Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5010 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5010 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott. NOME COGNOME
Presidente
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 23/10/2025 PU
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
NOME. Consigliere
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27479/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DI CASARSA DELLA DELIZIA rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in NOME, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– controricorrente –
nonché contro
RISCOSSIONE RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI PALERMO n. 1500/2021 depositata il 16/09/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati NOME COGNOME per la ricorrente e NOME COGNOME e NOME COGNOME per i controricorrenti;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 296 2015 0011832566, notificatale il 21.04.2015 da RAGIONE_SOCIALE, volta alla riscossione di
sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s. accertate da varie Amministrazioni locali, fra le quali anche i Comuni di RAGIONE_SOCIALE e Roma Capitale. Deduceva, in particolare, la mancata notifica dei verbali di contestazione, l’inesistenza del titolo esecutivo; il difetto di legittimazione sostanziale dell’opponente, la nullità della cartella opposta per violazione della legge 212/2000 e della legge 241 /1990, l’intervenuta decadenza degli opposti dal potere di procedere all’esecuzione per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 25 DPR 602/73, come modificati dal D.Lgs. 46/99.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE, quale agente del servizio di riscossione per la Provincia di Palermo, contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto.
Si costituivano, inoltre l’Amministrazione di Roma Capitale ; il Comune RAGIONE_SOCIALE; il Comune RAGIONE_SOCIALE; il Comune RAGIONE_SOCIALE e le prefetture di Roma e di Lodi proponendo varie eccezioni e contestando i motivi di opposizione di cui chiedevano il rigetto.
Gli altri convenuti rimanevano contumaci.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 1597 del 3/04/2018, preliminarmente, qualificava l’azione come opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e rigettava le eccezioni di incompetenza per territorio e per valore. Nel merito, accoglieva l’opposizione, sul rilievo che, a fronte dell’asserita mancata notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni, nessuna delle amministrazioni convenute aveva fornito prova dell’avvenuta notifica, con la conseguenza che doveva essere ritenuto inesistente il titolo posto a fondamento dell’iscrizione dei relativi crediti; e per l’effetto, dichiarava la nullità della cartella di pagamento e condannava in solido le parti convenute alle spese in favore dell’opponente. Asseriva che l’art. 196 C.d.S., in caso di RAGIONE_SOCIALE
di autovettura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex art. 84 C.d.S., prevedeva la responsabilità per la violazione delle norme del C.d.S. a carico dell’autore della trasgressione e del locatario dell’autovettura e che in tale previsione andava inquadrata la concreta fattispecie. Rilevava che la RAGIONE_SOCIALE opponente aveva documentato di avere ottemperato all’obbligo, sancito da una circolare del Ministero dell’Interno, di comunicare tempestivamente all’amministrazione creditrice le generalità del locatario del mezzo preso a RAGIONE_SOCIALE, onde indirizzare allo stesso la notifica del verbale di contestazione prescritta dal C.d.S..
Avverso tale sentenza proponevano appello principale il Comune di RAGIONE_SOCIALE (giudizio RG 1980/2018) e Roma Capitale (giudizio RG 2030/2018) e appello incidentale il Comune di Casarsa della Delizia.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Si costituiva altresì RAGIONE_SOCIALE chiedendo l’accoglimento degli appelli principali.
La Corte d’Appello previa riunione del giudizio recante il n. di NUMERO_DOCUMENTO con quello recante il n. di NUMERO_DOCUMENTO, trattandosi di appello avverso la medesima sentenza, accoglieva il gravame e rigettava l’opposizione.
In particolare la Corte d’Appello riteneva di aderire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ‘ in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in RAGIONE_SOCIALE, il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario e il RAGIONE_SOCIALE, giacché l’art. 196 codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto
agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore (Cass. ordinanza n. 1845 del 25.1.2018).
Nello stesso senso anche la pronunzia n. 9675 del 26.5.2020: In tema di sanzioni amministrative in conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione, l’articolo 196 del codice della strada, nel ritenere il locatario responsabile in solido con il RAGIONE_SOCIALE, non lo sostituisce al proprietario, ma lo aggiunge a quello. La ratio di questa interpretazione è di rendere più agevole la posizione della amministrazione che contesta la violazione, poiché nel caso di RAGIONE_SOCIALE il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è noto solo al locatore .
La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione.
Nel caso della locazione del veicolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è noto al solo locatore.
Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate, così che è irrilevante che, di fatto, la RAGIONE_SOCIALE abbia o meno comunicato i nominativi dei conducenti (dei locatari), in quanto la norma istituisce come responsabile solidale il proprietario, e ciò legittima la pretesa del comune verso quest’ultimo’.
La Corte infine rigettava le ulteriori eccezioni riproposte dall’appellata RAGIONE_SOCIALE di decadenza ex artt. 17 e 25 d.p.r. 602/1973 del concessionario dal potere di procedere all’esecuzione del credito portato dalla cartella opposta, nonché di nullità dell’estratto di ruolo a cartella di pagamento, per violazione dell’art. 7 L.212/2000 e della L. 241/1990
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un unico motivo di ricorso.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE, il Comune di Casarsa Della Delizia, e Roma Capitale hanno resistito con controricorso.
La causa è stata chiamata all’udienza del 21 aprile 2022 e all’esito dell’udienza camerale il Collegio ha ritenuto mancante l’evidenza decisoria per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli art. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c..
La ricorrente, il Comune di RAGIONE_SOCIALE e il Comune RAGIONE_SOCIALE Casarsa della Delizia con memorie depositate in prossimità dell’ odierna udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche come modificato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g -ter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156, nonché degli articoli 201, 203, 204-bis, 205 e 206 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada); inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente; omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzion e ex articolo 615 c.p.c. in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo; insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio; motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n . 3, c.p.c.; motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n . 5, c.p.c. ‘.
Come ampiamente documentato e provato in atti, allorquando v’è stata la notifica dei processi verbali presupposti della cartella di pagamento opposta, la RAGIONE_SOCIALE ha sempre tempestivamente e ritualmente provveduto alla comunicazione alle autorità competenti dei nominativi dei soggetti locatari dei RAGIONE_SOCIALE interessati, resisi presuntivamente responsabili delle contestate infrazioni al codice della strada. La comunicazione inviata dalla RAGIONE_SOCIALE all’organo accertatore, ai sensi dell’articolo 196 del codice della strada, ha evitato che il singolo verbale diventasse titolo esecutivo e definitivo nei confronti della medesima.
La RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non può ritenersi in alcun modo solidalmente responsabile di violazioni perpetrate con RAGIONE_SOCIALE di cui non ha la disponibilità materiale e il controllo durante la circolazione stradale, in quanto noleggiati ai propri clienti.
Secondo la ricorrente vi sarebbe una esclusione normativa della responsabilità solidale della RAGIONE_SOCIALE per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni del codice della strada perpetrate dai propri clienti.
E infatti, ai sensi dell’articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/1992, rubricato appunto ‘ principio di solidarietà ‘ -già nella formulazione precedente l’intervento normativo di natura interpretativa, e quindi retroattiva , di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156 -prevedeva testualmente «per le violazioni
punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà » . Ai sensi della norma citata, nelle ipotesi di cui all’articolo 84 -ossia proprio nelle ipotesi di ‘ locazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘, come nel caso all’odierno esame -‘ risponde solidalmente il locatario ‘. In particolare, ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del codice della strada, ‘ agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso ‘. Le ipotesi di cui all’articolo 84 del codice della strada sono proprio le ipotesi -tutte le ipotesi -di ‘locazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, che è l’RAGIONE_SOCIALE, tutte le ipotesi quindi di RAGIONE_SOCIALE. E ciò, sia che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sia proprietaria dei RAGIONE_SOCIALE dati a RAGIONE_SOCIALE sia che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sia utilizzatrice, in quanto a monte locataria dalle case produttrici, dei RAGIONE_SOCIALE dati a sua volta in locazione a terzi, i propri clienti.
Se così non fosse, sottolinea la ricorrente, l’articolo 196, comma 1, del codice della strada, oltre alla prima parte, dedicata ai casi generali, non avrebbe avuto una seconda parte dedicata ai soli casi particolari di veicolo a RAGIONE_SOCIALE.
L a modifica dell’articolo 196, comma 1, seconda parte, del codice della strada operata dall’articolo 1, comma 1, lettera g -ter) del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n.
