Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34672 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
Oggetto: Revocatoria ordinaria -Atto di trasferimento tra coniugi a seguito di separazione -Presupposti ex art. 2901 c.c. -Sussistenza.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10870/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, giusta procura speciale allegata al ricorso, ex lege domiciliati come da domicilio digitale;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , e per essa, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO e come da domicilio digitale;
-controricorrente-
C.C. 16.09.2025
r.g.n. 10870/2023
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 623/2022 pubblicata in data 22 novembre 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’ Appello di Perugia ha respinto il gravame proposto dai signori NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell’appellata società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 1806/2019 del Tribunale di Perugia, di accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla Banca RAGIONE_SOCIALE s.p.a. con declaratoria d’ inefficacia ex art. 2901 c.c. della ‘Convenzione di separazione dei beni’ stipulata in data 16 aprile 2013 con la quale gli allora appellanti, odierni ricorrenti, avevano proceduto allo scioglimento della comunione legale dei beni acquistati durante il matrimonio, con passaggio al regime di separazione e contestuale divisione dei beni, nonchè del ‘Verbale di separazione consensuale con assegnazione dei beni’ del 30 gennaio 2014 con cessione da parte del COGNOME alla moglie COGNOME della propria quota di ½ di alcuni terreni in Valfabbrica (censiti al C.T. al fg. 53 part. 75 e part. 139) e dell’abitazione del pari in Valfabbrica (censita al C.F. al fg. 53 part. 113 sub 1).
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Ha resistito con atto di controricorso RAGIONE_SOCIALE, e per essa, RAGIONE_SOCIALE
Ragioni della decisione
Con unico motivo i ricorrenti denunziano ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’a rt.360, comma 1, n. 3, c.p.c. ‘ .
Si dolgono che la corte di merito non abbia ammesso la richiesta prova testimoniale osservando che « (…) tale prova è assolutamente inconferente rispetto al thema decidendum , ossia l’accertamento della legittimità dell’azione revocatoria promossa dalla Banca ai sensi dell’art. 2901 c.c.. anche
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
laddove i capitoli di prova fossero stati finalizzati a dimostrare la non conoscenza da parte della Sig.ra COGNOME delle questioni economichefinanziarie del marito, la circostanza così confermata sarebbe stata comunque del tutto irrilevante attesa la gr atuità dell’atto impugnato (‘Verbale di separazione consensuale con assegnazione dei beni’…) dal momento che l’azione revocatoria non contempla tra i suoi requisiti di ammissibilità che il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dalla terza beneficiaria (COGNOME)».
Lamentano l’erroneità della ravvisata natura gratuita degli atti oggetto di azione revocatoria, e in particolare del verbale di separazione con cui il COGNOME ha ceduto alla moglie COGNOME la propria quota di proprietà di 1/2 dell’abitazione coniugale e di alcuni terreni circostanti ; nonché l’erroneità della ritenuta sussistenza della conoscenza/consapevolezza in capo alla COGNOME del pregiudizio delle ragioni creditorie, la non ammessa prova testimoniale richiesta in primo grado essendo specificamente volta a provarne l’ insussistenza.
Si dolgono che il g iudice d’appello non abbia ritenuto la natura onerosa dell’atto di trasferimento avente ad oggetto la quota del 50% proprietà del COGNOME alla coniuge (comproprietaria della restante quota), concordato per compensare l’obbligo di mantenimento che il predetto era tenuto a versare alla medesima.
Lamenta che dall’ erronea qualificazione come gratuito di detto negozio è derivata ‘a cascata’ l’illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata avendo la corte di merito da un canto ritenuto irrilevante la consapevolezza della beneficiata, e per altro verso ritenuto inammissibili le richieste istruttorie, proposte sia in primo grado e in appello, volte a comprovare la non sussistenza del presupposto del consilium fraudis tra la moglie e il marito, garante e socio della società debitrice principale.
2. Il motivo è infondato.
Giusta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità la scientia damni del terzo relativamente a negozi come nella specie successivi
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RAGIONE_SOCIALE al sorgere del credito rileva solo nell’ambito delle convenzioni stipulate a titolo oneroso (cfr. in tema di atti di disposizione, Cass. Sez. 1, 27/09/2018 n. 23326; in tema di trust familiare v. Cass. Sez. 3, 04/04/2019 n. 9320; Cass. Sez. 6 – 3, 18/06/2019 n. 16221).
Ebbene, entrambi i ricorrenti insistono nel dedurre la natura di atto a titolo oneroso del ‘Verbale di separazione consensuale con assegnazione dei beni’ del 30 gennaio 2014, contestando che la Corte d’appello erroneamente e apoditticamente ne abbia ritenuta la natura di atto a titolo gratuito, non ammettendo le richieste prove testimoniali che avrebbero dimostrato l’assenza di consapevolezza del terzo (nel caso di specie, della moglie del garante).
La censura è infondata.
Va al riguardo ribadito che l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono in sede di legittimità a sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 e 1366 c.c. che gli odierni ricorrenti omettono financo di indicare (Cass. Sez. 3, 21/05/2019 n. 13603); dall’altro lato, non sussiste la violazione dell’art. 2901 c.c. , atteso che, stante la ritenuta natura gratuita del ‘verbale di separazione consensuale con assegnazione dei beni’, previo scioglimento della comunione legale dei beni acquistati durante il matrimonio con passaggio al regime di separazione e contestuale divisione dei beni, la corte di merito ha correttamente ravvisato non essere necessario, quale requisito fondante l’ actio pauliana , che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore (COGNOME) anche dalla coniuge terza beneficiaria (COGNOME).
La valutazione circa la gratuità ovvero l’onerosità dell’atto è d’altro canto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità in presenza come nella specie di congrua motivazione (cfr. Cass. n. 20753/2021).
Orbene, la corte di ha debitamente valutato la natura degli atti di disposizione posti in essere in occasione della separazione consensuale
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AVV_NOTAIO confermando quanto già ritenuto dal giudice di prime cure in ordine alla sussistente nella specie in capo alla moglie del garante la consapevolezza del pregiudizio che il compimento di tale era in grado di arrecare alle ragioni della creditrice, sottolineando l’anteriorità del credito rispetto all’operazione posta in essere circostanza «certa e nemmeno ulteriormente contestata».
Va, infine, corrett a l’affermazione formulata dalla Co rte d’appello che, subito dopo aver accertato la circostanza dell’anteriorità del credito rispetto alle trascrizioni pregiudizievoli avvenute «perdipiù a titolo gratuito», ha soggiunto che «non è al revocante, che potrebbe farlo beneficiando peraltro di mille presunzioni, di dimostrare la ‘ partecipatio fraudis ‘ e la dolosa preordinazione degli atti posti in essere al fine di arrecare pregiudizio alle ragioni di esso creditore» (pag. 5 della sentenza impugnata).
Siffatta affermazione è invero erronea rispetto alla ritenuta gratuità degli atti, ma non scalfisce la tenuta della decisione, attesa la ravvisata sufficienza della «conoscenza da parte anche del solo alienante e, quindi, nel caso all’esame di colui che ha trasferito l’immobile in sede di separazione, essendo irrilevante la consapevolezza dei beneficiati, del pregiudizio che l’atto potrebbe arrecare alle ragioni del creditore, pregiudizio che può ben essere rappresentato dalla maggiore difficoltà di raggiungere la soddisfazione del credito» (pag. 5 della sentenza impugnata).
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui Euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
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dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME