N. R.G. 3660/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RECLAMI 669 TER CIVILE
ORDINANZA_TRIBUNALE_DI_PESCARA_- N._R.G._00003660_2024 DEL_16_01_2025_PUBBLICATA_IL_16_01_2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Relatore dott.ssa NOME COGNOME Giudice nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 3660/2024 promosso da:
(C.F. con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 65127 PESCARA, presso il difensore avv. COGNOME RECLAMANTE contro (C.F. con il patrocinio dell’avv. LIBERATORE NOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 65121 PESCARA, presso il difensore avv. NOME RECLAMATO a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 9.1.2025, pronunciando sul reclamo proposto avverso l’ordinanza emessa in data 21.11.2024, con la quale è stato rigettato il sequestro conservativo chiesto dal reclamante, avente ad oggetto il controvalore della quota del 50% dell’ex casa coniugale, che doveva riscuotere dagli acquirenti dell’immobile, OSSERVA 1. Con ricorso promosso ex art. 281 undecies cpc depositato l’8.8.2024, aveva chiesto la condanna dei genitori, , in via solidale tra loro, alla restituzione della somma di € 80.000,00, oltre interessi dal 10/12/2009 al saldo. A sostegno della domanda assumeva che in data 09/12/2009 i suoi genitori avevano ottenuto dal Giudice Tutelare del Tribunale di Pescara, l’autorizzazione a liquidare n. 16 buoni fruttiferi da € 5.000,00 l’uno, cointesti al ricorrente, all’epoca minorenne, alla di lui madre ed al nonno materno, (cfr doc. 2).
Nell’istanza avevano dichiarato che era loro intenzione impiegare il controvalore dei buoni per acquistare un immobile sito in Pescara, INDIRIZZO, C.F. C.F. postali fruttiferi che, per ragioni di opportunità, erano stati intestati a ed al minore L’immobile, come sopra descritto, sarebbe stato intestato, per 1/3 al minore Il giudice tutelare, con provvedimento emesso in calce al ricorso, aveva autorizzato la liquidazione dei buoni postali, con obbligo di impegnare il controvalore per l’acquisto dell’immobile descritto nel ricorso ed a concludere l’atto di vendita con le modalità ivi indicate. In violazione degli impegni assunti, l’immobile, successivamente acquistato, sito in Pescara, INDIRIZZO era stato intestato solo a Nel mese di dicembre 2023, dopo la separazione dei genitori e in pendenza della fase di mediazione per la divisione giudiziale dell’ex casa coniugale, la madre del ricorrente lo aveva informato di aver rinvenuto l’istanza inoltrata al Giudice Tutelare della quale non aveva più memoria.
Esaminato l’atto e resosi conto del torto subito, era intervenuto nella procedura di mediazione obbligatoria, avviata dal padre contro la madre, chiedendo l’attribuzione di 1/3 del valore dell’appartamento.
La procedura di mediazione si era conclusa con esito negativo (doc. 3) ed in data 01/08/2024, aveva notificato a ricorso per divisione giudiziale della casa coniugale (doc. 4).
Avendo appreso che il padre, con atto di compravendita registrato e trascritto, aveva venduto in data 06/08/2024 la propria quota indivisa del 50 % dell’appartamento, al prezzo di € 153.000,00, di cui € 12.404,44 già corrisposti e l’importo residuo da versare mediante accollo della quota parte di mutuo ancora gravante sull’immobile, mentre il saldo di € 42.845,62, doveva essere versato mediante bonifici bancari e/o assegni circolari in una o più rate anche di diverso importo entro e non oltre il 28/02/2024 (doc. 5) temendo di perdere, nelle more della definizione del procedimento di merito, la garanzia del credito, aveva chiesto, in corso di causa, il sequestro conservativo delle somme ancora dovute dagli acquirenti, evidenziando che la quota indivisa del 50 % della casa coniugale era l’unica proprietà immobiliare intestata si era costituito nel giudizio di merito e nella fase cautelare, contestando l’esistenza di un collegamento temporale tra lo svincolo delle somme, richiesto al Giudice tutelare nel 2009 e l’acquisto della casa coniugale, effettuato nel 2012. Evidenziava che l’immobile non era stato intestato pro quota al figlio minore, per preservarlo da ogni conseguenza pregiudizievole considerato che, contestualmente al rogito, era stato stipulato un contratto di mutuo fondiario, con rilascio di ipoteca sull’intero immobile.
in pari data agli acquirenti dell’immobile, aveva ceduto il credito, derivante dalla compravendita della sua quota, al padre 3. Con ordinanza emessa in data 21.11.2024 il ricorso era stato rigettato, sul presupposto che avesse già ceduto, in data 3.9.2024, il credito da lui vantato nei confronti degli acquirenti.
4. Con ricorso depositato il data 6.12.2024
ha proposto reclamo avverso l’ordinanza sopra indicata, contestando la validità della cessione e le modalità di notifica della stessa.
Evidenziava inoltre che il sequestro aveva ad oggetto tutte le somme ancora dovute a dagli acquirenti della quota indivisa del 50 % dell’ex casa coniugale (cfr. doc. 5 del fasc. di parte proc. sequestro) e che il prezzo di vendita non era stato ancora saldato, avendo le parti contraenti concordato la corresponsione di € 97.749,94, mediante accollo della quota parte di mutuo ancora gravante sull’immobile e di € 42.845,62 da versare mediante bonifici bancari e/o assegni circolari in una o più rate anche di diverso importo entro e non oltre il 28/02/2025. si è costituito in data 3.1.2025 insistendo nelle eccezioni già formulate, chiedendo, ex novo, l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
6. Il Collegio, all’esito dell’udienza del 9.1.2025, verificata la rituale costituzione delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
******* A. Sulla disciplina applicabile al caso in esame a.1 Il sequestro conservativo si caratterizza per essere un mezzo preventivo, volto ad impedire atti dispositivi del proprio patrimonio, idonei a pregiudicare la garanzia generica.
Rappresenta, quindi, la misura cautelare volta a rendere immodificabile la garanzia patrimoniale durante il corso del processo di merito, al termine del quale, se pronunciata sentenza di condanna, il sequestro si converte in pignoramento.
Per tale motivo la misura va disposta non su singoli beni ma sull’intero patrimonio del debitore, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, tenuto conto dell’ammontare del credito.
a.2 Ai fini della concessione della misura cautelare devono ricorrere, cumulativamente, i presupposti tanto del fumus boni juris, ovvero della probabile sussistenza del diritto che si intende far valere, quanto del periculum in mora, ossia del timore di perdere la garanzia del credito vantato.
a.3 Per la sussistenza del fumus boni juris, non si richiede un accertamento pieno del proprio diritto, in quanto l’ordinamento offre tutela ai crediti che appaiono probabili ovvero verosimili.
controparte e comunque idonei ad offrire al giudice elementi di valutazione in merito all’esistenza di quelle ragioni di credito dell’istante, che supportano la domanda di condanna, circostanza che comporta una particolare relazione con il giudizio di merito.
È quindi sufficiente la probabilità dell’esistenza del diritto vantato, da accertare attraverso un’indagine sommaria.
a.4 La circostanza che, accanto al debitore nei cui confronti è richiesto il provvedimento di sequestro conservativo, vi siano altri coobbligati, nel patrimonio dei quali il creditore istante potrebbe trovare comunque garanzia, non esclude la possibilità di configurare il “periculum” in mora, poiché come il creditore – alla luce dei principi generali in tema di solidarietà – ha diritto di soddisfarsi per l’intero sul patrimonio di uno qualsiasi dei condebitori a sua insindacabile scelta, così dev’essergli riconosciuto anche il diritto di cautelarsi nei confronti di quel medesimo debitore per il timore di perdere la garanzia del suo credito, senza che si possa tener conto della presenza a suo favore della garanzia generica del patrimonio degli altri coobbligati (cfr Cassazione penale sez. V, 03/04/2024, n.23603 Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione dei giudici di merito che hanno accolto la richiesta di sequestro formulata solo nei confronti di tutti i coimputati nonostante la presenza di un responsabile civile il cui patrimonio, di sicura capienza, non era stato invece attinto dalla richiesta cautelare). a.5 Con riguardo al requisito del periculum, l’art. 671 cpc afferma che il sequestro può essere concesso in presenza di un fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.
Il sequestro conservativo mira quindi ad eliminare il pericolo da infruttuosità, nel senso che, nelle more di un giudizio a cognizione piena, per procurarsi un titolo esecutivo, il creditore non può tollerare la possibilità che il suo obbligato renda incapiente o dissolva il proprio patrimonio con il conseguente rischio di vedere insoddisfatto il proprio credito a fine giudizio.
L’espressione utilizzata dalla norma, fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, comporta la necessità di accertare l’esistenza di un reale pericolo, da intendersi in senso oggettivo e concreto e non confinato al mero apprezzamento soggettivo del creditore.
B.
Sull’applicazione dei principi sopra indicati alla fattispecie per cui è processo b.1 , a tutela di un credito quantificato nell’importo di € 40.000,00, pari alla metà del valore dei buoni postali liquidati in favore dei genitori, ha chiesto il sequestro conservativo del prezzo di vendita dovuto a , dagli acquirenti della quota dell’ex casa familiare.
L’eccezione di prescrizione del credito, formulata da , solo nella presente fase di relazione al fumus, va precisato che la cointestazione dei buoni postali fruttiferi, al ricorrente, alla madre ed al nonno materno, consente di quantificare nell’importo di € 26.666,67, pari ad 1/3 dell’intero importo di € 80.000,00, il credito spettante al reclamante.
Considerato che il ricorrente ha inteso agire non per l’intero credito, ma solo per la quota interna del debito solidale del padre, l’importo del credito, posto alla base della domanda di sequestro conservativo, risulta pari ad € 13.333,34, oltre interessi.
A tutela di un credito di € 13.333,34, maggiorato di interessi dal dicembre 2009 al saldo, ha chiesto il sequestro conservativo, di singoli beni del debitore.
b.2 A differenza del sequestro giudiziario, caratterizzato da altri presupposti, il sequestro conservativo non va disposto su singoli beni ma, nei limiti in cui può essere eseguito, su qualsiasi bene del debitore, sino alla concorrenza di un determinato valore ed in vista del futuro pignoramento.
Risulta pertanto non conforme al dettato normativo l’ordinanza emessa dal primo giudice, che aveva rigettato il ricorso sul presupposto che le somme, oggetto di sequestro, non fossero più esigibili, omettendo di considerare che è inammissibile il sequestro conservativo richiesto su singoli beni del debitore.
b.3 Il sequestro conservativo, richiesto dal ricorrente sul credito che vanta a titolo di saldo prezzo dagli acquirenti dell’ex casa coniugale, ovvero il sequestro di qualsivoglia somma ancora dovuta dagli acquirenti, in forza dell’atto di vendita, è quindi inammissibile, perché in contrasto con la ratio dell’istituto che prevede il diritto del creditore di soddisfarsi sull’intero patrimonio di uno qualsiasi dei condebitori a sua insindacabile scelta.
b.4 Anche a voler ritenere che il reclamante abbia chiesto il sequestro degli unici beni del debitore e quindi superabili i dedotti profili di inammissibilità, va considerato che l’impossidenza del debitore è stata motivata unicamente sulla base del provvedimento presidenziale, emesso in data 11.5.2022, nel giudizio di separazione dei genitori del reclamante (cfr doc.
6 pagg. 1 e 2), nel quale viene menzionata una riferita condizione di ludopatia di , privo di entrate suscettibili di esecuzione forzata, in quanto libero professionista, con un reddito assai modesto (€ 10.821,00 nel 2020).
Si legge inoltre, sempre nel medesimo provvedimento, che la moglie di aveva dedotto che il marito, per successione della defunta madre, disponeva di gioielli di rilevante valore, nonché di terreni e di diverse auto di famiglia.
Richiedendo il sequestro conservativo una valutazione di carattere prognostico, concernente ad accertare l’attuale ammontare del patrimonio complessivo del debitore, consente di ritenere il ricorso infondato nel merito, non avendo il ricorrente allegato un adeguato periculum.
b.5 All’integrale rigetto dell’impugnazione consegue l’obbligo del reclamante di provvedere, ex art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o da versare.
Trattandosi di reclamo avverso un provvedimento cautelare in corso di causa, le spese di lite devono essere liquidate nel giudizio di merito.
Il Tribunale di Pescara, in composizione collegiale, pronunciando nel procedimento ex art. 669- terdecies c.p.c. iscritto al n. R.G. 3660/2024, ACCERTATA l’infondatezza dell’impugnazione, RIGETTA il reclamo.
DICHIARA parte reclamante tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o da versare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 248 T.U. spese di giustizia.
Spese al merito.
Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME
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