Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31109 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31109 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
Sentenza
sul ricorso iscritto al n. 28944/2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME , difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME, domiciliati a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrenti-
contro
NOME, COGNOME NOME , difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliati a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrenti-
COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME NOME;
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2356/2020 del 15/09/2020.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Ascoltate le osservazioni del P.M., il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento de l ricorso.
Ascoltati gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente per la parte ricorrente e per la parte controricorrente.
Fatti di causa
Nel 2008 i promissari acquirenti NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano dinanzi al Tribunale di Vicenza la promittente venditrice RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento della legittimità del loro recesso dal contratto preliminare del 30/12/2006 avente ad oggetto un immobile costituito da un lotto di terreno con edificio da costruire (prezzo: € 540.000) e per la condanna al pagamento di € 40.000 a titolo di restituzione della caparra nella misura del doppio. Gli attori allegavano che la convenuta si era impegnata a: (a) procurarsi la proprietà del terreno, (in effetti, qualche giorno prima della stipula del preliminare, il 20/12/2006, la RAGIONE_SOCIALE, in veste di promissario acquirente, aveva stipulato un correlativo contratto preliminare di compravendita con NOME COGNOME e NOME COGNOME in veste di promittenti venditori); (b) presentare all’amministrazione comunale un progetto di costruzione, allegato al medesimo contratto preliminare. Nell’aprile del 2008 gli attori avevano no tificato una diffida ex art. 1454 c.c. a presentare il progetto all’amministrazione comunale. Circa un mese dopo avevano esercitato il recesso dal contratto preliminare. In primo grado, nel 2017, venivano accolte le domande degli attori e condannati gli ex soci della convenuta NOME COGNOME e NOME COGNOME a restituire agli attori il doppio della caparra oltre agli interessi legali dal 10/06/2008 al saldo. Veniva inoltre dichiarato risolto per inadempimento della convenuta il contratto preliminare di compravendita del 20/12/2006 tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME/NOME COGNOME, che erano stati chiamati in causa dalla convenuta. Venivano condannati questi ultimi al pagamento di € 3.000 per provvigioni in favore del mediatore NOME COGNOME (chiamato in causa sempre dalla
convenuta). In secondo grado è stata confermata la sentenza di primo grado.
Ricorrono in cassazione gli ex soci della promittente venditrice convenuta con due motivi. Resistono i promissari acquirenti attori con controricorso, illustrato da memoria (depositata in vista dell’adunanza camerale del 6/10/2021). Rimangono intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Cass. 35872/2021 ha rimesso la trattazione del ricorso dalla sesta sezione all’udienza pubblica.
Ragioni della decisione
– Con il primo motivo gli ex soci della promittente venditrice censurano ex art. 360 n. 5 c.p.c. di essere stati chiamati a rispondere anche per il controvalore delle quote di una società terza delle quali era titolare la società estinta e non solo nei limiti delle somme incassate e delle utilità loro attribuite in base al bilancio finale di liquidazione.
Nella parte censurata (p. 11 ss.), la sentenza impugnata ha passato in rassegna la giurisprudenza di legittimità, che la induce a concludere che il Tribunale «ha correttamente interpretato tale orientamento giurisprudenziale come riferito non soltanto alle liquidità, ma ad ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica, tenendo conto del fatto che con il bilancio di liquidazione prodotto dagli stessi appellanti la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, oltre ad avere attribuito ai suoi soci pro quota la partecipazione societaria nella società RAGIONE_SOCIALE, ha quantificato il controvalore in denaro di tali partecipazioni societarie, assegnando al socio NOME COGNOME una quota di capitale netto di € 194.220 e al socio NOME COGNOME una quota di capitale netto di € 83.237. L’ipotesi prospettata dagli appellanti secondo la quale i soci della società liquidata risponderebbero dei debiti sociali esclusivamente nell’ipotes i in cui in sede di bilancio di liquidazione avessero riscosso somme liquide si porrebbe in palese violazione
dell’art. 2741 c.c. in quanto precluderebbe ai creditori ogni possibilità di soddisfare i loro crediti sull’attivo residuo costituito, come nella specie, da altre e diverse utilità.
Nella sua essenza, la censura è così articolata: gli ex soci hanno sempre riconosciuto di dover rispondere verso i creditori sociali nei limiti di quanto da loro incassato e delle utilità ricevute in sede di riparto dell’attivo della società, ma hanno fond atamente negato di dover rispondere del controvalore delle quote della società terza detenute dalla RAGIONE_SOCIALE La Corte di appello non ha esplicitamente esaminato questo punto contenuto nella domanda già presentata dagli odierni ricorrenti limitando il giudizio ad una parte della stessa.
Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 2495 c.c. che prevede la possibilità di far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Nella sua essenza, la censura invoca pronunce di questa Corte per sostenere: ove la cancellazione della società non fosse mai avvenuta, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe affrontato l’eventuale condanna al pagamento di una certa somma con il suo patrimonio di cui facevano parte le quote della società terza, mentre gli amministratori e i soci non avrebbero dovuto garantire il controvalore di queste ultime, ma solamente la loro esistenza nella quantità indicata in bilancio. Non essendo mutata la natura del credito, i soci che sono succeduti alla società non devono garantire personalmente il controvalore delle quote della società terza già detenute dalla RAGIONE_SOCIALE
– I due motivi condividono la sostanza e pertanto possono esaminarsi congiuntamente.
Essi non sono fondati.
La questione di diritto che essi sollevano si innesta sulla seguente situazione di fatto così come accertata nei giudizi di merito. Il bilancio
di liquidazione della società a responsabilità limitata ha ripartito pro quota ai due soci una partecipazione in un’altra società della quale era titolare la RAGIONE_SOCIALE poi estinta ed ha quantificato il controvalore in denaro delle due quote ripartite. La tesi dei due soci ricorrenti è che essi non sono tenuti a rispondere del debito sociale (la restituzione della caparra nella misura del doppio) , poiché ai sensi dell’art. 2495 co. 3 c.c. i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Vi è in effetti qualche precedente, come Cass. 15474/2017 citato dal P.M. nelle sue osservazioni, che sembra rimanere ancorato al tenore letterale dell’art. 2495 co. (allora) 2 c.c., per cui tra «la società cancellata dal registro delle imprese e i suoi soci può configurarsi una vicenda successoria, giacché, come è stato osservato, il successore intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore (Cass. SU 6070/2013, in motivazione); ma è altrettanto vero che la successione ha luogo solo se ricorra la condizione posta dall’art. 2495 co. 2. c.c. e, quindi, se vi siano state somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione» (così Cass. 15474/2017, cit., p. 6 s.).
Tuttavia, «beni» (e non solo «somme») è la parola con cui il sistema normativo, nelle sue disposizioni di portata più generale (a partire dall’art. 2740 c.c.), contrassegna l’oggetto della responsabilità patrimoniale del debitore. Se è vero, come è vero, che si ha a che fare con un fenomeno di responsabilità patrimoniale (dei soci, pur limitata da quanto da loro ricevuto) per adempimento di obbligazioni (contratte dalla società estinta), l’onere di addurre ragioni giustificative ricade sulle spalle di chi intende sostenere un’interpretazione che restringe , in questa ipotesi, alle somme di denaro riscosse l’oggetto della responsabilità patrimoniale, piuttosto che sulle spalle di chi argomenta che il
tenore letterale dell’art. 2495 co. (oggi) 3 c.c. non può frapporre ostacoli ad un’applicazione, anche in questa ipotesi, della nozione di beni come oggetto generale della responsabilità patrimoniale.
La conferma si ritrae proprio da una rilettura della parte di Cass. SU 6070/2013 , relativa all’interpretazione dell’art. 2495 co. (allora) 2 c.c. (p. 8 s.) da cui si cita nel proseguimento, con una scrittura in corsivo di alcune parole che è appunto vivificata dalla prospettiva interpretativa qui accolta: «Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell’ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successor i Persuade di ciò anche il fatto che il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s’identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica . Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell’attivo loro distribuito all’esito della liquidazione. Cass. SU 6070/2013 prosegue poi (p. 10 ss.) con la parte più ardua, tesa a recuperare i «residui attivi non liquidati» e le «sopravvenienze attive» alla responsabilità patrimoniale per l’adempimento dei debiti della società estinta, attraverso il subingresso dei soci, entro il limite menzionato dei beni e/o utilità da loro ricevuti. In definitiva, è la stessa Cass. SU 6070/2013 che muove da una nozione di oggetto della responsabilità patrimoniale in termini di elementi «attivi», cioè di beni, in coerenza con la disciplina generale della responsabilità patrimoniale. Tali sono ovviamente anche le partecipazioni societarie di cui era
titolare la società estinta. Talché s’impone il rigetto di una interpretazione dell’art. 2495 co. (oggi) 3 c.c. rigidamente ancorata alla lettera di «somme … riscosse», incompatibile con tale cornice generale.
Gli argomenti addotti dai ricorrenti non sono in grado di minare queste osservazioni, che confermano la correttezza dell’interpretazione adottata dalla Corte di appello, dal momento che ha chiamato a rispondere i due soci della società estinta dell’adempimento dell’obbligo di restituzione della caparra nella misura del doppio, il cui ammontare non esorbita dal controvalore quantificato né in relazione all’una , né in relazione all’altra delle quote dell’originaria partecipazione sociale, ripartite tra i due soci.
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 7.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023.