Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29918 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28415 – 2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende con l’AVV_NOTAIO, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la sede RAGIONE_SOCIALE sua avvocatura, rappresentata e difesa dalle AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1279/18 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 24/2/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
6/3/2024 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. Nell’aprile 2012 la RAGIONE_SOCIALE, del cui consiglio di amministrazione il ricorrente NOME COGNOME era stato componente non esecutivo, fu sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 70, comma 1, lett. a) t.u.b., in conseguenza RAGIONE_SOCIALE situazione di squilibrio economicopatrimoniale riscontrata dalla Banca d’Italia nell’ispezione svolta nel periodo compreso tra il 5/12/2011 e il 23/3/2012.
Avviato, in data 24/5/2012, un procedimento disciplinare nei confronti dei componenti del disciolto Consiglio di amministrazione, dell’ex direttore generale e del vice direttore generale per le violRAGIONE_SOCIALE gestionali e di controllo, con provvedimento del 12/3/2013, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, i l Direttorio RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia inflisse a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di componenti del Consiglio di amministrazione, sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi Euro 90.000,00 ciascuno; in particolare, una sanzione di Euro 30.000,00 per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni (ex art. 53 comma 1 lett. b) e d) t.u.b., tit. IV capo 11, istruzioni Vig. banche -circ. 229/1999; tit. I, cap. 1, parte quarta, nuove disposizioni di Vig. prudenziale per le banche -circ. 263/2006, disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche), di Euro 30.000,00 per carenze nel governo, gestione e controllo del credito (ex art. 53 comma 1 lett. b), d) e 67 comma 1 lett. b), d) t.u.b., tit. IV cap. 11 Istr. Vig. banche -circ. 263/2006,
disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche) e di Euro 30.000,00 per omessa segnalazione all’Organo di vigilanza di posizioni anomale e di previsioni di perdite da parte dei componenti del Consiglio di amministrazione (ex art. 51 e 66 commi 1 e 2 t.u.b., tit.VI, cap. I, Istr. Vig. banche circ. 229/1999).
Con ricorso del 4/12/2015 ex art. 145 t.u.b., in riassunzione dalla declinatoria di giurisdizione del Tar Lazio, NOME COGNOME, con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, propose opposizione dinnanzi alla Corte d’appello di Roma , respinta con sentenza n. 1279/2018, qui impugnata.
La Corte di Appello, per quel che qui rileva, ritenne insussistenti i lamentati vizi del procedimento sanzionatorio, escluse che le sanzioni irrogate avessero natura sostanzialmente penale, riscontrò, in merito, le gravi omissioni e le violRAGIONE_SOCIALE contestate.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi; la Banca d’Italia ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 comma 6 del d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.) e dell’art. 159, comma 1, cod. proc. civ., per avere la Corte utilizzato la seconda memoria difensiva RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia e i documenti allegati, prodotta in data 17/10/2016, invece di dichiararne l’inammissibilità per essere già stata depositata, in data 15/09/2016, altra comparsa che, peraltro, non conterrebbe la contestazione dei fatti né l’esposizione delle ragioni giuridiche a fondamento RAGIONE_SOCIALE difesa.
1.1. Il motivo è infondato per più ragioni.
L’udienza era stata fissata per il 27/10/2016 e il deposito di entrambe le memorie è avvenuto nel termine di dieci giorni prima.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, con il deposito RAGIONE_SOCIALE prima memoria e dei documenti allegati, la Banca non ha consumato il potere processuale concessole.
Sul punto occorre considerare innanzitutto che il comma sesto dell’art. 145 t.u.b., nella sua formulazione attuale, prevede che la Banca depositi «memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza».
Questa nuova formulazione è applicabile ratione temporis al presente giudizio, riassunto a seguito di declinazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del TAR Lazio, per il comma quinto dell’art. 2 del d.lgs. 72/2015, perché l’opposizione è stata proposta con ricorso del 4/12/2015 e la traslatio disciplinata dall’art. 59 RAGIONE_SOCIALE l.69/2009, seppure ha previsto che il procedimento instaurato dinnanzi al giudice amministrativo che ha declinato la sua giurisdizione e il successivo procedimento riassunto dinnanzi alla Corte d’appello costituiscano un unico giudizio, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali RAGIONE_SOCIALE domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze di carattere sostanziale intervenute, ha stabilito pure che, la domanda sia riproposta con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile (Cass. Sez. 2, n. 9385 del 21/05/2020).
Ciò posto, anche prima RAGIONE_SOCIALE riformulazione operata con l’art. 1 del d.lgs n. 72 del 12/5/2015, l’art. 145 t.u.b. prevedeva , al comma quarto, che la Banca d’Italia, dopo la notifica del reclamo avverso la sanzione e il suo deposito presso la Corte d’appello di Roma, «trasmett alla Corte d’appello gli atti ai quali il reclamo si riferi con le sue osservRAGIONE_SOCIALE»; il comma quinto prevedeva quindi che, su istanza delle parti, la Corte d’appello fissasse termine per lo
scambio di memorie e ulteriori documenti e per l’eventuale audizione dell’interessato.
La formulazione attuale dell’art. 145 t.u.b. e la precedente prevedono dunque, in ogni caso, un termine per acquisire, da parte RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia, la documentazione e le osservRAGIONE_SOCIALE necessarie al controllo giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione.
La funzione di queste memorie e delle allegRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE banca è, invero, quella di consentire al giudice, a cui è demandato il controllo RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione, di ricostruire l’intero procedimento sanzionatorio e valutare la legittimità del provvedimento che lo conclude.
Identica funzione ricorre, invero, per la produzione e le memorie di tutti i giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, perché sull’autorità opposta grava l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito; in tal senso, questa Corte ha già rimarcato che l’i nerzia processuale dell’autorità non determina l’automatico accertamento dell’infondatezza RAGIONE_SOCIALE trasgressione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 24691 del 08/10/2018, in materia di violRAGIONE_SOCIALE del codice RAGIONE_SOCIALE strada) perché il giudice può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari, come proprio prevede il comma 7 dell’art. 145 t.u.b. .
Ciò già consente di escludere l’inutilizzabilità per tardività RAGIONE_SOCIALE seconda produzione di documenti.
A queste considerRAGIONE_SOCIALE, deve poi aggiungersi che questa Corte ha più volte chiarito che il deposito di due successivi atti, quando, come nella fattispecie, la norma che lo disciplina non preveda letteralmente la produzione di un’unica «memoria» (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/2008), non è precluso, se effettuato comunque nei termini e purché non sia ravvisabile un abuso del diritto di difesa (così, per il deposito delle memorie ex art. 380 cod. proc. civ., Cass.
4177/2008 cit., per le memorie ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., Sez. 2, n. 18127 del 31/08/2020 e, per la comparsa di risposta, Sez. 2, n. 25934 del 02/09/2022): con il primo atto, infatti, non può ritenersi consumato il potere di esercitare tutti i diritti propri RAGIONE_SOCIALE parte fino all’esaurirsi del termine previsto dalla legge o dal Giudice.
Infine, deve ancora rilevarsi che il rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza per il doppio deposito ha salvaguardato il diritto al contraddittorio dell’opponente : egli, infatti, ha potuto comunque svolgere interamente le sue difese nel corso RAGIONE_SOCIALE discussione, all’udienza pubblica.
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 comma 1 RAGIONE_SOCIALE l. n. 262/2005 e 145 del t.u.b., dell’art. 6 CEDU, degli artt. 41 e 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) e dell’art. 117 comma 1 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, nonché in violazione consequenziale degli artt. 24 e 111, comma 2, RAGIONE_SOCIALE Costituzione: la Corte d’appello avrebbe infondatamente escluso la natura penale RAGIONE_SOCIALE sanzione e la violazione dei principi del contraddittorio in relazione alla conoscenza degli atti istruttori e alla distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie; in particolare, secondo il ricorrente, il Regolamento sul procedimento sanzionatorio RAGIONE_SOCIALE Banca D’Italia sarebbe illegittimo in quanto prevede l’istaurazione del contraddittorio tra i destinatari delle contestRAGIONE_SOCIALE e il solo Servizio RAGIONE_SOCIALE, che è l’ organo accusatore, ma non anche l’interlocuzione con il Direttorio, cioè l’organo decisore che dovrebbe, perciò, porsi in una posizione di terzietà e imparzialità; ai destinatari delle contestRAGIONE_SOCIALE è così preclusa la possibilità di conoscere l’esito RAGIONE_SOCIALE fase istruttoria e di visionarne gli atti, in modo da poter controdedurre utilmente davanti al Direttorio.
2.1. Il motivo è infondato.
Innanzitutto la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell’affermare che le sanzioni previste dall’art. 144 t.u.b. per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla CONSOB ai sensi dell’art. 187-ter TUF per manipolazione del mercato e non hanno, perciò, natura sostanzialmente penale né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 4 marzo 2014, RAGIONE_SOCIALE e altri c. Italia).
In particolare, questa Corte ha rimarcato che, seppure sia vero che i «criteri Engel» per la qualificazione di una sanzione sono alternativi e non cumulativi, è parimenti vero che «ciò non impedisce di adottare un approccio cumulativo se l’analisi separata di ogni criterio non permette di arrivare ad una conclusione chiara in merito alla sussistenza di una “accusa in materia penale”» (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, punto 94). Nel caso in esame, pertanto, è stato considerato che il criterio RAGIONE_SOCIALE qualificazione RAGIONE_SOCIALE sanzione, nel sistema nazionale, come amministrativa non offre un risultato univoco, giacché, se è vero che la sanzione è posta a tutela di interessi generali (la tutela del credito e del risparmio) e ha una funzione non solo ripristinatoria ma anche deterrente, è vero altresì che essa risulta destinata ad una platea ristretta di possibili destinatari (i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione o i dipendenti delle banche e degli altri intermediari di cui al testo unico bancario), il che limita la generalità RAGIONE_SOCIALE portata RAGIONE_SOCIALE norma; la valutazione dell’afflittività, poi, non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce. Ciò precisato, può allora affermarsi che, considerate le caratteristiche delle sanzioni previste dall’ ordinamento
del credito e RAGIONE_SOCIALE finanza, cioè le sanzioni penali finanche detentive, nonché le sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono ascendere a molti milioni di euro, una sanzione pecuniaria compresa, come quella applicabile ratione temporis , tra il minimo edittale di Euro 2.580 ed il massimo edittale di Euro 129.110, non corredata da sanzioni accessorie né da confisca, non sia connotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall’ambito amministrativo a quello penale (Sez. 2, n. 16517 del 31/07/2020, con indicazione di numerosi precedenti).
Quanto alla non adeguatezza delle garanzie del diritto di difesa dell’incolpato nel procedimento sanzionatorio, questa Corte ha pure escluso che la mancata comunicazione RAGIONE_SOCIALE proposta conclusiva, formulata al Direttorio RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia dalla Commissione per l’esame delle irregolarità, comporti la violazione del diritto di difesa e dei principi sanciti dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti dell’uomo: il provvedimento sanzionatorio è, infatti, comunque impugnabile davanti ad un giudice indipendente e imparziale, dotato di pieni poteri nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE giurisdizione e dinnanzi a cui è garantito il pieno contraddittorio tra le parti. (così, ex multis , Cass. Sez. 2, n. 8237 del 22/03/2019; Sez. 2, n. 16517/2020 cit.).
I principi del contraddittorio e RAGIONE_SOCIALE distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, previsti dall’art. 24 RAGIONE_SOCIALE legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono altresì rispettati senza necessità che gli incolpati siano ascoltati durante la discussione orale innanzi all’organo decidente (nella specie, il Direttorio RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia): a tal fine è, infatti, sufficiente che al Direttorio siano rimesse le difese scritte predisposte e i verbali delle dichiarRAGIONE_SOCIALE rilasciate perché il principio del contraddittorio deve moRAGIONE_SOCIALErsi in concreto, in funzione, cioè, dello stato in cui si trova la procedura al momento dell’acquisizione delle ulteriori prove, senza necessità di assunzione alla costante presenza
RAGIONE_SOCIALE parte interessata, purché l’autorità decidente ponga a base del provvedimento sanzionatorio il nucleo del fatto contestato, in tutte le circostanze concrete che valgano a caratterizzarlo e che siano rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE pronuncia del provvedimento finale (così Cass. Sez. 2, n. 9517 del 18/04/2018; Sez. 2, n. 27038 del 03/12/2013).
3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. o, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la Corte pronunciata sul motivo di opposizione concernente la violazione del principio del contraddittorio in relazione alla conoscenza non integrale degli atti istruttori, dovuta all’esser e stato consentito un accesso soltanto parziale alla documentazione amministrativa in possesso RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia; in tal senso, il «Regolamento per la disciplina delle modalità dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l’attività di vigilanza in materia bancaria e finanziaria» di cui alla la deliberazione RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia dell’11/12/2007, risulterebbe illegittimo nella parte in cui consente di rigettare istanze di accesso relative e documenti che, pur di pertinenza di amministrRAGIONE_SOCIALE diverse, la Banca D’Ita lia detiene o dovrebbe detenere, indispensabili ai fini dell’esercizio del diritto alla difesa degli incolpati.
3.1. Il motivo è inammissibile per sua formulazione.
Per principio consolidato, non ricorre il vizio di omesso esame di un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia se l’omissione riguarda una tesi difensiva o un’eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione, sì da risultare implicitamente rigettata; il relativo mancato esame esplicito può allora essere denunciato non già quale omessa pronunzia, e, dunque, quale violazione di una norma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.),
bensì in riferimento al profilo RAGIONE_SOCIALE conformità a legge RAGIONE_SOCIALE decisione implicita e sulla decisività del punto relativo, come violazione di legge o vizio di motivazione (Cass. Sez. 3, n. 16899 del 13/06/2023; Sez. 3, n. 24953 del 06/11/2020; Sez. 3, n. 14486 del 29/07/2004).
Nella specie, dunque, la Corte d’appello, esaminando il quarto motivo di opposizione (indicato in ricorso come doglianza relativa al limitato accesso alla documentazione) ha proprio escluso un vizio di contraddittorio, così ritenendo, implicitamente, l’irrilevanza dell’asserita violazione .
A ciò si aggiunga, in diritto, che l’art. 24 comma 2 l. 241/1990 prevede che le pubbliche amministrRAGIONE_SOCIALE possano individuare i documenti da esse formati che siano sottratte al diritto di accesso, come proprio accaduto nel caso in esame: laddove l’accesso riguardi documenti riconducibili all’esercizio RAGIONE_SOCIALE vigilanza informativa e ispettiva esercitata dalla Banca d’Italia, esso deve essere contemperato con le esigenze di riservatezza che coprono tali documenti.
In tal senso, allora, la formulazione RAGIONE_SOCIALE censura è ulteriormente lacunosa e difetta di autosufficienza, posto che non vi sono individuati specificamente i documenti che fossero, invece, sottratti a questa valutazione di necessaria riservatezza, sicché la loro mancata ostensione avrebbe integrato una violazione del diritto di difesa; peraltro, non viola il diritto di accesso il rifiuto dell’ostensione di documenti secondari, acquisiti nel corso dell’ispezione e che non siano stati utilizzati dall’amministrazione per fondare gli addebiti, quando neppure astrattamente la loro messa a disposizione risulti funzionale a garantire il diritto di difesa del ricorrente (cfr. in materia di sanzioni CONSOB, Sez. 2 – , Ordinanza n. 29745 del 12/10/2022).
Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., COGNOME ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 144 e 145 del t.u.b. per la
mancata osservanza del precetto del ne bis in idem , in violazione dell’art. 4 del Protocollo 7 CEDU, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 117 comma 1, RAGIONE_SOCIALE Costituzione, nonché in violazione consequenziale dell’art. 649 del cod. pen.: secondo il ricorrente l’applicazione dell e sanzioni violerebbe il principio del ne bis in idem , considerata la loro natura penale e tenuto conto che il provvedimento di archiviazione che ha concluso le indagini penali a suo carico, sugli stessi fatti.
4.1. Il motivo è infondato. Come rilevato al punto 2.1., questa Corte ha già escluso che le sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 144 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari abbiano natura penale e risultino, perciò, incompatibili con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU, agli effetti, in particolare, RAGIONE_SOCIALE violazione del ne bis in idem tra sanzione penale ed amministrativa inflitta per i medesimi fatti (cfr. Cass. Sez. 2, n. 20689 del 09/08/2018; Sez. 2, n. 10459 del 15/04/2019; Sez. 2 n. 16517/2020 già citata).
5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art.7, nonché RAGIONE_SOCIALE tabella in esso richiamata, del Regolamento RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia del 25/60/2008, nonché dell’art. 15 comma 8 del provvedimento RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia del 18/12/2012, letto in correlazione con gli artt. 4 e 2 comma 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 241/90: la Corte avrebbe erroneamente escluso l’illegittimità delle sanzioni i conseguente alla violazione del termine di 240 giorni di conclusione del procedimento sanzionatorio; in particolare, questo termine sarebbe perentorio e segnerebbe il limite temporale non soltanto di adozione del provvedimento finale, ma RAGIONE_SOCIALE sua notifica.
5.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già stabilito che la formulazione finale del provvedimento sanzionatorio, una volta rispettati i termini per la contestazione formale, non è assoggettata dalla lex generalis (L. n. 689 del 1981) ad alcuno sbarramento temporale decadenziale, salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado (così Cass., Sez. 2 n. 9517 del 18/04/2018).
In particolare, la L. n. 689 del 1981 prescrive , all’art. 14, un termine perentorio soltanto per la contestazione differita; oltre a tale indicazione temporale e all’esigenza di rispettare effettivamente il principio del contraddittorio nel corso del procedimento amministrativo che conduce all’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione, non sussiste alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endoprocedimentali, salva la disciplina RAGIONE_SOCIALE prescrizione stabilita all’art. 28 RAGIONE_SOCIALE stessa legge. Il termine di 240 giorni non ha, pertanto, natura perentoria e non può determinare alcuna decadenza dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE potestà sanzionatoria, attesa la inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla L. n. 689 del 1981.
6. Con il sesto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., COGNOME ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. o, in via subordinata, dell’art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello escluso, senza adeguata motivazione, la lesione del suo diritto di difesa e la violazione dell’art. 145 t.u.b. e dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 689/1981 e dei principi del contraddittorio, di legalità e di tassatività e determinatezza RAGIONE_SOCIALE fattispecie sanzionatoria, nonostante la genericità degli addebiti: le contestRAGIONE_SOCIALE relative alle sanzioni applicate non descriverebbero in modo intellegibile le precise condotte riscontrate e le disposizioni, normative o regolamentari, assunte come violate e risulterebbero
formulate in riferimento a disposizioni regolamentari che prevedono una pluralità di violRAGIONE_SOCIALE, in difetto di specificità.
6.1. Il motivo è infondato.
La Corte ha ritenuto (pag.11 e 12, in particolare pag. 12 terzo capoverso) che le condotte siano state precisamente individuate nel loro contenuto in fatto e le violRAGIONE_SOCIALE degli obblighi di gestione siano state specificamente ricostruite in relazione alla normativa primaria e secondaria di settore; ha sottolineato, quindi, che i soggetti destinatari degli addebiti, per le loro elevate qualità professionale, erano perfettamente in grado di comprendere la contestazione e la sua portata, come emerge dall’eleva to tenore tecnico delle controdeduzioni difensive e dell’atto di opposizione : si tratta, sul punto, di giudizi di merito la cui adeguata motivazione esclude un ulteriore sindacato in questa sede.
7. Con il settimo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. o, in via subordinata, dell’art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ.: la Corte avrebbe immotivatamente escluso l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 9 comma 1 l. n. 689/1981 nonché del principio del ne bis in idem , senza considerare che le contestRAGIONE_SOCIALE n. 2 (cioè l’ eccessiva ampiezza di delega e la carenza nell’organizzazione e nei controlli) e n. 3 (cioè l’assunzione di comportamenti che denotano un atteggiamento di mancato esercizio effettivo delle proprie funzioni) mirerebbero a perseguire un identico comportamento, ossia lo spossessamento delle funzioni di supervisione e il frequente uso delle procedure d’urgenza; ne sarebbe conseguita l’ applicazione di una doppia sanzione per i medesimi fatti; in particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che fra le due condotte non vi fosse un rapporto di specialità ma un concorso materiale e, in conseguenza,
avrebbe errato a sanzionare due volte lo stesso comportamento; in ogni caso, il ricorrente ha sostenuto di non avere, in qualità di amministratore non esecutivo, particolari responsabilità, proprie invece del Direttore generale e di alcuni fra gli amministratori esecutivi; sul punto la sentenza sarebbe ugualmente viziata da motivazione apparente.
7.1. Il motivo è infondato.
Ancora una volta deve escludersi l’omesso esame di un motivo di opposizione e il vizio ex art. 132 cod. proc. civ., posto che la Corte d’appello, alle pag. 36 e 37 RAGIONE_SOCIALE sentenza qui impugnata, ha valutato e ritenuto infondato, con esaustiva motivazione, il decimo motivo di opposizione formulato con identico contenuto di questa settima censura.
Ribadito che le sanzioni previste dagli art. 144 e ss. t.u.b., nella formulazione applicabile ratione temporis , non hanno natura penale, la Corte d’appello ha correttamente considerato che la previsione del comma I dell’art. 9 l. 689/81, invocato dall’opponente, secondo cui quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale, non opera nella fattispecie perché presuppone che quello stesso fatto sia sanzionato da norme differenti in rapporto di specialità; le condotte sanzionate sono, invece, in rapporto di concorso materiale, da cui discende la necessità di una doppia sanzione.
In particolare, questa Corte ha già stabilito che l’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge 689 del 1981 prevede, come presupposto esplicito di applicazione del principio di specialità, che le disposizioni punitive si riferiscano allo «stesso fatto», nel senso che la fattispecie prevista nella disciplina generale deve essere compresa in quella speciale (che contiene un elemento ulteriore rispetto alla prima, così che, ove non fosse prevista la disposizione speciale, la fattispecie rientrerebbe nella disposizione
generale), non avendo rilievo decisivo a tal fine il criterio del bene o dell’interesse protetto dalle disposizioni punitive concorrenti (Cass. Sez. 2, n. 1299 del 22/01/2008).
Le contestRAGIONE_SOCIALE, invece, come dettagliatamente rilevato dalla Corte d’appello, in particolare nell’analisi del nono motivo, concernono condotte differenti, correlate alle diverse ipotesi di cui alla lettera b) dell’art. 53, cioè il contenimento del rischio nelle sue diverse configurRAGIONE_SOCIALE e alla lettera d), cioè il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.
Nella specie, dunque, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurRAGIONE_SOCIALE nonché dell’organizzazione societaria e dei controlli interni, l’art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificRAGIONE_SOCIALE e integrRAGIONE_SOCIALE), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle RAGIONE_SOCIALE bancarie che riguardano l’intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi.
Questi ultimi sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l’evento dannoso, sicché rispondono del loro mancato attivarsi; ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la Banca d’Italia, anche in virtù RAGIONE_SOCIALE presunzione di colpa vigente in materia, ha unicamente l’onere di dimostrare l’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informRAGIONE_SOCIALE o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (cfr. Cass. Sez. 1, n. 22848 del 09/11/2015).
Come rimarcato dalla Corte d’appello, allora, il concorso apparente di norme sussiste quando il medesimo accadimento concreto, inteso come fatto storicamente determinato, possa integrare il contenuto descrittivo di diverse previsioni legislative astratte a carattere sanzionatorio, mentre è escluso nel caso in cui i fatti ipotizzati dalla fattispecie astratta siano diversi nella loro materialità, nella loro oggettività giuridica (cfr. Cass. Sez. 2, n. 3745 del 16/02/2009).
Ciò posto, l’art. 8 RAGIONE_SOCIALE legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede la possibilità di applicare la disciplina del concorso formale soltanto nell’ipotesi in cui la pluralità delle violRAGIONE_SOCIALE discenda da un’unica condotta e non, quindi, nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell’identità di una stessa intenzione plurioffensiva. L’unitaria programmazione delle plurime condotte o la loro riferibilità ad un unico contesto o ad un’attività complessa svoltasi nel tempo non consente, invece, di applicare in via analogica neppure l’istituto RAGIONE_SOCIALE continuazione di cui all’art. 81 cod. pen., comma 2, perché l’art. 8 L. 689/1981 prevede tale possibilità soltanto per le violRAGIONE_SOCIALE in materia di previdenza ed assistenza e la differenza tra reato penale ed illecito amministrativo non consente di estendere in via analogica le norme penali.
La disciplina stabilita dall’ art. 8 non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all’art. 8-bis RAGIONE_SOCIALE medesima legge (inserito dal d.lgs. n. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 94, comma 1), relativa alle «violRAGIONE_SOCIALE amministrative commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria»: questa norma è stata, infatti, dettata al solo fine di escludere l’effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione, e non in funzione di unificazione RAGIONE_SOCIALE condotta (Cass. Sez. 2, n. 20129 del 22/06/2022, con numerosi richiami).
Legittimamente, pertanto, è stato riconosciuto sussistere, fra le due condotte, un concorso materiale che non permette il cumulo giuridico in base al disposto dell’art. 8 l. 689/1981 e , in conseguenza, è stata applicata una sanzione per ciascuna condotta.
Infine, deve ancora considerarsi che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, la responsabilità degli amministratori non esecutivi RAGIONE_SOCIALE banca sussiste per la violazione del cosiddetto «dovere di agire informati».
In tema di sanzioni amministrative previste dall’art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, l’obbligo imposto dall’art. 2381, ultimo comma, cod. civ. agli amministratori delle RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situRAGIONE_SOCIALE di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza e, dall’altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza RAGIONE_SOCIALE situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di RAGIONE_SOCIALE che esercitano l’attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell’Autorità di vigilanza. Non rileva la differenza tra consiglieri esecutivi e consiglieri non esecutivi, essendo tutti tenuti a valutare: (i) l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile; (ii) la corretta gestione societaria; (iii) nonché ad attivarsi con ogni iniziativa idonea a contrastare irregolarità. É il Consiglio di amministrazione, nel suo complesso, a dover d efinire ed approvare l’assetto di governo ed
organizzativo RAGIONE_SOCIALE banca, controllandone l’attuazione e promuove le RAGIONE_SOCIALE correttive in caso di lacune o inadeguatezze. In questa prospettiva, anche gli amministratori non esecutivi partecipano alle scelte del consiglio e sono chiamati a svolgere un’impo rtante funzione dialettica e di dialogo rispetto alle decisioni degli amministratori esecutivi (Cass. Sez. 2, n. 19556 del 18/09/2020; in ultimo, ex multis , Sez. 2, n. 23191 del 2023, non mass.).
Il «dovere di agire informati» dei consiglieri non esecutivi delle RAGIONE_SOCIALE bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalRAGIONE_SOCIALE provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché è comunque esigibile e dovuta da tutti i componenti del consiglio la costante adeguata conoscenza del business bancario, perché tutti sono compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio; anche i consiglieri non esecutivi, pertanto, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare il governo dei rischi di tutte le aree RAGIONE_SOCIALE banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non soltanto in vista RAGIONE_SOCIALE valutazione delle relRAGIONE_SOCIALE degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operRAGIONE_SOCIALE rientranti nella delega.
Conseguentemente, il consigliere di amministrazione non esecutivo di RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, in conformità al disposto dell’art. 2392, comma 2, cod. civ., è responsabile RAGIONE_SOCIALE violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. Sez. 2, n. 2620 del 04/02/2021; Sez. 2, n. 16275 del 2022 non mass.).
8. Con l’ottavo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., COGNOME ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. o, in via subordinata, dell’art.
132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. per non avere la Corte ritenuto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per la mancata distinzione delle varie contestRAGIONE_SOCIALE in funzione del ruolo, delle qualifiche e RAGIONE_SOCIALE permanenza nella carica degli amministratori: la Banca d’Italia, nel determinare l’entità delle sanzioni, non avrebbe differenziato la posizione degli amministratori esecutivi e non esecutivi e fra quelli che ricoprivano l’incarico da più tempo, ai quali pertanto si sarebbe potuta ascrivere una responsabilità maggiore (e quindi una sanzione maggiore); in particolare, la sanzione a lui inflitta avrebbe dovuto essere più lieve in considerazione del minor tempo di durata del suo incarico.
8.1. Il motivo è inammissibile per sua formulazione: il ricorrente chiede, prospettando una mancanza di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, una rivalutazione dei fatti, in merito, laddove, alle pag. 37 e 38, la Corte d’appello ha evidenziato, invece, più parametri che giustificano, a suo giudizio, l’entità RAGIONE_SOCIALE sanzione inflitta («le perspicue qualità dei soggetti incolpati, la gravità del dissesto finanziario per la Banca – anche di immagine – e per i risparmiatori»).
Con il nono motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. o, in via subordinata, dell’art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., oppure in via ulteriormente subordinata, in relazione al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: la Corte avrebbe «erroneamente rigettat o le censure relative all’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione per (i) carenze nell’organizzazione e nei controlli interni (violazione n. 2 di cui al provvedimento sanzionatorio); (ii) “carenze nel governo, gestione e controllo del credito” (violazione n. 3 di cui al provvedimento
sanzionatorio); (iii) ‘per posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all’O.d.v.’ (violazione n. 4 di cui al provvedimento sanzionatorio) e relativi difetti di motivazione, nonché per l’illegittimità del provvedimento impugnato pe r violazione (iv) degli artt. 2381 e 2392 c.c. e per illogicità, eccesso di potere, difetto di motivazione e (v) degli artt. 2381 e 2392 c.c. e per illogicità, eccesso di potere, difetto di motivazione, anche con riferimento alle singole operRAGIONE_SOCIALE oggetto di censura» (così nella rubrica).
9.1. Il motivo è inammissibile: ancora una volta deve rilevarsi come sia invocata la mancanza di motivazione per sollecitare, in realtà, un riesame dei fatti precluso a questa Corte di legittimità. Nelle pagine da 12 a 19 RAGIONE_SOCIALE sentenza, la Corte territoriale ha esaustivamente ricostruito e riscontrato tutti i comportamenti omissivi contestati e sanzionati, in corretta applicazione dei principi di diritto elaborati da questa Corte in materia di responsabilità degli amministratori non esecutivi, già esposti al precedente punto 7.1.
10. Con il decimo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., COGNOME ha , infine, prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. civ. e 4 comma 5 del d.m. n. 55/2014 per aver la Corte posto a carico degli opponenti in via solidale le spese del giudizio nella misura di Euro 49.816,00, oltre accessori, applicando il compenso tabellare maggiorato per il numero delle parti, senza indicare il motivo dello scostamento rispetto ai valori medi e il motivo RAGIONE_SOCIALE mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE riduzione del 30%, ex art. 4 comma 4 dello stesso d.m.; la riduzione avrebbe determinato un compenso pari a Euro 24.679,20.
10.1. Il motivo è inammissibile. Come riportato in ricorso, la Corte d’appello ha liquidato le spese nei limiti dei valori fissati dallo scaglione indicato (non specificamente contestato nella sua applicazione), disponendo un aumento in relazione al numero delle
parti; non ha operato, invece, la riduzione del 4 comma dell’art. 4 come invocata dal ricorrente.
In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. Sez. 2, n. 14198 del 05/05/2022).
Ugualmente discrezionale e sottratto al controllo di legittimità è la riduzione disciplinata dall’art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014 (nella formulazione precedente il d.m. 8/3/2018 n. 37, applicabile ratione temporis ), ricorrente nella ipotesi in cui non occorra affrontare «specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto»; questa riduzione costituisce ipotesi distinta e autonoma rispetto a quella dell’aumento per il numero dei soggetti, come applicato dalla Corte territoriale nella fattispecie; la discrezionalità RAGIONE_SOCIALE riduzione è stata ravvisata nel l’utilizzo del l’inciso «di regola» (Cass. Sez. 2, n. 18047 del 06/06/2022).
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna di NOME COGNOME al rimborso delle spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia , liquidate in dispositivo in relazione al valore RAGIONE_SOCIALE causa.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di Banca d’Italia , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda