fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità civile da inadempimento di contratto

Diritto al ristoro, responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell’inadempimento del debitore.

Pubblicato il 07 June 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 787/2022 pubblicata il 31/05/2022

nella causa civile iscritta al n. r.g. 4840/2020 promossa da:

XXX (c.f.)

PARTE ATTRICE

contro

YYY (cf. ).

PARTE CONVENUTA/CONTUMACE

Conclusioni delle parti

Parte attrice ha concluso come da udienza del 24 marzo 2022 svoltasi in forma scritta e note depositate in va telematica:

Per l’attore XXX: “NEL MERITO 1) Accertare e dichiarare che il Sig. XXX stipulava con l’impresa individuale YYY, e dunque con il Sig. YYY, nelle forme e nelle circostanze di cui al presente atto di citazione, contratto avente a oggetto l’installazione di caldaia a pellets con relativi collegamenti all’impianto di termosifoni e produzione di acqua calda sanitaria mediante bollitore connesso a caldaia a pellets con integrazione del solare termico; 2) accertare e dichiarare, altresì, l’avvenuto pagamento da parte del Sig. XXX del corrispettivo pattuito in sede contrattuale per la somma pari a € 8.525,00; 3) accertare e dichiarare il grave inadempimento delle obbligazioni assunte da parte dell’impresa individuale YYY, e dunque del Sig. YYY, nonché la sua responsabilità, per aver, nelle circostanze di cui in premessa, assunto un comportamento negligente, imprudente, imperito, ledendo anche il legittimo affidamento dell’attore; 4) conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra il Sig. XXX e l’impresa individuale YYY, e dunque il Sig. YYY, per fatto e colpa a quest’ultimo esclusivamente imputabili; 5) per l’effetto, condannare l’impresa individuale YYY, e dunque il Sig. YYY, alla ripetizione del corrispettivo ricevuto per € 8.525,00, oltre interessi compensativi o legali dalle singole spese al saldo; 6) conseguentemente condannare, altresì, l’impresa individuale YYY, e dunque il Sig. YYY, al risarcimento del danno patrimoniale presente e futuro – oltre interessi compensativi o legali dal fatto al saldo, e oltre rivalutazione monetaria – che da tale responsabilità della controparte, e così per le ragioni di cui in premessa, ne è scaturita e ne scaturirà in capo all’attore, anche nella misura ritenuta di Giustizia; 7) condannare, inoltre, l’impresa individuale YYY, e dunque il Sig. YYY, al pagamento dei compensi professionali e delle spese di causa e di negoziazione assistita, oltre spese generali, oltre IVA e CNAP come per legge, e oltre spese di CTU e CTP; 8) dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA Ad integrazione degli scritti difensivi, e ferme le deduzioni istruttorie tutte già articolate in atti, la difesa dell’attore con riguardo alle prove orali, chiede l’ammissione dei capitoli di prova di cui in premessa all’atto di citazione, da intendersi qui integralmente riportati, trascritti e preceduti dalle parole “vero è”, nonché dei seguenti ulteriori capitoli di prova: 1. “Vero è che, alla fine di novembre e all’inizio di dicembre 2019, l’impresa individuale YYY giungeva a casa del Sig. XXX, a, e ivi intraprendeva lavori aventi a oggetto l’installazione di una nuova caldaia”; (a teste: Sig. ***) 2. “Vero è che, alla fine di novembre e all’inizio di dicembre 2019, l’impresa individuale YYY giungeva a casa del Sig. XXX, a, e ivi trasportava il puffer corrispondente a quello di cui a foto che si rammostrano (Cfr. Doc. 9 fascicolo parte attrice)”; (a teste: Sig.***) 3. “Vero è che, alla fine di novembre e all’inizio di dicembre 2019, l’impresa individuale YYY giungeva a casa del Sig. XXX, a, lasciava i lavori nello stato corrispondente a quello di cui alle foto che si rammostrano (Cfr. Doc. 9 fascicolo parte attrice)”; (a teste: Sig. ***) 4. “Vero è che le foto che le si rammostrano (Doc. 9 fascicolo attoreo) corrispondono allo stato dei lavori come lasciato dall’impresa YYY a dicembre 2019 presso la casa del Sig. XXX, a”; (a teste: Sig. ***) 5. “Vero è che le foto che le si rammostrano (Doc. 9 fascicolo attoreo) corrispondono alla situazione di fatto, allo stato attuale, dei lavori svolti dall’impresa YYY a dicembre 2019 presso la casa del Sig. XXX, a”; (a teste: Sig. De Vivo Luciano) Si indica quale testimone: 1) Sig. *** (C.F.),”

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. XXX evocava in giudizio YYY (di seguito anche YYY) al fine di ottenere, previo accertamento dell’inadempimento, la dichiarazione di risoluzione del contratto stipulato con la ditta convenuta e, conseguentemente, la restituzione delle somme corrisposte nonché il risarcimento del danno.

L’attore a fondamento della propria domanda, deduceva che: in data 05.10.2019 aveva stipulato il contratto “rif. n. OF 19094 011019” con la ditta YYY consistente nell’installazione di caldaia a pellets con relativi collegamenti all’impianto di termosifoni e produzione di acqua calda sanitaria mediante bollitore, connesso a caldaia a pellets, con integrazione del solare termico; le parti avevano pattuito un compenso pari a € 8.525,00, il cui versamento era suddiviso in due fasi: un primo pagamento pari a € 1.000,00 “a titolo di caparra confirmatoria” al momento della stipula dell’accordo e il versamento della rimanente parte per € 7.525,00 “a inizio lavori”, previsto per la data del “21/11/2019” con una durata pari a “circa 5/7 giorni”; malgrado integrale pagamento degli importi e l’emissione delle relative fatture, i lavori non erano stati ultimati; malgrado diffide formali persisteva l’inerzia dell’impresa; l’attore contattava altra società per una caldaia sostitutiva; sussistevano le condizioni per la risoluzione del contratto ex art. 1218 c.c. nonché risarcimento del danno ex art. 1228 c.c.

Pur ritualmente evocata n giudizio YYY non si costituiva restando contumace.

Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e CTU, all’udienza del24 marzo 2022 , svoltasi in forma scritta, il difensore della parte attrice insisteva nelle proprie conclusioni mediante deposito di nota scritta , e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ai sensi dell’art. 190 secondo comma c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

In punto di fatto costituisce circostanza dedotta dall’attore XXX e debitamente documentata che in data 05.10.2019 quest’ultimo stipulava il contratto “rif. n. OF 19094 011019” con la ditta YYY in ragione del quale quest’ultima si impegnava a eseguire l’installazione di caldaia a pellets con relativi collegamenti all’impianto di termosifoni e produzione di acqua calda sanitaria mediante bollitore connesso a caldaia a pellets con integrazione del solare termico a fronte di un compenso complessivo pari a € 8.525,00 (doc.1).

Sulla base delle previsioni negoziali, il versamento era suddiviso in due fasi: un primo pagamento pari a € 1.000,00 “a titolo di caparra confirmatoria” al momento della stipula dell’accordo e il versamento della rimanente parte per € 7.525,00 “a inizio lavori”, previsto per la data del “21/11/2019” con una durata pari a “circa 5/7 giorni”.

In secondo luogo, risulta puntualmente documentato che il Sig. XXX disponeva il primo bonifico bancario per € 1.000,00 in favore della YYY Solare in data 11.10.2019 (cfr. doc. 3) a seguito di cui, la YYY trasmetteva a mezzo mail la fattura e n. FPR 119/19 del 10.10.2019 (cfr. doc. 4); parimenti, in fase successiva il Sig. XXX provvedeva alla corresponsione dell’ulteriore somma pattuita di € 7.525,00, attraverso due bonifici bancari rispettivamente di € 4.939,00 e per € 2.585,99 (Cfr. doc. 5 e 6) e, a seguito, venivano emesse da YYY (e trasmesse a mezzo mail) le relative fatture, rispettivamente nuXXX FPR 144/19 e FPR 145/19 (doc. 7 e 8)

L’attore ha puntualmente dedotto inadempimento della ditta incaricata in termini di mancata realizzazione delle opere oggetto di contratto, supportando le proprie argomentazioni da rilevante e significativa documentazione quali riproduzioni fotografiche dello stato delle opere (doc. 9 )

A riguardo, secondo giurisprudenza consolidata “le fotografie costituiscono prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sì che la controparte che voglia inficiarne l’efficacia probatoria, non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l’ha prodotta intende con essa provare, ma ha l’onere di disconoscere tale conformità “(in termini Cass. 9.4.2009 n.8682; Cass. 13.2.2004, n. 2780; Cass. 26 giugno 1998, n. 6322).

Le fotografie ritualmente prodotte in giudizio non sono state ritualmente disconosciute da parte convenuta , in ragione della contumacia della stessa (su cui amplius infra) e sono pertanto da intendersi riconosciute.

Inoltre , sono state prodotte plurime diffide di completamento lavori (doc. 10 e 11)

In punto di diritto, il rapporto giuridico intercorso è assimilabile al contratto di opera, in considerazione della prevalenza , sul piano teleologico, del facere rispetto al dare, che determina la non configurabilità di compravendita, e in assenza di un’organizzazione imprenditoriale strictu sensu intesa , essendo la YYY ditta individuale, configurando tale ultimo elemento dirimente al fine di escludere la fattispecie di appalto.

Sotto ulteriore e connesso profilo, in analogia a quanto la preferibile giurisprudenza riconosce nella fattispecie di appalto estensibile per eadem ratio al contratto di opera “finchè l’opera non sia, espressamente o tacitamente, accettata, l’applicazione all’appalto del principio generale che governa l’adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull’esattezza dell’adempimento dell’obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell’opera è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza dei vizi, gravando sull’appaltatore, debitore della prestazione, l’onere di provare di avere eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte” (in termini Cass.09.08.2013, n. 19146; Cass. 20.1.2010, n. 936).

In adesione a tale orientamento, stante l’assenza di accettazione, gravava su parte convenuta l’onere di aver correttamente adempiuto all’obbligazione.

Tanto premesso in punto di diritto, a fronte della puntuale ricostruzione in atti supportata dalla documentazione sopra esposta, è stata disposta CTU al fine di accertare l’effettiva condizione dell’impianto nonché eventuali danni ulteriori subiti dall’attore.

La relazione del CTU, basata sui documenti di causa e plurimi sopralluoghi, risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, supportata da ampia e significativa documentazione anche fotografica, elaborata in contraddittorio con la parte costituita, e condivisibile nelle conclusioni.

Il CTU, in particolare, dopo una sintetica ma esauriente descrizione della tipologia di impianto oggetto di contratto, in ordine a specifico quesito circa lo stato realizzativo e le condizioni attuali , ha anzitutto specificato che “Gli elementi visibili e presenti presso l’abitazione del sig. XXX nella zona vlocale tecnico sono i seguenti: Sistema di accumulo sanitario tipo Bolly 2 ST WB 400 STD (Foto 1) Gruppo di circolazione (Foto 2) Accessori condotto fumario (Foto 3) Tubazioni a servizio pannelli solari (Foto 4) Pannelli solari (Foto 5) Una caldaia murale (Foto 6) tipo MCN anno 1990” (sic relazione pag. 3)

Sul piano valutativo , il CTU ha quindi precisato che” Come si può dedurre dalle foto annesse, ove indicato nei punti evidenziati in rosso, si palesa che l’impianto presente in loco non risulta essere né attivo né funzionante. Non è presente la caldaia funzionante a pellet citata nel preventivo. Le condizioni attuali sono pertanto di alcune componenti dell’impianto preventivato dal fornitore YYY Solare posizionate in loco, delle quali non è stato completato il collegamento, la prova di funzionamento ed il conseguente collaudo e lo stesso risulta incompiuto. L’impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria proposto non risulta essere attivo e funzionante.” (sic relazione pag.4)

In ragione di specifica deduzione di parte attrice circa la necessità di adoperarsi per l’acquisizione caldaia sostituiva, supportata da documentazione (cfr doc. 12) è stato formulato al CTU specifico quesito circa la congruità della spesa esposta; orbene, sul punto, all’esito di puntuale elaborazione di stima, il CTU, dopo aver quantificato in €3835, 92 e 3954,17 le due soluzioni prospettate, ha concluso che “Dati i due elenchi citati in precedenza si conclude che le due soluzioni proposte da parte attrice risultano congrue nel loro valore economico per la caldaia sostitutiva proposta. “ (sic relazione pag. 5)

Infine, il CTU, ha determinato il danno per il quantitativo di energia consumata in misura maggiore rispetto a quanto in caso di tempestiva sostituzione dell’impianto; segnatamente il citato calcolo risulta essere basato sulla tipologia di fabbricato in esame, le tipologie di murature e di serramenti esistenti.

All’esito di puntuali calcoli analiticamente esposti (cfr. pag. 6) , il CTU ha concluso nel senso “Da quanto si può evincere dalla proposta di riqualificazione energetica, partendo da uno stato di fatto che si può ricondurre ad una lettera G, a fronte di un consumo presuntivo di € 3.520,00 anno, data la tipologia del fabbricato in esame, si può notare che con la sostituzione del vecchio generatore di calore con uno del tipo a biomassa (come la tipologia prevista in fase di preventivo) e con il supporto di un pannello solare termico, il risparmio si allinea a circa 900 € anno come si evince dalla tabella sopra esposta e riconducibile alla lettera A1 di classe energetica del fabbricato. Si può stimare un risparmio di circa 900 € / anno sul consumo di combustibile” (sic relazione pag. 9)

Alla luce delle deduzioni attoree e delle conclusioni della CTU risulta anzitutto accertato un grave inadempimento della YYY in ordine alle prestazioni oggetto di contratto; i lavori non solo non erano eseguiti a regola d’arte ma a fortori, malgrado il pagamento dell’intero prezzo, l ‘impianto non era ultimato, impedendo quindi l’utilizzo dello stesso e la fruizione dell’energia necessaria per il riscaldamento dell’immobile; ciò, malgrado le plurime diffide.

Tale inadempimento è di non scarsa importanza ex art. 1455 in quanto relativo specificatamente all’oggetto contrattuale e idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.

Parte convenuta, malgrado ritualmente evocata in giudizio, non si è costituito restando contumace.

Il preferibile orientamento, in giurisprudenza e dottrina, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall’art. 116 c.p.c., comma 2). (Cass. 29.3.2007 n. 7739 Cass.., 20.02.2006, n. 3601 secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall’attore a fondamento della propria domanda…tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 4301)”. Nell o stesso senso Cass. 6.2.1998 n. 1293)

In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte della convenuta, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall’esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice , allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l’atto di citazione già conteneva nel suo corpo un’analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall’attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898 Trib. Genova 20.1.2016 n. 209 Tribunale Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275).

Tale conclusione rileva a fortiori nella fattispecie in esame in cui la parte convenuta aveva ricevuto già invito per la negoziazione assistita e inoltre plurime diffide formali via preventiva rispetto al giudizio.

In ragione di esposto risultano pertanto rafforzate le risultanze istruttorie, come emerse all’esito dell’istruttoria.

Alla risoluzione del contratto, conseguono obblighi restitutori a carico di entrambe le parti; segnatamente in via generale, come rilevato ancora recentemente dalla preferibile giurisprudenza di legittimità “nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458 c.c., comma 1) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l’insorgenza dell’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente. La sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite. Con la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa ex art. 1458 c.c., si verifica, quindi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale “restitutio in integrum”: tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi. L’obbligazione restitutoria non ha, pertanto, natura risarcitoria, derivando dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni” ( in termini Cass.21.06.2013, n. 15705 ex plurimis: Cass. 19.5.2003 n. 7829; Cass. 11.3.2003 n. 3555; Cass. 14.1.2002 n. 341; Cass. 4.6.2001 n. 7470).

In adesione a tale orientamento, grava su parte convenuta la restituzione delle somme ricevute quale prezzo del contratto; YYY è quindi anzitutto tenuta alla restituzione dell’intero importo conseguito a titolo di prezzo pari a €8525,00.

Pur consapevole di indirizzi difformi, secondo il preferibile e ormai maggioritario orientamento relativo agli obblighi restitutori conseguenti allo scioglimento del sinallagma contrattuale “l’obbligo restitutorio relativo all’originaria prestazione pecuniaria (anche in favore della parte non inadempiente)… ha natura di debito di valuta e, come tale, non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da allegarsi e provarsi dal creditore – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell’ art.1224 c.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5639 del 12/03/2014, Rv. 630187).” (In termini con giurisprudenza citata Cass. 05.11.2015, n. 22664)

Conseguentemente sull’importo indicato sono dovuti interessi nella misura legale dalla data di ciascun pagamento per l’importo corrisposto e fino all’effettivo soddisfo.

In ordine alla posizione dell’attore nei confronti della convenuta, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come “ tale obbligo restitutorio scaturente dalla pronuncia di risoluzione, pur verificandosi sul piano sostanziale “di diritto”, e’ soggetto, sotto il profilo processuale, all’onere della domanda di parte; pertanto, la condanna alla restituzione delle prestazioni rimaste senza causa non puo’ essere adottata d’ufficio dal giudice, atteso che rientra nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, spettando ad esse soltanto decidere se chiedere, o meno, la restituzione delle prestazioni rimaste senza causa” ( in termini recentemente Cass. 26.07.2016, n. 15461; cfr., ex plurimis, Cass. 29.01.2013 n. 2075, Cass. 20.10.2005 n. 20257).

Conseguentemente, stante la contumacia della convenuta, non viene disposta alcuna condanna alla restituzione dei beni oggi in possesso del sig. XXX alla YYY

Questione diversa si pone con riferimento alla domanda risarcitoria; il risarcimento del danno conseguentemente a inadempimento include tanto il danno emergente quanto il lucro cessante “in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta” ex art. 1223 c.c.

A riguardo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell’inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass., 5 marzo 1973, n. 608).” (In termini con giurisprudenza citata Cass. 03.12.2015, n. 24632)

Tanto premesso n punto di diritto, si ritiene anzitutto provato il pregiudizio patrimoniale subito dall’attore in conseguenza dell’omessa ultimazione dei lavori, con particolare riferimento al quid pluris di energia consumato in assenza dell’efficientamento energetico; in altri termini, qualora parte convenuta avesse correttamente e diligentemente ottemperato alle proprie obbligazioni contrattuali, il sig. XXX avrebbe ottenuto un obiettivo risparmio nel consumo di energia.

Tale mancato risparmio costituisce un vero e rpropio danno emergente subito dall’attore, quantificato in circa €900 l’anno (ovvero 75,00 al mese, secondo stima aggiornata all’attualità); pertanto, ad oggi, qualora i lavori si fosero concludi nel novembre 2019 secondo le pattuizioni contrattuali, è configurabile un danno pari a € 2250 già aggiornato all’attualità (75×30 mesi)

Risulta parimenti fondato il capo di domanda relativo all’importo necessario per lo smaltimento dei beni oggetto di fornitura; a riguardo, sebbene secondo la valutazione del CTU si tratti di materiale caratterizzato da discreto valore economico (“Bollitore da 300 litri e 2 pannelli solari posizionati su tetto inclinato 5.247.02 da dedurre per quanto non realizzato, non essendo ne funzionante ne collaudato in misura del 50% pari ad € 2.623,51” cfr. relazione pag.10) purtuttavia sono condivisibili le deduzioni dell’attore circa la non commerciabilità dei beni stessi, sia in quanto predisposti per l’immobile oggetto di causa, sia in quanto deteriorati per il prolungato uso, sia, infine, per la condotta omissiva dello stesso fornitore.

A questo proposito, in sede di replica, lo stesso CTU ha aderito espressamente a tali rilievi e provveduto alla quantificazione nel senso “Viste le opere di smantellamento necessarie al ripristino dei luoghi, facendo riferimento al listino DEI Anno 20201 impianti tecnologici, alle voci corrispondono le seguenti economie: 1 Rimozione di tubazioni varie comprese opere murarie e di demolizione impianto idrico € 3.37/ml per un totale di 150 ml (tubazioni impianto solare termico e idriche/riscaldamento) Per un totale costo di € 505,50 2 Rimozione di accumulo inerziale posizionato in loco Per un totale costo di € 214.11 (voce simile a caldaia ghisa 191.7/226.6) 3 Movimentazione e trasporti per smaltimento alla discarica del materiale € 70.86/mc * 10 mc = per un totale costo di 708,60 € 4 Smontaggio condotti in lamiera zincata € 2.88/kg x 100 kg (pannelli solari) = per un totale costo 288,00 € Costo Totale Smantellamenti € 1.716,21 E’ doveroso altresì tenere in debita considerazione il costo dei collegamenti delle parti elettriche dell’impianto termico ammontante in via presuntiva in Euro 800,00 circa”

Al contrario, non si riconosce alcuna voce risarcitoria con riferimento al prezzo per la caldaia sostitutiva: sul punto, infatti, è riconosciuto dallo stesso attore che non è stato sostenuto alcun esborso ; inoltre, comunque, includere anche tale voce nell’ammontare complessivo del pregiudizio economico subito, in aggiunta a quanto già dovuto a titolo restitutorio all’esito della risoluzione, costituisce operazione logicamente e giuridicamente errata; determinando indebita locupletazione del contraente adempiente e danneggiato che si vedrebbe non solo restituito l’intero prezzo corrisposto ma anche, in via aggiuntiva l’importo necessario per l’acquisto di un nuovo macchinario.

L’importo complessivo dovuto a titolo risarcitorio risulta pari a €4766,21 (2250+1716,21+800) ; tale importo è da considerarsi già aggiornato all’attualità.

Le spese di giudizio sono addebitate su parte convenuta soccombente; i compensi sono liquidati ex DM 55/2014 per cause di valore compreso tra €5200 e 26000 applicando il parametro medio per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimo per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate e stante la contumacia della convenuta, risultando quindi par a €4025,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa nonché spese di marca, contributo notifica e altri esborsi come in nota; non si riconosce alcun importo in relazione ai compensi per la fase di negoziazione, sia in quanto non caratterizzata da “autonoma rilevanza” (art. 20 D.M. 55/2014) rispetto al presente giudizio, trattandosi della medesima vicenda sostanziale, sia in ragione della contumacia del convenuto.

Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, sono addebitate su parte convenuta soccombente, ferma restando la solidarietà nei confronti del CTU.

Non sussistono i presupposti per condanna ex art. 96 c.p.c. stante la contumacia della convenuta che preclude, anche astrattamente la configurabilità dei presupposti e, in ogni caso, perché il pregiudizio subito risulta integralmente ristorato dalle somme riconosciute.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:

– Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda dell’attore XXX Cosimo (c.f.) e per l’effetto:

a)accerta e dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra XXX e YYY (cf.) in data 05.10.2019 e denominato “rif. n. OF 19094 011019” a causa di grave inadempimento di quest’ultimo;

b)condanna YYY Solare di YYY al pagamento di € 8525,00 nei confronti di XXX a tiolo restitutorio, oltre interessi nella misura legale dalla data di ciascun pagamento al soddisfo;

c)condanna YYY al pagamento di €4766,21, a titolo risarcitorio, in aggiunta alla somma di cui al punto precedente, nei confronti di XXX Cosimo, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza all’effettivo soddisfo;

– II)condanna altresì YYY a rimborsare alla parte attrice XXX le spese di lite, che si liquidano in € 340,30 per spese ed € 4025,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., secondo le aliquote di legge;

-III)addebita in via definitiva, le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, su parte convenuta, ferma restando la solidarietà nei confronti del consulente.

Pavia, 31 maggio 2022

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati