Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19247 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19247 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME .
Ricorrente
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOME
Controricorrente
e
NOME.
Intimato avverso la sentenza n. 1151/2019 della Corte di appello di Bologna, depositata il 5.4.2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.5.2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME
Udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udite le difese svolte dall’Avv. NOME COGNOME per la ricorrente e dall’Avv. NOME COGNOME per delega dell’Avv. NOME COGNOME per la controricorrente
Fatti di causa
Con sentenza n. 1151 del 5.4.2019 la Corte di appello di Bologna confermò la decisione di primo grado, che aveva respinto le domande proposte da NOMECOGNOME a cui era subentrata nel processo, quale sua erede, NOMECOGNOME dirette a far dichiarare simulata la vendita stipulata, in data 9.7.2004, dal nipote NOMECOGNOME quale procuratore speciale della attrice, di un immobile sito in Catania in favore di COGNOME NOME per il prezzo di euro 120.000,00 e di risarcimento del danno ed altresì dichiarato inammissibili le domande proposte dalla stessa parte attrice di annullamento, per errore, violenza o dolo, e di rescissione sia della procura a vendere che dell’atto del 2.6.2005 con cui NOME aveva rinunciato all’azione ed agli atti del giudizio dalla stessa introdotto nei confronti di COGNOME.
La Corte territoriale motivò il rigetto dell’appello proposto da NOME affermando che: le domande di annullamento e di rescissione riguardanti l’atto unilaterale di rinuncia all’azione del 2.5.2005 e della procura speciale a vendere del 3.1.2004 erano inammissibili per la parte che denunciavano lo stato di incapacità di NOME che li aveva posti in essere, essendo state le domande proposte soltanto in grado di appello; lo stato di incapacità naturale di NOME non era stato inoltre provato, risultando al contrario, dalla sentenza del tribunale di Pistoia n. 579 del 2012, che aveva dichiarato erede NOME ritenendo valido il testamento olografo redatto il 31.10.2005 della sorella NOME che questi era capace di intendere e di volere ed essendo stata la procura a vendere redatta con atto notarile; la domanda di annullamento dei suddetti atti per errore, violenza o dolo era invece rimasta priva di prova; anche la domanda di simulazione appariva sfornita di elementi probatori, tenuto conto che, diversamente da quanto affermato dalla esponente, il prezzo di acquisto risultava interamente pagato, che la differenza dedotta tra il prezzo convenuto e quello commerciale dell’immobile non incideva
sulla validità del contratto di vendita e non era stata comunque provata, che la procura rimetteva al mandatario la determinazione del prezzo di vendita, che la circostanza che l’acquirente COGNOME vivesse a Modena e l’immobile fosse a Catania era irrilevante; i nuovi mezzi di prova dedotti dalla appellante in secondo grado erano inammi ssibili, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., non avendo dedotto la parte alcunché in ordine alla impossibilità di produrli in primo grado. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 25.11.2019, ha proposto ricorso NOME COGNOME affidato a cinque motivi.
COGNOME NOME ha notificato controricorso, mentre NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva.
Il P.M. e le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1417, 2727 e 2729 c.c., 331, 307 e 157 c.p.c., censurando il capo della sentenza impugnata che ha rigettato la domanda di simulazione della vendita del 9.7.2004 per difetto di prova. Si assume al riguardo che la Corte di appello non ha esercitato correttamente il proprio potere di accertamento dei fatti, atteso che se si fosse avvalso del ragionamento presuntivo avrebbe potuto pervenire ad una conclusione diversa. In particolare l’errore è consistito nel non avere valutato, nel loro insieme, le seguenti circostanze: il fatto che l’acquirente COGNOME vivesse a Modena, mentre l’immobile era sito in Catania; il rapporto di amicizia e convivenza tra COGNOME e COGNOME; la rinuncia ai testimoni al rogito e la mancata vi sita all’immobile da parte dell’acquirente; la presenza di precedenti penali a carico sia del COGNOME che dell’COGNOME.
2. Il motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha fondato la statuizione di rigetto della domanda di simulazione sulla base del rilievo che dalle risultanze di causa non era emerso alcun elemento, neppure indiziario, che portasse a ritenere la simulazione assoluta del contratto di compravendita stipulato tra COGNOME, quale procuratore speciale di COGNOME NOME, e COGNOME NOME. Ora, la valutazione delle pr ove costituisce un’operazione che la legge demanda al giudice di merito
e non è censurabile in sede di legittimità, non avendo questa Corte potere di apprezzamento sulla ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della decisone.
Né, per come formulata, può trovare ingresso la doglianza secondo cui la Corte non avrebbe valutato nel loro insieme gli elementi di fatto emersi, violando così la regola che sorregge la prova presuntiva. Il presupposto da cui muove la ricorrente è certamente esatto, in quanto il giudice di merito di fronte a più elementi indiziari deve valutarli non solo singolarmente ma anche nel loro insieme, apprezzando specificamente la loro convergenza verso la dimostrazione del fatto ignoto ai sensi dell’art 2729 c.c.. La censura tuttavia non coglie nel segno perché, ai fini della ricorrenza del vizio denunciato, è pur sempre necessario che gli elementi indicati dalla parte abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza suscettibili di collegarli nel giudizio di inferenza proprio della presunzione, laddove gli elementi indicati nel motivo appaiono privi di tali requisiti e quindi del connotato di decisività necessario per portare alla cassazione della decisione.
