Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5642 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5642 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25684/2019 proposto da:
DI SARNO VINCENZA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrenti –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrenti –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2639/2019 depositata il 16/05/2019.
Vendita Simulazione
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024.
Rilevato che:
NOME COGNOME ed i figli NOME, NOME e NOME COGNOME, nella qualità di coeredi di NOME COGNOME, marito della sig.ra COGNOME e padre degli altri attori, hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Nola, i coniugi NOME e NOME COGNOME affinché, accertata la simulazione assoluta degli atti di compravendita di beni immobili (del 15/04/2004 e del 10/10/2006) stipulati da NOME COGNOME con la sorella NOME, con la partecipazione agli atti ex art. 179 (‘Beni personali’) , cod. civ., del coniuge dell ‘ acquirente, venisse ordinata la restituzione dei beni a loro favore con le rendite nel frattempo percepite dalla convenuta.
Nel contraddittorio dei convenuti, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1803/2014, ha rigettato la domanda degli attori;
sull’impugnazione dei soccombenti, la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio degli appellati, ha dichiarato inammissibile e rigettato l’appello, così illustrando la propria decisione:
(a) i motivi di appello non privano di fondamento il percorso argomentativo del Tribunale di Nola che, nella sostanza, ha rimarcato che la domanda di restituzione degli attori metteva in luce il loro intento di ritornare nella disponibilità dei beni quali eredi e, quindi, come proprietari degli immobili solo fittiziamente ceduti dal loro congiunto alla sorella NOME, non già lo scopo di ricostituire l’asse ereditario e di tutelare la quota ad essi riservata come legittimari;
(b) gli attori non hanno censurato il dictum del primo giudice secondo cui, nel proporre la domanda, essi non solo non avevano
fatto cenno alla qualità di legittimari, ma anzi avevano dichiarato espressamente di agire quali eredi legittimi del de cuius ;
(c) non sussiste nemmeno il prospettato vizio della sentenza di primo grado in punto di mancata valutazione delle risultanze istruttorie in ragione del fatto che, accertato che gli attori agivano quali eredi del loro dante causa, trovano applicazione anche nei loro confronti le limitazioni in tema di prova della simulazione previste per la parte, il che comporta la necessità di produrre la controdichiarazione, trattandosi di atti (compravendite immobiliari) per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam ;
NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, con tre motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso;
Considerato che:
il primo motivo del ricorso -‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al combinato disposto dell’art. 112 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 553, 556, 1344, 1345, 1414, 1415, 1417, 2721, 2722, 2724 e 2729 c.c. il tutto in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. ‘ -censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sulle domande, proposte dagli attori in via gradata, di declaratoria di inefficacia degli atti di vendita e di revocatoria, le quali presupponevano che gli attori agissero non in qualità di eredi bensì nella veste di legittimari, ossia come soggetti terzi rispetto alle parti degli atti di compravendita contestati, con le necessarie implicazioni in tema di valutazione delle risultanze della prova testimoniale e per presunzioni;
il secondo motivo -‘Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al combinato disposto dell’art. 157 , secondo comma, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 553 e ss., 1344, 1345, 1414, 1415, 1417, 2721, 2722, 2724 e 2729 c.c. il tutto in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.’ -censura la sentenza che ha rilevato d’ufficio l’ina mmissibilità delle prove (per testi e per presunzioni), ammesse ed espletate in primo grado, senza considerare che detti limiti sono sottratti al rilievo d’ufficio e che è necessario che la parte interessata sollevi la relativa eccezione.
Da una diversa angolazione giuridica, si addebita al giudice d’appello di non avere considerato che le risultanze istruttorie e documentali consentivano di dare ingresso alla prova per testi: sia perché vi era un principio di prova scritta (art. 2724, n. 1, cod. civ.) della simulazione, in quanto era documentalmente provato che i convenuti non avevano mai corrisposto alcuna somma come prezzo delle compravendite; sia perché l’improvvis o decesso del venditore NOME COGNOME, abitante nell’immobile simulatamente alienato alla germana, aveva materialmente impedito ai ricorrenti di reperire eventuali controdichiarazioni intercorse tra le parti, non avendo i convenuti consentito l’accesso al detto immobile (art. 2724, n. 2 , cod. civ.);
il terzo motivo ‘Nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost. e per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. Violazione e falsa applicazione delle norme in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 132 primo comma n. 4 e 156 c.p.c. in riferimento alla inesistenza di motivazione relativa al rigetto del gravame ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ -lamenta la carenza
argomentativa della sentenza in quanto i giudici di appello avrebbero dovuto valutare le risultanze istruttorie e documentali e affermare la simulazione assoluta posta in essere dai convenuti attesa la ferma intenzione del de cuius di frustrare le aspettative creditorie, presenti e future, della moglie e dei figli, apparendo impossidente;
il terzo motivo, il cui esame è prioritario, è inammissibile;
4.1. il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( ex multis , Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, che, in motivazione , richiama Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145).
Nella specie, la sentenza d’appello – la cui motivazione è chiara -ha il proprio nucleo argomentativo nella qualificazione della domanda di simulazione assoluta come proposta dagli attori in qualità di eredi legittimi del venditore, con le conseguenti limitazioni all’ingresso della prova orale e per presunzioni, essendo necessaria la produzione della controdichiarazione scritta al fine di porre nel nulla atti di compravendita che richiedono la forma scritta ad substantiam ;
il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;
5.1. in primo luogo, è priva di fondamento la censura di omessa pronuncia (art. 112, cod. proc. civ.) sulle diverse domande, principali e subordinate, degli attori in quanto, in realtà, i giudici di merito hanno disatteso tutte le domande di questi ultimi, sia quella
principale diretta alla declaratoria di simulazione assoluta degli atti di compravendita, sia quella gradata di inefficacia, sia, infine, la revocatoria dei medesimi atti;
5.2. in secondo luogo, va richiamato il condiviso principio di diritto, ( ex plurimis , Cass. 19/09/2023, n. 26848, in connessione con Cass. 11/03/2011, n. 5876) secondo cui «’interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità e, pertanto, la Corte di cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette al riguardo soltanto allorché il giudice di merito abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda, ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine» (in termini, ex multis , Cass. 13/08/2018, n. 20718, che chiarisce che, in tal caso, l’ipotizzato errore di motivazione del giudice non si configura come ‘ error in procedendo ‘, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte) .
5.3. in terzo luogo, in tema di ricorso per cassazione, si verifica l’ipotesi di ‘doppia conforme’, ai sensi dell’articolo 348 -ter , quarto e quinto comma, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando (ed è il caso in esame) le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., ordinanza 19 luglio 2022, n. 22601; Cass., ordinanza 9 marzo 2022, n. 7724; Cass., sentenza 22 dicembre 2016, n. 26774);
6. il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;
6.1. il vizio di ‘omesso esame’ ( art. 360, n. 5) soggiace al limite della c.d. doppia conforme (cfr. punto 5.3.);
6.2. per il resto il motivo è infondato: al contrario di quanto affermano i ricorrenti (cfr. pag. 19 del ricorso per cassazione), il giudice d’appello non ha rilevato d’ufficio la inammissibilità delle prove orali assunte in primo grado.
Invero, la sentenza in esame ha escluso la lamentata contraddittorietà della statuizione del Tribunale che, dopo avere ammesso e svolto le prove per testi, al momento della decisione, senza necessità di attenersi ai precedenti provvedimenti istruttori, che hanno carattere ordinatorio e possono essere sempre revocati, ha ritenuto inammissibile la prova per testi poiché agli attori, che agivano come eredi legittimi del de cuius, si applicavano le stesse limitazioni in tema di prova per testi che valgono per le parti del contratto simulato;
in conclusione, il ricorso va rigettato;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.500,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 28 febbraio 2024.