Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23833 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 9572 – 2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA.P_IVA.v.a. P_IVA -in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliat o, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Martinsicuro, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso ed in virtù di ulteriore procura speciale ai sensi dell’art. 380 bis , 2° co., cod. proc. civ. allegata in calce all’istanza di decisione .
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE, incorporante ‘RAGIONE_SOCIALE) -c.f. 00254030729 – in persona del dottor NOME COGNOME, responsabile dell’U.O. legale e societario, giusta procura per AVV_NOTAIO COGNOME di RAGIONE_SOCIALE del 19.7.2022, elettivamente domiciliata , con indicazione dell’indirizzo
p.e.c., in RAGIONE_SOCIALE, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
e
RAGIONE_SOCIALE (incorporante ‘RAGIONE_SOCIALE‘) -c.f. 00799960158 – in persona del dottor NOME COGNOME giusta procura per AVV_NOTAIO COGNOME di Milano del 14.4.2021, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1483/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte d’A ppello di L’Aquila ; udita la relazione nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 del AVV_NOTAIO COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 16.5.2016 il Comune di Tortoreto citava a comparire dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la ‘RAGIONE_SOCIALE (‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) e la ‘RAGIONE_SOCIALE (‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) .
Esponeva che gli istituti bancari convenuti, affidatari del servizio di tesoreria comunale, rispettivamente dal 2004 al 2007 e dal 2008 al 2013, avevano estinto numerosi mandati di pagamento comunali in violazione delle prescrizioni di cui alle convenzioni di affidamento del servizio (cfr. ricorso, pag. 3) .
Esponeva che l’inadempiente condotta degli istituti convenuti gli aveva arrecato significativi danni, ascrivibili nella misura di euro 634.894,45 alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e nella misura di euro 384.150,54 alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , danni corrispondenti all’importo degli assegni circolari indebitamente rimessi brevi manu al responsabile del settore finanziario di esso attore, responsabile di cui si era acclarata l’ infedeltà nella formazione dei mandati (cfr. ricorso, pag. 3) .
Chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi la responsabilità degli istituti di credito convenuti e pronunciarne condanna al risarcimento dei danni.
Si costituiva la ‘ RAGIONE_SOCIALE , incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ . Eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell’adito tribunale, siccome munita di giurisdizione la Corte dei Conti.
Si costituiva la ‘RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE) . Del pari eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione.
Con sentenza n. 246/2019 il tribunale , respinta, peraltro, l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, accoglieva la domanda dell’attore e, per l’effetto, condannava la ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘ a paga re al Comune di Tortoreto la somma di euro 304.150,54, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno e condannava la ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ a paga re al Comune di Tortoreto la somma di euro 502.166,37, oltre interessi legali, del pari a titolo di risarcimento del danno.
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE, incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, proponeva appello.
Parimenti proponeva appello la ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Resisteva il Comune di Tortoreto.
Con sentenza n. 1483/2022 la Corte d’Appello di L’Aquila , in accoglimento dei gravami, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, siccome munita di giurisdizione la Corte dei Conti; compensava le spese del doppio grado.
Premetteva la corte -ai fini dell’operato disconoscimento RAGIONE_SOCIALE giurisdizione – che la fattispecie controversa era del tutto assimilabile a quella scrutinata dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 1433/1994, sentenza che aveva riguardato un’ipotesi ‘di non conformità dei mandati di pagamento alle disposizioni di legge’ (cfr. sentenza d’appello, pag. 16) , ed, altresì, che con la sentenza n. 3362/2018 e con la sentenza n. 10376/2019 le sezioni unite avevano puntualizzato che la giurisdizione contabile aveva ‘assunto progressivamente una portata più generale comprensiva dei giudizi sui conti e sulle responsabilità di gestione’, sì da riguardare ‘ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile’ (cfr. sentenza d’appello, pag. 1 7) .
Indi esponeva che nella fattispecie – fattispecie in cui il Comune appellato si era limitato a negare il carattere esclusivo RAGIONE_SOCIALE giurisdizione contabile (cfr. sentenza d’appello, pag. 18) -era da disconoscere, sulla scorta del criterio di riparto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione cosiddetto del ‘ petitum sostanziale’, ancorato all’intrinseca natura RAGIONE_SOCIALE posizione dedotta in giudizio alla stregua dei fatti allegati, la giurisdizione concorrente del giudice ordinario nei confronti degli istituti di credito che avevano operato in qualità di tesorieri del Comune.
Avverso tale sentenza il Comune di Tortoreto ha proposto ricorso; ne ha chiesto la cassazione sulla base di un unico articolato motivo.
La ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
‘RAGIONE_SOCIALE (incorporante ‘ RAGIONE_SOCIALE.B.I. ‘) ha depositato controricorso; del pari ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria delle spese.
Il AVV_NOTAIO delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. datata 29.8.2023 di definizione del giudizio in dipendenza RAGIONE_SOCIALE ritenuta inammissibilità del ricorso.
Con istanza datata 4.10.2023 il Comune di Tortoreto ha chiesto che la causa venga decisa.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘ .
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 1, cod. proc. civ. che con riferimento alle proprie domande, volte all’accertamento dell’inadempimento contrattuale degli istituti bancari convenuti nella gestione del servizio di tesoreria ed al conseguente risarcimento del danno (cfr. ricorso, pag. 21) , la Corte di L’Aquila erroneamente ha declinato la giurisdizione .
Deduce che la giurisdizione contabile è da escludere, ‘qualora si controverta, come nel caso di specie, in ordine all’esecuzione del rapporto contrattuale accessivo tra l’RAGIONE_SOCIALE e il concessionario del pubblico servizio’ (così ricorso, pagg. 19 – 20) .
Deduce che la giurisdizione civile e penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili
istituzionali, anche quando investono il medesimo fatto materiale (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce quindi che la responsabilità civile degli istituti bancari che hanno assunto la veste di tesorieri, non può ‘essere confusa con la responsabilità patrimoniale amministrativa di questi, prevista nel (…) art. 58, legge 142/1990, come tale già affermata nei confronti degli (…) istituti intimati (…) con la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti n. 25/2014′ (così ricorso, pag. 26) .
12. Questa Corte spiega che l’ azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrRAGIONE_SOCIALE davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento RAGIONE_SOCIALE P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare dell’amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 23.11.2021, n. 36205 (Rv. 662886-01); Cass. sez. un. 14.4.2023, n. 9988 (Rv. 670947 -01). Con la pronuncia n. 1433 del 14.2.1994, le sezioni unite di questa Corte ebbero propria mente a puntualizzare che, ai sensi dell’art. 58, 2° co., RAGIONE_SOCIALE legge n. 142/1990, ‘il tesoriere dell’ente locale (al pari di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incarico RAGIONE_SOCIALE
gestione di beni dell ‘ ente stesso) è soggetto alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti, non solo per quanto concerne il conto RAGIONE_SOCIALE loro gestione ed il correlativo giudizio, bensì anche per quanto attiene al giudizio di responsabilità patrimoniale amministrativa ‘ (e quindi non già per il giudizio di responsabilità civile)) .
Su tale scorta, senza dubbio, la censura che il motivo di ricorso veicola, per il profilo specificamente afferente alla giurisdizione (le domande attore ‘non potevano che essere riservate alla Giurisdizione del Giudice Ordinario’: così ricorso, pag. 21) , non è propriamente destinata a ricevere seguito.
Cosicché neppure sono involte, nella specie, le prerogative delle sezioni unite, ex art. 374 cod. proc. civ., in tema di giurisdizione.
Nondimeno, alla luce RAGIONE_SOCIALE riferita elaborazione giurisprudenziale, il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Più esattamente, vanno, per un verso, condivisi e recepiti i rilievi del ricorrente secondo cui ‘deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio’ (così ricorso, pagg. 30 – 31) , siccome le condotte ascrivibili al tesoriere nella fase di esecuzione del contratto di affidamento del servizio di tesoreria, ‘possono generare sia RAGIONE_SOCIALE responsabilità contabile-erariale dei tesorieri sia RAGIONE_SOCIALE responsabilità civile contrattuale degli stessi’ (così ricorso, pag. 31) .
Cosicché nulla osta a che, nella specie, abbiano corso -innanzi al giudice ordinario la domanda attorea ‘finalizzata all’accertamento dell’inadempimento contrattuale degli istituti bancari (…) convenuti, nella gestione del RAGIONE_SOCIALE Comune di Tortoreto, alle obbligRAGIONE_SOCIALE assunte con le relative
convenzioni contrattuali di affidamento del servizio (…) e la conseguente domanda risarcitoria’ (così ricorso, pag. 21) , siccome, appunto, nella specie, ‘si controverte sull’inadempimento contrattuale del contraente tesoriere e sull’obbligo di questi di risarcire il contraente Comune del conseguente danno’ (così ricorso, pag. 28) .
15. Più esattamente, vanno, per altro verso, disattesi i rilievi RAGIONE_SOCIALE Corte di L’Aquila, secondo cui alla proposizione e allo sviluppo in questa sede giurisdizionale ordinaria – delle domande attoree osta la circostanza per cui innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il Comune di Tortoreto aveva addotto i medesimi fatti – la condotta infedele del proprio funzionario e gli accertamenti svolti in sede penale -dedotti nel giudizio contabile (‘la disamina dell’atto introduttivo permette di apprezzare l’assoluta mede simezza RAGIONE_SOCIALE causa petendi invocata in questa sede rispetto a quella posta a fondamento del giudizio di responsabilità erariale, avendo il Comune dedotto i medesimi fatti’: così sentenza d’appello, pag. 24) , giudizio contabile parimenti concernente la fase esecutiva del contratto intercorso con gli istituti bancari che avevano avuto veste di tesoriere (cfr. sentenza d’appello, pa g. 23) , giudizio contabile poi conclusosi in via definitiva con la sussidiaria condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ e RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ al pagamento in favore del Comune, rispettivamente, delle somme di euro 80.000,00 e di euro 130.000,00, oltre interessi (cfr. sentenza d’appello, pa gg. 21 e 24) .
16. Si tenga conto che questo Giudice del diritto ha avuto cura, altresì, di puntualizzare che non sussiste violazione del principio del ‘ ne bis in idem ‘ tra il giudizio civile introdotto dalla P.A., avente ad oggetto l ‘ accertamento del danno
derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di un ‘ obbligazione civile, contrattuale o legale, o RAGIONE_SOCIALE clausola generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell ‘ esercizio dell ‘ azione obbligatoria che gli compete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell ‘ interesse particolare RAGIONE_SOCIALE singola Amministrazione attrice, mentre l ‘ altra, invece, è volta alla tutela dell ‘ interesse pubblico generale, al buon andamento RAGIONE_SOCIALE P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria (cfr. Cass. 14.7.2015, n. 14632) .
17. In accoglimento del motivo di ricorso la sentenza n. 1483/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di L’Aquila va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini RAGIONE_SOCIALE regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto -al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio può farsi luogo per relationem , nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte dapprima menzionate.
18. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 1483/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di L’Aquila e rinvia alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini RAGIONE_SOCIALE regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte