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Brevi cenni su i “comitati”

Il comitato può essere definito come quella persona giuridica, quindi ente composto da due o più persone che, accomunate da un unico intento, si prefiggono il raggiungimento, di un determinato obiettivo, generalmente nell’interesse pubblico cercando contributi, cioè offerte spontanee, presso la comunità. Si annoverano pertanto nella categoria i comitati di soccorso, di beneficenza, i comitati […]

Pubblicato il 22 April 2007 in Diritto Civile

Il comitato può essere definito come quella persona giuridica, quindi ente composto da due o più persone che, accomunate da un unico intento, si prefiggono il raggiungimento, di un determinato obiettivo, generalmente nell’interesse pubblico cercando contributi, cioè offerte spontanee, presso la comunità. Si annoverano pertanto nella categoria i comitati di soccorso, di beneficenza, i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili, la cui regolamentazione va ricercata oltre che nelle norme del codice civile anche in leggi speciali. Si compone di un presidente e di una serie di organizzatori. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della loro conservazione e destinazione per la realizzazione dello scopo promosso. Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte, mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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