Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3644 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3644 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE INVESTSOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA RAGIONE_SOCIALE incorporata per fusione da RAGIONE_SOCIALE Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in breve RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ Avv. NOME COGNOME del foro di Roma
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME COGNOME NOME
COGNOME rappresentati e difesi da ll’Avv. NOME COGNOME pec: EMAIL
-controricorrente –
Oggetto: Intermediazione finanziaria
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1054/2019 pubblicata il 28.3.2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Con atto di citazione, ritualmente notificato, i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Bologna, la Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, unitamente al NOME COGNOME esponendo: a) di avere sottoscritto, in data 3.11.1999, il modulo di adesione al Servizio Sanpaolo Conto RAGIONE_SOCIALE investendo inizialmente una somma pari a £ 30.000.000; b) che l’investimento era stato loro proposto da NOME COGNOME promotore finanziario che aveva intenzione di “impiegare in un investimento sicuro i loro risparmi ‘ . Nello stesso giorno (3.11.1999), era stato aperto un conto corrente c.d. di corrispondenza presso San Paolo Imi s.p.a. sul quale sarebbero state versate le somme disinvestite e dal quale sarebbero stati prelevati gli importi da investire; che il Venturi li aveva rassicurati dicendo trattarsi di “un investimento (…) sicuro ed affidabile il cui guadagno sarebbe stato facile e garantito”; d) che, nello stesso giorno e sempre su indicazione del COGNOME, gli attori avevano sottoscritto i moduli di adesione per investire nel Fondo Bond High Yelds e nel Fondo Europe; e) che il COGNOME, tuttavia, non aveva curato la compilazione della scheda finanziaria, attraverso la quale avrebbe potuto conoscere il profilo dei suoi nuovi clienti e si era limitato a far loro sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva della detta scheda; f) che, al tempo stesso, non aveva chiarito per quale Società di RAGIONE_SOCIALE operava, né aveva consegnato il documento relativo al tipo di investimento effettuato, ai guadagni garantiti o a ciò che sarebbe stato auspicabile ottenere, nonché alle modalità di recesso; g) che dall’informativa pervenuta successivamente da parte della
RAGIONE_SOCIALE società a loro sconosciuta, gli attori avevano appreso altresì dell’assegnazione di 1.285,223 quote del Fondo Cash e 247,634 quote del Fondo Azioni, operazioni sconosciute e mai autorizzate; h) che in data 24.1.2000 il solo COGNOME sottoscriveva il modulo di adesione al Fondo Europe, al Fondo RAGIONE_SOCIALE ed al Fondo High Tech ; i) che contestualmente veniva conferita l’ulteriore somma di £ 70.000.000 con assegno depositato sul conto corrente n. 629/10/860138 aperto presso la RAGIONE_SOCIALE ed intestato ad entrambi i coniugi; l) che anche in tale circostanza la scheda finanziaria, pur essendo allegata ai predetti moduli, non era stata compilata dal promotore; m) che a partire dal febbraio del 2001 e sino a tutto ii 2002 le uniche informazioni sugli investimenti erano pervenute dal solo COGNOME, mentre nessuna comunicazione era più arrivata “dalle società di investimento”; n) che, in particolare, in data 23.1.2001, su esplicita richiesta del COGNOME, il promotore avrebbe fornito un “riassunto delle Performances per Portafoglio” dal quale era emerso un buon rendimento del Fondo Sanpaolo Azioni, mentre per il resto i risultati erano stati negativi; o) che la situazione aveva poi continuato a peggiorare e così, in data 14.10.2003, il Venturi aveva disinvestito tutte le quote di cui ai RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , con accredito del controvalore in un nuovo conto corrente (n-64/039434 acceso presso la Sanpaolo Invest; p) che successivamente, il COGNOME aveva autonomamente deciso di prelevare la somma di € 21.800 e di conferirla in una Gestione Patrimoniale “molto dinamica”; q) che manifestata la volontà di recuperare il proprio denaro e recatosi per questo presso l’ufficio del COGNOME, questi, aveva in un primo momento “confessato”, di essere responsabile del pessimo andamento della gestione per avere “scelto” un investimento rischioso e si era reso disponibile a risarcire i danni personalmente per poi rifiutare ogni componimento bonario.
2 .─ Il tribunale di Bologna con sentenza n. 2820/2011 accoglieva parzialmente le domande attrici e condannava i convenuti al pagamento di € 31.870,20 oltre interessi a titolo di risarcimento danni.
3 .─ RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bologna. Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha respinto l’appello .
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che: a) posto che non è in contestazione l’affidament o del capitale investito al promotore dell’ente finanziario San Paolo Invest, si deve rilevare che l’art. 31, n. 3, TUF dispone che la banca che presta la propria opera, sia responsabile solidalmente con il consulente finanziario dei danni in qualsiasi forma arrecati al cliente. Per l’affermazione della responsabilità s olidale è sufficiente il rapporto committente/preponente/datore di lavoro;
sussiste, responsabilità della banca anche con riguardo ad attività illecite poste in essere dal promotore finanziario, anche non legato da un rapporto contrattuale con la banca (ipotesi peraltro non rispondente al caso di specie), qualora la promozione sia svolta con modalità tali da ingenerare incolpevole affidamento degli investitori su uno stabile inserimento del promotore nella struttura gestionale della Banca;
nell’ambito dei risarcimenti agli investitori danneggiati per violazione della normativa in materia di finanza, sussiste sempre una responsabilità solidale di natura contrattuale (e, quindi, con prescrizione decennale) dell’Istituto di credito titolare dei rapporti contrattuali con gli investitori. (deposito titoli, conto corrente) sul quale si basa l’operazione extracontrattuale dell’intermediario, finanziario;
il disposto di cui all’art. 21 TUF prevede che nella prestazione di servizi e di attività di investimento, i soggetti abilitati devono «acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo
che essi siano sempre adeguatamente informati». Tale disposizione non era stata rispettata dal Venturi e la circostanza che gli investitori all’atto della sottoscrizione del modulo di adesione al ServizioSampaolo Conto Flash avessero dato espressamente atto di non voler fornire al Venturi le notizie richieste sulla propria esperienza in materia, sulla situazione finanziaria, propensione al rischio e relativi obiettivi, non aveva fatto venir meno i doveri di informazione e di valutazione dell’adeguatezza de ll’investimento.
Sul punto il Tribunale aveva già osservato che la non adeguatezza dell’operazione può dipendere da quattro distinte cause: oggetto, tipologia, frequenza e dimensione (art. 29 reg. Consob n.1152/1998) e che “da quanto risulta agli atti i coniugi COGNOME quando si rivolsero al promotore COGNOME, non avevano alcuna specifica conoscenza in materia finanziaria. I convenuti non hanno, infatti, provato, né peraltro dedotto che i COGNOME avessero effettuato investimenti in strumenti in materia finanziaria prima del 3.11.1999. Da ciò deriva l’incontestato carattere speculativo degli investimenti effettuati, l’inadempimento del COGNOME e il diritto degli attori al risarcimento del danno ‘ .
─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con quattro motivi ed anche memoria.
Dal Pozzo NOME NOME e NOME COGNOME hanno presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
5. ─ Con il primo motivo: Nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c, per motivazione solo apparente, ma in realtà insussistente, in violazione dell’art.132, comma 1, n.4, c.p.c., in sede di rigetto del primo motivo di appello formulato da Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE
5.1 ─ La censura è inammissibile perché la ratio della decisione della Corte d’appello è ben chiara ed effettiva ed è corredata da adeguata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. Come esplicitamente trascritto nello stesso ricorso (p. 4), gli investitori sin dalle conclusioni di primo grado avevano chiesto che venisse accertato il danno «da addebitarsi ad esclusiva colpa di COGNOME NOME e solidalmente ai sensi dell’art. 31 TUF anche di San Paolo Invest S im s.p.a» e non, come tenta ora di sostenere la censura, che «la domanda era formulata per l’accertamento di nullità di contratti intercorsi con altri soggetti giuridici», poiché è conseguenziale che gli ‘ altri soggetti giuridici ‘ fossero in chiari ed incontestati rapporti con la Banca per i quali è applicabile l’art. 31 TUF .
6. -Con il secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 31 TUF, 2946 e 2947 c.c. in punto di erronea affermazione, in sede di rigetto del secondo motivo di appello, dell’applicabilità del termine di prescrizione decennale con riguardo alla assunta responsabilità risarcitoria dell’intermediario finanziario, che è di natura aquiliana, sicché si applicherebbe il termine di prescrizione quinquennale.
7. ─ Con il terzo motivo: Nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e 112 c.p.c. in presenza di motivazione apparente, ma in realtà insussistente, in sede di rigetto del secondo motivo di appello.
7.1 ─ Il secondo e il terzo motivo sono collegati e possono essere valutati unitariamente. Le censure sono inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi . La Corte ha evidenziato che tra l’Istituto di credito e gli investitori il rapporto contrattuale intercorreva deducendolo dall’esistenza del deposito titoli sul conto corrente d’appoggio, dalla sottoscrizione dei moduli predisposti dalla società di intermediazione e dalla circostanza che gli investitori avevano conferito il danaro sul conto corrente della SIM.
Tali elementi, accertati in sede istruttoria, sono stati considerati rilevanti poiché «per radicare la responsabilità ex art. 31, comma 3, TUF è sufficiente sotto il profilo causale un rapporto di occasionalità necessaria «tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli» (Cass., n. 31453/2022).
Questa Corte ha più volte ribadito che l’apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, è riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità (Cass., n.31894/2023), ed è incontestabile che la Corte abbia valutato gli esiti istruttori escludendo anche implicitamente ogni forma di acquiescenza da parte degli investitori.
La doglianza assume, così, una valenza rivalutativa degli esiti istruttori non ammissibile in sede di legittimità.
– Con il quarto motivo: Nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n.4 c.p.c. e 112 c.p.c. in presenza di motivazione apparente, ma in realtà insussistente e comunque viziata da omessa pronuncia, in sede di rigetto del terzo motivo di appello.
8.1 -il motivo è inammissibile. La Corte ha succintamente motivato che la circostanza che i coniugi non avessero voluto fornire le informazioni al promotore all’atto di aderire al Servizio Sanpaolo Conto Flash, non esonerava il Venturi dall’assolvimento degli obblighi di informazione e di valutazione di adeguatezza dell’investimento e che questi non erano stati adeguatamente assolti con la predisposizione di moduli compilati ‘in autonomia’ dal solo promotore. La doglianza assume così valenza rivalutativa degli esiti istruttori inammissibile in sede di legittimità.
-Per quanto esposto, il ricorso, va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione