Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19116 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10669/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
sul controricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 267/2019, depositata il 15 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione ritualmente notificato, il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, ha convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE) per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, pari almeno a euro 50.132.150,94, ovvero la diversa anche maggiore somma che abbia a risultare di giustizia con gli interessi di legge e svalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, con vittoria di spese e onorari di giudizio. Nel corso dell’anno 1996, RAGIONE_SOCIALE, versando in uno stato di crisi economico-finanziaria, aveva concluso con RAGIONE_SOCIALE un contratto di assistenza, incaricandola di verificare la possibilità di attuare un piano di ristrutturazione in grado di riassorbire il forte indebitamento del RAGIONE_SOCIALE che alla stessa COGNOME faceva capo. RAGIONE_SOCIALE aveva elaborato un piano di ristrutturazione che aveva portato alla sottoscrizione di una convenzione, datata 4 settembre 1997, con taluni istituti di credito. L’attuazione del piano aveva tuttavia
condotto la società al RAGIONE_SOCIALE per cui la curatela citava in giudizio la RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE eccependo, in via preliminare, l’indeterminatezza della domanda attorea e chiedendone nel merito il rigetto.
Nel corso dell’istruttoria, erano prodotti documenti e veniva disposta l’assunzione di prova testimoniale.
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 1028/11, rigettava la domanda, con la condanna al pagamento delle spese processuali.
-Avverso detta pronuncia ha proposto appello la RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE
Costituendosi nel secondo grado, RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio.
La Corte di appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 15 gennaio 2019, ha respinto l’impugnazione, condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali.
-Il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso e contestuale ricorso incidentale condizionato, cui il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione di norme di diritto: art. 111 Cost., art. 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. Dovendo stabilire, con riguardo alla proposta impugnazione, se la RAGIONE_SOCIALE sia stata inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte -ciò che comportava l’individuazione del contenuto dell’incarico ad essa conferito -la Corte di appello si è espressa negativamente, operando una relatio pura e semplice a quanto, a suo avviso, il Tribunale
avrebbe motivatamente statuito, “analizzando i singoli aspetti della vicenda e analiticamente gli elementi di prova acquisiti anche sulla base delle allegazioni integrative della società convenuta”. Di tale “motivazione” -condivisa dalla Corte di appello “per sua coerenza e compiutezza” -nella sentenza impugnata non vi è traccia alcuna, in quanto non risultano, né vengono riportate le ragioni per le quali il Tribunale, operando sul materiale istruttorio, e svolgendo il tema decisionale, avrebbe espresso il proprio convincimento circa la non configurabilità di una obbligazione contrattualmente assunta da RAGIONE_SOCIALE, della quale sia dato assumere l’inadempimento dedotto dalla curatela. Da tanto si deduce, ad avviso della ricorrente, un vizio della sentenza qualificabile a sua volta come radicale vizio di motivazione, indotto dalla non riscontrabilità e, per taluni aspetti, dalla intrinseca contraddittorietà e incomprensibilità dei presupposti sui quali la ratio decidendi avrebbe dovuto fondarsi.
1.1. -Il motivo è inammissibile.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090; Cass., Sez. VI-3, 25 settembre 2018, n. 22598; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Nel caso di specie non si ravvisa la violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., poiché dalla lettura della pronuncia è dato comprendere le ragioni poste alla base della decisione con cui è stato rigettato l’appello.
2. -Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta la violazione di norme di legge: artt. 1218, 1223, 1292, 1294 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Chiamata a vagliare l’attività concretamente posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE in sede di allestimento e approntamento del piano di ristrutturazione, in base al quale venne stipulata, con l’assistenza di tale società, la convenzione bancaria del 4 settembre 1997, la Corte di appello ne ha escluso a priori l’efficienza causale, stante il “ruolo primario” – a volte definito “di spicco” – che il dottCOGNOME avrebbe svolto nella vicenda. Quanto precede senza effettuare uno specifico riscontro di tale attività che, come si dà atto a p. 7 della sentenza, RAGIONE_SOCIALE era tenuta a porre in essere, stante il suo coinvolgimento nell’intera operazione, che, partendo dal “programma dei lavori da concordare con il dott. COGNOME” (v. lettera in data 11 novembre 1996) e attraverso l’attuazione di tale programma, risulta, con la convenzione in data 4 settembre 1997, essersi realizzata secondo la finalità “di rendere trasparente ed efficace il dialogo con gli Istituti esposti”; finalità con riguardo alla quale era espressamente previsto (v. lettera in data 12 febbraio 1997) che “i rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE e questi ultimi saranno gestiti congiuntamente dal dott. COGNOME e da RAGIONE_SOCIALE a garanzia del totale coordinamento dell’iniziativa nei confronti dei terzi”. La sentenza sorvola al riguardo, richiamando genericamente quel che il Tribunale “ha valutato ampiamente” in relazione alla “posizione della RAGIONE_SOCIALE nelle diverse fasi”. L’esigenza di un’approfondita analisi del tema, ineludibile ai fini di una corretta decisione, aveva peraltro costituito oggetto, non solo del primo e del secondo, ma anche del terzo motivo di appello, nel quale l’odierna ricorrente, specificamente
contestava che l’efficienza causale, propria del “comportamento, tenuto da RAGIONE_SOCIALE nell’intera vicenda” e “tale da indurre un conseguente giudizio di responsabilità”, sia stata “esclusa dal Tribunale in un contesto… di non corretta applicazione delle norme contenute negli artt. 115 e 116 cod. civ.”. Vengono sul punto richiamate alcune deposizioni testimoniali da cui emergerebbero elementi a favore della propria tesi. In presenza di tali deduzioni e correlative risultanze, si sostiene che la Corte d’appello avrebbe avuto l’ onere dell’ approfondimento, riguardando la domanda attorea il profilo dell’inadempimento imputabile al debitore che, con il suo comportamento, sia pure in ipotesi di concorso, vi abbia dato luogo; in secondo luogo, vagliando la concreta applicabilità delle norme dettate in materia, invece di eluderla attraverso il rilievo – a torto ritenuto assorbente – del “ruolo primario” – e “di spicco” – attribuito al dottAVV_NOTAIO COGNOME.
Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce la violazione di norme di legge: artt. 2222 ss., 2230, 1218, 1223 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. La Corte di appello, escludendo che l’attività di consulenza e assistenza svolta da RAGIONE_SOCIALE sia suscettibile di assumere rilevanza causale per quanto attiene alla fase di attuazione del “piano” e di pedissequa stipula della convenzione bancaria del 4 settembre 1997, non sembra avere reso una plausibile decisione. Si sostiene che anche ad ammettere che il dott. COGNOME abbia rivestito un ruolo primario – o “di spicco” nell’intera vicenda, ciò non escluderebbe: (a) che l’incarico di consulenza, sia pure articolato in più fasi e con interne graduazioni, abbia avuto, come oggetto, non già il compimento di generiche attività consulenziali, ma l’approntamento di un “piano di ristrutturazione” che, come si legge a p. 7 della sentenza, era da elaborare con il “supporto tecnico” di RAGIONE_SOCIALE, incaricata non soltanto di effettuare “studi teorici”, ovvero di dispensare astratti consigli, ma a collaborare con il dott. COGNOME, per il conseguimento
dell’obbiettivo prefisso – in modo operativo – come di fatto avvenuto e risultante agli atti; (b) che, operando il conferimento di un incarico così caratterizzato, gli organi interni della Società, lungi dal riservarsi autonome scelte gestionali, adottabili de futuro, abbiano, nel momento stesso nel quale tale conferimento avveniva, già consumato le loro “scelte”, rimettendosi all’operato dei consulenti al prodotto della loro opera – che infatti, come risulta a p. 9 del rogito Negro n. 122.699 rep.; ebbero a recepire con una delibera puramente attuativa, esplicitamente riportandosi alle finalità espresse nelle lettere in data 21 maggio 1996 e 12 dicembre 1997 – per le quali l’incarico professionale era stato conferito a “soggetti esterni”; (c) che proprio sotto questo profilo – caratterizzante in modo peculiare la fattispecie in esame – il varo del “piano” e il via libera alla convenzione bancaria abbiano a rivestire quel carattere di “decisività”, al quale, sia pure in modo improprio, e alquanto contorto, nell’impugnata sentenza, si opera specifico riguardo; (d) che, rivestendo il dott. COGNOME un ruolo “primario”, ma comunque non esclusivo, tale decisività sia insuscettibile di essere solo a lui riferita in proprio – addirittura come espressione di un suo “potere” -con effetto ablatorio della concorrente posizione di RAGIONE_SOCIALE, erroneamente confinata dalla Corte di appello in un limbo di attività rimesse ad “ogni valutazione (dei) competenti organi della RAGIONE_SOCIALE“, riferendosi de relato a quanto operato dal Tribunale. Essendosi svolta l’intera vicenda secondo una linea di continuità, lungo la quale l’operato di RAGIONE_SOCIALE risulta avere invece costantemente inciso, così sullo studio come sull’allestimento e sull’attuazione degli strumenti rimessi dalla RAGIONE_SOCIALE alle professionalità esterne, non può non risultare quella concatenazione causale che lega il dedotto inadempimento all’avvenuta produzione dell’evento dannoso. Averne eluso il puntuale riscontro, muovendo nell’ottica riduttiva con la quale, tanto il Tribunale quanto la Corte di appello hanno riguardato la fattispecie di inadempimento sottoposta
all’esame, considerandone in modo unilaterale e non condivisibile i singoli profili, renderebbe censurabile l’intervenuta pronunzia, della quale, per intervenuta violazione in particolare della disciplina dettata dagli artt. 1218 e 1223 cod. civ., viene richiesta la riforma.
2.1. -Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.
La sentenza d’appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. IV, 5 novembre 2018, n. 28139).
Nel caso di specie, la pronuncia della Corte d’appello, pur rispettando il «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., è incorsa nel vizio denunciato, giacché si è risolta in una acritica adesione al provvedimento richiamato (Cass., Sez. V, 6 luglio 2022, n. 21443), ampiamente riassunto e riprodotto in sintesi senza un’adeguata valutazione dei profili di doglianza prospettati in sede di gravame; la motivazione non ha tenuto conto delle diverse questioni portate all’attenzione della Corte con riferimento al ruolo e all’operato sia della RAGIONE_SOCIALE sia del dott. COGNOME nell’attività di consulenza e assistenza che aveva portato al varo del piano di ristrutturazione, alla successiva convenzione bancaria e alla sua attuazione da cui poi è disceso il RAGIONE_SOCIALE, fatti ampiamente evidenziati anche nei motivi del ricorso di cassazione e che costituiscono l’ oggetto del contendere, tenuto conto dei numerosi riferimenti documentali richiamati dalla ricorrente (lettere del 21
maggio 1996, 11 novembre 1996, 12 febbraio 1997 e 12 dicembre 1997, convenzione bancaria del 4 settembre 1997) e dagli ulteriori elementi istruttori che la Corte d’appello non ha adeguatamente considerato, ritenendo assorbita -in maniera del tutto sommaria -‘ ogni altra valutazione riguardo l’esame dei bilanci e dei documenti che dovrebbero dimostrare il gravissimo dissesto finanziario della società RAGIONE_SOCIALE, al pari delle società dell’intero RAGIONE_SOCIALE ‘ .
3. -L’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale determina l’assorbimento dei restanti motivi, dovendo il giudice del rinvio riesaminare la questione della responsabilità della società convenuta alla luce delle risultanze istruttorie (con il quarto motivo del ricorso principale si denuncia la violazione di norme di legge: artt. 112, 115, 61 e ss., 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. sulla “incongruenza del piano di ristrutturazione” e della Convenzione bancaria del 4 settembre 1997 – ovvero della loro inidoneità ad assicurare le finalità, perseguite dalla Società committente, di un riequilibrio economico e finanziario tale da garantire la continuità gestionale e la salvaguardia del patrimonio aziendale; con il quinto motivo del ricorso principale si deduce la violazione di norme di legge: artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. riguardo all’entità del danno, arrecato al patrimonio della società RAGIONE_SOCIALE attraverso il trasferimento a RAGIONE_SOCIALE, del complesso aziendale di cui al rogito Negro in data 28 aprile 1998 n. 126.999 rep.; con il sesto motivo del ricorso principale si prospetta la violazione di norme di legge: artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. sul rigetto della domanda di risarcimento del danno, che la RAGIONE_SOCIALE ritiene essere stato subito dal patrimonio della RAGIONE_SOCIALE attraverso l’aggravio degli interessi passivi previsti dalla Convenzione (art. 5.2 primo cpv. lett. “b” e secondo cpv.) e conteggiati dalle banche creditrici fino al giorno del RAGIONE_SOCIALE, intervenuto il 26 agosto 1999).
4. -Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE sostiene che, nell’introdurre il giudizio di primo grado, il RAGIONE_SOCIALE aveva domandato al Tribunale di Frosinone di condannare RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla società, assumendo che la convenuta avesse provveduto, quale unico soggetto responsabile, all’elaborazione del piano foriero del pregiudizio d i cui si pretendeva il ristoro. Intervenuta la sentenza di primo grado e viste rigettate le proprie pretese, con l’atto di citazione in appello datato 2 ottobre 2012 il RAGIONE_SOCIALE avrebbe allora tentato di improntare il giudizio di secondo grado non più sulla pretesa elaborazione del piano da parte di RAGIONE_SOCIALE, e quindi su una sua (presunta) responsabilità esclusiva per un preteso inadempimento al primo incarico, bensì sul fatto che RAGIONE_SOCIALE avesse comunque concorso con il dott. COGNOME e con il comitato interno di piano, a titolo di responsabilità questa volta solidale, al prodursi del danno, in esecuzione del secondo (o anche del secondo) incarico di consulenza (del nuovo incarico). Costituendosi nel giudizio di appello, RAGIONE_SOCIALE ha eccepito che l’ appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE era inammissibile ai sensi dell’art . 345 cod. proc. civ., imputando a controparte un mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, quindi, un mutamento della domanda, con conseguente sua inammissibilità. Pur trattandosi di domanda nuova, la Corte di appello ha tuttavia ritenuto infondata l’eccezione di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che la nuova prospettazione del RAGIONE_SOCIALE non avesse ampliato il tema di indagine oggetto del giudizio di primo grado. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto che sono legittime le contestazioni in appello nei limiti della decisione impugnata, purché non siano articolate difese che vengano ad ampliare il tema di indagine oggetto del giudizio di primo grado. Al riguardo, è stato sottolineato che il RAGIONE_SOCIALE appellante si è limitato a prospettare una eventuale responsabilità concorsuale della RAGIONE_SOCIALE
con il dottCOGNOME e il ‘RAGIONE_SOCIALE‘, lasciando ferma la domanda di condanna della sola società RAGIONE_SOCIALE a risarcire i danni. Così facendo, la Corte sarebbe però caduta in errore, dal momento che, la corretta disamina degli atti di causa e delle difese spese dal RAGIONE_SOCIALE nei due gradi di giudizio rende evidente l’intervenuta introduzione di un nuovo tema di indagine.
4.1. -Il motivo è infondato.
In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili (Cass., Sez. III, 29 gennaio 2018, n. 2066; Cass., Sez. III, 5 ottobre 2004, n. 19934).
Nel caso di specie non vi è stato un mutamento del thema decidendum , né è stato modificato il titolo di responsabilità fatto valere nei confronti della società. Le questioni sono state invero definite alla luce delle difese della RAGIONE_SOCIALE, che -come riportato nella stessa motivazione della Corte di appello -ha precisato che il primo incarico conferitole nel maggio del 1996 era stato rivisto tra le parti, dopo il coinvolgimento del dott. COGNOME, in un rapporto di collaborazione con la società RAGIONE_SOCIALE i più ampi poteri manageriali, organizzativi e gestionali, assumendo la direzione di un comitato interno del piano di cui facevamo parte due dirigenti del RAGIONE_SOCIALE.
-La pronuncia va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
-Poiché il ricorso incidentale è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti motivi; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale , dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione