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Responsabilità consiglieri: doveri e sanzioni

Un ex consigliere di amministrazione non esecutivo di un istituto bancario ha impugnato una sanzione della Banca d’Italia per carenze gestionali. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la sua responsabilità consiglieri e chiarendo che anche gli amministratori senza deleghe hanno un dovere di vigilanza attiva e di agire informati, specialmente in presenza di segnali di allarme. La Corte ha inoltre precisato che, in materia di sanzioni amministrative, vige una presunzione di colpa, e spetta quindi al sanzionato dimostrare di aver agito senza colpevolezza.

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Responsabilità consiglieri: la Cassazione delinea i doveri di vigilanza

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato i principi cardine in materia di responsabilità consiglieri di amministrazione non esecutivi di istituti bancari, chiarendo l’estensione dei loro doveri di vigilanza e l’onere della prova in caso di sanzioni amministrative. La decisione offre importanti spunti di riflessione per chiunque ricopra cariche societarie, soprattutto in settori regolamentati come quello bancario.

Il caso esaminato riguardava l’impugnazione di una sanzione pecuniaria di 60.000 euro, irrogata dalla Banca d’Italia a un ex consigliere di amministrazione di una banca per carenze nel governo societario, nella gestione dei rischi e nei controlli interni. Dopo il rigetto in Corte d’Appello, il consigliere ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando diverse questioni procedurali e di merito.

I Fatti di Causa

L’organo di vigilanza bancario aveva sanzionato l’intero consiglio di amministrazione di un istituto di credito per una serie di violazioni, tra cui il mancato rispetto dei requisiti patrimoniali e carenze nel processo di erogazione del credito. Uno dei consiglieri, privo di deleghe esecutive, ha contestato la sanzione, sostenendo di non essere responsabile in quanto non direttamente coinvolto nella gestione operativa e non messo in condizione di conoscere le irregolarità.

Il suo ricorso si basava su sei motivi, che spaziavano da vizi procedurali (come l’applicazione di un rito processuale ritenuto obsoleto e la violazione della delega legislativa) a questioni sostanziali, incentrate sulla presunta assenza di colpa e sulla richiesta di applicazione di una normativa successiva più favorevole.

La responsabilità dei consiglieri non esecutivi

Il punto centrale della sentenza riguarda la definizione della responsabilità consiglieri non esecutivi. Il ricorrente sosteneva che la sua responsabilità potesse sorgere solo in presenza di evidenti segnali di allarme che lo avrebbero dovuto indurre ad agire. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato questa visione riduttiva.

I giudici hanno affermato un principio consolidato: i consiglieri non esecutivi, specialmente in una società bancaria, sono tenuti ad agire in modo informato e, in virtù della loro professionalità, hanno il dovere di contribuire a un governo efficace dei rischi. Questo dovere non si esaurisce nell’attesa di segnalazioni da parte degli organi esecutivi, ma implica un ruolo attivo nel monitoraggio delle scelte gestionali.

L’onere della prova e la presunzione di colpa

Un altro aspetto cruciale affrontato dalla Corte è quello dell’onere della prova. Nelle sanzioni amministrative vige il principio della presunzione di colpa, stabilito dalla Legge n. 689/1981. Questo significa che, una volta che l’autorità (in questo caso, la Banca d’Italia) ha dimostrato l’esistenza della violazione oggettiva, spetta al soggetto sanzionato provare di aver agito in assenza di colpevolezza.

Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui il consigliere non era riuscito a superare tale presunzione, avendo omesso di esercitare un’efficace attività di controllo pur in presenza di segnali di allarme descritti nella relazione ispettiva. Di fronte a queste conclusioni, il ricorrente in Cassazione si è limitato a contrapporre una propria lettura dei fatti, insufficiente a scalfire la decisione di merito.

Le Questioni Procedurali e il Diritto Transitorio

La Corte ha respinto anche le censure di natura procedurale. In particolare, ha ritenuto infondato il dubbio di legittimità costituzionale sulla norma che ha modificato il rito per l’impugnazione delle sanzioni, chiarendo che la delega legislativa era sufficientemente ampia da includere anche gli aspetti processuali.

Inoltre, ha confermato la corretta applicazione del rito previgente (camerale) in base al principio tempus regit actum, secondo cui i processi pendenti al momento di una modifica normativa continuano a essere disciplinati dalla legge in vigore al momento della loro instaurazione, senza che ciò costituisca una violazione del principio di uguaglianza o del diritto a un giusto processo.

Le motivazioni

La Corte Suprema ha motivato il rigetto di tutti i motivi di ricorso basandosi su orientamenti giurisprudenziali consolidati. Per quanto riguarda la responsabilità consiglieri non esecutivi, ha ribadito che questi hanno un dovere di agire informati che non si limita alla ricezione passiva di informazioni, ma impone un ruolo proattivo nel monitoraggio, soprattutto in un settore ad alto rischio come quello bancario. La presenza di segnali di allarme, anche non espliciti, attiva un dovere di intervento. In materia di sanzioni amministrative, la Corte ha confermato la validità della presunzione di colpa, che inverte l’onere della prova sul sanzionato. Le questioni procedurali sono state risolte applicando il principio generale del tempus regit actum, escludendo violazioni costituzionali o del diritto europeo. Infine, è stata negata l’applicazione retroattiva della legge più favorevole (lex mitior) in ambito di sanzioni amministrative, principio che non gode della stessa copertura costituzionale prevista in materia penale.

Le conclusioni

La sentenza consolida un quadro di severità e rigore riguardo ai doveri degli amministratori bancari, inclusi quelli senza deleghe operative. La decisione sottolinea che la carica di consigliere comporta una responsabilità intrinseca di vigilanza attiva, non delegabile né eludibile attraverso una condotta passiva. Per gli operatori del settore, emerge la chiara indicazione che, in caso di contestazioni da parte delle autorità di vigilanza, sarà necessario fornire una prova concreta e circostanziata della propria diligenza e dell’assenza di colpa per superare la presunzione legale. La pronuncia ribadisce, infine, la netta distinzione tra il regime delle sanzioni penali e quello delle sanzioni amministrative, con importanti conseguenze sul piano delle garanzie procedurali e dell’applicazione della legge nel tempo.

Qual è la responsabilità di un consigliere di amministrazione non esecutivo in una banca?
Un consigliere non esecutivo è tenuto ad agire in modo informato e a esercitare una funzione di monitoraggio attivo sulle scelte degli organi esecutivi. Non può limitarsi a un ruolo passivo, ma deve contribuire a un governo efficace dei rischi, attivandosi in presenza di segnali di allarme per prevenire o mitigare eventi dannosi. La sua responsabilità non è esclusa dalla semplice mancanza di deleghe operative.

In caso di sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, su chi grava l’onere di provare la colpa?
Grava sul soggetto sanzionato. In base alla normativa di riferimento (L. 689/1981), vige una presunzione di colpa. L’autorità di vigilanza ha l’onere di provare i fatti costitutivi dell’illecito (la condotta oggettiva), dopodiché spetta all’amministratore dimostrare di aver agito in assenza di colpevolezza, fornendo la prova di una condotta diligente e adeguata alle circostanze.

Una modifica normativa successiva che introduce un trattamento sanzionatorio più favorevole si applica retroattivamente alle violazioni già commesse?
No. La Corte ha stabilito che, in materia di sanzioni amministrative, vige il principio dell’irretroattività. Le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore di una nuova disciplina continuano a essere regolate dalle norme vigenti al momento della loro commissione. Il principio della retroattività della legge più favorevole (lex mitior) non si applica automaticamente come in ambito penale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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