A tale rilievo merita aggiungere, sotto altro profilo, che la denuncia che lamenti il mancato esame da parte del giudice di fatti di cui avrebbe potuto avvalersi ai fini della prova per presunzione non è deducibile come violazione dell’articolo 2729 c.c., cioè come violazione di norme di diritto, bensì solo ai sensi e nei limiti dell’articolo 360, comma 1 numero 5, c.p.c., cioè come omesso esame di un fatto secondario dedotto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto principale (Cass. n. 17720 del 2018), motivo che nella specie non è proponibile ai sensi dell’articolo 348 ter, comma 5, c.p.c., applicabile ratione temporis essendo stato il giudizio di appello introdotto nel 2014.
3. Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c., nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivo e di circostanze incontroverse ex art. 115 c.p.c., costituiti da: l’illogicità ed incoerenza della procura a vendere rilasciata da NOME NOME al nipote NOME, che viveva a Modena; il rapporto tra i testimoni presenti all’atto di procura e l’NOME ed il COGNOME; la vendita dell’immobile ad un prezzo inferiore alla metà di quello di mercato; la ci rcostanza che la rinuncia agli atti e all’azione da parte di NOME nel precedente giudizio introdotto nei confronti di COGNOME era stata
ottenuta con dolo o violenza e che il documento appare scritto da ‘mano professionale’; il mancato versamento del prezzo di cessione da parte del procuratore NOME COGNOME alla mandante; la contraffazione del testamento di NOME da parte di NOME COGNOME, accertata dalla sentenza del Tribunale di Pistoia; la mancata presentazione del rendiconto da parte di NOME COGNOME e la mancata impugnazione, da parte sua, della sentenza di primo grado che lo aveva condannato al versamento del prezzo dell’immobile; la mancanza di prova di disponibilità finanziarie in capo all’acquirente COGNOME
Il motivo è inammissibile perché, nel presente giudizio, trova applicazione la già richiamata disposizione di cui all’articolo 348 ter, comma 5, c.p.c., che dichiara non proponibile il motivo previsto dall’articolo 360, comma 1 numero 5, c.p.c. avverso la sentenza di appello che, come nel caso di specie, abbia deciso in modo conforme alla decisione di primo grado (c.d. doppia conforme).
5. Il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nonché degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., lamenta che la Corte di appello, in sede di accertamento dei fatti, non abbia adeguatamente considerato la rinuncia agli atti e all’azione formulata da NOME e la denuncia querela da lei proposta contro il nipote NOME senza rilevare che entrambe erano state causate dal comportamento manipolatore di quest’ultimo. L’esame di queste circostanze avrebbe rilev ato l’esistenza di un disegno preordinato a sottrarre l’immobile al patrimonio della rappresentata . La pronuncia resa è così priva di coerenza logico e giuridica. La Corte di appello, inoltre, non ha svolto alcun accertamento sulla dedotta incapacità naturale della disponente, limitandosi a richiamare la sentenza che aveva dichiarato valido il suo testamento.
Anche questo motivo appare inammissibile.
Il motivo investe invero la valutazione dei fatti e delle prove da parte della Corte di appello, proponendone esiti diversi e alternativi, così chiedendo a questa Corte un controllo che non può svolgere, involgendo esso profili di merito della decisione che, come tali, non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità.
Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione del r.d.
1736 del 1933, per avere il giudice di merito affermato che il prezzo della
vendita era stato versato, nonostante l’assegno emesso a tale titolo dal COGNOME fosse nullo perché privo della indicazione del luogo di emissione e della data.
Anche questo motivo, sia pure per ragioni diverse, non è in grado di superare il preliminare vaglio di ammissibilità.
La Corte di appello ha affermato che il pagamento del prezzo da parte dell’acquirente COGNOME in favore del procuratore dell’alienante risultava provato dall’assegno prodotto in copia in giudizio, dichiarando inammissibile, perché avanzata solo in appello, la contestazione della attrice circa la invalidità del titolo perché privo, al momento della sua emissione, della data.
Il motivo non investe questa ratio decidendi ed è per tale ragione inammissibile, in disparte il rilievo che le contestate mancanze sono irrilevanti ai fini della prova del pagamento del prezzo, per cui rileva unicamente che il titolo sia stato portato all’incasso e pagato.
Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibili i documenti nuovi prodotti in grado di appello, da cui risultava che NOME era sottoposto ad indagini per una innumerevole serie di reati e per violazioni fiscali, che, se esaminati, avrebbero fornito un nuovo quadro delle risultanze probatorie già in atti.
Anche questo motivo è inammissibile perché non aggredisce in modo specifico la decisione impugnata che ha ritenuto i nuovi documenti prodotti in appello inammissibili in mancanza della condizione richiesta dall’articolo 345 c.p.c..
11. In conclusione il ricorso è respinto
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.