Responsabilità dell’Attestatore: quando la negligenza costa il compenso
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla responsabilità attestatore nelle procedure di concordato preventivo. La decisione stabilisce un principio fondamentale: il professionista che certifica un piano di risanamento non può limitarsi a una verifica superficiale dei dati forniti dall’azienda, ma deve svolgere un’analisi critica e approfondita. In caso contrario, una sua grave negligenza può portare non solo a profili di responsabilità civile, ma anche alla perdita del diritto al compenso qualora la procedura fallisca.
I Fatti del Caso
Un professionista, incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità di un piano di concordato preventivo per una società in crisi, aveva chiesto di essere ammesso al passivo del successivo fallimento della stessa per il pagamento delle sue competenze. Il curatore fallimentare si era opposto, contestando un grave inadempimento del professionista.
Secondo il curatore, l’attestatore aveva omesso di rilevare e segnalare una serie di gravi anomalie, tra cui la contabilizzazione di una nota di credito inesigibile di importo rilevante, pagamenti anomali a un fornitore prima del deposito della domanda di concordato, un’errata contabilizzazione di crediti d’imposta e altre irregolarità che, di fatto, configuravano atti di frode. Tali criticità, scoperte solo in seguito dal Commissario giudiziale, avevano portato alla revoca del concordato e alla dichiarazione di fallimento. Sia il Giudice Delegato che il Tribunale avevano dato ragione al curatore, escludendo il credito del professionista.
La Decisione della Cassazione e la responsabilità attestatore
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista, confermando le decisioni dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno ribadito che il ruolo dell’attestatore è cruciale per la tutela dei creditori e del tribunale. L’attestazione non è una mera formalità, ma il perno su cui si fonda il consenso informato dei creditori al piano di risanamento.
Il professionista si era difeso sostenendo che il suo incarico non prevedeva poteri ispettivi, tipici del Commissario giudiziale, e che alcune delle anomalie erano emerse solo in un momento successivo al suo intervento. La Corte ha respinto questa linea difensiva, chiarendo che la diligenza richiesta all’attestatore (ex art. 1176, comma 2, c.c.) impone un esame approfondito e non un’accettazione passiva dei dati forniti dalla società debitrice.
Le Motivazioni: Oltre la Verifica Formale
Il cuore della decisione risiede nella definizione dei doveri legati alla responsabilità attestatore. La Cassazione ha sottolineato che un’acquisizione ‘asettica e acritica’ dei dati aziendali costituisce di per sé un inadempimento. Di fronte a dati inesatti, insufficienti o incompleti, l’attestatore ha l’onere di contestare la circostanza, richiederne l’integrazione e, in casi estremi, valutare la rinuncia all’incarico.
La Corte ha specificato che il professionista è chiamato a ‘verificare compiutamente e approfonditamente i dati comunicatigli dalla società, verificandone l’attendibilità anche alla luce degli accadimenti preconcorsuali’. L’obiettivo è fornire un’informazione efficace e veritiera ai creditori. Affermare, come aveva fatto l’attestatore in una relazione integrativa, che la ‘veridicità dei dati contabili’ non era oggetto del suo incarico e che la responsabilità era unicamente degli amministratori, è stato ritenuto in netto contrasto con la giurisprudenza consolidata.
Il professionista non può esimersi dai suoi obblighi sostenendo di non avere i poteri investigativi del Commissario giudiziale. Il suo dovere di diligenza professionale lo obbliga a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per formarsi un giudizio critico e fondato sulla reale situazione dell’impresa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Professionisti
Questa ordinanza rafforza un principio cardine per chi opera nel campo delle procedure concorsuali. La responsabilità attestatore comporta un dovere di diligenza qualificata che va ben oltre la semplice presa d’atto dei documenti forniti dal cliente. Il professionista deve agire con spirito critico e scetticismo professionale, indagando attivamente ogni possibile anomalia. L’inadempimento di tali doveri non solo espone a rischi risarcitori, ma può compromettere il diritto stesso a percepire il compenso per l’attività svolta, specialmente quando la negligenza contribuisce al fallimento della procedura di risanamento e danneggia i creditori.
Qual è l’estensione del dovere di verifica dell’attestatore in un concordato preventivo?
L’attestatore non deve limitarsi a una verifica formale dei dati forniti dall’azienda, ma deve svolgere un’analisi sostanziale, critica e approfondita, verificando l’attendibilità delle informazioni anche alla luce degli eventi passati, per garantire una corretta informazione ai creditori.
La scoperta di atti di frode da parte del Commissario Giudiziale esonera l’attestatore da responsabilità per non averli rilevati?
No. Secondo la Corte, il fatto che il Commissario Giudiziale scopra le frodi non esonera l’attestatore, il quale, usando la diligenza professionale richiesta, avrebbe dovuto individuare le anomalie. L’accettazione acritica dei dati è considerata un inadempimento.
Cosa succede al compenso dell’attestatore se si dimostra il suo inadempimento?
Se viene accertato un grave inadempimento dell’attestatore alle sue obbligazioni, come la mancata rilevazione di criticità che portano alla revoca del concordato, il suo credito per il compenso può essere escluso dal passivo del successivo fallimento.