SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 42 2026 – N. R.G. 00001222 2023 DEPOSITO MINUTA 19 01 2026 PUBBLICAZIONE 21 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1222/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del 8 ottobre 2025
d a
IN
PERSONA
DEL
LEGALE
RAPPRESENTANTE P.T. , rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
presso
il difensore AVV_NOTAIO, come da procura in calce all ‘ atto di
opposizione
APPELLANTE
c o n t r o
OGGETTO:
Vendita di cose mobili
(GIÀ IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. , rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO COGNOME NOME e da ll’AVV_NOTAIO COGNOME NOME presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME, come da procura in calce alla
( INDIRIZZO elettivamente domiciliato in INDIRIZZO comparsa di costituzione d ‘ appello C.F.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Seconda Sezione Civile) n. 2264/23.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018
si opponeva al decreto con cui, istante
le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 10.000, quale prezzo della fresa usata, denominata ‘ Nomo ‘ , per la quale era stata emessa la fattura n. 143 del 26 settembre 2017, assumendo di nulla dovere all ‘ ingiungente.
Deduceva di aver acquistato n. 2 frese, n. 2 torni ed un autocarro, per il prezzo
concordato di euro 17.220,90 da pagarsi in sei rate di cui cinque di euro 3.000 ciascuna e una di euro 2.200,90 e che, nonostante non tutti i macchinari gli fossero stati consegnati, aveva saldato l ‘ intero debito il 24 luglio 2017, come riconosciuto da che, nel ricevere il pagamento della somma di euro 3.000 aveva ammesso che essa era ‘ l ‘ ultima rata del totale accordato di euro 17.220,90 per la vendita dei seguenti macchinari: 2 fresatrici, 2 torni e il furgone ‘ .
Assumeva che soltanto il 26 settembre 2017 RAGIONE_SOCIALE aveva emesso la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO relativa ad una fresa Nomo, immediatamente contestata sia perché il prezzo era stato interamente pagato sia perché la fresa si era rivelata non funzionante.
L ‘ opposta, costituitasi in giudizio disconosceva il contenuto e la sottoscrizione della dichiarazione sopra riportata; deduceva di aver consegnato all ‘ opponente il 7 febbraio 2017 un tornio usato, un centro lavoro ed una fresa, con la clausola ‘ visto e piaciuto ‘ ; i suddetti beni erano stati consegnati da , titolare dell ‘ omonima ditta di autotrasporti, presso la sede dell ‘ opponente, mentre l ‘ autocarro gli era stato consegnato nel mese di luglio del 2017; con mail del luglio 2017 l ‘ opponente aveva confermato di voler effettuare i pagamenti ed il 13 luglio aveva avuto luogo la consegna anche del furgone.
Emesse le fatture l ‘ opponente le contestava assumendo di aver effettuato i
pagamenti in contanti, ma in contrasto con tali affermazioni, il 5 dicembre 2017 aveva effettuato un bonifico di euro 732, a saldo delle fatture 16 del 7.2.2017, n. 97 del 28.6.2017 e n. 112 del 25.7.2017 omettendo però il saldo della fattura n. 143 ( posta a fondamento del ricorso monitorio) di euro 10.000. A fronte del disconoscimento della dichiarazione asseritamente riconducibile a veniva espletata consulenza tecnica grafologica.
Il Ctu accertava che la dicitura ‘ ricevuto euro 3.000 ‘ e l a sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione del 24 luglio 2017 oggetto di disconoscimento erano riconducibili alla mano di ma evidenziava che il documento era stato vergato da due mani diverse, quella che aveva scritto data e testo con due penne diverse e che quella con cui si era scritto ‘ ricevuto 3000 ‘ e firmato il documento.
All’esito dell’istruttoria esperita il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2264/23, riteneva infondata l’opposizione e condannava l’opponente a rifondere in favore dell’opposta le spese di lite e di consulenza tecnica.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per l’accoglimento dell’opposizione.
L’appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All’udienza dell’8 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell’unico motivo l’appellante censura l’errata valutazione del materiale istruttorio che, a suo dire, aveva, erroneamente, condotto il primo giudice a ritenere fondata l’esposizione dei fatti prospettata da parte opposta/appellata.
In particolare si duole dell’omessa considerazione delle dichiarazioni rese dalla teste già dipendente della società appellante, del tutto coerenti con le risultanze della consulenza grafologica.
In relazione al documento recante la sottoscrizione di legale rappresentante della società appellata, comprovante l ‘ integrale pagamento, la teste aveva riferito di aver redatto il testo del documento ( prodotto sub doc. 2), in quanto il sig. , legale rappresentante di non conosceva bene la lingua italiana. Part
In contrasto con quanto dichiarato il primo giudice aveva ritenuto che la teste non avesse presenziato agli accordi tra le parti e aveva omesso di considerare che la teste aveva riferito di aver scritto ‘ delle rate di pagamento’.
Quanto alla testimonianza di sorella del legale rappresentante della società opposta e dipendente di quest’ultima, si du ole della rilevanza probatoria attribuitale dal tribunale nonostante quanto dichiarato le fosse stato riferito dal fratello
Il primo giudice non aveva neppure attribuito rilevanza all’autenticità della sottoscrizione apposta da sulla dichiarazione di integrale
pagamento.
Fa rilevare che la e mail del 7 luglio 2017, posta dal primo giudice a fondamento della decisione, si riferiva a circostanze differenti da quelle oggetto di causa, come poteva evincersi dalla numerazione delle fatture nella stessa riportate, diverse dalla n. 4 posta a fondamento del monitorio e censura la genericità delle dichiarazioni testimoniali rese da il quale si era limitato a dichiarare di aver effettuato la consegna senza ricordare se avesse fatto sottoscrivere un documento di trasporto al destinatario della merce.
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L’opponente ha contestato il pagamento della fattura posta a fondamento del ricorso monitorio ( n. 143 del 26 settembre 2017 dell’importo di euro 10.000 ) assumendo di aver già saldato interamente il suo debito, come lo stesso legale rappresentante della società opposta aveva dichiarato in data 24 luglio 2017.
Assumeva di aver corrisposto, in contanti, la somma di euro 17.220,90, mediante il pagamento di sei rate di cui cinque di euro 3.000 e una di euro 2.200,90 per due frese, due torni ed un furgone benchè i predetti beni alla data del 24 luglio 2017 non le fossero ancora stati consegnati.
La circostanza relativa all’omessa consegna veniva sconfessata dalla dichiarazione resa dal trasportatore che ha confermato di aver effettuato la consegna in data 7 febbraio 2017 di un tornio, di un centro
lavoro e di una fresa ‘ Nomo ‘ presso la sede dell’opponente.
Con mail del 13 luglio 2017 dava conferma del proprio impegno di provvedere al pagamento a partire dalla settimana successiva allorchè sarebbe stato fatto il trasferimento del furgone.
In base al predetto impegno, che prevedeva quale termine per il pagamento della prima rata il 15 luglio, alla data del 24 luglio 2017 ( ossia della pretesa dichiarazione rilasciata da il debito complessivo non poteva essersi già estinto, ma come risultante dalla scrittura privata del 24 luglio 2025 poteva essere stata pagata soltanto la prima rata di euro 3.000.
Ciò che è coerente con le risultanze della consulenza grafologica che accertava essere riferibile a la sola sottoscrizione e l’espressione ‘ ricevuto euro 3.000’ e, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, è altresì coerente con la deposizione della teste che nulla sapeva riferire degli accordi intercorsi tra le parti, mentre dichiarava di aver visto il sig. scrivere di suo pugno ‘ ricevuto 3.000 ‘ e sottoscrivere il documento oggetto di indagine grafologica.
Ciò risulta altresì in linea con i successivi versamenti effettuati da in data 7.12.2017 per euro 732, a conferma che il debito, per il tornio ( fatt.16), per l’autocarro ( fatt. 112) e per il centro lavoro ( fatt. 97) non era stato estinto.
Anche la doglianza relativa alla genericità delle dichiarazioni rese dal teste
sono infondate.
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull’acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione, l’onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. ( Cass. N. 24348/2019).
Tale onere non è stato assolto dall ‘ opponente appellante.
L ‘ appello va pertanto respinto.
L ‘ appellante va condannata a rifondere in favore dell ‘ appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l ‘ onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l ‘ appello;
condanna l ‘ appellante a rifondere in favore dell ‘ appellata le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante
l ‘ onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
NOME COGNOME
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME