Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2044 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2044 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10993/2024 R.G. proposto da AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliato all’indicato indirizzo PEC , che si difende in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
– ricorrente –
contro
Liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso il decreto n. cron. 357/2024 depositato dal Tribunale di Monza in data 25.3.2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO propose istanza di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE , in prededuzione, per un credito di € 84.543,15 (importo indicato al lordo degli accessori e al netto della ritenuta d’acconto) vantato per l’assistenza professionale prestata , unitamente all’AVV_NOTAIO, in occasione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell ‘ insolvenza presentata, con riserva di deposito della documentazione, per conto della società e in pendenza del procedimento per l’ apertura della liquidazione giudiziale avviato su ricorso del pubblico ministero.
Il giudice delegato rigettò integralmente la domanda, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore fallimentare.
L’opposizione proposta da l professionista ai sensi degli artt. 206 e 207 c.c.i.i. (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019) venne respinta dal Tribunale di Monza in composizione collegiale.
Contro il decreto del Tribunale, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
La curatrice della liquidazione giudiziale ha depositato controricorso.
Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per chiedere il rigetto del ricorso e il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 13 della legge n.
247/2012 e 2751 -bis , comma 1, n. 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Il ricorrente si duole che il tribunale non gli abbia riconosciuto la parte del credito complessivo richiesta a titolo di separato compenso per l’a ssistenza prestata nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale .
1.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Il tribunale non ha messo in dubbio che il ricorrente abbia svolto tutte le attività professionali da lui dichiarate, né tanto meno ha sostenuto che la remunerazione del professionista debba essere «ancorata al risultato», come si legge nel ricorso; ha invece afferm ato che, nell’ambito di un incarico complessivo di «assistenza giudiziale e stragiudiziale nel procedimento di ristrutturazione del debito» non era possibile distinguere -ovverosia considerare estranea a quell’incarico una separata attività dedicata alla difesa dal ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
In sostanza, alla base della decisione del giudice del merito su tale aspetto vi è una interpretazione del contratto con cui venne conferito l’incarico ai professionisti, la quale, di per sé, rappresenta una questione di fatto, non è censurabile in sede di legittimità e, del resto, non è stata censurata in questi termini.
Una volta accertato che si trattava di un unico incarico di assistenza complessiva, anche l’eccezione di inadempimento non poteva che riguardare l’intera prestazione resa dai professionisti.
Il secondo motivo censura «violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 44, comma 1, lett. a, e 84, comma
2, del c.c.i.i., 1218 e 2236 e ss. c.c., 2751 -bis , comma 1, n. 2, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ».
Il ricorrente sostiene che il giudice del merito avrebbe errato a considerare non accertato l’esatto adempimento della prestazione nonostante le attività svolte per conto dalla cliente fossero proprio quelle previste e consentite dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza , ovverosia la presentazione di una domanda prenotativa, in attesa di acquisire e predisporre tutti i documenti necessari per l’accesso al prescelto strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza .
2.1. Il motivo è infondato.
È infatti profondamente errata la tesi secondo cui, poiché una determinata facoltà processuale è prevista in astratto sul piano normativo, il suo esercizio in concreto non potrebbe mai essere oggetto di sindacato sotto il profilo della corrispondenza a un esatto adempimento della prestazione dovuta al cliente dal difensore. In questa direzione sembra invece volgere il ricorrente, laddove dichiara di non comprendere «per quale ragione i professionisti … avrebbero dovuto astenersi ‘dal suggerire alla debitrice di proporre una domanda di concordato preventivo’ laddove le norme, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, consentono all’imprenditore di chiedere termini per cercare di trovare una soluzione alternativa alla liquidazione per superare la situazione di crisi».
Il tribunale ha accertato -e ciò attiene all’apprezzamento del fatto -che RAGIONE_SOCIALE versava in una situazione di disordine contabile e organizzativo che rendeva ab origine impraticabile una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale, per l’apertura della quale la società era stata nel frattempo convocata. In tale contesto, il professionista che assiste l’imprenditore e, in particolare, l’avvAVV_NOTAIO incaricato
della «assistenza giudiziale e stragiudiziale nel procedimento di ristrutturazione del debito» -non può considerare il proprio compito limitato alla presentazione di un ricorso corredato dei documenti richiesti dalla legge, ma deve consigliare il cliente sulle scelte concretamente e utilmente esperibili, anche acquisendo da lui tutte le informazioni necessarie. Inoltre, il cliente imprenditore deve essere a sua volta adeguatamente informato dal professionista sui doveri che gravano su di lui nel contesto della crisi (artt. 3 e 4 c.c.i.i.) e sul rischio di responsabilità che si assume, anche penale (art. 323, comma 1, lett. d , c.c.i.i.), ritardando ingiustificatamente l’apertura della liquidazione giudiziale. In mancanza di tutto ciò, l’obbligazione contrattuale del professionista non potrà mai dirsi esattamente adempiuta. E appare corretta la decisione del Tribunale di Monza che, in applicazione dei consolidati principi sulla ripartizione degli oneri della prova in ambito contrattuale, ha confermato il rigetto della domanda di ammissione al passivo in mancanza di (allegazione e) prova che il professionista avesse acquisito e dato le informazioni necessarie per svolgere in modo appropriato l’incarico di assistenza ad ampio raggio finalizzata alla «ristrutturazione del debito».
Del resto, l’in adeguata consapevolezza del proprio ruolo da parte del professionista si palesa, nel ricorso, anche nell’ implicita affermazione che la presentazione della domanda prenotativa sarebbe stata resa inevitabile e giustificata proprio dalla pendenza del ricorso per l’ apertura della liquidazione giudiziale presentato dal pubblico ministero (si lamenta, infatti, il ricorrente che «non si è tenuto conto che nel caso di specie la richiesta, presentata in pendenza del giudizio di liquidazione giudiziale, è stata formulata ai sensi dell’art. 44 comma 1 lett. a) CCII nella forma cd ‘prenotativa’ »). In realtà, proprio il fatto
che il cliente imprenditore si fosse risolto a consultarsi con i legali per affrontare la crisi ( rectius insolvenza) solo in reazione a un’istanza di liquidazione giudiziale avrebbe dovuto a maggior ragione suggerire ai professionisti legali la diligenza e la prudenza di una immediata verifica sulle condizioni di effettiva praticabilità della prospettiva di accedere a uno strumento alternativo, posto che un imprenditore in forma di società deve essere dotato di un «assetto, organizzativo, amministrativo e contabile adeguato» per percepire tempestivamente l’insorgere della crisi dell’impresa e ha il dovere di «attivarsi senza indugio» per affrontare la crisi con uno degli strumenti a tal fine concessi dalla legge (art. 2086, comma 2, c.c.).
Invece, come rilevato nel decreto impugnato, anche alla scadenza del termine concesso per il deposito della proposta e del piano, i difensori presentarono un’istanza di proroga (peraltro vietata dalla legge, secondo il testo in quel momento vigente dell’art. 44, comma 1, lett. a , c.c.i.i.), pur avendo ormai ricevuto la comunicazione con cui la professionista indipendente a tal fine incaricata aveva espressamente dichiarato che non c’erano le condizioni per attestare il piano . È evidente che alla base dell’istanza di proroga non poteva che esserci quella medesima scarsa consapevolezza del proprio ruolo che induce il ricorrente a domandarsi, anche in questa sede, perché mai avrebbe dovuto sconsigliare la presentazione della domanda prenotativa di concordato preventivo.
Rigettato il ricorso, le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e a gli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME