Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 942 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 942 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20369/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , con domicilio digitale come per legge
-controricorrente e ricorrente incidentale – nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente –
nonché
FALZARANO NOME
-intimato – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 706/2023, pubblicata in data 1° marzo 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, quale compagnia assicuratrice di RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME chiedendone la condanna ‘alternativamente e/o solidalmente, al pagamento della somma di euro 48.879,20 ‘ , deducendo di avere corrisposto l’indennizzo contrattualmente previsto a seguito della perdita della merce verificatasi in data 29 maggio 2014, quando l’automezzo condotto da NOME COGNOME, dipendente del sub-vettore RAGIONE_SOCIALE, aveva subito una rapina sulla INDIRIZZO nei pressi dello INDIRIZZO, in conseguenza della quale la merce trasportata (prodotti farmaceutici) era stata interamente trafugata.
Precisava che la merce era stata affidata per il trasporto da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta
aveva incaricato RAGIONE_SOCIALE e quest’ultima ne aveva affidato l’esecuzione al sub vettore RAGIONE_SOCIALE
Costituitasi RAGIONE_SOCIALE, la quale negava la responsabilità, in quanto la rapina, per le circostanze di tempo e di luogo in cui si era consumata, integrava caso fortuito idoneo ad escludere qualsiasi profilo di colpa, veniva autorizzata la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice. A ll’esito della costituzione di NOME COGNOME, che chiedeva di essere estromesso dal giudizio e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda di parte attrice, il Tribunale adito, dopo avere espletato l’attività istruttoria, condannava RAGIONE_SOCIALE a pagare, in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento del danno per la perdita del carico, la somma richiesta e dichiarava, altresì, RAGIONE_SOCIALE tenuta a manlevare RAGIONE_SOCIALE del danno nella misura del 50 per cento di quanto quest’ultima s arebbe stata obbligata a corrispondere alla società assicuratrice.
1.1. Siffatta sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE e, in via incidentale, da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME dinanzi alla Corte d’appello di Milano , la quale ha respinto i gravami, confermando la sentenza di primo grado.
Per quel che ancora rileva in questa sede, i giudici d’appello hanno ritenuto, anzitutto, raggiunta la prova della titolarità del diritto azionato in capo a RAGIONE_SOCIALE , desumibile dall’atto di transazione e quietanza sottoscritto dall’assicurata, nel quale erano dettagliatamente indicati gli estremi della polizza, il riferimento al sinistro e la cessione di ogni diritto da parte della danneggiata alla società assicuratrice, ai sensi dell’art. 1260 cod. civ.; anche se l’efficacia della quietanza era subordinata all’effettivo pagamento della somma, hanno osservato che RAGIONE_SOCIALE non aveva mai
eccepito l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto. Con riguardo alla responsabilità vettoriale, la Corte territoriale ha osservato che la rapina della merce trasportata di per sé non era sufficiente a integrare il caso fortuito e ad escludere la responsabilità del vettore ai sensi dell’art. 1693 cod. civ. se non congiunta a circostanze di fatto tali da superare la prevedibilità ed evitabilità, in rapporto al contesto in cui era avvenuto il trasporto. In particolare, ha posto in rilievo che, nel caso di specie, risultava in modo inequivocabile la colpa grave di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, essendo emerso che: i) il trasporto era stato eseguito con un solo autista ii) COGNOME e lo stesso autista COGNOME erano rimasti coinvolti in più occasioni in rapine iii) il conducente del mezzo aveva deciso di percorrere una strada statale in luogo della più sicura autostrada, soggetta a maggiori controlli da parte delle autorità di pubblica sicurezza iv) il conducente non aveva azionato le chiusure di sicurezza della porta lato guidatore v) il tasto antirapina non era funzionante, come accertato dal perito incaricato dalla RAGIONE_SOCIALE , anche raccogliendo le dichiarazioni dell’autista; a tanto si aggiungeva che la RAGIONE_SOCIALE aveva affidato il trasporto a RAGIONE_SOCIALE, già vittima in passato di altre rapine e lo stesso COGNOME aveva dichiarato al perito della compagnia di assicurazione che in precedenza era stato vittima di altre due rapine quando si trovava alla guida dello stesso automezzo; elementi tutti che connotavano la condotta grave dei vettori, rendendo inapplicabili i limiti risarcitori previsti dall’art. 1696 cod. civ.
1.2. RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE deposita atto denominato controricorso, ove dichiara di aderire parzialmente alle censure mosse dalla ricorrente.
Resiste con separato controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE.
L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Ragioni della decisione
Va anzitutto osservato che avendo la società RAGIONE_SOCIALE espressamente dichiarato di aderire parzialmente alla richiesta di riforma della sentenza impugnata, così come avanzata dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE , l’atto dalla medesima prodotto va riqualificato come ricorso incidentale adesivo (cfr. fra le tante Cass. nn. 12764 del 2003; Cass., n. 26505/2009; Cass., n. 24155/2017; Cass., n. 6154/2024).
Con il primo motivo la ricorrente principale denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c. ››.
Lamenta che la responsabilità contrattuale dei vettori è stata affermata sulla base delle dichiarazioni contenute nella perizia a firma del tecnico della società assicuratrice, senza prendere in considerazione la decisiva prova dell’esistenza di un fatto esterno che aveva determinato la perdita della merce. Evidenzia, in particolare, di avere prodotto nei gradi di merito: a) il manuale contenente le caratteristiche del dispositivo satellitare installato sull’automezzo , da cui emergeva la possibilità per la centrale operativa di bloccare il mezzo a distanza una volta generata la segnalazione di allarme; b) i report della centrale operativa dai quali si evinceva che l’autista del mezzo aveva tempestivamente segnalato l’evento delittuoso in corso; c) la relazione del 9 settembre 2014, a firma di personale della centrale operativa, da cui si evinceva che le segnalazioni non erano state immediatamente visibili a causa dell’utilizzo di un dispositivo
‘jammer’ da parte dei rapinatori; d) i testi escussi avevano confermato la corretta installazione ed il funzionamento del dispositivo antirapina e dell’antifurto satellitare sull’automezzo di sua proprietà. I documenti prodotti ed i mezzi di prova assunti dimostravano che la perdita della merce era avvenuta per causa non imputabile al vettore, considerato che: i) il trasporto era avvenuto durante il giorno e su di una arteria stradale particolarmente trafficata; ii) l’automezzo non era stato mai lasciato incustodito dal vettore; iii) l’automezzo era dotato di un dispositivo antirapina funzionante; la circostanza che il perito della compagnia assicuratrice ne avesse rilevato il mancato funzionamento era irrilevante perché l’elaborato era stato redatto in data 27 giugno 2014, ossia molto tempo dopo la perdita della merce e, in ogni caso, la circostanza era smentita dai report della centrale operativa; iv) il blocco del motore doveva essere disposto dalla centrale operativa e non dal vettore.
Soggiunge che: la dichiarazione resa dal teste di parte attrice (COGNOME NOME) era stata smentita dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, il quale non aveva mai affermato di avere lasciato aperta la porta dell’automezzo, la quale era stata aperta a causa delle minacce rivolte dai rapinatori, ed aveva, anzi, confermato di avere adottato tutte le possibili cautele per evitare la perdita della merce; invece, la perizia depositata dalla compagnia, non contenente il giuramento del tecnico che l’aveva redatta, non era attendibile e, in ogni caso, si trattava di allegazione difensiva di parte di cui il giudice non era obbligato a tenere conto; il mancato funzionamento del tasto antirapina, dedotto dal perito, era smentito dal report della centrale operativa. Sostiene ancora che la rapina che aveva causato la perdita della merce rientrava tra gli eventi imprevedibili che valevano ad escludere qualsiasi responsabilità in capo al vettore e che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha affermato che costituirebbe fatto
notorio quello per il quale la strada statale sarebbe meno sicura dell’autostrada, senza peraltro considerare che l’automezzo stava percorrendo al momento della rapina la SS 162 per raggiungere l’autostrada ‘Napoli -Canosa’ da attraversare fino all’uscita di Nola.
Con il secondo motivo, deducendo difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente ribadisce che la domanda risarcitoria sarebbe stata accolta sulla base delle sole risultanze della perizia a firma del tecnico della compagnia di assicurazioni, redatta in data 27 giugno 2014, ovvero oltre un mese dopo la rapina del 29 maggio 2014, nella quale si affermava che il sistema antirapina non funzionava; lamenta che i giudici di merito avrebbero trascurato di prendere in esame i documenti da essa prodotti che invalidavano le risultanze della perizia.
Con il terzo motivo -rubricato: ‹‹ omessa valutazione di un fatto storico ai fini della decisione della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ›› -la ricorrente si duole che i giudici di appello abbiano pure affermato la responsabilità dei vettori in ragione della circostanza che l’autista NOME COGNOME aveva in passato subito già altre due rapine, con conseguente inaffidabilità del medesimo, sicché l’incarico avrebbe dovuto essere affidato ad altro autista.
Con il quarto motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1693 e 1696 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta ai giudici di appello di avere affermato la responsabilità dei vettori senza spiegare perché l’assunzione delle cautele indicate e non assunte avrebbero ragionevolmente evitato la perdita della merce. Rimarca che l’automezzo era provvisto di chiusura centralizzata, che la portiera lato guida non era aperta, che l’accertame nto svolto dal
perito in merito al funzionamento del tasto antirapina era irrilevante, perché si riferiva alla data in cui la perizia era stata redatta e non alla data dell’evento delittuoso, quando il sistema satellitare aveva rilevato che il dispositivo funzionava perfettamente; ribadisce che tanto era sufficiente per ritenere che la rapina rientrasse nel caso fortuito inevitabile ed imprevedibile.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Va anzitutto osservato che la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, posta dall’art. 1693 cod. civ., può essere superata soltanto mediante la prova che essa sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in quest’ultimo la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali escludono la menzionata responsabilità solo quando, secondo il criterio dell’ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell’accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si tratti di evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell’impossibilità di opporsi.
Ne consegue che la sottrazione con violenza o minaccia della cosa trasportata non può essere configurata causa liberatoria della responsabilità del vettore quando le circostanze di tempo e di luogo in cui essa si verificata siano tali da renderla evitabile.
Si è da questa Corte al riguardo affermato che ad integrare l’esimente del fortuito di cui all’art. 1693 cod. civ. nel contratto di trasporto non è sufficiente che un evento come la rapina appaia solo improbabile, ma occorre che sia imprevedibile (cfr. Cass., n. 14397/99; Cass., n. 7293/96; Cass., n. 10262/92; Cass., n. 12120/90; Cass., n. 3537/82), in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ., ed assolutamente inevitabile, tenendo conto di tutte circostanze del caso
concreto (cfr. Cass., sez. 3, 07/10/1996, n. 8750; Cass., sez. 3, 08/08/1996, n. 7293; Cass., sez. 1, 16/12/1986, n. 7532) e delle possibili misure idonee ad elidere o attenuare il rischio della perdita del carico (in tal senso, anche Cass, sez. 3, 21/04/2010, n. 9439; Cass., sez. 3, 28/11/2003, n. 18235; Cass., sez. 3, 13/05/2009, n. 11024; Cass., sez. 3, 30/08/2024, n. 23395).
Si è altresì posto in rilievo come la semplice denuncia non sia sufficiente, attesa la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli, ad esonerare quest’ultimo, che con la denuncia medesima si assuma vittima di una rapina, dalla responsabilità per la perdita della merce trasportata (Cass., 21/12/1999 n.14397; Cass., 07/10/1996, n. 8750; Cass., 08/08/1996, n. 7293; Cass., sez. 1, 07/09/1992 n. 10262).
Resta, comunque, fermo che la valutazione circa la prevedibilità ed evitabilità della rapina costituisce giudizio di fatto che, se congruamente e logicamente motivato, non è censurabile dal giudice di legittimità.
Posto ciò, i motivi, che possono essere trattati unitariamente perché strettamente connessi, sono inammissibili.
7.1. La Corte territoriale, allineandosi ai principi sopra richiamati, con adeguato accertamento di fatto, all’esito della valutazione delle prove messe a disposizione dalle parti, ha ritenuto di non poter escludere la responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli, avendo ravvisato, in ragione delle modalità con le quali si era verificata la rapina, profili di colpa grave sia in capo al vettore RAGIONE_SOCIALE che in capo al sub vettore RAGIONE_SOCIALE; ha per tale ragione escluso l’ applicabilità dei limiti risarcitori per la perdita o l’avaria di cose trasportate su strada previsti dall’art. 1 legge 22 agosto 1985 n. 450, come sostituito dall’art. 7 del D.L. 20 marzo 1993 n. 82, convertito in legge 27 maggio 1993 n. 162,
rilevando che l’evento è derivato da comportamento connotato da inescusabile imprudenza e negligenza, essendo stata omessa non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza che deve essere osservato da tutti (Cass., sez. 3, 19/11/2001, n. 14456).
La motivazione offerta dalla Corte d’appello si appalesa congrua, logica ed esente da vizi giuridici e segue un percorso che denota un attento esame di tutte le risultanze del giudizio che vengono analiticamente richiamate. Difatti, la Corte del merito ha osservato che l’istruttoria svolta aveva posto in risalto che: a) il trasporto era stato eseguito con un solo autista; b) il sub vettore e lo stesso autista che era alla guida dell’automezzo erano rimasti già in precedenza coinvolti in altre rapine; c) il conducente aveva scelto di percorrere una strada statale, anziché l’autostrada ‘notoriamente’ oggetto di maggiori controlli da parte delle autorità di pubblica sicurezza; d) il conducente non aveva azionato le chiusure di sicurezza della porta lato guidatore; e) il tasto antirapina non era funzionante, come accertato dal perito incaricato dalla società assicuratrice RAGIONE_SOCIALE; f) RAGIONE_SOCIALE aveva affidato il trasporto al sub vettore RAGIONE_SOCIALE, sebbene quest’ultimo fosse stato già vittima di rapine e lo stesso autista ne avesse subito almeno due, di cui l’ultima risalente al mese di dicembre 2013, proprio mentre si trovava alla guida dello stesso automezzo utilizzato per il trasporto di cui si discute.
Trattasi, a ben vedere, di elementi precisi che denotano la mancanza di diligenza del sub vettore, con effetti tali da ripercuotersi nella sfera del vettore che lo aveva prescelto per il trasporto.
Le censure che l’odierna ricorrente muove, anche sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, non sono idonee a
scalfire la congruità della motivazione e comunque sono all’evidenza finalizzate a rimettere in discussione tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti di causa ed a contrapporre una ricostruzione della vicenda fattuale diversa da quella operata dai giudici di merito, nell’intento di sollecitare una integrale rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in questa sede di legittimità.
Va al riguardo ribadito che non può in sede di legittimità essere dal ricorrente essere rimessa in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto operato dai giudici del merito con valutazione dell’acquisito compendio probatorio , atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato della RAGIONE_SOCIALE, che ha solo il potere di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505).
La sentenza impugnata sfugge, dunque, alle censure mosse con il primo motivo ed il quarto motivo, posto che la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non risponde ai criteri enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20867 del 2020, mentre la (presunta) violazione degli artt. 1176 e 1218 cod. civ. si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del merito della controversia, tanto che si sollecita una diversa lettura non solo della documentazione prodotta, ma anche delle prove orali (prove testimoniali ed interrogatorio formale dell’autista) assunte nel corso del giudizio di merito; e si sottrae anche a quelle ad essa rivolte con il quarto motivo, che pure si incentrano su questioni meramente fattuali.
Né a smontare la puntuale motivazione può assumere rilevanza e decisività il fatto che la Corte d’appello abbia affermato che ‹‹ costituirebbe fatto notorio quello per il quale la strada statale sarebbe meno sicura dell’autostrada oggetto di maggiori controlli…›› , in quanto, anche se si volesse ritenere infondato tale assunto, in ogni caso risulterebbe confermata la responsabilità dei vettori alla stregua degli altri profili colpa evidenziati dal giudice di merito.
7.2. Parimenti inammissibili sono il secondo ed il terzo motivo, poiché ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, con conseguente operatività della preclusione prevista dall’art. 348ter , quinto comma, cod. proc. civ., sicché il ricorrente per cassazione, per sottrarsi all’inammissibilità ha l’onere, nella specie non assolto, di indicare le ragioni poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza d’ap pello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 5, 18/12/2024, n. 26860; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L, 06/08/2019, n. 20994; Cass., sez. 3, 28/02/2023, n. 5947).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza; mentre va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le ricorrenti, principale e incidentale adesiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le ricorrenti, principale e incidentale adesiva. Condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di
legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale adesiva parziale , al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale adesivo, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 novembre 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME