Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29331 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 29331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 34909/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO COGNOME e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, c.f.CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso il secondo, nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente e ricorrente in via incidentale nonché contro
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale
OGGETTO: contratto di progettazione
NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
P.U. 24-10-2024
EMAIL e EMAIL
FALLIMENTO PARTEXCO COGNOME NOME
intimati avverso la sentenza n. 2567/2029 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 16-9-2019,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24-102024 dal consigliere NOME COGNOME, udito il Sostituto AVV_NOTAIO Generale, nella persona della AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso principale primo, secondo, quarto, nei termini specificati e settimo e il rigetto del ricorso incidentale,
uditi l’AVV_NOTAIO per la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO per la controricorrente ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE controricorrente
nonché contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL e EMAIL controricorrente
nonché contro
REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, c.f. 00875360018, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO per i controricorrent i COGNOME e COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato il 7-11-2002 RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE e poi RAGIONE_SOCIALE, ha convenuto avanti il Tribunale di Parma RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE, per ottenere la riduzione del corrispettivo delle prestazioni rese dalle convenute in conseguenza dei vizi denunciati e la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti. L’attrice ha esposto di avere conferito alle società convenute l’incarico di redigere congiuntamente il progetto per la realizzazione della propria sede aziendale, comprendente il progetto urbanistico e architettonico, la progettazione esecutiva di strutture e impianti e la direzione artistica; l’esecuzione dei lavori era stata affidata ad associazione temporanea di imprese composta da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, mentre la direzione dei lavori era stata affidata a professionisti con competenze distinte, ing. NOME COGNOME, ing. NOME COGNOME e ing. NOME COGNOME.
Si sono costituite le convenute RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE eccependo , tra l’altro, l’esistenza di clausola compromissoria, la prescrizione, chiedendo la chiamata in causa delle società appaltatrici e dei direttori dei lavori al fine della manleva, nonché chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento del corrispettivo residuo.
Disposte le chiamate in causa delle società appaltatrici e dei direttori dei lavori, nonché delle loro compagnie assicuratrici secondo le relative richieste, svolti due accertamenti tecnici preventivi, con sentenza parziale n. 21/2007 il Tribunale di Parma ha respinto l’eccezione di incompetenza , in quanto le clausole arbitrali deferivano a collegio arbitrale solo le controversie relative alla RAGIONE_SOCIALE dei
compensi previsti dalla convenzione e non quelle relative alla qualità delle prestazioni rese dai professionisti e agli effetti del loro inadempimento; ha rigettato le domande delle convenute nei confronti della società appaltatrice RAGIONE_SOCIALE, in quanto i rapporti tra questa società e l’attrice erano già stati definiti con sentenza passata in giudicato; ha rigettato l’eccezione di prescrizione, dichiarando che l’azione contrattuale nei confronti dei direttori dei lavori e dei progettisti non era prescritta; ha dichiarato l’attrice decaduta dall’azione extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. per mancata tempestiva denuncia dei vizi; ha disposto la prosecuzione del giudizio con riguardo all’azione contrattuale proposta dall’attrice nei confronti delle società progettiste e dei direttori dei lavori. La sentenza è stata integralmente confermata dalla sentenza n. 212/2012 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, non impugnata.
Con sentenza n. 1567/2013 pubblicata il 12-12-2013 il Tribunale di Parma, con riguardo alle domande attoree di risarcimento dei danni e di riduzione del corrispettivo, ha esaminato il profilo della riduzione del corrispettivo, ha dichiarato che la relativa domanda non poteva ritenersi efficacemente estesa dalla committente ai direttori dei lavori e ha escluso che i direttori dei lavori potessero essere chiamati in rivalsa dalle società convenute; sulla base della valutazione del consulente d’ufficio in ordi ne alle carenze nella valutazione d ell’ impatto di falda, alle carenze nella scelta del tipo di sottofondo stradale e della pavimentazione, nonché alle carenze progettuali relative ad alcune sezioni del sistema fognario, dato atto che la committente aveva già ricevuto in sede arbitrale la somma di Euro 52.43,36 per la pavimentazione esterna, ha ritenuto congruo ridurre in via equitativa gli importi dovuti alle società progettiste a titolo di corrispettivo di Euro 50.000,00 per ciascuna delle due società; ha accolto la domanda riconvenzionale delle società progettiste volta a ottenere il compenso
residuo di Euro 33.109,43 e, operata la compensazione atecnica, ha condannato RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in solido al pagamento a favore di RAGIONE_SOCIALE di Euro 66.890,57 oltre interessi legali dalla notificazione dell’atto di citazione.
2.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello principale e RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello incidentale; si sono costituiti nel giudizio di appello i direttori dei lavori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché la compagnia assicuratrice di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE; non si è costituita RAGIONE_SOCIALE
La sentenza n. 2567/2019 pubblicata il 16-9-2019 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, dato atto che l’appello era stato notificato anche al curatore fallimentare di RAGIONE_SOCIALE, che era stata dichiarata fallita dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ha integralmente rigettato gli appelli principale e incidentale.
La sentenza ha rigettato il primo e il secondo motivo di appello di RAGIONE_SOCIALE, dichiarando che l’incarico di progettazione era stato conferito alle due società congiuntamente, per cui entrambe erano solidalmente obbligate all’ adempimento e non rilevava, nei rapporti con la committente, né il fatto che in fase esecutiva le due società si fossero eventualmente ripartite i compiti, né la diversa efficienza causale delle condotte o la diversa gravità delle colpe; si trattava di questioni rilevanti in sede di esercizio dell’azione di regresso di una debitrice in via solidal e nei confronti dell’altra, e tale domanda non era stata esercitata in causa.
La sentenza ha rigettato il terzo e il quarto motivo di appello della società RAGIONE_SOCIALE, relativi alla responsabilità dei direttori dei lavori e al conseguente diritto di rivalsa della società progettista nei loro confronti. In primo luogo, ha considerato che la domanda risarcitoria estesa ai direttori dei lavori non era stata rigettata dal giudice di primo
grado per avere escluso la loro responsabilità, ma per effetto della decadenza dall’azione ex art. 1669 cod. civ. In ordine alla domanda di riduzione del corrispettivo, ha confermato la sentenza di primo grado condividendone il rilievo secondo il quale tale domanda, attenendo a un rimedio ‘manutentivo’ del contratto, non poteva essere estesa ai direttori dei lavori chiamati in garanzia dalle società convenute, soggetti terzi rispetto al contratto tra committente e progettisti, ai quali non era stato attribuito alcun compito di progettazione né di controllo dell’attività progettuale; di conseguenza ha escluso che gli stessi potessero essere chiamati in manleva dalle società progettiste, riguardando la domanda di riduzione del prezzo le prestazioni rese dalle società progettiste, del tutto estranee all’incarico conferito ai direttori dei lavori, non potendo la società RAGIONE_SOCIALE rivalersi su di loro per errori riconducibili esclusivamente alla loro attività di progettazione; ha rilevato che comunque il Tribunale, in fase di quantificazione della riduzione del prezzo, aveva già tenuto conto dei vizi imputabili alla direzione dei lavori.
Dichiarati di conseguenza assorbiti il quarto e il quinto motivo di appello incidentale, con i quali RAGIONE_SOCIALE si era lamentata della mancata estensione ai direttori dei lavori della domanda di riduzione del prezzo e dell’esclusione della loro responsabilità, la sentenza ha rigettato il primo motivo di appello incidentale, con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso che fosse stato richiesto il risarcimento dei danni a titolo contrattuale. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo di appello incidentale, con il quale era stata censurata la pronuncia di primo grado per avere ritenuto che RAGIONE_SOCIALE avesse chiesto solo il risarcimento dei danni riferito alle spese sostenute per l’eliminazione dei vizi. Ha rigettato il terzo motivo di appello incidentale, dichiarando che con tale motivo RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la riduzione delle spese in misura
forfettaria e ritenendo la doglianza infondata. Ha rigettato il sesto motivo di appello incidentale, con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva censurato l’errata detrazione della somma di Euro 52.043,38 già percepita dalla società in esecuzione di lodo arbitrale a titolo di risarcimento dei danni derivanti dai difetti della pavimentazione esterna. Ha rigettato il settimo motivo di appello incidentale relativo alla mancata applicazione della rivalutazione monetaria alla somma oggetto di riduzione del corrispettivo, in quanto obbligazione di valuta. Ha dichiarato inammissibile l’ottavo motivo di ricorso incidentale relativo all’omessa dichiarazione di incompetenza del Tribunale in merito alla domanda riconvenzionale delle progettiste per l’esistenza di clausola arbitrale , in quanto l’eccezione di incompetenza era già stata rigettata dalla sentenza parziale di primo grado passata in giudicato.
3.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi notificato il 14-11-2019 e a sua volta RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi notificato il 15-11-2019.
Entrambe le società hanno resistito al ricorso della controparte con controricorso.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno entrambi resistito con due distinti controricorsi ai ricorsi di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, quale assicuratrice di NOME COGNOME, ha resistito con controricorso al ricorso di RAGIONE_SOCIALE
Sono rimasti intimati NOME COGNOME, al quale i ricorsi sono stati notificati ai difensori agli indirizzi EMAIL e EMAIL, e la curatela fallimentare di RAGIONE_SOCIALE, alla quale i ricorsi sono stati notificati a mezzo pec all’indirizzo EMAIL.
La causa è stata avviata alla trattazione per la pubblica udienza del 24-10-2024 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni, la ricorrente principale, la ricorrente incidentale, i controricorrenti COGNOME e COGNOME hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si dà atto che il ricorso di RAGIONE_SOCIALE, successivo e rispettoso del termine da applicare, è convertito in ricorso incidentale (Cass. Sez. 3 23-11-2021 n. 36057 Rv. 663183-01, per tutte).
RICORSO DI RAGIONE_SOCIALE
2.Il primo motivo di ricorso di RAGIONE_SOCIALE è intitolato ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. recante il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’art. 2909 in materia di intangibilità del giudicato, in relazione all’art. 360, 1 comma, n.3 e n. 4 c.p.c., e difetto assoluto d i motivazione in relazione all’art. 360, 1 comma n. 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata -in palese contrasto con il giudicato formatosi sul punto a seguito della conferma della sentenza parzialenegato che l’attrice abbia chiesto, oltre alla riduzione del corrispettivo dovuto, anche il risarcimento dei danni subiti a titolo di inadempimento contrattuale e non solo a titolo di responsabilità per gravi vizi costruttivi ex art. 1669 c.c.’. Con esso la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, dopo che già la sentenza di primo grado aveva ammesso che la costituzione in causa dei direttori dei lavori terzi chiamati aveva determinato l’estensione a detti terzi della domanda di risarcimento dei danni proposta dall’attrice, non abbia accolto tale domanda, escludendo erroneamente che fosse stato chiesto il risarcimento dei danni a titolo di inadempimento contrattuale nei confronti delle società progettiste e dei direttori dei lavori; lamenta che, sulla base di questo erroneo presupposto, la
sentenza abbia ritenuto che il rimedio manutentivo relativo alla riduzione del prezzo non potesse estendersi ai terzi chiamati, abbia limitato le somme a essa riconosciute a quelle necessarie per ristabilire il sinallagma nel contratto con i progettisti e non abbia tenuto conto dei vizi imputabili ai direttori dei lavori. Sostiene che la sentenza abbia totalmente travisato le domande, in quanto essa aveva espressamente esercitato anche l’azione contrattuale di inadempimento e non solo l’azione ex art. 1669 cod. civ., come risulta dal contenuto del suo atto di citazione e della sua comparsa ex artt. 170 e 180 cod. proc. civ., con la quale aveva esteso la domanda nei confronti dei direttori dei lavori chiamati in causa; evidenzia che già la sentenza parziale n. 21/2007 del Tribunale di Parma aveva escluso la prescrizione dell’azione contrattuale, per cui la sentenza impugnata ha violato il giudicato formatosi sulla proposizione della domanda e, per di più, ha reso una motivazione meramente apparente sul punto.
2.1.Il motivo è fondato per la ragione, assorbente rispetto a ogni altra, che è affetta da nullità la motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto del primo motivo di appello incidentale, con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la sentenza di primo grado per avere escluso che fosse stato chiesto il risarcimento dei danni a titolo di inadempimento contrattuale.
E’ acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. e nel processo civile dall’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ. e il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale; tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la
motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione della controversia (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01).
Nella fattispecie la sentenza impugnata (da pag. 12) ha osservato che la società attrice -dopo avere premesso che i difetti lamentati dipendevano da gravi errori di progettazione e che quindi la condotta delle due società progettiste costituiva, a un tempo, inadempimento alle loro obbligazioni e fonte della responsabilità prevista dall’art. 1669 cod. civ.- si era limitata a chiedere, oltre alla riduzione del corrispettivo, di ‘accertare e dichiarare che le convenute sono tenute, in via solidale e/o alterna tiva tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attrice per i fatti ed i titoli di cui in premessa e, quindi, anche a titolo di responsabilità per gravi vizi costruttivi’. Dopo avere riportato, testualmente e tra virgolette, tali conclusioni, la sentenza ha aggiunto «In tale richiesta non è dato rinvenire una domanda di condanna a titolo di responsabilità contrattuale», ma non ha esplicitato in alcun modo le ragioni di tale convincimento, per cui la motivazione risulta meramente assertiva e perciò apparente, in quanto non consente di comprendere le ragioni sulle quali è stata fondata la conclusione enunciata. In effetti la sentenza non avrebbe neppure potuto esplicitare il ragionamento svolto per escludere che fosse stata proposta la domanda di condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale, perché tale affermazione risulta in
irriducibile contraddizione con quanto aveva appena premesso. La sentenza ha dato atto che la società aveva agito deducendo che i difetti lamentati dipendevano da errori di progettazione e la condotta era, a un tempo, inadempimento e fonte di responsabilità ex art. 1669 cod. civ.; quindi, ‘i fatti e i titoli di cui in premessa’ ai quali facevano riferimento le conclusioni della società committente, testualmente trascritte, non potevano che essere riferiti sia alla responsabilità contrattuale , per l’inadempimento al contratto d’opera professionale, che alla responsabilità ex art. 1669 cod. civ., pacificamente di natura extracontrattuale (Cass. Sez. U 3-2-2014 n. 2284 Rv. 629518-01, per tutte).
Neppure le affermazioni di seguito svolte sono sufficienti a comprendere il ragionamento eseguito dalla Corte d’appello per affermare che la società committente avesse proposto la domanda di risarcimento dei danni soltanto ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. La sentenza ha proseguito osservando che, anche a volere ritenere l’invocazione della responsabilità contrattuale nel richiamo eseguito dalle progettiste all’ar t. 2226 cod. civ. per affermare la prescrizione dell’azione attorea, già la sentenza parziale d i primo grado aveva statuito l’inapplicabilità della disposizione alle prestazioni intellettuali. Si tratta evidentemente di un riferimento che non serve in alcun modo a esplicitare le ragioni per le quali la sentenza ha ritenuto di escludere che l’attrice avesse chiesto il risarcimento dei danni invocando la responsabilità contrattuale dei prestatori d’opera intellettuale , società progettiste e direttori dei lavori : la circostanza che l’art. 2226 cod. civ. non si applichi al contratto d’opera intellettuale è in sé dato neutro e irrilevante al fine di accertare il titolo della responsabilità invocato dall’attrice nei confronti delle società progettiste e dei direttori dei lavori. Invece, correttamente la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che il committente, in caso di vizi e difformità dell’opera
che non ne comportino la radicale inutilizzabilità, può limitarsi a chiedere il risarcimento del danno per l’inesatto inadempimento e in tale caso i vizi non escludono il diritto al compenso in capo al progettista e al direttore dei lavori per l’opera professionale prestata, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto d’opera intellettuale e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. Sez. 2 6-12-2017 n. 29218 Rv. 64653801, Cass. Sez. 2 24-3-2014 n. 6886 Rv. 630230-01). Nella fattispecie, considerato che era già stata riconosciuta dal Tribunale la riduzione del corrispettivo spettante alle società progettiste per calibrare il corrispettivo alle prestazioni effettivamente rese, la Corte d’appello nell’esaminare la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale avrebbe dovuto tenere conto di questo dato; ciò al fine di evitare che la società committente ottenesse -a titolo di riduzione del corrispettivo contrattualmente previsto e di risarcimento del dannoimporti superiori all’entità dei vizi (cioè alle spese necessarie all’eliminazione dei vizi e agli altri danni cagionati dai vizi), che sarebbero stati ingiustificati.
3.Il secondo motivo di ricorso di RAGIONE_SOCIALE è intitolato ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 e n. 4 c.p.c. per aver ritenuto assorbito ed aver dunque omesso di esaminare il secondo motivo di appello incidentale, con cui l’attrice ha denunciato l’errore nell’interpretazione delle proprie domande commesso dal Tribunale, per aver ritenuto che essa si fosse lamentata ‘solo’ dell’inutilità/inservibilità dell’opera e avesse chiesto ‘solo’ il risarcimento dei danni consistenti nelle spese sostenute per l’eliminazione dei vizi ed il ripristino della stessa’. La ricorrente evidenzia che con il secondo motivo di ricorso incidentale aveva censurato la sentenza di primo grado per non avere considerato che essa aveva chiesto il risarcimento anche dei danni ulteriori, che lo
stesso Tribunale aveva definito ‘danni estrinsechi’ (quali danni a persone o altre cose del committente, danni e maggiori spese connesse ad altre attività del committente, ecc…); riproponendo anche le deduzioni che aveva svolto al fine di criticare la pronuncia della sentenza di primo grado sul punto, lame nta che la Corte d’appello non si sia pronunciata su questo motivo di ricorso incidentale, in quanto ritenuto assorbito dall’erronea decisione assunta sul primo motivo.
3.1.Il motivo è fondato, perché al l’accoglimento del primo motivo di ricorso necessariamente consegue anche l’accoglimento del secondo motivo. La nullità della motivazione nella parte in cui ha escluso che la società committente avesse proposto la domanda di risarcimento dei danni invocando la responsabilità contrattuale delle controparti comporta che sia stato erroneamente ritenuto assorbito il secondo motivo di appello incidentale, con il quale la committente aveva censurato la sentenza di primo grado in riferimento all’individuazione dei danni dei quali era stato chiesto il risarcimento.
4.Con il terzo motivo RAGIONE_SOCIALE deduce ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma , n. 3 e 4 c.p.c., per aver completamente travisato il contenuto del terzo motivo di appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE e avere così omesso di esaminarlo’. Evidenzia, richiamandone lo specifico contenuto, che con il proprio terzo motivo di appello incidentale aveva censurato la sentenza di primo grado con riguardo alla quantificazione delle spese necessarie per eliminare i difetti dell’opera, in quanto aveva documentato spese per Euro 559.000,00, il consul ente d’ufficio aveva quantificato i costi in Euro 185.000,00, ridimensionando in modo arbitrario la rilevanza economica dei difetti e aveva poi ridotto l’importo riconosciuto a Euro 100.000,00; lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato che con il terzo motivo essa aveva solo ‘contestato la riduzione delle spese in misura forfettaria’, così travisando il contenuto
delle sue censure alla sentenza di primo grado e omettendo di valutarle.
4.1.Il motivo è assorbito, in quanto il giudice del rinvio, dovendo esaminare la domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, provvederà anche a quantificare i relativi danni sulla base delle prove acquisite in causa. Secondo quanto già evidenziato, il giudice del rinvio terrà conto del dato che alla società committente è già stata riconosciuta riduzione del corrispettivo, al fine di evitare che alla stessa siano riconosciuti importi superiori all’entità dei danni subiti.
5.Con il quarto motivo RAGIONE_SOCIALE deduce ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma n. 3 e 4 c.p.c. per aver completamente omesso l’esame del quarto motivo di appello incidentale’ , con il quale la sentenza di primo grado era stata censurata per avere escluso che la domanda di riduzione del prezzo si estendesse ai terzi chiamati direttori dei lavori e per avere ritenuto incompatibili la domanda di riduzione del prezzo e quella di risarcimento dei danni consistenti nelle spese sostenute per il ripristino dell’opera realizzata.
5.1.Il motivo, laddove deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in ordine all’estensione della domanda di riduzione de l corrispettivo nei confronti dei terzi chiamati è inammissibile, in quanto è acquisito il principio che il vizio di omissione di pronuncia sia configurabile solo nel caso di mancato esame di questione di merito e non anche di questioni processuali (Cass. Sez. 3 11-10-2018 n. 25154 Rv. 651158-01, Cass. Sez. 2 25-1-2018 n. 1876 Rv. 647132-01, Cass. Sez. 1 26-9-2013 n. 22083 Rv. 628214-01, per tutte). Per di più, la questione dell’estensione della domanda di riduzione del corrispettivo ai terzi chiamati è stata esaminata dalla sentenza impugnata (da pag. 10), dandovi risposta negativa e sulla base di tale disamina la sentenza impugnata ha dichiarato assorbito il quarto motivo di appello
incidentale (pag. 11 in fondo). Quindi, la ricorrente non avrebbe comunque potuto lamentare l’omissione di pronuncia in sé, ma avrebbe dovuto individuare ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. gli errori imputati al capo della sentenza impugnata che ha escluso l’estensione della domanda di riduzione del corrispettivo nei confronti dei direttori dei lavori.
L’esclusione dell’estensione della domanda di riduzione del corrispettivo nei confronti dei terzi chiamati comporta che non si ponga questione di compatibilità tra questa domanda e la domanda di risarcimento dei danni per l’inesatto inadempimento : come già esposto richiamando l’indirizzo di Cass. 29128 /2017 e Cass. 6886/2014, le ragioni del committente nei confronti del prestatore d’opera intellettuale, e perciò anche nei confronti dei direttori dei lavori, trovano tutela nell ‘ambito della domanda di risarcimento del danno e quindi ogni ulteriore questione posta relativamente a tale domanda è assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.
6.Con il quinto motivo RAGIONE_SOCIALE deduce ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma, n.3 e 4 c.p.c. per aver completamente omesso l’esame del quinto motivo di appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE‘, con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado per avere escluso ogni responsabilità dell’ing. COGNOME e dell’ing. COGNOME e per avere ritenuto una ipotetica responsabilità dell’ing. COGNOME solo per le infiltrazioni del seminterrato; ciò al fine di ottenere la ridu zione o l’azzeramento dei corrispettivi a loro spettanti e la loro condanna, in via solidale o parziaria tra loro e le società di progettazione, al risarcimento dei danni.
6.1.Il motivo è fondato con limitato riferimento alla domanda di risarcimento dei danni estesa ai direttori dei lavori, in quanto alla dichiarazione di inammissibilità del quarto motivo consegue
l’irrevocabilità della pronuncia che ha escluso l’estensione della domanda di riduzione dei corrispettivi ai direttori dei lavori.
La sentenza impugnata ha dato atto (pag. 8) che l’appellante incidentale RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto con il suo quinto motivo di appello incidentale ‘errata esclusione di responsabilità dei d.l. ing. COGNOME e ing. COGNOME ed errata ritenuta responsabilità dell’ing. COGNOME solo in merito alle infiltrazioni ‘ ; però, non ha esaminato il relativo motivo di appello , dichiarandolo erroneamente assorbito e l’assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronuncia (Cass. Sez. L 22-6-2020 n. 12193 Rv. 658099-01).
L’assorbimento è stato dichiarato illegittimamente, sulla base dell’erroneo presupposto che fosse stata proposta solo la domanda ex art. 1669 cod. civ. per la quale era stata dichiarata la decadenza con pronuncia già passata in giudicato, e perciò senza considerare che RAGIONE_SOCIALE aveva proposto anche la domanda di risarcimento del danno per inadempimento, che aveva esteso anche ai direttori dei lavori; la circostanza che la domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE fosse stata estesa anche nei confronti dei direttori dei lavori è stata data per acquisita dalla stessa sentenza impugnata, laddove (pag. 6) ha dichiarato che il Tribunale con la sentenza non definitiva aveva disposto la prosecuzione del giudizio per l’azione contrattuale svolta dalla società committente in relazione al contratto d’opera professionale intercorso con i progettisti e con i direttori dei lavori.
7.Con il sesto motivo RAGIONE_SOCIALE deduce ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 c.c., dell’art. 183 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1668 c.c. e degli artt. 1292 e seg. c.c., in relazione all’art. 360, 1 comma n. 3 e n. 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata detratto da quanto dovuto ad RAGIONE_SOCIALE per i vizi accertati la somma di Euro 52.043,36 che la stessa RAGIONE_SOCIALE avrebbe percepito dall’impresa di
RAGIONE_SOCIALE in esecuzione del lodo pronunciato a definizione della procedura arbitrale che l’ha vista contrapposta alla stessa’; lamenta che il pagamento era stato allegato dalla controparte solo in comparsa conclusionale e non era stato dimostrato e che la detrazione dell’importo era ingiustificata , anche in ragione del titolo che la sentenza ha attribuito al credito di RAGIONE_SOCIALE; ciò in quanto, se si trattava di rimedio manutentivo, lo stesso era finalizzato a ripristinare l’equilibrio contrattuale alterato dai vizi e quindi sullo stesso non doveva incidere il risarcimento dei danni, ottenuto dalla committente da altro soggetto che si era occupato della realizzazione dell’opera.
7.1.Il motivo è inammissibile e infondato sotto distinti profili.
In linea generale, l’eccezione di pagamento integra una eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori acquisiti agli atti (Cass. Sez. L 24-12-2021 Rv. 663413-01, per tutte) e quindi i rilievi della ricorrente sulla tardività della deduzione non hanno fondamento.
In ordine alla mancata prova dell’avvenuto pagamento, le deduzioni come formulate sono inammissibili, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente accertato che la somma era già stata corrisposta (pag.13, laddove è dichiarato ‘tale somma è stata corret tamente detratta dall’importo quantificato dal c.t.u. perché già corrisposta ad RAGIONE_SOCIALE‘) . Quindi, per censurare tale accertamento in fatto, la ricorrente avrebbe potuto soltanto formulare motivo ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., nel r icorrere dei relativi presupposti; non è pertinente la dedotta violazione degli artt. 2697 cod. civ. -ravvisabile soltanto nel caso in cui sia stato erroneamente ripartito l’onere della prova (cfr. Cass. Sez. 3 29-5-2018 n. 13395 Rv. 649038-01, Cass. Sez. Sez. 3 17-6-2013 n. 15107 Rv- 626907-01)-, né la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. -ravvisabile solo quando il giudice, in contraddizione con la disposizione, abbia posto a
fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (cfr. Cass. Sez. U 30-9-2020 n.20867 Rv. 659037-01)-.
Il motivo è altresì infondato laddove sostiene che del pagamento di tale somma non si sarebbe dovuto tenere conto, perché la sentenza impugnata ha accertato che l’importo era stato percepito a titolo di risarcimento dei danni derivati dai difetti relativi alla pavimentazione esterna e perciò dei danni conseguiti anche alla responsabilità delle società progettiste e dei direttori dei lavori; quindi, non tenere conto di tale importo solo per il fatto che la pronuncia ha riconosciuto il diritto alla riduzione del corrispettivo si sarebbe risolto in una locupletazione ingiustificata a favore della committente, la quale avrebbe beneficiato, in relazione allo stesso difetto, sia della riduzione del corrispettivo sia del risarcimento del danno.
8.Con il settimo motivo la ricorrente RAGIONE_SOCIALE deduce ‘ violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di debiti di valore e di rivalutazione monetaria e dell’art. 1688 c.c., in relazione all’art. 360 1 comma n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso di applicare alle somme riconosciute ad RAGIONE_SOCIALE la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto, ma solo gli interessi legali dalla domanda’; sostiene che, essendo il debito di valore, sulla somma riconosciuta a titolo di riduzione del corrispettivo avrebbe dovuto essere riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data della consegna dell’opera e non solo gli interessi legali dalla data della domanda.
8.1.Il motivo è infondato.
Secondo la decisione assunta dalla Corte d’appello, che nessuno dei motivi censura in modo ammissibile e che perciò rimane estranea alla cognizione del giudizio di legittimità, la riduzione del corrispettivo delle società progettiste è stato riconosciuto al fine di calibrare il corrispettivo all’entità delle prestazioni effettivamente svolte , con il
conseguente venire meno della causa dell’obbligazione di pagamento del maggiore corrispettivo. Per questa ragione, come esposto a pag. 13 della sentenza impugnata, il relativo debito è di valuta, in quanto riferito alla restituzione di una parte del corrispettivo che la società committente aveva indebitamente pagato o comunque non aveva l’obbligo di pagare . Quindi, non è pertinente il richiamo ai precedenti relativi all’art. 1668 cod. civ. eseguito dal AVV_NOTAIO Generale per sostenere la fondatezza del motivo, in quanto la riduzione del corrispettivo in questo caso non aveva natura di debito di valore.
9.Con l’ottavo motivo RAGIONE_SOCIALE deduce ‘ difetto di competenza, carenza di azione, violazione di legge per mancata o erronea applicazione dell’art. 1362 e seg. c.c. e delle norme in materia di arbitrato in relazione all’art. 360, 1 comma n.1, n.2, n. 3 e n. 4 c.p.c., per aver la sentenza impugnata interpretato erroneamente la clausola compromissoria e negato la devoluzione ad arbitri della controversia relativa alla domanda riconvenzionale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’esistenza della predetta clausola compromissoria”. Lamenta che la sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado sul punto, abbia pronunciato sulla domanda riconvenzionale delle due società di progettazione, riconoscendo loro a titolo di corrispettivo residuo un credito di Euro 33.109,43, che ha poi compensato con la maggiore somma da loro dovuta a RAGIONE_SOCIALE; ciò in quanto essa aveva tempestivamente eccepito l’esistenza del la clausola compromissoria e quindi il difetto di giurisdizione o di competenza o comunque la carenza di azione sulle domande riconvenzionali. Rileva che la sentenza ha dichiarato di adeguarsi sul punto al giudicato formatosi sulla sentenza parziale del Tribunale di Parma, che però aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dai progettisti e direttori dei lavori rispetto alle domande di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni proposte nei loro confronti da
RAGIONE_SOCIALE, mentre l’eccezione sollevata da RAGIONE_SOCIALE riguardava la diversa domanda di pagamento dei loro corrispettivi; quindi rileva che la devoluzione agli arbitri della domanda riconvenzionale delle società convenute non era stata esclusa dalla sentenza parziale di primo grado, ma affermata, per cui la sentenza è stata impropriamente richiamata dalla Corte d’appello.
9.1.Il motivo è infondato.
Esattamente la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il motivo di appello con il quale RAGIONE_SOCIALE si lamentava dell’omessa dichiarazione di incompetenza sulla domanda riconvenzionale delle società progettiste volte a ottenere il pagamento del corrispettivo residuo, per il fatto che l’eccezione di incompetenza era già stata rigettata dalla sentenza parziale passata in giudicato. L’affermazione della ricorrente, secondo la quale la sentenza parziale n. 21/2007 aveva rigettato soltanto l’eccezione di compromesso sollevata dalle società progettiste e aveva confermato che spettava alla competenza degli arbitri la cognizione sulle domande delle progettiste volte a ottenere il pagamento del corrispettivo non può essere recepita. La pronuncia della sentenza n. 21/2007 è stata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, con riguardo a tutte le domande proposte in causa, e perciò anche con riguardo alle domande di pagamento dei corrispettivi; il rigetto è stato pronunciato in via integrale, seppure nella motivazione della sentenza l’interpretazione della clausola fosse stata nel senso sostenuto dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE, per cui il rigetto è stato pronunciato sulla base della considerazione che neppure le domande delle progettiste, per il loro contenuto, rientrassero nell’ambito della clausola arbitrale. A fronte della pronuncia di integrale rigetto dell’eccezione di incompetenza, RAGIONE_SOCIALE non poteva riproporre la questione relativa all ‘esistenza della clausola compromissoria nel prosieguo del giudizio e quindi non poteva lamentarsi in appello che il
giudice di primo grado non avesse considerato che le domande proposte dalle progettiste in causa erano riservate agli arbitri; avrebbe soltanto potuto impugnare la sentenza parziale n.21/2007, censurandola per avere integralmente rigettato l’eccezione di incompetenza e non avere accolto la sua eccezione con riguardo alle domande dei progettisti. I n mancanza, il rigetto dell’eccezione di compromesso e la relativa dichiarazione della competenza del giudice ordinario passati in giudicato hanno per oggetto ogni domanda proposta in causa e coprono ogni questione relativa all’esclusione della competenza arbitrale sulle domande formulate in giudizio, con la conseguente inammissibilità della riproposizione dell’eccezione nel corso della causa.
RICORSO INCIDENTALE DI RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
10.Con il primo motivo di ricorso la società RAGIONE_SOCIALE deduce ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per non avere la sentenza impugnata valutato, in contrasto con le risultanze documentali e istruttorie, che l’incarico di progettazione assunto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era limitato alla progettazione artistica e che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha avuto alcuna responsabilità nella generazione dei vizi dell’opera lamentati da RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) -Violazione e falsa applicazione dell’art. 1292 c.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata errato nell’applicazione alla fattispecie delle norme civilistiche sulla solidarietà passiva -Error in procedendo in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la sentenza impugnata omesso la pronuncia/valutazione delle risultanze istruttorie in relazione agli artt. 134 e 112 c.p.c. -Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per non avere la sentenza impugnata valutato e interpretato correttamente il documento contrattuale recante la disciplina dell’incarico di
progettazione conferito da RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) alle RAGIONE_SOCIALE COGNOME (ora RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE)’. La società lamenta che siano stati rigettati il suo primo e il suo secondo motivo di appello sulla base dell’erroneo presupposto che, essendo stato l’incarico di progettazione conferito congiuntamente alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, fosse per questo sorta una obbligazione solidale tra le due società progettiste, nonostan te l’art. 1 dell’ Appendice del contratto di incarico avesse specificato che la quota di partecipazione di ciascuna società fosse al 50%; sostiene che da tale disposizione risulta che l’incarico di progettazione era stato conferito a ciascuna società al 50% e quindi non in solido, ribadendo che la COGNOME si era occupata solo della progettazione architettonica e artistica e la RAGIONE_SOCIALE della progettazione esecutiva e impiantistica e che ogni società doveva ritenersi tenuta a rispondere solo per i propri errori. Dichiara che dalle risultanze processuali è emerso che la società RAGIONE_SOCIALE non aveva alcuna responsabilità per i vizi lamentati, relativi al seminterrato, alla pavimentazione esterna e all’impianto fognario .
10 .1.Il motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, in ragione dell’introduzione del giudizio d’appello successivamente all’11 -9-2012 -la sentenza di primo grado impugnata n. 1567/2013 del Tribunale di Parma è stata depositata il 12-12-2013e all’introduzione del giudizio di cassazione prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”. In tale caso il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostra ndo che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3 28-2-2023 n. 5947 Rv. 667202 -01, Cass. Sez. 1 22-12-2016 n. 26774 Rv. 643244-03, per tutte). Al
contrario la ricorrente, limitandosi a lamentare che la Corte d’appello non abbia accolto le sue deduzioni svolte con il primo e il secondo motivo di appello, presuppone l’inesistenza di una diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e di secondo grado; solo nella memoria illustrativa la società svolge rilievi finalizzati a sostenere tale diversità, ma si tratta di rilievi tardivi al fine di integrare il motivo che è stato formulato in modo inammissibile.
10.2.Il motivo proposto ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. lamentando l’erronea interpretazione del contenuto dell’incarico conferito alle società progettiste è infondato.
E’ acquisito il principio che l’interpretazione del contratto, concretandosi in una operazione di accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico, si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito per cui il ricorrente, al fine di fare valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è tenuto altresì a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, o se lo stesso li abbia applicati sulla base di considerazioni illogiche o insufficienti, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente a quella accolta dalla sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass. Sez. 1 94-2021 n. 9461 Rv. 661265-01, Cass. Sez. 3 28-11-2017 n. 28319 Rv. 646649-01, Cass. Sez. 1 15-11-2017 n. 27136 Rv. 646063-01). Nella fattispecie la ricorrente si limita a sostenere che l’ Appendice del contratto, prevedendo una quota di partecipazione delle società progettiste al 50%, escludesse la loro responsabilità solidale e presupponesse che ognuna fosse responsabile per l’attività di
progettazione svolta, ma ciò non è utile a individuare i canoni di interpretazione contrattuale che sarebbero stati violati dalla pronuncia impugnata. La sentenza impugnata, immune sul punto da vizi logici e giuridici, ha osservato (pag. 9) che l’incarico di progettazione era stato conferito alle due società ‘congiuntamente’ con una unica convenzione stipulata il 18-9-1985, rispetto alla quale le due progettiste si configuravano come un unico soggetto, ossia come ‘unico gruppo di progettazione’, con la sola precisazione, all’art. 1 dell’ Appendice, che ‘la prestazione professionale oggetto della stessa Convenzione verrà fornita dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE in forma associata, con quota di partecipazione per ciascuna delle due società pari al 50%’; ha dichiarato che per effe tto della stipulazione del contratto le progettiste si erano impegnate solidalmente all’adempimento delle obbligazioni ivi pattuite . In questo modo la sentenza ha interpretato il contenuto dell’accordo intercorso tr a le parti, prendendo in considerazione anche la previsione della ‘quota di partecipazione per ciascuna delle due società pari al 50%’ ; ha escluso che quella previsione fosse finalizzata a derogare alla disposizione contrattuale relativa a ll’incarico conferito congiuntamente, in forza del quale le debitrici erano obbligate per la medesima prestazione e, di conseguenza, erano responsabili solidalmente ai sensi dell’art. 1292 cod. civ. Invece, la ricorrente si limita in sostanza a riproporre l’interpretazione del testo contrattuale che preferisce in quanto a sé favorevole, in termini irrilevanti in questa sede; ciò per il fatto che la ricorrente non individua quali canoni interpretativi sarebbero stati violati al fine di sostenere la sua tesi secondo la quale la clausola dell’Appendice -letteralmente finalizzata soltanto a escludere la solidarietà attiva delle progettiste in relazione al diritto al compensocomportasse anche il conferimento di incarico distinto al 50% alle due progettiste.
10.3.Ne consegue che sono infondate anche le deduzioni sull’erronea applicazione delle disposizioni sulla solidarietà passiva, perché la sentenza impugnata , accertato che l’incarico di progettazione era stato conferito congiuntamente, esattamente ha dichiarato che non assumevano rilevanza, nei rapporti con la committente, né il fatto che in fase esecutiva le due società avessero eventualmente proceduto a una ripartizione interna dei compiti, né la diversa efficienza causale delle singole condotte o la gravità delle colpe in sede di inadempimento, in quanto elementi che rilevavano solo nei rapporti interni tra le debitrici solidali , nel caso di esercizio dell’azione di regresso. Il principio relativo alla responsabilità solidale è esatto (cfr. Cass. Sez. 3 22-7-2005 n. 15431 Rv. 583800-01, per tutte) e non è neppure posto in discussione in termini conferenti dalla ricorrente incidentale , che si limita a sostenere l’inesistenza dei presupposti per la sua applicazione in ragione dell’assenza di solidarietà tra i progettisti in forza della previsione contrattuale. Al contrario, come già esposto, la sentenza impugnata ha individuato l’esistenza del vincolo solidale in ragione del fatto che l’incarico di progettazione era stato conferito alle due società come unico centro di progettazione e tale accertamento di fatto resiste alle censure della ricorrente incidentale società RAGIONE_SOCIALE.
10.4.Per le medesime ragioni è infondato il motivo anche laddove proposto ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. deducendo la nullità della sentenza che non si è pronunciata sulle risultanze istruttorie che avevano individuato i profili di responsabilità della società RAGIONE_SOCIALE. Non dovendo la Corte d’appello procedere all’accertamento della gravità delle rispettive colpe in mancanza della proposizione dell’azione di regresso, non aveva neppure motivo di esaminare analiticamente le risultanze delle consulenze d ‘ufficio in ordine alla riferibilità dei vizi alla progettazione architettonica o alla progettazione degli impianti. Non risulta dalla sentenza impugnata l’esistenza di vizi addebitabili
esclusivamente ai direttori dei lavori o ai committenti e quindi sulle relative questioni non è configurabile vizio della sentenza denunciabile ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., per la ragione già esposta in ordine al fatto che il vizio di motivazione è rilevante esclusivamente se risulta dal testo della sentenza, a prescindere dalle altre risultanze processuali.
11.Con il secondo motivo di ricorso la società RAGIONE_SOCIALE deduce ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co.1 n.3 e n.4 c.p.c. per avere la sentenza impugnata omesso (o, comunque, errato) nel pronunciarsi, rigettandola, sull’autonoma domanda di manleva svolta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei Direttori dei lavori – violazione degli artt. 2049 e 2055 c.c. in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in rela zione all’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata considerato che alcuni vizi e difetti dell’opera, secondo le risultanze della C.T.U., sono derivati anche dal fatto e colpa della stessa committente RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) e dei direttori de i lavori’. La società lamenta che sia stato rigettato il suo terzo motivo di appello, con il quale aveva censurato la sentenza di primo grado per avere escluso la responsabilità della committenza e dei direttori dei lavori, pur accertando errori da parte loro; lamenta che sia stato rigettato anche il quarto motivo, confondendo l’azione principale e l’azione di manleva , in violazione dell’art. 106 cod. proc. civ. e perciò dichiarando la decadenza, oltre che dell’azione ex art. 1669 cod. civ. proposta dalla committenza, anche dell’azione di manleva proposta da COGNOME nei confronti dei direttori dei lavori, nonché per non avere tenuto conto della responsabilità della committenza e del direttore lavori ai fini della riduzione dei compensi. Evidenzia che la società RAGIONE_SOCIALE aveva proposto nei confronti dai terzi che aveva chiamato in causa in qualità di direttori dei lavori COGNOME, COGNOME e COGNOME una
autonoma azione di manleva, per il caso di accoglimento delle domande attoree e perciò non solo della domanda di risarcimento dei danni, ma anche della domanda di riduzione del corrispettivo; rileva che tale domanda non era incompatibile con la domanda di riduzione del compenso e doveva essere esaminata autonomamente; sostiene che la riduzione del compenso dovesse essere valutata tenendo conto della responsabilità anche della committente e dei direttori dei lavori, per cui la riduzione del compenso avrebbe dovuto essere di minore entità e comunque non essere posta a carico della società RAGIONE_SOCIALE, che non aveva responsabilità per i vizi. Quindi lamenta che la sentenza, pur riconoscendo quanto affermato in sede di c.t.u. in ordine agli errori dei direttori dei lavori, non ne abbia fatto derivare alcuna conseguenza, nulla dicendo neppure in ordine alla responsabilità della committenza.
11.1.Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio della pronuncia impugnata.
La sentenza non contiene soltanto le affermazioni censurate dalla ricorrente COGNOME, ma ha anche dichiarato che i direttori dei lavori erano terzi rispetto alla convenzione intercorsa tra la committente e le progettiste e il disciplinare di incarico per la direzione dei lavori del 1212-1988 non aveva attribuito ai direttori dei lavori alcun compito di progetta zione né di controllo sull’attività progettuale. A fronte di questi dati, la sentenza ha richiamato il principio secondo il quale il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo che il committente ritiene di non potere svolgere di persona, sicché ha l’obbligo di vigilare che l’opera sia eseguita in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l’appaltatore per i difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l’attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di
verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto (Cass. Sez. 2 19-9-2016 n. 18285 Rv. 641077-01). Quindi la sentenza ha escluso che i direttori dei lavori non solo potessero essere destinatari del ‘rimedio manutentivo’ e perciò potesse essere a loro estesa la domanda di riduzione del corrispettivo, ma anche che essi potessero essere chiamati in manleva da parte delle società progettiste, nei cui confronti era stata proposta la domanda di riduzione del corrispettivo riferito esclusivamente alle prestazioni da loro rese, estranee al contenuto dell’incarico conferito ai direttori dei lavori.
Nessuno degli argomenti svolti dalla società RAGIONE_SOCIALE è idoneo a fare emergere l’erroneità della pronuncia, perché la proposizione della domanda di manleva richiedeva l’individuazione del titolo che la giustificasse, la sentenza impugnata ha escluso l’esis tenza di tale titolo per il fatto che a carico delle società progettiste era stata posta solo la conseguenza del loro inadempimento, riferito alle prestazione aventi a oggetto il progetto, con riguardo alle quali i direttori dei lavori non avevano alcun obbligo. Di conseguenza non ha rilievo, al fine di individuare il titolo dell’azione di manleva, il richiamo agli artt. 2049 e 2055 cod. civ., non essendo tali disposizioni utili a ritenere che i direttori dei lavori dovessero tenere indenni le società progettiste delle conseguenze del loro stesso inadempimento. Nessuna delle deduzioni svolte dalla società è utile a ritenere, in termini ammissibili nel giudizio di legittimità, che la sentenza impugnata abbia posto a carico delle società progettiste le conseguenze degli inadempimenti imputabili ai direttori dei lavori e alla committente: la sentenza impugnata ha considerato la deduzione della società RAGIONE_SOCIALE in ordine al fatto che vi fossero stati errori della committente e dei direttori dei lavori (pag. 10) e ha altresì dato atto (pag.11) che in sede di riduzione del prezzo il Tribunale aveva tenuto conto dei vizi imputabili alla direzione lavori, e perciò delle conseguenze della violazione degli specifici doveri esistenti
in capo ai direttori dei lavori , al fine di escluderne l’impatto sulla riduzione del corrispettivo posto a carico delle società progettiste.
Invece, laddove il motivo è volto a sostenere l’esistenza di errori imputabili alla committente e non ai progettisti, il motivo è evidentemente finalizzato a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e quindi avrebbe potuto essere proposto soltanto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.; non ricorrono le condizioni per qualificare esattamente le deduzioni nel paradigma di cui al quinto comma dell’art. 360 co.1 cod. proc. civ., stante la preclusione della ‘doppia conforme’, non essendovi deduzioni finalizzate a sostenere la diversità tra le ragioni poste dalla sentenza di primo e da quella di secondo grado a fondamento della decisione.
11.2.Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui sostiene che la riduzione del corrispettivo avrebbe dovuto essere posta interamente o in maggiore parte a carico della società RAGIONE_SOCIALE, a causa della sua esclusiva o prevalente responsabilità; ciò perché, stante la statuizione sulla responsabilità solidale delle due società progettiste nei confronti della società committente, il dato è irrilevante nei confronti della committente e da valutare nel giudizio di regresso.
11.3.Si evidenzia che la pronuncia di rigetto sul secondo motivo della società RAGIONE_SOCIALE è limitata all’azione di manleva proposta in relazione alla domanda di riduzione del corrispettivo, sulla quale ha pronunciato la sentenza impugnata; rimane assorbita ogni questione relativa alla domanda di manleva con riguardo al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, in quanto tale domanda non è stata esaminata nel merito dalla sentenza impugnata, come necessario al fine di accertare se sussistano i presupposti della manleva. Ciò, al fine di evidenziare che la domanda di manleva della società RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei direttori dei lavori potrà essere esaminata dal giudice del rinvio, nel ricorrere dei relativi presupposti, in relazione alla
domanda della committente nei confronti delle società progettiste di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.
12.Con il terzo motivo la società RAGIONE_SOCIALE deduce ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata, nella riduzione del corrispettivo in danno alla RAGIONE_SOCIALE, considerato, sulla base delle risultanze documentali e istruttorie, che la predetta società non ha avuto responsabilità alcuna, o comunque, ha avuto una responsabilità attenuata nella causazione dell’evento dannoso lamentato da RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) -Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co.1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. e violazione dell’art. 1224 del c.c., per avere la sentenza impugnata del tutto disatteso la domanda, proposta in subordine dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME, di riconoscimento degli interessi legali moratori sul credito riconosciutole dalla RAGIONE_SOCIALE e da quest’ultima posto in compensazione al maggior credito (erroneamente) riconosciuto a favore di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE)’. Lamenta che la sentenza impugnata abbia rigettato il suo quinto motivo di appello, con il quale aveva censurato la sentenza di primo grado per non avere riconosciuto gli interessi sulla somma a credito della società RAGIONE_SOCIALE e per averli invece riconosciuti sulla somma a credito di RAGIONE_SOCIALE e con il quale aveva censurato la pronuncia sulle spese di lite della sentenza di primo grado; ulteriormente sostiene che la società RAGIONE_SOCIALE non aveva avuto alcuna responsabilità nell ‘insorgenza dei vizi e quindi non doveva essere condannata a pagare alcunché, deducendo altresì la disparità di trattamento in ordine al riconoscimento degli interessi.
12.1.In ordine al riparto delle spese di lite di primo grado, il motivo risulta assorbito, in quanto il giudice del rinvio dovrà esaminare la domanda di risarcimento del danno per inadempimento e, all’esito d ella relativa decisione, dovrà nuovamente esaminare anche la questione
relativa al riparto spese di lite, da decidere facendo applicazione del principio della soccombenza valutata sulla base dell’esito complessivo del giudizio (Cass. Sez. 3 12-4-2018 n. 9064 Rv. 648466-01, Cass. Sez. L 1-6-2016 n. 11423 Rv. 639931-01).
In ordine agli interessi sul corrispettivo residuo, il motivo è infondato in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto che la committente fosse credit rice dell’importo di Euro 100.000,00 a titolo di corrispettivo non dovuto e da tale somma ha detratto il corrispettivo residuo spettante alle progettiste di Euro 33.109,00, con il conseguente riconoscimento degli interessi solo sulla differenza. La pronuncia è corretta, in quanto il credito residuo delle progettiste non era neppure venuto a esistenza, a fronte del fatto che il corrispettivo contrattualmente previsto era maggiore di quello spettante alle progettiste, come riconosciuto in giudizio in ragione dell’accoglimento della domanda di riduzione del corrispettivo; quindi, quel corrispettivo non aveva neppure mai prodotto interessi, che sono stati correttamente riconosciuti dalla sentenza impugnata solo sulla differenza a favore della società committente.
12.2.Le ulteriori deduzioni svolte nel motivo sono inammissibili, sia in quanto il motivo proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. è inammissibile per la c.d. ‘doppia conforme’, come sopra già esposto, sia perché gli argomenti sono finalizzati a riproporre gli argomenti già svolti nei precedenti motivi senza l’individuazione di motivi di ricorso sussumibili in una delle ipotesi dell’art. 360 co. 1 cod. proc. civ.
13. In conclusione, con riguardo al ricorso di RAGIONE_SOCIALE, sono accolti il primo motivo, il secondo motivo, il quinto motivo -questo nei limiti di cui in motivazione; sono rigettati il sesto, il settimo e l’ottavo motivo; è rigettato e assorbito nei termini esposti il quarto motivo, è integralmente assorbito il terzo motivo.
Con riguardo al ricorso di RAGIONE_SOCIALE, è rigettato il primo motivo, sono rigettati e assorbiti nei termini esposti il secondo e il terzo motivo.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi di ricorso di RAGIONE_SOCIALE accolti, con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, che deciderà facendo applicazione dei principi esposti e attenendosi a quanto sopra ritenuto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Non ricorrono le condizioni per la pronuncia ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 in relazione al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato neppure con riguardo al ricorso incidentale, che non è stato integralmente rigettato in ragione dell’assorbimento di motivi nei termini esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo motivo, il quinto motivo -questo nei limiti di cui in motivazione- del ricorso di RAGIONE_SOCIALE, rigetta il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE, rigetta parzialmente il quarto motivo, per il resto assorbito, assorbito anche il terzo motivo;
rigetta il primo motivo di ricorso di RAGIONE_SOCIALE, rigetta parzialmente il secondo e il terzo motivo, per il resto assorbiti;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione