Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1414 Anno 2023
1414/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
COGNOMEOggetto
NOME COGNOME
COGNOME Presidente
NOME COGNOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
COGNOMEConsigliere – COGNOME.
NOME COGNOME
COGNOME Consigliere
REVOCATORIA ORDINARIA
Ud. 16/11/2022 PU
cron./{ Luit
SENTENZA
sul ricorso 29970/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE rappresentante di RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo stu COGNOME‘avvocato NOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
nonchè contro
– intimati –
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio COGNOME‘avvocato COGNOME NOME, rappresentata e dif dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente avverso la sentenza n. 1228/2018 COGNOMEa CORTE D’APPELLO dì GENOVA, depositata il 25/7/2018;
udita la relazione COGNOMEa causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 787/2013, accolse la domanda a sensi COGNOME‘articolo 2901 c.c. proposta da RAGIONE_SOCIALE conto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (la NOME COGNOME essendo coniugi, nonchè i genitori COGNOMEe altre COGNOME) in re alla cessione da parte del COGNOME alla COGNOME COGNOME‘usufrutto di un i e alle figlie COGNOMEa nuda proprietà COGNOMEo stesso immobile, effettuata c notarile del 29 novembre 2001.
Avendo proposto appello la COGNOMECOGNOME ed avendo resistito RAGIONE_SOCIALE Monte de Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (che aveva frattanto incorporato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. mentre le altre parti rimanevano contumaci, la Corte d’appello di Gen accoglieva il gravame con sentenza del 25 luglio 2018, ritenendo non prova la sussistenza del credito quando era stato posto in essere l’at precisamente la sua anteriore insorgenza rispetto a questo.
Ha presentato ricorso, sulla base di un unico motivo, RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE e, quale sua procuratrice, da RAGIONE_SOCIALE, ave
nelle more, il 20 dicembre 2017, RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi ceduto a RAGIONE_SOCIALE un portafoglio di crediti tra cui quello de quo e avendo RAGIONE_SOCIALE incaricato NOME NOME svolgere a suo nome e per suo conto tutta l’attività necessaria recupero dei crediti e dei diritti essi collegati, e avendo a sua vol costituito sua procuratrice speciale FBS /cui ha conferito le medesime facoltà a essa assegnate da RAGIONE_SOCIALE.
Si è difesa con controricorso la COGNOME.
Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto chiedendo l’accoglimento ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.,-L’unico motivo del ricorso, denuncia, in riferimento all’articolo 360 comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione COGNOME‘articolo 2901, comma, nn.1 e 2, c.c., in rapporto agli articoli 1842 e 1843 c.c., per a giudice d’appello ritenuto rilevante, ai fini COGNOME‘anteriorità del cred all’atto del 29 novembre 2001, il momento in cui il credito – insorgen contratto di conto corrente collegato all’ulteriore contratto di ape credito – diventa esigibile, e non quello in cui con l’accreditamento l’apertura di credito. Úu
3.1 lo’Corte d’appello dichiara di fondarsi su S.U. 2 ottobre 2010 n. 24418 affermare che per un contratto di conto corrente, “specie se collegat un’apertura di credito”, il credito è esigibile dalla banca soltanto alla del credito) 1 -‘9 la prescrizione del diritto derivante da conto corr decorre mtn – dalla chiusura del conto, id est “il momento in cui le pretese COGNOMEe parti del rapporto possono essere azionate”, come insegna 4 à1b-Punto le invocate Sezioni Unite / a proposito COGNOME‘azione di ripetizione di indebito.
3.2 In tal modo, ad avviso COGNOMEa ricorrente, la corte territoriale(avr~stat violato l’articolo 2901 c.c.: S.U. 24418/2010 carebbe—-ung) pronuncia inconferente r perché si occupa, come rileva lo stesso giudice d’appello, “
momento in cui può configurarsi un pagamento suscettibile di ripetizione favore del correntista, ma nulla dice sul momento in cui sorge – nel rappor apertura di credito ta,2a-Rat-a –691’obbligazione e, quindi, la ragione di credit COGNOMEa banca”, sufficiente a legittimare l’azione paulianajta corte ter violato l’articolo 2901, nn.1 e 2, prima parte, c.c. “laddove h rilievo, ai fini COGNOMEa valutazione COGNOME‘anteriorità del credito, al mom esigibilità di esso”, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, se quale per esercitare l’azione pauliana è necessaria soltanto l’esistenza credito, anche se litigioso (S.U. ord. 18 maggio 2004 n. 9440) o non esig (Cass. sez. 3, 22 gennaio 1999 n. 591).
In particolare, S.U. ord. 9440/2004 ha incluso nel requisito COGNOME‘azione pau il credito litigioso in base ad una “lettura evolutiva ed espansiva COGNOME‘a c.c., in virtù COGNOMEa quale al credito sottoposto a condizione sospensiva è equiparata la situazione del credito potenziale o eventuale” affermando l’articolo 2901 c.c. “accoglie una nozione lata di credito, comprensiva ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisi certezza, liquidità ed esigibilità”. Non rileva pertanto il momento di es del credito, bensì il momento in cui sorge “l’obbligazione connessa all’ape di credito”, esattamente come per la revocabilità degli atti dispositivi e da un fideiussore; l’anteriorità del credito ex articolo 2901 c.c. (da cui c ai sensi COGNOME‘articolo 2901, primo comma, n.1, , (la necessaria prova del consilium fraudis) va dunque stabilita riguardo alla nascita COGNOME‘obbligazione e non sua esigibilità, per cui insorge dal contratto stesso nel caso di credito de da apertura di credito o da affidamento bancario, irrilevante ess l’utilizzazione di somme o la revoca del finanziamento.
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Nel caso U- in esame, allora, il momento rilevante GUItI5IF7apertura credito in conto corrente avvenuta il 28 gennaio 1987 e ranticipazi valutaria all'esportazione avvenuta il 5 maggio 2000, entrambe anter all'atto dispositivo.
4.L'articolo 2901 c.c. - che significativamente si innesta nel Capo Quinto mezzi di conservazione COGNOMEa garanzia patrimoniale", del Titolo Terzo, "D
responsabilità patrimoniale, COGNOMEe cause di prelazione e COGNOMEa co COGNOMEa garanzia patrimoniale", e che claF,avvicp i. COGNOMEa Seconda Sezione “Dell’azione revocatoria” di tale Capo – dettai t ‘t “condizioni” COGNOME‘azio revocatoria che ovviamente gravano il “creditore”.
Secondo una concezione per così dire immediata COGNOME‘istituto necessario requisito COGNOME‘azione revocatoriada sussistenza del cred funeslatarnerateill’a-.el primo comma il legislatore introduce requisito stesso, legittimando il creditore ad agire “anche se è soggetto a condizione o a termine”. Sempre nel primo comma, sia nel nel n.2 si dettano le regole per l’esercizio di azione revocato oggetteatto anteriore al sorgere del credito”.
È logico che, se l’azione revocatoria viene ontologicamente conf modo dktutelare anche da un atto anteriore al sorgere del credito, natura più lata anche di quanto apporta l’espressa inclusione, come del credito “soggetto a condizione o a termine”, ovvero del credit anche se inesigibile.
Ciò è stato da tempo .c.4Cepito dalla giurisprudenza di quest Corte, ritenendo tutelato anche il credito litigioso, ma non so credito che ancora non esiste, prescindendo quindi da ogni profilo d e ponendosi a monte rispetto al riferimento a condizione o a termine, viene a concretizzare proprio la fattispecie di tutela nell’anterior che in quanto tale investe, logicamente, anche l’ “atto anteriore stesso.
S.U. ord. 9440/2004 concerne ex professo una questione di diritto processua anziché di diritto sostanziale, ovvero l’applicabilità COGNOME‘articol senso di sospendere o meno il giudizio instaurato dall’azione rev attesa COGNOMEa definizione di un separato giudizio ove si sta accertan del credito in forza del quale si è agito ex articolo 2901 c.c., ovve del c.d. credito litigioso; e l’esito è stato nel senso del dinieg COGNOMEa sospensione.
Peraltro, nell’ampia motivazione COGNOME‘ordinanza le Sezioni Unite ha affrontato la tematica sostanziale, scandagliando l’articolo 2901 c.c. la consente di agire in revocatoria “anche se il credito è soggetto a condizione termine” per stabilire se tale inciso include il credito litigioso, e affermare che la giurisprudenza si è ampliata nella interpretazione COGNOMEa nor per cui “al credito sottoposto a condizione sospensiva è stata equiparat situazione del credito potenziale o eventuale, figura COGNOMEa quale è progressivamente dilatata l’estensione, fino a ricomprendervi anch «credito litigioso>>”.
Non a caso, trattando questa tematica le Sezioni Unite invocano subito, qu primo (e maggiormente significativo) degli esempi di una siffatta dilataz Cass. sez.1, 12 giugno 1973 n. 1688, che in epoca ormai risalente già avev che, nel caso di apertura di credito bancario, la ban Inaccreditante è ga legittimata ad agire ex articolo 2901 c.c. al mom COGNOME‘accreditamento, non occorrendo attendere il prelievo da parte del cli pur riconoscendo che solo al momento del prelievo e a causa di questo l banca assume il ruolo di creditore COGNOME‘accreditato (così infatti è la ma “Nel contratto d’apertura di credito bancario la semplice annotazione in c corrente COGNOMEa somma messa a disposizione del cliente non concretizza quell tradizione simbolica, idonea e sufficiente a realizzare l’estremo COGNOMEa cons ed il vero rapporto obbligatorio, in ragione del quale può l’accreditant creditore COGNOMEo accreditato, sorge soltanto nel momento ed a causa del preli COGNOMEa somma messa a disposizione. Tuttavia, in materia di azione revocator (art. 2901 cod. civ.), trattandosi di verificare il presupposto COGNOMEa a del credito tutelato, l’aspetto cronologico COGNOMEa fattispecie delineata dall citata, nel caso che COGNOME‘azione si avvalga l’accreditante, va apprezzat riferimento al momento COGNOME‘accreditamento e non a quello successiv COGNOME‘effettivo prelievo. Con la conseguenza che, anche anteriormente a quest la banca accreditante può tutelare le proprie ragioni con l’azione predetta, essa ricorrano gli altri presupposti.).
7. L’arresto del 1973 è rimasto tutt’altro che solitario, dal momen stessa linea si sono poste plurime ulteriori pronunce, benché specificamente attinenti alla posizione del fideiussore COGNOME‘accre , e c massimati r conforme in toto è Cass. sez. 2, 3 febbraio 1993 n. 1327; a il principio relativamente alla posizione del fideiussore Cass. sez. 2002 n. 9349, Cass. sez. 2, 7 luglio 2003 n. 10702, Cass. sez. 3, 9 n. 8680, Cass. sez. 3, 29 gennaio 2010 n. 2066, Cass. sez. 3, 1 2011 n. 3676, Cass. sez. 6-3, ord. 9 ottobre 2015 n. 20376, Cass. gennaio 2016 n. 762 e Cass. sez. 6-3, ord. 3 giugno 2020 n. 10522).
S.U. ord. 9440/2004 afferma poi espressamente che la lata nozione d nell’articolo 2901 è “comprensiva COGNOMEa ragione di credito o COGNOMEa as credito con conseguente irrilevanza COGNOMEe relative fonti di acq IIII ribadendo così una lettura COGNOME COGNOME nelle sezioni semplici e ostacolata assai assai raramente (cfr. in particolare Cass. sez. 2, 2001 n. 10414, · . COGNOME e- · , A COGNOME specificamente per il credito litigi ribadend~che condizione COGNOME‘azione revocatoria è il eventuale o comunque una mera aspettativa di credito: “La natura d eventuale – che costituisce condizione COGNOME‘azione revocatoria sot COGNOMEa legittimazione “ad causam” COGNOME‘attore – non può riconoscers litigioso, non essendo configurabile un’aspettativa di diritto al genetico del vantato credito sia in contestazione e la fondatezza d creditoria sia ancora in corso di accertamento giudiziale; ne deriv che, costituendo l’esito di tale accertamento con efficacia l’antecedente logico – giuridico necessario COGNOMEa pronuncia revocatoria, il giudizio relativo a quest’ultima è soggetto a necessaria, ai sensi COGNOME‘art. 295 cod. proc. civ., per il caso controversia nella quale venga contestata l’esistenza del predetto c la valutazione COGNOMEa ricorrenza dei presupposti per la riunione dei ove pendenti innanzi al medesimo giudice”).
8. La stabilità COGNOMEa interpretazione giurisprudenziale nel senso che possibilità futura di credito legittima l’esercizio COGNOME‘azione paul
intaccata dall’intervento nomofilattico invocato dalla Corte d’appello di Ge S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418 (tra le pronunce massimate, lo hanno seguito conformi Cass. sez. 1, 24 marzo 2014 n. 6857 e Cass. sez. 1, ord. 6 settembr 2019 n. 24051), ct:rsc -Aat-cy per chiarire “se l’azione di ripetizione di ind proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità COGNOMEa cla capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati su un’apertura di cre conto corrente e chieda perciò la restituzione”, si prescriva “dalla chiusura del conto o partitamente da quando è stato annotato in conto ciasc debito per interessi”. Si tratta evidentemente di una questione diver quanto circoscritta ad un credito ontologicamente specifico, quello che ha oggetto la restituzione di un versamento indebito. 223
vetta pronuncia v ha affermato che, riguardo “il diritto alla ripetizion pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile”, per cui il termine prescrizionale del diritto alla r decorre “quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamen che l’attore pretende essere indebito”, poiché anteriormente “no configurabile alcun diritto di ripetizione”. È necessario quindi tenere con natura e del funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, c conto corrente è regolata; e dagli articoli 1842 e 1843 c.c. si desum “l’apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare”, duran rapporto potendo ripristinarla del tutto o parzialmente con “versamenti c consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite compl del credito accordatogli”. Se poi durante l’apertura di credito “il corrent si sia avvalso COGNOMEa facoltà di effettuare versamenti”, – rilevano a Sezioni Unite del 2010 – egli nulla deve pagare prima COGNOMEa chiusura; per “qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo interessi in misura non consentita, l’eventuale azione di ripetizione d’i non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura de conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo term di prescrizione” (così a pagina 12 COGNOMEa motivazione COGNOME‘inter S.€ .
nomofilattico).
È evidente, dunque, che le Sezioni Unite del 2010, dirimendo quest fattispecie resa particolare dalhgiw nd COGNOME‘indebito, non incidono (come invece ha ritenuto la corte territoriale ligure) sulla consolidata giuris che, interpretando in base ad una ratio già emergente dalla lette formulazione del primo comma COGNOME‘articolo 2901 c.c. ”ut supra 4 rilevato, consente di esercitare l’azione pauliana anche quando il credito è ancora u mera potenzialità, e quindi a monte persino del credito litigioso come pu quello sottoposto a termine e condizione.
Ai fini COGNOME‘esercizio di questo strumento di tutela ontologicame radicalmente preventiva, infatti, l’articolo 2901 c.c. fornisce “una nozio di credito comprensiva COGNOMEa ragione o aspettativa” (come nota, di recen Cass. sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2020 n. 4212). La tutela, si può logicam concludere, è preventiva tanto quanto eventuale è il credito che ne è l’ogge
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione COGNOME ‘,’ sentenza e rinvio, anche per le spese -alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per , spese, -alla Corte d’appello di Genova.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2022
in Cancellai*
DeposiLlk ,
Og gi , 1 8 GEN . 2023
Il Presidente
NOME COGNOME
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