Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3660 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3660 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16555/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 4899/2017 depositata il 23/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva NOME COGNOME avanti il Tribunale di Pavia, domandando il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. di un compendio immobiliare di Certosa di Pavia. Esponeva all’uopo di essere cessionaria, ex art. 1401 c.c., dei diritti del promissario acquirente di un preliminare, stipulato il 25 maggio 2012 tra tale NOME COGNOME (in qualità di procuratore generale del promittente venditore COGNOME) e NOME COGNOME, colui che, in qualità di promissario acquirente, aveva ad essa ceduto i suoi diritti. Aggiungeva che, convocato avanti il AVV_NOTAIO, il COGNOME non era comparso.
Ritualmente costituitosi, il convenuto eccepiva l’invalidità del preliminare, perché concluso fraudolentemente ed in suo danno. In particolare, assumeva di aver revocato la procura al COGNOME, il quale ne sarebbe venuto a conoscenza poche ore prima di stipulare il preliminare con il COGNOME, e che il negozio sarebbe stato concluso ad un prezzo inferiore rispetto a quello agricolo ed irrisorio rispetto alle potenzialità offerte dallo strumento urbanistico. Inoltre, non sarebbe stato previsto ex adverso il versamento di caparre o cauzioni, ed il prezzo sarebbe stato incassato solo al momento del rogito, da stipulare entro i successivi cinque anni. Nello stesso pomeriggio il COGNOME, che già in precedenza – questa volta come legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE – aveva acquistato dal
COGNOME altri fondi, li avrebbe ceduti al COGNOME, al fine di preservarli da azioni recuperatorie del convenuto medesimo.
Veniva evocato in causa e si costituita anche NOME COGNOME, aderendo alle domande dell’attrice.
In esito all’istruttoria, il giudice adito respingeva le domande della RAGIONE_SOCIALE e del terzo chiamato COGNOME.
Su gravame dei soccombenti, con sentenza n. 4899, depositata il 23 novembre 2017, la Corte d’appello di Milano rigettava l’impugnazione.
Il giudice di secondo grado sosteneva che la revoca della procura sarebbe stata recapitata al AVV_NOTAIO prima del suo utilizzo ed il COGNOME, del quale il primo era il professionista di fiducia, ne sarebbe stato sicuramente a conoscenza, anche perché presso la banca, di cui era promotore e gestore finanziario, sarebbe stata depositata la revoca di tutti i poteri conferitigli dal mandante. Inoltre, l’anomalia delle condizioni contrattuali e la concatenazione degli eventi avrebbero attestato e comprovato tale conoscenza, tanto più che il COGNOME sarebbe stato rinviato a giudizio in sede penale, mentre il COGNOME sarebbe stato messo nelle condizioni di conoscere la revoca della procura, comunicatagli con mezzi idonei.
La Corte d’appello aggiungeva che il conflitto di interessi, già affermato in prime cure, si sarebbe evidenziato attraverso le condizioni contrattuali e le modalità di stipulazione del contratto.
Contro la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. Resiste con controricorso NOME COGNOME.
In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memore ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335, 1396, 2697, 2729 c.c. nonché 115, 116 e 184 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente richiamato la pronunzia di primo grado in relazione all’avvertim ento della revoca della procura da parte del AVV_NOTAIO e comunque la circostanza non sarebbe stata provata, né sarebbe stato dimostrato che l’RAGIONE_SOCIALE bancario di appartenenza avesse informato il COGNOME circa il ritiro della procura generale. Ed, inoltre, la prova della conoscenza ed, addirittura, della mala fede del COGNOME, che non era stata raggiunta, avrebbe dovuto essere indagata alla data del 25 maggio 2012, non in relazione a fatti successivi.
Il motivo è complessivamente inammissibile.
1.a) La doglianza non evidenzia violazioni di legge né particolari lacune probatorie, ma si limita a criticare la ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito.
L’aporia denunciata in relazione alla sentenza di primo grado è inesistente. La sentenza impugna ta afferma in proposito: ‘ La Corte reputa che il primo giudice abbia ben motivato sulla base di una corretta ed esatta valutazione delle risultanze istruttorie e, pertanto, la sentenza impugnata non possa che condividersi e confermarsi. In particolare, risulta per tabulas che la revoca della procura è stata recapitata al AVV_NOTAIO prima che la stessa venisse utilizzata; il COGNOME ne era certamente a conoscenza sia in quanto il AVV_NOTAIO COGNOME era il suo professionista di fiducia, come si evince dal fatto che successivamente per il tramite del medesimo AVV_NOTAIO, è stata costituita la società RAGIONE_SOCIALE indicata dal COGNOME come beneficiaria dell’acquisto, sia perché presso la banca, ove svolgeva il suo lavoro di promotore e gestore finanziario, era stata in precedenza depositata la revoca di tutti i poteri a lui conferiti dal COGNOME (v. testi COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME); l’anomalia
delle condizioni contrattuali (assenza di contestuale versamento di qualsiasi caparra e rogito previsto dopo 5 anni) e la concatenazione degli eventi (al COGNOME viene intestato in pari data altro compendio immobiliare contiguo, già pervenuto alla proprietaria GE a seguito di precedente atto sottoscritto sempre dal COGNOME quale procuratore) attesta e comprova tale conoscenza, anche dal punto di vista logico, atteso che la predetta procura viene utilizzata dopo cinque anni e proprio dopo (due giorni) la comunicazione alla banca della revoca di tutti i poteri del promotore finanziario COGNOME e quando la revoca era giunta al AVV_NOTAIO, professionista di fiducia, come detto, del procuratore ‘. Aggiunge la Corte distrettuale, a proposito dell’elemento psicologico, ‘ non si può parlare di buona fede in capo al COGNOME ed al COGNOME. Il primo, infatti, è stato rinviato a giudizio in s ede penale, mentre il secondo, ai sensi dell’art. 1396 c.c., avrebbe potuto e dovuto conoscere dell’intervenuta revoca della procura portata a conoscenza con mezzi idonei (revoca indirizzata al custode dell’originale), mentre la riferita anomalia delle con dizioni contrattuali attesta la concorrente compartecipazione del terzo al piano illecito, e comunque illegittimo, ideato e posto in essere dal COGNOME ‘.
1.b) In definitiva, la valutazione dei giudici di secondo grado è conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo i quali, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due
momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi (Sez. 2, n. 9054 del 21 marzo 2022).
1.c) Nel caso di specie, le presunzioni utilizzate dalla Corte d’appello si fondano su fatti d’indubbia gravità e le lamentele del ricorrente postulano in definitiva una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o la mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta ed applicata dal giudice di merito, né spiegano i motivi della violazione dei paradigmi delle norme denunciate.
E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
1.d) È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà,
ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., n. 34476 del 27 dicembre 2019).
Attraverso la seconda censura, proposta anch’essa ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p .c., la RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1390, 1394, 1395 e 1396 c.c. nonché 112, 115 e 116 c.p.c.
In sostanza, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto invalido anche il contratto preliminare, datato 4 maggio 2012 pacificamente sottoscritto prima della revoca della procura notarile -e poi riprodotto con scrittura privata autenticata il successivo 25 maggio, utilizzando argomentazioni inconferenti, giacché la possibilità del riacquisto da parte del COGNOME sarebbe stata legata alla sua libertà di scelta, mentre la caparra differita sarebbe stata incassata, ove al preliminare fosse stata data esecuzione. Conseguentemente, nessun pregiudizio economico sarebbe derivato a controparte. Quanto al prezzo, sarebbe stato del tutto congruo, sulla scorta dei documenti prodotti e delle valutazioni della stessa consulenza tecnica d’ufficio in atti: del resto, le condizioni sarebbero state analoghe a quelle pattuite dal COGNOME con la G.E. nel preliminare sottoscritto, prima del rilascio della procura speciale. Il potenziale conflitto di interessi, paventato dai giudici di merito, sarebbe stato in realtà superato dall’esatta indicazione, da parte del rappresentato, circa il prezzo della compravendita.
Il predetto motivo è infondato.
2.a) La doglianza ripropone gli argomenti già portati all’attenzione della Corte d’Appello e sui quali è stata fornita un’adeguata e plausibile risposta, allo scopo di rimarcare la correttezza della declaratoria di annullabilità del contratto. Non si può al riguardo che richiamare l’icastica conclusione contenuta nella sentenza impugnata ‘ La vicenda si può riassumere nei seguenti termini: una
procura risalente ad anni addietro viene utilizzata proprio qualche giorno dopo la sua revoca; il promotore intesta un fondo ad un promissario acquirente di comodo senza il versamento di alcunché; il promissario ritrasferisce prontamente ad una società, dietro cui si cela, occultato da una fiduciaria, lo stesso procuratore ‘.
Per il resto, va ribadito che l’esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
Con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di trattazione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., sul quale la Corte distrettuale non si sarebbe espressa. Avrebbe costituito fatto controverso ‘se la regolamentazione di interessi espressa nel preliminare del 13.11.2006, ove veniva indicato ed accettato un prezzo di € 5,00 al mq. per le cessioni dei medesimi terreni per cui è causa, possa integrare una manifestazione della volontà del rappresentato diretta ad escludere l’art. 1394 e 1395 c.c.’
Il motivo è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.
3.a) Per un verso, in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., deve riguardare
un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.(Sez. 2, n. 10525 del 31 marzo 2022; Sez. 2, n. 20718 del 13 agosto 2018; Sez. 1, n. 17761 dell’8 settembre 2016).
3.b) Per altro verso, ricorre nella specie l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez. L, n. 24395 del 3 novembre 2020).
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000 (dodicimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda