Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1609 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1609 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9936/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, e per essa la sua mandataria RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresentano e difendono, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 760/2023 depositata il 22/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato quanto segue.
Con atto di citazione notificato il 13 novembre 2014 RAGIONE_SOCIALE conveniva davanti al Tribunale di Napoli la AVV_NOTAIO per ottenerne il risarcimento di danni sorti dal suo omesso rilievo della presenza di usi civici relativi ad un immobile -un appartamento – ipotecato quando la AVV_NOTAIO aveva proceduto alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario tra RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME il 22 settembre 2006. A garanzia di un mutuo di euro 90.000 la banca aveva infatti iscritto ipoteca sul suddetto immobile della COGNOME sito nel Comune di Castel Volturno; quando poi – non avendo la mutuataria adempiuto al suo obbligo per cui il contratto si era risolto ed ella era rimasta debitrice della somma di euro 101.926,99 oltre interessi – RAGIONE_SOCIALE aveva avviato la procedura esecutiva immobiliare su tale appartamento presso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta dal G.E. era risultato che il bene era gravato appunto da usi civici e non ne poteva essere affrancato. Il G.E., quindi, con provvedimento del 9 ottobre 2014 aveva dichiarato improcedibile il giudizio esecutivo per essere il bene inalienabile ai sensi dell’articolo 21 l. 16 giugno 1927 n. 1766.
La COGNOME si costituiva, resistendo.
Il Tribunale, con sentenza n. 9210/2019, rigettava la domanda di RAGIONE_SOCIALE, affermando che gli usi civici non erano stati rilevabili dalla AVV_NOTAIO per l’assenza di elementi indiziari in tal senso nella documentazione consultata (visure catastali, certificati urbanistici, titoli di provenienza e note di trascrizione) o nella natura del bene (appartamento in un fabbricato) e dei beni confinanti (fondi privati).
Proponeva appello RAGIONE_SOCIALE, quale successore nel credito a RAGIONE_SOCIALE, e per essa la sua mandataria RAGIONE_SOCIALE; resisteva la COGNOME.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 760/2023, rigettava il gravame.
RAGIONE_SOCIALE, sempre tramite la mandataria RAGIONE_SOCIALE, ha presentato ricorso, composto di quattro motivi, nei confronti di NOME COGNOME quale erede della COGNOME, deceduta il 18 dicembre 2021, il quale si è difeso con controricorso. La ricorrente ha depositato anche memoria.
Ritenuto quanto segue.
Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, secondo comma, e 1218 c.c. nonché ‘travisamento delle risultanze istruttorie e delle prove documentali’ riguardo alla ‘totale e indiscussa responsabilità professionale’ del notai o per omissione di ‘tutti gli accertamenti e attività propedeutiche all’esatta esecuzione del mandato e degli obblighi inerenti alla sua professione’, in relazione all’articolo 1374 c.c. – per cui il contratto non obbliga ‘solo a quanto vi è espresso ma anche a tutte le conseguenze di legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità’ – in rapporto al principio generale di buona fede ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., ‘il tutto in relazione all’erronea applicazione dell’art. 2697 c.c.’, giacché il notaio avrebbe dovuto svolgere ‘una prestazione diligente con riferimento al danno procurato ex art. 2043 c.c.’.
1.1 Si riporta, quale oggetto della censura, un ampio passo della sentenza impugnata (pagine 9-15 del ricorso) per dedurne che il giudice d’appello sarebbe incorso in ‘un doppio errore giuridico’.
Dopo aver affermato che l’esistenza di usi civici ‘è rilevabile mediante richiesta ad apposito ufficio’ della Regione Campania e ‘non è evincibile’ dall’ufficio del Territorio (Conservatoria dei registri immobiliari) né dall’ufficio del Catasto, la ricorrente
richiama una frase tratta dalla motivazione della sentenza ‘Occorre cioè affermare che non esistono archivi documentali in grado di offrire una prova assoluta (a parte le sentenze dei commissari alla liquidazione degli usi) dell’esistenza di usi civici’ -per desumerne che la sentenza sarebbe contraddittoria e fuorviante, e altresì violerebbe gli articoli 1176, 1218 e 2043 c.c., anche in relazione all’articolo 2697 c.c. Ciò in quanto il giudice d’appello, contraddittoriamente, da un lato a fferma che non esisterebbe una banca dati da cui il notaio potrebbe ‘acquisire la conoscenza della sussistenza degli usi civici’, e dall’altro che la ‘consultazione dell’ufficio degli Usi civici presso la Regione’ si dovrebbe ‘compiere solo in presenza di un elemento di allerta’; e questo perché la Corte territoriale dichiara : ‘Non vi era alcun elemento indiziario, che deponesse per la sussistenza di un vincolo’.
Quindi ‘o l’archivio documentale non esiste , ovvero non si può affermare contemporaneamente che il AVV_NOTAIO avrebbe dovuto consultarlo in presenza di determinati elementi indiziari’. Ne deriverebbe che il giudice d’appello avrebbe violato l’articolo 1176 c.c. ‘affievolendo … il particolare grado di diligenza <> richiedibile al notaio al momento della stipula di un atto’.
Si presenta poi un elenco di circostanze (precisamente, cinque circostanze indicate a pagina 16 del ricorso), che sarebbero state incontestate, per asseri re: ‘Tali elementi inducono a considerare che la prestazione del notaio non sia stata diligente’.
Inoltre, il giudice d’appello – osserva la ricorrente – ha ritenuto che la verifica di una banca dati (‘RAGIONE_SOCIALE‘) vada svolta ‘solo in presenza di un elemento indiziario’, limitazione che verrebbe a violare l’articolo 1176 c.c.
Si invoca altresì giurisprudenza attinente agli obblighi notarili (Cass. ord. 33439/2022, Cass. ord. 7185/2022 e Cass. ord.
21775/2018) rilevando che il notaio ‘aveva rilasciato apposita relazione’ alla mutuante, espressione , questa, dell’incarico assunto dal notaio stesso quanto ‘alla garanzia del buon esito dell’iscrizione ipotecaria e della espropriabili tà dell’immobile’; la medesima Corte territoriale avrebbe ‘evidenziato come il AVV_NOTAIO avesse garantito la commerciabilità dell’immobile’ , per garantire la quale la COGNOME ‘avrebbe dovuto appurare anche la sussistenza di ulteriori vincoli’ come gli usi civici. Pertanto, qui si rinverrebbe ‘l’inadempimento contrattuale’ del notai o , ed emergerebbe l’errore della Corte d’appello ove afferma che la AVV_NOTAIO non aveva ‘alcun obbligo … di operare controlli ulteriori’.
1.2 In subordine, osserva la ricorrente che, se si dovesse concordare con il giudice d’appello che il notaio avesse avuto l’obbligo di consultare l’ ufficio ‘usi civici’ solo in presenza di ‘determinati elementi indiziari’, rientrerebbe comunque ‘nella normale conoscenza e professionalità del AVV_NOTAIO la circostanza che la zona … fosse <> esposta al rischio’ della loro esistenza.
Si conclude sostenendo che si dovrebbe riconoscere che alla stipula di contratto di mutuo ipotecario il notaio deve svolgere ‘tutte le attività possibili’ per assicurare gli effetti dell’atto, inclusa ‘la consultazione di tutte le banche dati pubbliche disponibili a ricostruire la commerciabilità dell’immobile’, tra cui ‘l’ufficio degli usi civici presso la Regione’.
1.3 Il motivo non corrisponde nel suo contenuto alla violazione di legge denunciata nella rubrica, essendo consistente in toto in una critica della concreta condotta del notaio per ‘misurare’ se rientrava o meno nella dovuta diligenza professionale proprio la verifica degli usi civici.
Che poi vi fossero stati -l’ipotesi della sussistenza di ‘indizi’ in tal senso è stata presentata in subordine – costituisce ovviamente una valutazione fattuale, e quindi inammissibile.
Non viene neppure evidenziato -a prescindere da ogni rilievo in jure in tema (cfr. S.U. 5792/2024, da ultimo seguita da Cass. ord. 13085/2025) -alcun reale ‘travisamento’ nella sentenza impugnata, perché, a tacer d’altro, i fatti sono invocati nel ricorso per un accertamento diverso rispetto a quello espletato dal giudice di merito, senza tuttavia attribuirgli ipotetici errori di percezione. Il motivo, dunque, va disatteso.
Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, secondo comma, 1218, 1175 e 1375 c.c., e violazione del dovere di consiglio.
2.1 Viene trascritta una dichiarazione rilasciata dalla AVV_NOTAIO ‘dopo la redazione del mutuo’, in cui ella afferma che, una volta ‘esaminati i titoli di provenienza presso il Catasto e la Conservatoria dei Registri immobiliari ed esperito ogni altro opportuno accertamento’, il bene risulta di proprietà della venditrice (RAGIONE_SOCIALE, assumendosi la responsabilità della dichiarazione; viene altresì trascritta una ulteriore dichiarazione della stessa COGNOME nel senso che si trattava di un immobile libero.
La Corte d’appello sarebbe incorsa in errore di diritto, in quanto il notaio, per svolgere prestazione diligente ex articolo 1176, secondo comma, c.c., ‘avrebbe dovuto specificamente informare la banca di non aver consultato il registro degli usi civici, abdicando … ad un’attività facilmente esperibile e accettando quindi il verificarsi degli eventi’; così, invece, avrebbe commesso il ‘mancato esercizio del dovere di consiglio’, violando gli obblighi di buona fede e correttezza ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c. ‘quali criteri determinativi e integrativi della prestazione contrattuale’.
2.2 In primis , il motivo patisce inammissibilità, perché non viene indicato dove e quando si sarebbe precedentemente messa in discussione la violazione da parte della AVV_NOTAIO dell’obbligo di
rilasciare nel caso in esame il suo consiglio, il che non emerge neppure dal testo della sentenza impugnata.
D’altronde, anche qualora tale inammissibilità potesse superarsi, il motivo incorrerebbe in un’ulteriore specie di inammissibilità, ovvero risulterebbe eccentrico: vi si critica il giudice d’appello perché questi, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto pretendere che la AVV_NOTAIO avesse dichiarato/informato la banca di non avere consultato il registro degli usi civici, così non esercitando l’ipotetico dovere di consiglio.
3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, secondo comma, 1218, 1175 e 1375 c.c. in riferimento all’articolo 2697 c.c. Come nel primo motivo, si prendono le mosse dalla trascrizione di un ampio passo motivazionale della sentenza (ricorso, pagine 2326) per dedurne la violazione delle norme in rubrica, asserendo che ‘in particolare’ il giudice d’appello , ‘con una motivazione apparente’ , ha ritenuto che il notaio avesse assolto all’onere della prova di avere compiuto una prestazione diligente.
3.1 Si indica dove e soltanto è rilevabile l’uso civico (‘presso la Regione Campania <>’), per qualificare ‘incongruenti’ i riferimenti nella motivazione a sei dati fattuali ivi elencati (ricorso, pagina 26), assumendoli ‘irrilevanti’ per la decisione e non adempienti l’onere della prova di cui all’articolo 2697 c.c. , gravante sulla AVV_NOTAIO, di avere compiuto prestazione diligente ex articolo 1176 c.c.
Si invoca la stessa giurisprudenza di questa Suprema Corte riguardo agli obblighi notarili già citata nel primo motivo, pervenendo poi ad affermare che il giudice d’appello ‘ha errato nella valutazione dell’assolvimento dell’onere della prova 2697 c.c. ( sic ) di una prestazione diligente ex art. 1176 c.c.’, violazione dell’obbligo ‘comprovata dal fatto che l’altro professionista (il CTU …) ha invece agevolmente rilevato l’esistenza degli usi civici’.
Pertanto si sarebbe dinanzi ad ‘errore giuridico ex art. 1176 c.c. con una lettura affievolita’ della norma, la prestazione dovendo essere sempre diligente.
3.2 Questo motivo condivide la medesima natura del primo -infatti, ictu oculi , ne scherma l’effettivo contenuto fattuale invocando la stessa giurisprudenza -, e quindi, in realtà, veicola una valutazione fattuale, che costituisce anche, a ben guardare, la vera sostanza della denuncia di motivazione inadeguata.
Il motivo pertanto risulta inammissibile sotto ogni profilo.
Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 325, 326, 327 e 333 c.p.c. nonché, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento in relazione a tali norme.
4.1 La Corte d’appello ha ritenuto fondato l’appello incidentale contro la compensazione delle spese processuali, disponendo perciò la condanna dell’attuale ricorrente a rifondere a controparte anche le spese per il primo grado.
Si oppone che l’appello suddetto ha investito un capo autonomo, per cui la parte avversaria avrebbe dovuto proporre appello principale entro sei mesi dal deposito della sentenza del Tribunale quest’ultima fu depositata il 18 aprile 2019, mentre la COGNOME si sarebbe costituita in appello il 28 ottobre 2020 -. Sarebbe occorsa dunque una impugnazione tempestiva e autonoma effettuata dalla controparte.
4.2 Cass. sez. 3, ord. 15100/2024 insegna che l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso in cassazione) è proponibile anche scaduto il termine per l’impugnazione principale, pur se investe un capo autonomo della sentenza impugnata e quindi se è preesistente l’interesse a impugnare, in quanto ‘nessuna disposizione in proposito’ si rinviene negli articoli 334, 343 e 371 c.p.c. e ‘occorre consentire alla parte, che avrebbe … accettato la
decisione, di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere … in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata’ . A questo recente arresto si presentano conformi: Cass. sez. 3, ord. 26139/2022; Cass. sez. 5, ord. 13651/2018; Cass. sez. 2, 6470/2012; Cass. sez. 3, ord. 25285/2020.
C he l’interesse a proporre impugnazione incidentale tardiva possa sorgere dall’impugnazione principale si evince pure da S.U. 8486/2024; si sono collocati in una posizione di contrarietà, da ultimo, S.U. 23903/2020 e Cass. sez. 3, ord. 5200/2025 tra gli arresti massimati.
Va seguita sine dubio la ‘ linea aperta ‘ confermata proprio dall’ultimo intervento in tema delle Sezioni Unite, in quanto diretta alla piena tutela della controparte a fronte de ll’iniziativa impugnatoria principale.
Ciò conduce al rigetto d i quest’ultimo motivo.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le spese, come liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese, per un totale di euro 6.000 oltre a euro 200 di esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME