Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29508 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19400/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. della sede secondaria italiana, rappresentata e difesa, dall’avvocato NOME COGNOME, pec: EMAIL;
-ricorrente-
contro
NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE d’Appello di MILANO n. 1645/2022, depositata il 17/05/2022 e notificata in data 23.05.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sigNOME NOME COGNOME proponeva opposizione al decreto n. 23899/2019 con cui gli era stato ingiunto il pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 7.572,23 a titolo di compensi per l’annualità novembre 2018 – novembre 2019 per attività di allenamento mentale resa in forza di contratto stipulato tra le parti in data 23.11.2016 e tacitamente rinnovatosi per altri 24 mesi a partire dal 23.11.2018, e, in via riconvenzionale, chiedeva al Tribunale di Milano di accertare e dichiarare la risoluzione dell’accordo di collaborazione per attività di allenamento stipulato con la ingiungente per grave inadempimento di quest’ultima, non avendo più potuto usufruire, a partire dall’aprile del 2018, delle prestazioni di allenamento per avere i sigg.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME, incaricati dalla società di prestargli l’attività di allenamento, interrotto ogni rapporto con la società, e per l’effetto di condannarla alla restituzione della somma di euro 4.880,00 ovvero di quella accertata giudizialmente.
Con sentenza n. 9239/2021, il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava risolto per grave inadempimento della società RAGIONE_SOCIALE l’accordo di collaborazione per attività di allenamento e condannava la società al pagamento a favore del COGNOME della somma di euro 4.391,00, ritenendo: i) che il COGNOME aveva contestato la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto sulla base di un’eccezione di inadempimento (art. 1460 cod.civ.), sostenendo di non avere più potuto usufruire delle prestazioni di allenamento resegli dal COGNOME e dal COGNOME; ii) che l’allenatore assegnato al COGNOME non era stato sostituito per tutto il 2019; iii) che non erano rilevanti l’invio e la mancata ricezione della lettera del 18.4.2018, con la quale NOME COGNOME (allenatore dell’opponente) aveva comunicato la propria
intenzione di cessare ogni rapporto professionale con la società così come di quella del 13 agosto 2018, con la quale l’opponente aveva comunicato di non avere più ricevuto alcuna prestazione da parte della società successivamente al venire meno del rapporto tra quest’ultima ed il RAGIONE_SOCIALE e COGNOME ed aveva chiesto la restituzione di quanto corrisposto per le prestazioni non corrisposte, in quanto la società opposta non aveva provato di avere reso in favore del COGNOME la prestazione di allenamento in data successiva all’aprile 2018; iii) che era da escludere ogni inadempimento contrattuale del COGNOME, il quale, in conseguenza dell’inadempimento dell’opposta aveva legittimamente sospeso ogni pagamento; iv) che, essendosi la risoluzione del contratto verificata per grave inadempimento dell’opposta, non poteva operare la clausola n. 7.7 che disciplinava il diverso caso di ‘interruzione anticipata ‘ del servizio di allenamento né l’assunto secondo cui il contratto si era rinnovato automaticamente per il biennio novembre 2018 -novembre 2020 per difetto di tempestiva disdetta da parte dell’opponente.
Con sentenza n. 1645/2022, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del giudice di primo grado. Segnatamente, la corte di merito ha ritenuto che i tre motivi di impugnazione -deducenti erroneità della sentenza per aver accertato la risoluzione per grave inadempimento di RAGIONE_SOCIALE; per non aver riconosciuto l’intervenuto tacito rinnovo dell’accordo; per aver accolto la domanda riconvenzionale volta all’accertamento della risoluzione dell’accordo di collaborazione professionale per grave inadempimento di controparte -non erano fondati, in quanto avendo agito per ottenere l’adempimento del contratto ed avendo NOME COGNOME formulato eccezione d’inadempimento, sostenendo di non avere più potuto usufruire, a partire dall’aprile del 2018, delle prestazioni di allenamento per avere gli allenatori NOME
NOME e NOME COGNOME, incaricati dalla società di seguire l’opponente, interrotto ogni rapporto con la società, RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato, come era suo onere, di aver adempiuto alla propria prestazione; al contrario, erano emersi rilevanti problemi organizzativi che avevano di fatto imposto la sospensione dell’attività (non era reperibile alcun impiegato presso la sede di Milano, INDIRIZZO, tanto da non ricevere neppure le notifiche, che, ammette RAGIONE_SOCIALE, sono state restituite per irreperibilità di esso destinatario) come, peraltro, trovava conferma nella missiva da essa stessa inviata al COGNOME il 15.12.2019; missiva con cui gli comunicava la necessità di provvedere ad una rinnovazione dell’intero settore dedicato all’attività di allenamento e lo invitava a prendere contatti con la segreteria per essere indirizzato verso un nuovo allenatore, lasciandolo scoperto per un periodo di dieci mesi, proprio quello nel quale si svolgevano le competizioni sportive in relazioni alle quali il COGNOME aveva chiesto di essere supportato; detto inadempimento era da considerare grave ai sensi dell’art. 1455 cod.civ. e quindi comportava la risoluzione per inadempimento del contratto e la condanna dell’inadempiente alla restituzione di quanto percepito per prestazioni non rese.
RAGIONE_SOCIALE ricorre ora per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi.
Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da NOME COGNOME, rimasto intimato.
La trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. per avere il giudice del merito erroneamente qualificato quale eccezione d’inadempimento la
comunicazione del 13.08.2018 di NOME COGNOME, peraltro mai ricevuta per stessa ammissione dell’opponente che nell’atto di opposizione aveva attributo alla comunicazione del 13.08.2018 tenore di risoluzione contrattuale; infatti, l’art. 1460 cod.civ. presuppone che il rapporto contrattuale permanga e che la parte che dichiara di avvalersi dell’eccezione di inadempimento ancora non vi abbia adempiuto, attribuendo ad essa la possibilità di non dare esecuzione al contratto se l’altra parte non adempie. Nella fattispecie de qua , il COGNOME già aveva adempiuto l’obbligazione di pagamento sino a quel momento, sicché non poteva formulare alcuna eccezione d’inadempimento.
La tesi della ricorrente è che la corte territoriale avrebbe dovuto accertare che con la richiamata comunicazione era stato proprio il COGNOME a volersi liberare dal rapporto, facendo venire meno ogni presupposto di grave inadempimento per la pronuncia di risoluzione contrattuale.
2) Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 2697 cod.civ. nonché dell’art. 7.7. dell’accordo di collaborazione professionale per attività di allenamento, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere il giudice del merito accertato erroneamente la risoluzione per suo grave inadempimento e per averla condannata, accogliendo la domanda riconvenzionale del COGNOME, alla restituzione di euro 4.391,00.
La corte d’appello non avrebbe tenuto conto che era stata costretta ad agire in via monitoria contro il COGNOME che si era reso inadempiente agli obblighi contrattuali di pagamento delle prestazioni e che illegittimamente si era sottratto al rapporto contrattuale attraverso la comunicazione del 13.08.2018. Entrambi i giudici di merito non avrebbero ricostruito in aderenza alla realtà l’intera vicenda e le singole posizioni contrattuali, errando nel giudicare grave, ex art. 1455 cod.civ., l’inadempimento,
nonostante fosse stato proprio il COGNOME con la comunicazione del 13 agosto 2018 -il cui invio non si era mai perfezionato -a volersi sciogliere dal contratto ed a proseguire il rapporto professionale con NOME COGNOME e NOME COGNOME presso altra società.
Proprio sulla comunicazione del 13 agosto 2018 si appuntano le critiche della ricorrente: i giudici del merito non solo avrebbero erroneamente considerato irrilevante che essa non fosse pervenuta al destinatario -senza avvedersi che in tal modo il COGNOME non aveva offerto valida ed adeguata prova di aver mai formalmente contestato alcun inadempimento, non bastando il fatto che egli si dolesse di essere ‘stato abbandonato dall’aprile 2018’, ovvero da quando il suo affermato allenatore NOME COGNOME aveva interrotto il rapporto di collaborazione con l’opposta, senza, tuttavia, fornire valida ed adeguata prova di aver mai contestato la circostanza, né di aver mai diffidato la società ad adempiere rendendo disponibile un nuovo allenatore -ma avrebbero erroneamente attribuito la veste di creditore al COGNOME, allorquando ad essere oggetto di giudizio era l’inadempimento dell’obbligazione di pagamento sottesa all’accordo di allenamento e debitore era unicamente il COGNOME, il quale non aveva agito, in via autonoma, per l’accertamento della risoluzione e/o del recesso dal contratto a seguito della richiamata comunicazione del 13 agosto 2018. Così facendo il giudice a quo avrebbe erroneamente applicato l’art. 2697 cod.civ., atteso che era il COGNOME a dover provare eventuali atti interruttivi, modificativi e/o estintivi dell’obbligazione contrattuale di pagamento: ciò che non era avvenuto, perché il COGNOME non aveva neppure tentato l’invio della raccomandata a mezzo pec o al legale rappresentante della società, quale risultante dalla visura camerale; di conseguenza, il recesso non poteva considerarsi perfezionato né poteva considerarsi utile a tal fine la comunicazione di cessazione del rapporto professionale con la società, dal
momento che il mittente della stessa era NOME COGNOME, ovvero un soggetto terzo rispetto alle parti in giudizio, e che comunque la corrispondenza a lei indirizzata era trattenuta illecitamente dal revocato amministratore COGNOME.
In aggiunta la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che il COGNOME aveva continuato il suo il rapporto professionale con il COGNOME e con il COGNOME presso la RAGIONE_SOCIALE né che la richiesta restitutoria del COGNOME contrastava con l’art. 7.7. dell’accordo di collaborazione professionale per attività di allenamento, in forza della quale «Restano, comunque, salvi i diritti maturati da RAGIONE_SOCIALE sugli emolumenti dovuti dall’Atleta e pattuiti al punto 7.2 lett. a), b) e c) e nell’All. A del presente contratto, anche nel caso di interruzione anticipata del Servizio RAGIONE_SOCIALE Coaching in via definitiva».
Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1256 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per non avere, il Giudice del merito, accertato l’impossibilità sopravvenuta che ha impedito a RAGIONE_SOCIALE di adempiere la prestazione».
Assume che tutte le comunicazioni afferenti l’esecuzione del servizio di allenamento in favore del COGNOME non le erano pervenute, poiché l’allora legale rappresentante preposto alla sede secondaria italiana, il COGNOME, nonostante numerose intimazioni, non le aveva mai restituito la documentazione in suo possesso ed era stato revocato da Director p.t. con ordinanza del 26 marzo 2018 del Tribunale di Milano per fatti relativamente ai quali pendeva un procedimento penale per il reato di cui agli artt. 696 e 61 n. 7 e 11 cod.pen.
4) Con il quarto motivo la ricorrente lamenta «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6.2. dell’accordo di coaching , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per non avere il giudice a quo accertato l’intervenuto tacito rinnovo dell’accordo di collaborazione e per non aver accolto la domanda spiegata, in via riconvenzionale,
volta all’accertamento della risoluzione dell’accordo di collaborazione per grave inadempimento del COGNOME nonché alla conseguente condanna, di quest’ultimo, a corrisponderle euro 8.718,73.
Nel caso di specie, l’accordo di collaborazione si sarebbe tacitamente rinnovato in data 23 novembre 2018 per ulteriori 24 mesi, non dovendosi attribuire valore alla comunicazione del 13 agosto 2018 (restituita al mittente) e non essendo intervenuta alcuna disdetta entro i termini di cui all’art. 8.1.
5) Tutti i motivi di ricorso, la cui trattazione congiunta si giustifica in ragione del fatto che muovono dallo stesso assunto cassatorio, sono inammissibili.
L’assunto cassatorio comune è il rilievo che la ricorrente attribuisce alla comunicazione del 13 agosto 2018, sulla scorta del quale confuta sotto plurimi profili la decisione qui impugnata.
5.1) Con il primo motivo la ricorrente prospetta che la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare che con la richiamata comunicazione era stato proprio il COGNOME a volersi liberare dal rapporto, facendo venire meno ogni presupposto di grave inadempimento per la pronuncia di risoluzione contrattuale. Non ha però efficacemente confutato la ratio decidendi della impugnata sentenza, avendola travisata.
Sia il giudice di primo grado sia la corte d’appello hanno negato ogni rilievo alla comunicazione del 13 agosto 2018 e questo già esclude che l’abbiano in qualche modo qualificata. L’eccezione di inadempimento cui hanno fatto riferimento è la contestazione della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto, là dove aveva il NOME aveva addotto di non avere più potuto usufruire delle prestazioni di allenamento a partire dalla cessazione del rapporto professionale con la odierna ricorrente del COGNOME e COGNOME, gli allenatori che gli erano stati assegnati.
5.2) Anche le censure articolate con il secondo motivo non centrano il ragionamento della corte d’appello, la quale ha ben chiarito di aver ritenuto provato il grave inadempimento della società qui ricorrente per aver lasciato il COGNOME privo della prestazione per un periodo protrattosi per dieci mesi, nel bel mezzo dello svolgimento del campionato; ciò ha giustificato il rigetto della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo e l’accoglimento della domanda riconvenzionale del COGNOME. Che il COGNOME avesse stipulato un accordo professionale con altra società, prima della risoluzione del contratto per cui è causa, da quando intercorresse detto nuovo rapporto e con chi sono circostanze inconferenti -e difatti la corte d’appello non ne ha tenuto conto -perché non sono idonee ad inficiare la ritenuta sussistenza di un inadempimento solutoriamente rilevante né a dimostrare che il COGNOME fosse tenuto a corrispondere il corrispettivo di cui al decreto ingiuntivo e/o che la odierna ricorrente non fosse tenuta a restituire le somme pretese con la domanda riconvenzionale.
5.3) Il terzo motivo è stato anch’esso formulato senza tener conto che il mancato ricevimento delle comunicazioni indirizzate all’odierna ricorrente, quand’anche attribuibile a terzi, non ha avuto alcuna rilevanza ai fini dell’accertamento del suo inadempimento all’obbligo di rendere la prestazione dovuta anche con allenatori diversi da quelli inizialmente assegnati al COGNOME.
5.4) Avendo il giudice a quo accertato solo l’inadempimento della odierna ricorrente ed avendo escluso l’inadempimento del COGNOME, l’ultimo motivo di ricorso non può che andare incontro ad una declaratoria di inammissibilità, perché sebbene con esso venga dedotta formalmente la sussistenza di un error in iudicando , l’ ubi consistam della censura si risolve in una denuncia della ricostruzione dei fatti di causa operata dal giudice a quo . Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.
proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, invece, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. Un., 05/05/2006, n. 10313).
All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.
Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di legittimità non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2024 dalla