Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23849 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23849 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31087/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende,
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Nola n. 2549/2019 depositato il 13/09/2019,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Nola, con provvedimento del 13/9/2019, rigettava l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE, qualificatasi cessionaria, ex artt. 1-4 l. 130/1999, di Unicredit spa, al decreto di
esecutività dello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE di Montano RAGIONE_SOCIALE, che aveva ammesso, in via chirografaria, il solo credito di € 97.967,10 fatto valere da Unicredit spa , derivante da due finanziamenti indicati nell’istanza, ed aveva escluso il residuo credito insinuato, sempre in via chirografaria, derivante da scoperto di conto corrente, nonché la complessiva pretesa creditoria in via privilegiata ipotecaria derivante da mutui e finanziamenti.
1.1. Il Tribunale rilevava che non era stata fornita la prova da parte dell’opponente della titolarità dei crediti , dal momento che né era stato prodotto l’atto di cessione dei crediti da Unicredit RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE né era stata indicato il numero della Gazzetta Ufficiale su cui era stata pubblicata detta cessione ai sensi dell’art. 58, commi 2° e 3° , del d.lgs. 385/2003 (di seguito indicato per brevità ‘TUB’).
Evidenziavano, altresì, i giudici circondariali che in ogni caso la domanda era infondata con riferimento ai tre rapporti di finanziamento ipotecario in quanto non erano stati prodotti gli atti in forma scritta, mentre, in relazione al credito derivante da scoperti di conto corrente, mancavano (con la sola eccezione del conto corrente n. 400503222, di cui però non era stata data prova della corrispondenza con il vecchio conto n. 1652214) i contratti, la prova della data certa anteriore al fallimento e l’estratto conto integrale.
Fino 2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a quattro motivi. Il Fallimento ha svolto difese con controricorso, illustrato con memoria ex art. 380 bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 111 c.p.c., 98 e 99 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale omesso di ordinare l’integrazione del contraddittorio, ex art . 331 c.p.c., nei confronti
della cedente RAGIONE_SOCIALE da considerarsi litisconsorte necessario di RAGIONE_SOCIALE alla luce della contestazione della carenza di legittimazione attiva del debitore ceduto.
Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1189, 1260, 1264 e 2697 c.c.: la ricorrente lamenta che, a fronte di un dubbio sulla effettiva cessione del credito, il debitore si sarebbe dovuto attivare ai sensi dell’art . 1189 c.c., interpellando il creditore cedente o proponendo un’azione di accertamento per la individuazione del soggetto legittimato a ricevere la prestazione; in mancanza di tale onere, a dire della ricorrente, il debitore sarebbe tenuto al pagamento anche in favore del cessionario, quale creditore apparente.
Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1262 e 2697 c.c.: la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non aveva considerato che, se essa era in possesso della documentazione avente ad oggetto i crediti in contestazione, ciò poteva dipendere solo dall’aver ricevuto la consegna dalla cedente della documentazione comprovante i crediti.
Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1° , n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente valutato i contratti di mutuo e gli atti di erogazione dai quali emergerebbe la prova del credito. Si sostiene, inoltre, che il Tribunale non avrebbe riconosciuto l’esistenza del credito nonostante il curatore, nei propri atti difensivi, l’ avesse riconosciuta , dando atto che l’istituto di credito si era visto assegnare, proprio in forza dei titoli esecutivi posti a sostegno della domanda ex art. 101 l.fall., la somma di € 521.638,14.
Va prioritariamente esaminato il quarto motivo che investe la prova, ritenuta dal Tribunale insufficiente, della insinuata pretesa creditoria in applicazione del principio della ‘ragione più liquida’ desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può
essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. 9936/2014, 11458/2018, 23306/2019 e 9309/2020).
Il quarto motivo è inammissibile, in quanto si infrange contro l’accertamento in fatto – incensurabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art . 360, comma 5°, c.p.c. o deducendo il vizio di mancanza di motivazione o di motivazione apparente effettuato dal Tribunale, che ha affermato che « i tre rapporti di finanziamento ipotecari non stati prodotti in forma scritta ad substantiam ».
6.1. Secondo il giudice del merito, quindi, i contratti versati in atti non sono quelli da cui sarebbe scaturito il credito.
6.2. Quanto alla deduzione secondo la quale la prova scritta del credito vantato dalla banca sarebbe costituita dai titoli posti a sostegno della procedura esecutiva n. 504/2014 promossa presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva visto l’assegnazione in favore della Banca della somma di € 521.738,14 , va rilevato che l’accertamento dell’esistenza del titolo del creditore fondiario, compiuto in sede esecutiva, non spiega alcun effetto nell’ambito della procedura fallimentare , che vede la partecipazione del creditore alla distribuzione del ricavato della liquidazione solamente ove il suo credito venga ammesso al passivo secondo il principio di cui all’art 52 l.fall. e con le forme e le procedure previste dagli artt. 92 e segg. l.fall.
6.3. Né, infine, l’addotta doglianza si legittima alla stregua dei riferimenti agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
6.4. La violazione dell’art. 115 c.p.c. rileva nella distinta ipotesi in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (cfr. risolutivamente Cass. Sez. U. n. 20867/20), mentre la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (ex multis, Cass. 7919/2020, 13395/2018, n. 13395 e 15107/2013).
6.5 Il mancato accoglimento del quarto motivo rende evidente l’assorbimento del primo, secondo e terzo motivo che censurano la diversa ratio decidendi relativa alla carenza di legittimazione attiva della ricorrente.
6.6. In ogni caso tutti e tre i motivi sono manifestamente infondati. In particolare, con riferimento al primo, nella presente controversia si discute propriamente della posizione di successore a titolo a particolare di RAGIONE_SOCIALE ai fini della proposizione dell’opposizione 98 l.fall. e solo acclarata tale posizione si sarebbe imposta, semmai, la valutazione della necessità dell’integrazione contraddittorio nei confronti della cedente.
In particolare, riguardo al secondo e al terzo motivo, va rilevato che chi subisce l’azione di adempimento di una obbligazione non è tenuto ad individuare il proprio creditore, piuttosto è colui che agisce in giudizio che deve fornire la prova della titolarità del credito e che il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l’esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l’effettiva titolarità del diritto del quale si discute.
7. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.200 , di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. del 30.05.2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 8 luglio 2025.