SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1033 2026 – N. R.G. 00001108 2019 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 11 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del R.G.A.C. dell’anno 2019, riservata in decisione all’udienza collegiale del 7 maggio 2025, vertente
tra
, codice fiscale
, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, codice
fiscale
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, INDIRIZZO
n. 85, come da procura in atti
appellante
e
codice fiscale
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
codice fiscale
, ed elettivamente domiciliato in Napoli, INDIRIZZO presso
AVV_NOTAIO, come da procura in atti
appellato – appellante incidentale
nonché
codice
fiscale
e
codice
fiscale
entrambi
rappresentati
e
difesi
dall’AVV_NOTAIO
NOME
COGNOME,
codice fiscale
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
ed elettivamente domiciliati in Napoli, INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO, come da procura in atti C.F.
appellati – appellanti incidentali
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 1483, pubblicata il 3/8/2018, resa dal Tribunale di Nola
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l’appellante principale, ‘Voglia ill.ma Corte di Appello di Napoli adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l’impugnata sentenza pronunciata tra le parti dal Tribunale di Nola n. 1483/2018, emessa in data 5/07/2018, pubblicata il 3/08/2018 e non notificata e per l’effetto condannare , come sopra generalizzato e domiciliato, al pagamento in favore dell’appellante della somma di € 228.718,88 per le motivazioni di cui in premessa’.
Per l’appellato-appellante incidentale, ‘1. Dichiari l’appello improcedibile nonché inammissibile; 2. dichiari improcedibile la domanda nei confronti dei convenuti; 3. dichiari la decadenza nei confronti dei sig.ri e ; 4. in via gradata dichiari la limitata compensazione del credito vantato dall’istante per la corrispondente somma con il credito del ; 5. condanni l’istante alle spese a competenze del giudizio’.
Per gli appellati-appellanti incidentali, e ‘1. Dichiari l’appello improcedibile nonché inammissibile; 2. dichiari improcedibile la domanda nei confronti dei convenuti; 3. Rigetti in ogni caso la domanda proposta; 4. dichiari la decadenza nei confronti dei sig.ri e ; 5. in via gradata dichiari la limitata compensazione del credito vantato dall’istante per la corrispondente somma con il credito del ; 6. condanni l’istante alle spese a competenze del giudizio’.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione del 29/11/2015, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, il figlio ed i nipoti ex filio e esponendo che: I) con atto per notaio del 27/9/1995 rep. 18703, racc. 6368, essa attrice aveva donato al figlio una quota pari a 7/54 dei seguenti immobili e, precisamente, a) fabbricato in Cicciano, alla INDIRIZZO, 108, 110 e 112, in NCEU al fg. 8 p.lle 475 sub 3, sub 1, sub 6, sub 8, sub 9, sub 7, sub 4, sub 2; b) piccolo giardino costituente pertinenza del citato fabbricato in Cicciano alla INDIRIZZO, in catasto al fg. 8 p.lla 1237; c) fondo rustico in Cicciano (NA) alla contrada Maise, in catasto al fg. 4 p.lla 68; d) fondo rustico in Cicciano (NA), alla contrada Cinque Vie, in catasto al fg. 9 p.lla 244; e) fondo rustico in Camposano (NA), alla contrada ‘via
Provinciale’, in catasto al fg. 4 p.lla 120 e p.lla 145; f) fondo rustico in Comiziano, alla contrada ‘Cinque Vie’, con annesso fabbricato rurale, in catasto al fg. 2 p.lla 1, p.lla 9 e p.lla 2; II) che con successivo atto per notaio dell’1/12/2005 rep. 152444, racc. 7914, aveva donato ai figli e tra l’altro, i diritti pari a 7/54 dell’intero già ricevuti in donazione da ; III) che con il medesimo atto dell’1/12/2005 aveva donato ai figli e anche la proprietà di 1/3 del fabbricato rurale in Camposano, in catasto al foglio 4 particella 1425 dall’attrice ereditato per successione del marito bene che, però, non era stato da lei donato al figlio e quindi a quest’ultimo mai pervenuto; IV) che con sentenza n. 1634/2015 del 3/6/2015 il Tribunale di Nola aveva accolto la domanda da lei proposta, in danno del figlio di revocazione per ingiuria grave, ex art. 801 c.c., della donazione effettuata in suo favore con l’atto per notaio del 27/9/1995.
1.1 Ciò premesso, l’attrice chiedeva al Tribunale di Nola: 1) di condannare alla restituzione in suo favore del valore dei 7/54 dei beni da lei donati con l’atto del 1995, a seguito della sentenza di indegnità del Tribunale di Nola; 2) previo accertamento della ‘inefficacia parziale dell’atto per notar … dell’1.12.2005 relativamente ai 7/54 del fabbricato in Camposano al foglio n. 4 part.lla 1425 (ex 120) che ha donato ai figli senza averne la titolarità’ , condannare e a restituire ad essa attrice la quota pari a 7/54 del fabbricato predetto.
2 Si costituivano in giudizio sia, da una parte, sia, dall’altra, e con il patrocinio di due differenti difensori ma con difese sostanzialmente sovrapponibili, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
2.1 I convenuti, in particolare, in via riconvenzionale chiedevano la ‘compensazione’ del credito vantato da nei confronti dell’attrice pari ad € 227.754,01 e risultante dalla sentenza n. 3035/2013 del Tribunale di Nola’ con il credito preteso dall’attrice nel giudizio, ‘che a tanto poter concedere potrebbe consistere nella quantificata somma di circa £. 28.000.000 pari ad € 14.000,00 quale quota del valore dichiarato ed accertato in donazione di cui all’atto pubblico per notar del 27.9.1995’ . Deducevano, poi, che sul terreno sito in Camposano alla p.lla 120 al momento della donazione del 1995 insisteva un fabbricato rurale non censito e che, pertanto, doveva intendersi ricompreso nella donazione del 1995 anche il suddetto fabbricato esistente sul terreno donato, successivamente accatastato ed identificato in catasto al foglio 4 particella 1425. Assumevano che il fabbricato in questione ‘era allo stato di abbandono e
grezzo ed al fine di ottenere la concessione in sanatoria, … ha dovuto’ metterlo in sicurezza e terminare i lavori di completamento, sostenendo spese per lire 112.238.255. Chiedevano, in fine, che il Tribunale dichiarasse la decadenza dalla domanda proposta ex art. 802 c.c. nei confronti di e essendo la donante venuta a piena conoscenza del comportamento del donatario in data 7/3/2007 ed essendo, dunque, trascorso l’anno dal giorno in cui la donante era venuta a conoscenza del fatto.
3 Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Tribunale, ritenuta l’inammissibilità e l’irrilevanza delle prove testimoniali articolate dai convenuti, anche alla luce della tardività delle eccezioni proposte, riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti all’udienza del 23/1/2018.
4 Con la sentenza n. 1483/2018 il Tribunale di Nola condannava alla restituzione in favore di della somma di euro 22.647,72 oltre interessi legali dal 3/12/2015 al soddisfo; rigettava ogni altra domanda; condannava al pagamento in favore di delle spese processuali, liquidate in euro 125,00 per esborsi ed euro 1.620,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO, anticipatario; compensava le spese processuali tra e e
4.1 Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) Dalla lettura dell’atto di donazione si evince che non sono oggetto del citato atto, contrariamente a quanto affermato dall’attrice, il terreno in Cicciano di cui alle p.lle 570 e 591 e la p.lla 475 sub 5 del fabbricato in Cicciano alla INDIRIZZO. 2) ‘Le eccezioni e le domande proposte dai convenuti sono inammissibili in quanto si tratta di eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio e domande riconvenzionali proposte oltre il termine previsto a pena di decadenza dall’art. 167 comma 2 cpc, atteso che i convenuti si sono costituiti in giudizio solo in data 4.4.2016 (cfr. il timbro del ‘depositato in cancelleria’ con sottoscrizione del Cancelliere apposto alle comparse di costituzione dei convenuti e agli indici della documentazione depositata) rispetto alla prima udienza indicata in citazione per la data del 20.4.2016′. 3) Nessuna rilevanza, ai fini della prova della tempestiva costituzione dei convenuti, ha l’estratto dello storico del fascicolo telematico prodotto dai convenuti atteso che ‘la costituzione del convenuto va ritenuta tempestiva solo se il convenuto stesso prova di aver osservato, per la sua costituzione, le formalità di cui l’art. 166 c.p.c. e cioè l’avvenuto deposito in Cancelleria del fascicolo contenente la comparsa di risposta, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione, che nel caso di specie sono stati sottoscritti dal Cancelliere ex art. 74 disp. att cpc in data 4.4.2016’ . 4) Nel merito, costituisce circostanza pacifica, tra le parti, che sul terreno sito in Camposano alla p.lla 120, oggetto della donazione del 1995, al momento della donazione già insisteva il fabbricato rurale -all’epoca non censito- attualmente identificato in catasto al fg. 4 p.lla 1425. ‘L’art 934 c.c. dispone che “qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge ‘ … ‘l’accessione, infatti, a norma dell’art. 922 c.c., costituisce un modo d’acquisto a titolo originario della proprietà ed è il titolo in base al quale la costruzione diventa di proprietà del proprietario del suolo’ … ‘il fabbricato in questione, pertanto, all’epoca non censito al catasto, deve ritenersi trasferito con l’atto del 1995 al donatario insieme al terreno di cui alla p.lla 120 sul quale era stato edificato, non essendo stato espressamente escluso dalla donazione che, invece, era comprensiva delle ‘accessioni ed accessori’ dei beni donati e che non aveva costituito, in favore della donante, un diritto di superficie sul fabbricato impeditivo degli effetti dell’accessione’ . 5) Va rigettata, quindi, la domanda dell’attrice di ‘inefficacia parziale dell’atto per notar … dell’1.12.2005 relativamente ai 7/54 del fabbricato in Camposano al foglio n. 4 part.lla 1425 8ex 120)’ . 6) Per effetto della revocazione della donazione del 1995 ex art. 801 c.c. già dichiarata dal Tribunale di Nola, ‘ avendo donato a sua volta i beni oggetto della donazione revocata, va condannato alla restituzione del valore dei beni donati, ex art. 807 comma 2 c.c., avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa’ . 7) ‘Dalla lettura dell’atto di donazione del 1995 si evince che donò ai donatari indicati nell’atto la complessiva quota di 18/54 a lei spettante sugli immobili sopra indicati alle lettere a), b), c) d), e), f) e che il valore di quanto donato ammonta a complessive lire 77.500.000 (cfr. capo quinto dell’atto di donazione); il valore dei beni donati a pari a 7/54 dei 18/54 complessivamente donati da , dunque all’atto della donazione era pari a lire 30.138.888 equivalenti ad euro 15.565,44’. Detta somma va rivalutata al tempo della domanda proposta dall’attrice il 3/12/2015; pertanto, applicando la rivalutazione monetaria sull’importo iniziale di euro 15.565,44, il valore che avevano i beni oggetto della donazione revocata al momento della domanda è pari ad euro 22.647,72. pertanto, va condannato alla restituzione in favore di della somma di euro 22.647,72 oltre interessi legali dal 3.12.2015 al soddisfo. 8) Le spese di lite, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza del convenuto La reciproca soccombenza sulle domande
5 Avverso detta sentenza ha proposto appello sulla base di un solo motivo.
5.1 Si sono costituiti, da una parte, l’appellato dall’altra, gli ulteriori appellati e con il patrocinio di due diversi difensori, i quali hanno spiegato difese sostanzialmente identiche. Gli appellati hanno concluso per l’inammissibilità dell’appello e/o delle domande nuove con lo stesso proposto e comunque, nel merito, per il rigetto del gravame. Entrambe le parti appellate, seppure non esplicitandolo nell’intestazione della comparsa di costituzione, hanno sostanzialmente proposto anche appello incidentale alla sentenza gravata, sulla base di un unico motivo.
6 Riservata la causa in decisione all’udienza del 13/12/2023, la Corte, ritenuta la necessità, ai fini del
decidere, di disporre consulenza tecnica finalizzata a quantificare il valore dei beni donati al tempo della domanda, con ordinanza del 12/6/2024 ha rimesso la causa sul ruolo nominando CTU la AVV_NOTAIOssa la quale, dopo aver accettato l’incarico e prestato giuramento, con successivo atto del 19/7/2024, ha dichiarato di rinunciare all’incarico conferitole. Quindi la Corte, con ordinanza del 19/9/2024, ha nominato in sostituzione del precedente CTU il AVV_NOTAIO ing. .
Depositata dal CTU la relazione peritale, all’udienza collegiale del 17/5/2025 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
7 Occorre esaminare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta da entrambe le parti appellate con la comparsa di costituzione. Gli appellati eccepiscono, infatti, l’inammissibilità del gravame perché difetterebbe di specificità e, quindi, non soddisferebbe i requisiti previsti dall’articolo 342 c.p.c..
7.1 A parere del Collegio, l’eccezione delle parti appellate non può trovare accoglimento. Infatti, secondo il consolidato disposto della Corte di Cassazione il requisito codicistico in esame ‘deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l’atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione’ (Cass. civ. sent. n. 1164/2017) né, in fine, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ. Sez. Un. sent. 27199/2017). Pertanto non va mai dichiarata l’inammissibilità dell’atto di appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. quando (come nel caso di specie) dalla lettura complessiva dell’atto sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado.
8 Tutte le parti appellate eccepiscono poi, che l’appellante avrebbe di fatto proposto, con il gravame, delle domande nuove che consisterebbero nell’aver richiesto, appunto in sede di gravame, anche la restituzione del valore ‘del fabbricato in Camposano al foglio 4 part. 1425 (ex 120)’; mentre nel primo giudizio, diversamente, aveva domandato ai nepoti ex filio la restituzione in natura del suddetto bene, sul presupposto che non facesse parte dei beni donati. Di tal che, la domanda proposta dall’odierna appellante (di riforma della sentenza del Tribunale in punto di diversa quantificazione del valore dei beni donati, tra i quali rientra anche, per accessione, il suddetto fabbricato), a detta degli appellati, si sostanzierebbe in una domanda nuova, come tale inammissibile.
8.1 L’eccezione non coglie nel segno.
Il primo giudice ha rigettato la domanda dell’attrice in prime cure, di restituzione del fabbricato in Camposano al foglio 4 part. 1425, proprio sul presupposto che detto fabbricato (all’epoca della donazione non ancora censito al catasto fabbricati) dovesse ritenersi ricompreso, per accessione, tra i beni oggetto della donazione, poi revocata per indegnità.
Per ciò stesso, il Tribunale, nel condannare il convenuto in prime cure, alla restituzione alla donante del valore dei beni donati ha evidentemente ritenuto che nella somma oggetto di condanna fosse compreso anche il valore del ridetto fabbricato in quanto facente parte, appunto, dei beni donati. Tale statuizione del Tribunale non è stata oggetto di gravame dalle parti di questo giudizio e, quindi, risulta
passata in giudicato.
Orbene, , con l’odierno gravame, ha chiesto la riforma della sentenza in punto di quantificazione del valore del donatum, il che non comporta l’introduzione di una domanda nuova. La domanda dell’appellante, in sostanza, riguarda una diversa quantificazione del petitum , ed è, pertanto, ammissibile (Cass. n. 834/2019; Cass. n. 25341/2015).
8.2 – Né per altro, al riguardo, potrebbe assumere alcuna valenza l’affermazione degli appellati secondo cui, avendo effettuato una dichiarazione di valore, ai fini del versamento del contributo unificato
per il giudizio di appello, superiore a quella fatta per il giudizio di primo grado, sarebbe ‘palese’ la domanda nuova.
Al riguardo è sufficiente rammentare che, per principio consolidato, l’indicazione del valore della causa, ai fini del versamento del contributo unificato, riveste carattere esclusivamente fiscale, non producendo alcun effetto sul valore della controversia (Cass. n. 9195/2017; Cass. n. 18732/2015; Cass. n. 15714/2007).
9 Passando al merito, con un unico motivo di gravame, l’appellante principale lamenta che il Tribunale ha
errato nel quantificare il valore dei beni donati da restituire alla donante ai sensi dell’art. 807 codice civile. Assume che il primo giudice ha errato nel quantificare tale valore ‘in complessive lire 30.138.888, secondo la valutazione data nell’atto di donazione per notar , equivalenti ad € 15.565,44 rivalutati all’attualità ad € 22.647,72’ .
10 Il motivo va accolto nei termini che seguono.
Ai sensi dell’art. 807, comma 2, codice civile, in caso di revocazione della donazione, se il donatario (come nel caso di specie) ha alienato i beni oggetto della donazione, è tenuto a restituirne alla donante il valore che gli stessi avevano, avuto riguardo al tempo della domanda giudiziale.
Ciò posto, non risulta corretta e condivisibile la decisione del primo giudice che, nel condannare il donante, ha, invece, tenuto conto del valore del donatum siccome risultante dall’atto di donazione stesso (seppur applicando, poi, la rivalutazione monetaria). Il valore dei beni immobili, infatti, può mutare nel corso del tempo anche a seguito di modifiche degli strumenti urbanistici e quindi, operando come ha fatto il Tribunale, si andrebbe incontro al rischio di non quantificare l’effettivo valore del bene con riguardo al momento della domanda.
Diversamente, una corretta interpretazione della norma in esame impone che la quantificazione della somma che deve essere condannato a pagare alla donante, debba essere effettuata stimando l’effettivo valore commerciale che i beni donati avevano al momento della domanda giudiziale di restituzione e, quindi, alla data del 3/12/2015 (data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado). Il che implica che il valore dei suddetti beni debba essere concretamente stimato a tale data e non certamente quantificato attraverso il mero meccanismo della rivalutazione monetaria del valore dichiarato nell’atto di donazione.
10.1 Con riguardo alla corretta quantificazione soccorre, quindi, la relazione peritale depositata in questo giudizio dal CTU, AVV_NOTAIO ing. .
Gli accertamenti condotti dal consulente d’ufficio sono accurati, dettagliati e rigorosi, e le conclusioni a cui perviene risultano esenti da vizi logici e sostanzialmente coerenti con i principi in materia di estimo.
Inoltre il CTU risulta avere adeguatamente e diligentemente dato conto dei motivi per i quali non ha ritenuto di condividere le osservazioni effettuate dal CTP di entrambe le parti appellate in ordine ai criteri di stima dei beni. Ragion per cui, le risultanze della relazione peritale in atti ben possono essere condivise e recepite da questo Collegio.
In base alla ridetta relazione peritale il valore dei beni donati, calcolato alla data della domanda (comprensivo del valore del fabbricato rurale al foglio 4 part. 1425), risulta essere di complessivi euro 512.181,85.
Per quanto sopra, in parziale riforma della sentenza gravata, il valore della quota di 7/54 dei beni donati che, in virtù della domanda proposta dall’attrice in prime cure, il donatario è tenuto a restituire alla donante, deve essere quantificato correttamente nella somma di euro 512.181,85.
Di conseguenza, deve essere condannato a pagare in favore di , la suddetta somma di euro 512.181,85, oltre interessi al tasso legale dalla domanda all’effettivo saldo.
11 Quanto all’appello incidentale, entrambe le parti appellate -sia pure, come già rilevato, non esplicitandolo nell’intestazione delle rispettive comparse di costituzione in appello- hanno sostanzialmente inteso censurare la sentenza gravata con riguardo alla statuizione di inammissibilità delle eccezioni non rilevabili d’ufficio e delle domande riconvenzionali per tardività delle rispettive costituzioni in giudizio.
Gli appellanti incidentali, riproponendo con le rispettive difese argomentazioni analoghe a quelle già offerte in primo grado, assumono che il Tribunale ha errato nel ritenere tardiva la costituzione in giudizio dei convenuti in quanto non ha adeguatamente considerato le risultanze emergenti dallo ‘storico del fascicolo telematico’ . Sul presupposto della tempestività della loro costituzione nel giudizio di prime cure e, quindi, della ammissibilità delle eccezioni non rilevabili d’ufficio ripropongono, anche in appello, l’eccezione di compensazione e quella di decadenza dalla domanda di revocazione della donazione, chiedendo alla Corte di decidere nel merito.
12 La censura degli appellanti incidentali non coglie nel segno e, in ogni caso, risulta infondata.
Innanzi tutto, non coglie nel segno in quanto gli appellanti incidentali non hanno adeguatamente censurato l’effettiva motivazione del Tribunale sul punto e, cioè che alcuna rilevanza, ai fini della prova della tempestiva costituzione dei convenuti, peraltro, ha l’estratto dello storico del fascicolo telematico (…) atteso che la costituzione del convenuto va ritenuta tempestiva solo se il convenuto prova di aver osservato, per la sua costituzione, le formalità di cui l’art. 166 cpc e cioè l’avvenuto deposito in Cancelleria del fascicolo contenente la comparsa di risposta, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione, che nel caso di specie sono stati sottoscritti dal Cancelliere ex art. 74 disp. att cpc in data 4.4.2016′. Sullo specifico punto, infatti, gli appellanti incidentali si sono limitati a ribadire tautologicamente che il primo giudice ha errato a non considerare le risultanze dello ‘storico del fascicolo’, omettendo però, in tal modo, di censurare la reale motivazione addotta dal Tribunale.
12.1 In ogni caso, al riguardo, la statuizione in esame risulta esente da vizi logici ed errori di diritto e, per tanto, deve essere condivisa dal Collegio. Nella vigenza del sistema che prevedeva ancora la costituzione del convenuto mediante il deposito in cancelleria della comparsa di costituzione in formato analogicocartaceo, unitamente al fascicolo di parte (nel medesimo formato), il primo giudice ha correttamente evidenziato che, ai fini della tempestività della costituzione stessa nei termini di cui all’art. 166 c.p.c. (nel testo, all’epoca vigente), doveva far fede unicamente la sottoscrizione del cancelliere prevista dall’art. 74 disp. att. c.p.c., anch’essa, nel testo vigente ratione temporis .
Per altro, mette conto evidenziare, sotto un diverso profilo, che costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per il quale la certificazione, sottoscritta dal cancelliere a norma dell’art. 74 ultimo comma disp. att. c.p.c., fa fede fino a querela di falso, a nulla rilevando altri accertamenti attestanti circostanze contrastanti con detta certificazione (Cass. n. 5893/2022, Cass. sez. lav. n. 9492/2020; Cass. n. 25440/2009; Cass. n. 8217/2006).
Ragion per cui, se del caso, gli appellanti incidentali avrebbero dovuto proporre querela di falso avverso tale certificazione che attestava la costituzione dei convenuti alla data del 4 aprile 2016; costituzione, quindi, tardivamente effettuata oltre il termine dei venti giorni antecedente alla data della prima udienza del 21/4/2016.
Per quanto sopra, l’appello incidentale deve essere rigettato.
13 In ordine al governo delle spese, deve trovare applicazione il principio secondo cui il giudice di appello, allorché, come nel caso di specie, riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
Nel caso di specie deve, però, essere necessariamente distinta la posizione processuale del convenuto
da quella degli altri convenuti
e
Con riguardo al primo, la sua sostanziale soccombenza complessiva comporta che le spese di entrambi i gradi del giudizio debbano essere poste a suo carico ed in favore di . Spese che vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in misura prossima ai parametri minimi per le cause di valore da euro 260.001,00 fino ad euro 520.000,00, in relazione al valore complessivo del decisum ed in considerazione del numero e della complessità delle questioni di fatto e giuridiche trattate.
Le spese della CTU di questo giudizio sono poste definitivamente a carico di
Con riguardo alla posizione processuale dei convenuti (appellati ed appellanti incidentali)
e nei confronti dell’attrice ed appellante principale , sussiste tra le stesse una sostanziale complessiva soccombenza reciproca che giustifica la compensazione integrale tra le parti di entrambi i gradi del giudizio.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alle parti appellanti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da e sull’appello incidentale proposto sia da che da e così provvede:
accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare, in favore di , la complessiva somma di euro 512.181,85, oltre interessi al tasso legale dalla domanda all’effettivo saldo;
rigetta l’appello incidentale e conferma, per il resto, la sentenza gravata;
condanna l’appellato al pagamento, in favore di , delle spese del primo grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario, AVV_NOTAIO, che liquida in complessivi euro 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva, se dovuta;
condanna l’appellato al pagamento, in favore di , delle spese del grado di appello, da distrarsi in favore del difensore antistatario, AVV_NOTAIO, che
liquida in complessivi euro 10.060,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva, se dovuta;
compensa integralmente tra , da una parte, e e dall’altra, le spese di entrambi i gradi del giudizio;
pone definitivamente a carico di le spese della CTU del grado di appello;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026
Il Giudice relatore ed estensore
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME