Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21610 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ordinanza
sul ricorso n. 31405/2020 proposto da:
COGNOME NOME, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
contro
COGNOME NOME, difesa da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della COGNOME di appello di Milano n. 1211/2020 del 20/5/2020.
Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME conviene dinanzi al Tribunale di Milano NOME d’COGNOME per la condanna alla restituzione di € 95.400 dati a mutuo. Allega che: (a) è stato socio, insieme alla convenuta, della RAGIONE_SOCIALE (egli è stato socio al 40% ed amministratore; ella è stata socia al 60%); (b) ha compiuto vari finanziamenti alla società con denaro proprio e prelevato da un proprio conto corrente, ma eseguiti anche per conto della convenuta; (c) quest’ultima, dopo averlo estromesso dall’amministrazione della società, non gli ha restituito le somme versate per conto di lei. La domanda, accolta
-ricorrente-
in primo grado, è rigettata in appello, ma Cass. 13532/2018 annulla la sentenza di secondo grado per contraddittorietà della motivazione. In sede di rinvio la domanda è stata rigettata di nuovo con motivazione rinnovata.
Ricorre di nuovo in cassazione l’attore con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la controricorrente con controricorso e memoria. Il consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso per manifesta infondatezza. Il ricorrente ne ha chiesto la decisione.
Ragioni della decisione
Il primo motivo (p. 8) denuncia l’inosservanza del principio sancito dalla sentenza di cassazione, poiché le prove sono state valutate erroneamente, come si può constatare esaminando il ragionamento della COGNOME. Si deduce violazione dell’art. 384 c.p.c., degli artt. 2729 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il secondo motivo (p. 20) denuncia omesso esame di fatto decisivo, la motivazione illogica. Si deduce violazione degli artt. 183, 115 e 116 c.p.c.
I due motivi, che si sovrappongono ampiamente nelle loro censure, possono esaminarsi congiuntamente. Vi si argomenta che la COGNOME di appello: (a) è tenuta ad assumere le prove; (b) ha mancato di cogliere la contraddittorietà del comportamento processuale della convenuta (che ha dapprima negato la contabilizzazione delle somme a proprio favore e poi l’ha ammessa come pagamento di un debito pregresso); (c) ha omesso di attribuire un rilievo adeguato alla parziale (indiretta) restituzione ad opera della COGNOME sotto forma di finanziamento alla società e alla sua mancata comparizione all’interrogatorio formale; (d) ha omesso di assoggettare gli indizi ad una valutazione globale. Ne segue che la COGNOME avrebbe dovuto accertare l’esistenza del contratto di mutuo e quindi accogliere la domanda di restituzione.
2. -Entrambi i motivi sono da disattendere.
Cass. 13532/2018 ha cassato per contraddittorietà della motivazione, poiché nella sua prima pronuncia la COGNOME di appello da un lato ha ritenuto
mancata la prova del mutuo e dall’altro lato trascurato l’esame delle richieste istruttorie dirette a provarlo (esibizione, c.t.u. contabile, prova testimoniale sulla contabilità della società; richieste assorbite in primo grado e riproposte in appello). La corte di legittimità critica la COGNOME di appello poiché ha «accolto il gravame e rigettato la domanda attorea, senza prendere posizione sulle suddette richieste istruttorie: né per accoglierle, né per rigettarle». Inoltre, critica la COGNOME territoriale poiché ha omesso di assoggettare gli indizi ad una ponderazione complessiva, dopo averne analiticamente indicato la rilevanza (in particolare, ha considerato solo alcune schede contabili e una c.t.u. da altro giudizio, senza considerare una serie di altri elementi: mancata risposta della convenuta all’interrogatorio formale, esecuzione di bonifici, restituzione indiretta di una parte del finanziamento erogato dall’attore).
In sede di rinvio la domanda è stata rigettata con la seguente motivazione (p.9-12). Anche se si danno per pacifici i finanziamenti allegati, le prove offerte dall’attore e gli indizi acquisiti non provano il titolo dell’erogazione di denaro e tanto meno provano che tale titolo sia il mutuo. Tale conclusione è stata tratta dai seguenti fatti: le causali dei bonifici non contengono alcuno indizio di esistenza del mutuo; le poste di contabilità sono state effettuate direttamente dall’attore, quale amministrat ore della società, e quindi non fanno prova nei confronti di terzi; la restituzione della somma di € 150.000 in favore dell’attore, è stata effettuata con un unico bonifico proveniente dalla società e senza alcuna specificazione di causale; la relazione allegata ai bilanci per gli anni in questione non contiene alcun indizio di esistenza del mutuo; non è stata formulata alcuna richiesta di ammissione di interrogatorio formale nei confronti della convenuta e quindi non vi è alcun esito negativo dell’interpello, mentre la sua mancata partecipazione all’interrogatorio libero è giustificata dal fatto che si trovava in Cina; nessuna conseguenza probatoria negativa può derivare dalla mancata ottemperanza all’ordine di esibizione documentale, poiché l’ordine è stat o impartito nei
confronti della società; il capitolo di prova articolato dall’attore al momento della precisazione della conclusioni è inammissibile, in quanto relativo a circostanza meramente valutativa; l’istanza di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio non può ess ere accolta, in quanto avente valenza meramente esplorativa, in assenza di qualsiasi documentazione a supporto; nessuna rilevanza ha la consulenza tecnica d’ufficio svolta in altro giudizio.
Pertanto, gli elementi probatori sono stati esaminati analiticamente, le richieste istruttorie sono state confutate correttamente, gli elementi probatori sono stati ponderati nel loro intreccio. La lettura della memoria depositata dal ricorrente non orienta verso una soluzione diversa.
3. – Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell’art. 93 co. 3 e 4 c.p.c.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La COGNOME rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 4.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, da distrarre in favore dell ‘ AVV_NOTAIO, antistatario. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.000 in favore della parte controricorrente, da distrarre in favore dell ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, antistatario, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma, il 3/7/2024.