Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29321 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29321 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 26563 del ruolo generale dell’anno 20 16, proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Roma, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-controricorrente-
per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma depositato in data 4 ottobre 2016;
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE– Istanza di restituzione di quote sociali- Mancanza del titolo.
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Emerge dagli atti e dal decreto impugnato che il 20 settembre 2010 NOME COGNOME e NOME COGNOME cedettero a NOME COGNOME l’intero capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE e, a seguito del sostanziale inadempimento dell’obbligo di pagare il prezzo da parte del cessionario, che ne aveva corrisposto solo una piccola parte, promossero ex art. 702bis c.p.c. un giudizio di risoluzione del contratto e di restituzione delle quote.
Il Tribunale di Roma accolse la domanda di risoluzione, ma respinse quella di restituzione delle quote, perché ritenne che la risoluzione fosse inopponibile alla successiva cessionaria, RAGIONE_SOCIALE, posto che il contratto di cessione da questa stipulato con NOME COGNOME era stato regolarmente trascritto nel Registro delle imprese. Il giudice delegato al RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, successivamente dichiarato, rigettò la domanda di restituzione delle quote proposta dai ricorrenti, « in difetto di apposito titolo di accertamento opponibile alla procedura e di idonea prova » (così si legge a pag. 2 del decreto impugnato), e si limitò ad ammetterli al passivo in via chirografaria per euro 7.750.000,00.
NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero opposizione contro il decreto di esecutività dello stato passivo per il profilo di soccombenza, ma senza successo.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto, a sostegno della decisione di rigetto, che la dichiarazione di risoluzione del contratto fosse inopponibile al RAGIONE_SOCIALE perché sia la domanda, sia l’ordinanza ex art. 702bis c.p.c. non erano state iscritte nel Registro delle imprese, in base alla combinazione degli artt. 2652, comma 1, n. 1, 2643 e 2470, comma 3, c.c., e alla luce dell’art. 45 l.fall.
Contro questo decreto propongono ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, per ottenerne la cassazione, che affidano a
quattro motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE risponde con controricorso, che illustra con memoria.
Motivi della decisione
1.- Coi quattro motivi di ricorso, i ricorrenti lamentano:
la violazione o falsa applicazione degli artt. 99, comma 7, l.fall. e 102 c.p.c., perché il Tribunale ha calibrato la propria decisione su un’eccezione, quella di omessa trascrizione nel Registro delle imprese della domanda di risoluzione del contratto di compravendita delle quote della RAGIONE_SOCIALE o dell’ordinanza ex art. 702bis c.p.c., che aveva definito il giudizio di risoluzione, dedotta dal RAGIONE_SOCIALE in epoca successiva alla costituzione in giudizio, e quindi tardivamente, e concernente una circostanza non rilevabile d’ufficio (primo motivo);
-l’omesso esame del fatto deci sivo che i COGNOME erano stati ammessi al passivo del RAGIONE_SOCIALE COGNOME per il controvalore pecuniario del bene non restituito, di modo che il relativo provvedimento aveva prodotto l’effetto endofallimentare della piena opponibilità alla procedura della risoluzione del contratto ( secondo motivo );
la violazione o falsa applicazione degli artt. 45 e 72, comma 5, l.fall., in quanto il Tribunale avrebbe trascurato che l’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega sempre i propri effetti nei confronti del curatore, fatta salva, ma nei soli casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda ( terzo motivo );
la violazione o falsa applicazione degli artt. 2188, 2643, 2651, 2652 e 2740 c.c., là dove il giudice dell’opposizione ha escluso che l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio ex art. 702bis c.p.c., divenuta cosa giudicata prima del fallimento quanto al capo concernente la risoluzione, fosse opponibile alla procedura solo perché non iscritta nel Registro delle imprese ( quarto motivo ).
2.- I quattro motivi sono infondati, benché occorra la correzione della motivazione del decreto impugnato.
Il giudizio verte esclusivamente sulla domanda di restituzione delle quote della SAF.
La domanda postula l’esistenza di un titolo, opponibile alla procedura, concernente il diritto di ottenere la restituzione; ma qualora l’opponibilità del titolo sia contestata, difetta il presupposto cui associare il requisito di legittimazione nei confronti della massa (da ultimo, Cass. n. 23887/23, punto 2.3.1).
2.1.- Nel caso in esame il titolo non è e non può essere costituito dal capo del l’ordinanza del Tribunale di Roma che ha definito il procedimento ex art. 702bis c.p.c. divenuto cosa giudicata prima della dichiarazione di fallimento di NOME COGNOME: di qui l’irrilevanza de ll’iscrizione o d ella trascrizione nel Registro delle imprese di domanda e ordinanza.
3.- Con quel capo di ordinanza, difatti, il Tribunale ha sì dichiarato risolto il contratto di compravendita, ma, nel contempo, ha respinto la domanda di restituzione proposta dai COGNOME, perché ha escluso l’opponibilità della risoluzione alla cessionaria successiva.
Nessun giudicato utile alle ragioni dei ricorrenti è quindi configurabile, a fronte della contestazione giudiziale, proseguita dopo la dichiarazione di fallimento di NOME COGNOME, e della quale si dà conto anche in ricorso, relativa alla pretesa restitutoria.
3.1.- Il che emerge, d’altronde, pure da Cass. n. 14878/22, che ha respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME e da NOME COGNOME contro il decreto col quale il Tribunale di Roma, in esito a una pronuncia di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione delle quote delle quali si discute avanzata dagli odierni ricorrenti nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, cessionaria ancora successiva, in surroga di NOME COGNOME e del RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME NOMENOME ne
aveva riconosciuto la soccombenza virtuale anche per la pendenza dei giudizi sulla titolarità delle quote.
4.- Né l’ ammissione al passivo del credito indicato in narrativa riesce a incrinare queste considerazioni.
Anzitutto, « la piena opponibilità alla procedura della risoluzione del contratto », che i ricorrenti intendono far scaturire con la forza del giudicato endofallimentare da quell’ammissione, è di per sé irrilevante, per le ragioni già esposte.
Inoltre, non è indicato alcun elemento potenzialmente idoneo a far ritenere che la somma ammessa corrisponda al controvalore della res non restituita: in senso contrario, emerge dal decreto impugnato che i ricorrenti avevano chiesto di essere ammessi al passivo del fallimento per l’importo di euro 25.880.640,00 e solo in subordine per la minor somma di euro 9.000.000,00 o, in ulteriore subordine, per la minor somma di euro 7.500.000,00; e, posto che gli stessi ricorrenti riferiscono (pag. 4 del ricorso) che il prezzo della cessione corrispondeva appunto a euro 9.000.000,00, ragionevolmente si sottolinea in controricorso (pag. 18) che il credito ammesso corrisponde non già all’affermato valore delle quote delle quali era richiesta la restituzione, bensì al prezzo pattuito per la cessione, decurtati gli acconti, in coerenza, dunque, con la pronuncia di risoluzione.
5.- Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese, che liquida in euro 25.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2023.