della indennità perequativa, non risultava la spettanza dell’importo .
Il giudice di appello ha in particolare osservato che la suddetta delibera aveva rideterminato l’indennità assistenziale dell’COGNOME, composta dall’indennità di esclusività (che doveva essere rideterminata dal 2.2.2008) e dalla retribuzione di posizione minima unificata (che doveva essere rideterminata dal 1.3.2008), precisando che le voci dovute erano solo due e che le date a partire dalle quali si doveva procedere alla rideterminazione erano previste solo per l’indennità di esclusività e per la retribuzione di posizione minima unificata, mentre nessuna data di decorrenza era stata prevista per la
pretesa rideterminazione dell’indennità assistenziale (espressione usata solo come comprensiva delle suddette voci retributive).
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ. in ordine alla natura giuridica e processuale del riconoscimento di debito, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di considerare la natura giuridica di un atto deliberativo emesso da un ente pubblico, e per avere escluso che la delibera avente ad oggetto la rideterminazione delle somme non producesse alcun effetto nei suoi confronti.
Critica le sentenze di merito per avere confuso la ricognizione di debito con il riconoscimento del debito, e per avere ritenuto che l’onere di provare il credito gravasse sull’originario ricorrente.
Sostiene che la delibera n. 468/2012 contiene un riconoscimento di debito, che non ha natura negoziale né carattere recettizio, e rileva che con la suddetta delibera l’ RAGIONE_SOCIALE si era impegnata a stanziare a bilancio le somme indicate.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per error in procedendo , in ordine all’interpretazione erronea della natura processuale del riconoscimento del debito riguardo all’onere della prova.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente individuato la natura del riconoscimento di debito e di avere, altrettanto erroneamente, ritenuto infondate le considerazioni riguardanti il contenuto della delibera n. 468/2012 dell’RAGIONE_SOCIALE e la quantificazione delle somme dovute a titolo di indennità assistenziale, che risultavano dall’addizione delle differenze tra il trattamento economico ospedaliero ed il trattamento economico universitario, che il suddetto atto aziendale aveva rideterminato con decorrenza dal 2.2.2008.
3. Il ricorso è inammissibile.
Infatti le censure, nel sostenere che la delibera n. 468/2012 dell’RAGIONE_SOCIALE contiene una ricognizione di debito ed ha rideterminato l’indennità assistenziale dovuta all’COGNOME con decorrenza dal 2.2.2008 attraverso l’addizione delle differenze tra il Trattamento Economico RAGIONE_SOCIALE e il Trattamento Economico Universitario, non si confrontano in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha infatti rilevato che non era stata censurata la statuizione della sentenza di primo grado secondo cui la deliberazione n. 468/2012 dell’RAGIONE_SOCIALE non implicava il riconoscimento di un debito pari all’importo rivendicato.
La Corte territoriale ha, inoltre, condiviso la statuizione del Tribunale secondo cui dalla delibera n. 468/2012 non risultava un credito di circa € 178.000 dell’COGNOME; ha infatti osservato che il ricorrente aveva erroneamente sommato le singole differenze esistenti in 9 distinti periodi temporali dal 2008 al 2011 tra il trattamento economico ospedaliero e quello universitario, mentre la suddetta deliberazione si era limitata ad indicare all’RAGIONE_SOCIALE solo le basi di calcolo, ovvero le differenze tra i trattamenti economici ospedalieri e universitari esistenti nel corso del tempo (voci di cui si doveva tenere conto per la rideterminazione a decorrere dal 2.2.2008 per l’indennità di esclusività e dal 1.3.2008 per la retribuzione di posizione minima unificata), mentre in nessun punto la medesima deliberazione aveva menzionato l’importo di € 178.375,53.
Tali rationes decidendi non sono state oggetto di alcuna specifica censura. Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio ( cfr . fra le tante Cass. n. 9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007)
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
d à atto della sussistenza dell’obbligo del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2024.
La Presidente NOME COGNOME