156, pubblicata in GU, Serie Generale, n. 267 del 9 novembre 2021 prevede espressamente nella sua nuova formulazione che ‘ per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà . N elle ipotesi di cui all’articolo 84, il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione ‘.
Secondo parte ricorrente l ‘articolo 1, comma 1, lettera g -ter) del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156 è norma di interpretazione autentica dell’articolo 196, comma 1, seconda parte, del codice della strada ed ha efficacia retroattiva ed è dunque applicabile in ogni tempo e per fattispecie anche pregresse alla sua emanazione, così come è altresì suscettibile di diretta applicazione, d’ufficio, anche in sede di legittimità.
1.1 Il motivo di ricorso è infondato.
Le censure proposte dal ricorrente si possono sintetizzare in due doglianze: la prima riguarda la possibilità di applicare retroattivamente la modifica dell’art.196, comma 1, seconda parte, del codice dell a strada a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156, la seconda riguarda l’interpretazione della norma nella sua precedente formulazione.
Le censure sono infondate sotto entrambi i profili.
Quanto alla natura di norma di interpretazione autentica e dunque retroattiva della modifica dell’art. 196 del codice della strada questa Corte ha già avuto modi di pronunciarsi affermando il seguente principio di diritto che il Collegio condivide e cui vuole assicurare continuità: L’art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g-ter), del d.l. n. 121 del 2021, convertito dalla l. n. 156 del 2021, nel prevedere, in caso di locazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la responsabilità solidale con l’autore della violazione del conduttore-locatario e non del locatoreproprietario ha natura innovativa, ma non retroattiva, non potendosi riconoscere natura sostanzialmente penale alle sanzioni per violazioni del codice della strada, in quanto non dirette a tutelare beni tipicamente protetti dalle norme penali. (Cass. Sez. 3, 24/02/2025, n. 4825, Rv. 673772 – 01).
Quanto alla questione relativa all’interpretazione della norma nella sua precedente formulazione deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di locazione di veicolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’art. 196 C.d.S. (nella formulazione anteriore alla modifica di cui all’art. 1, comma 1, lett. g-ter, del d.l. n. 121 del 2021, convertito dalla l. n. 156 del 2021) prevede, per le sanzioni pecuniarie relative a violazioni del codice della strada, la responsabilità solidale del proprietario locatore con il locatario e RAGIONE_SOCIALE del veicolo, in quanto il rapporto di locazione riguarda soltanto il locatore e il locatario, il cui nominativo è noto al solo locatore (Cass. Sez. 3, 22/07/2025, n. 20713, Rv. 675436 – 01).
Oltre al fatto che il locatore di un veicolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è responsabile solidalmente per le violazioni commesse dal RAGIONE_SOCIALE, si è anche affermato che la semplice comunicazione dei dati del locatario all’Amministrazione non esonera il locatore
dalla responsabilità solidale prevista dall’art. 196 C.d.S. (Sez. III, Ordinanza, 18/07/2025, n. 20030).
Peraltro, deve richiamarsi anche l’orientamento secondo il quale: il difetto di legittimazione passiva derivante dall’inapplicabilità dell’art. 196 C.d.S. alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve essere fatto valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis C.d.S., e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. La notificazione del verbale di accertamento costituisce il fatto costitutivo del diritto dell’amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione e non un presupposto di esistenza del titolo esecutivo (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/12/2024, n. 31454; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21/10/2024, n. 27210)
Dunque, in caso di infrazione commessa con RAGIONE_SOCIALE adibiti a locazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il locatore può essere ritenuto solidalmente responsabile ai sensi dell’art. 196 C.d.S., anche ove abbia tempestivamente comunicato alle autorità i nominativi dei locatari. La mancata contestazione dei verbali di accertamento di infrazione entro i termini previsti dagli artt. 203 e 204-bis C.d.S. comporta la definitività dei medesimi e la conseguente formazione del titolo esecutivo (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 11/01/2023, n. 510).
In definitiva, il ricorso si rivela infondato sotto tutti i profili sollevati dalla ricorrente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità rispettivamente nei confronti delle parti controricorrenti che liquida in favore del Comune di RAGIONE_SOCIALE in euro 5000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; in favore del Comune di Casarsa della Delizia in euro 5000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; in favore di Roma Capitale in euro 4000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 23 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME