Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14991 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 4805/2021 proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso il decreto nr. 74/2021 depositato in data 12/01/2021 dal Tribunale di Roma;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 17 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 RAGIONE_SOCIALE liquidazione (di seguito «RAGIONE_SOCIALE»), ha proposto opposizione allo stato passivo AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE (breviter «RAGIONE_SOCIALE»), chiedendo l’ammissione dei crediti per seguenti importi : a) € 10.716,81 per spese legali (comprensive AVV_NOTAIOe spese di cui al Decreto Ingiuntivo n. 5469/2011, AVV_NOTAIOe spese successive fino all’apposizione AVV_NOTAIOa formula esecutiva, di quelle per l’atto di precetto e per la procedura esecutiva presso terzi n. 38931/2012 R.E. Trib. Roma); b) € 15.495,00 , in ragione del pagamento AVV_NOTAIO‘imposta versata da RAGIONE_SOCIALE per la registrazione del richiamato decreto ingiuntivo n. 5469/2011 del 16.03.2011, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.;c) complessivi € 1.971.135,20 , per costi AVV_NOTAIOortili relativi all’anno 2007 e 2008 e per quelli relativi alla locazione AVV_NOTAIO‘immobile in INDIRIZZO nell’anno 2010, per spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Roma n. 15142/2013, interessi e somme pagate in eccesso da parte di RAGIONE_SOCIALE e non restituite per servizi di ingegneria relativi a gennaio 2008.
2.Il Tribunale di Roma con la decisione impugnata, in parziale accoglimento AVV_NOTAIO‘opposizione ammetteva allo stato passivo, in via chirografaria, i crediti per la complessiva somma di € 632.401, che si aggiungevano a quelli già ammessi in sede di verifica ed oggetto
di correzione con lo stesso dispositivo, così ripartiti: € 497.071,54, per costi AVV_NOTAIOortili relativi all’anno 2007 (di cui alla fattura nr. 30 del 31/3/2008); € 73.550,25, per costi relativi alla locazione AVV_NOTAIO‘immobile di INDIRIZZO nell’anno 2010 ed € 61.780,07, per somme pagate in eccesso da parte di RAGIONE_SOCIALE e non restituite per servizi di ingegneria relativi a gennaio 2008.
2.1 Rilevavano i giudici capitolini, per quanto qui di interesse: i) che l’opponente non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi del credito di € 1.336.527,23 riferito ai contributi AVV_NOTAIOortili relativi all’anno 2008, per i quali non era stata emessa fattura; RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto affermano i giudici circondariali, a partire dal 1/2/2008, non aveva più in gestione l’appalto stipulato con RAGIONE_SOCIALE con la AVV_NOTAIOeguenza che non aveva più ragion d’essere l’obbligazione contributiva sostanzialmente fondata sulla prosecuzione AVV_NOTAIO‘impresa; ii) la documentazione posta a sostegno AVV_NOTAIOa pretesa -bilancio del 2008 AVV_NOTAIOa opponente -presentava dati numerici d’insieme e non forniva informRAGIONE_SOCIALE esaustive in ordine allo specifico credito fatto valere dalla socia; iii) neppure il libro giornale AVV_NOTAIOa società opponente offriva dati specifici e circostanziati rappresentativi AVV_NOTAIOa azionata posta creditoria.
3 NOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi, NOME ha svolto difese con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I mezzi di impugnazione possono essere così sintetizzati:
omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti costituiti dalle risultanze dei libri giornali di NOME, acquisiti previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che evidenziavano poste passive verso RAGIONE_SOCIALE per costi
AVV_NOTAIOortili collegati a fatture da emettere confermate dalla stessa NOME all’udienza del 12/4/2018 e nei successivi scritti difensivi;
omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti costituiti dai dati del bilancio 2008 dove erano enucleabili e distinguibili i crediti verso i soci e gli importi da questi dovuti a titolo di contributi AVV_NOTAIOortili 2008; in particolare a pagina 53 del bilancio erano chiaramente indicati i costi di gestione AVV_NOTAIOa società da addebitare ai soci, sia pur in maniera complessiva ma dai quali si poteva ricavare la quota
imputabile al socio NOME;
violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e AVV_NOTAIO‘art. 2729 c.c. «per avere il Tribunale di Roma mancato di valutare la concordanza dei singoli elementi di prova raccolti con riferimento al credito di € 1.336.527,23 per contributi AVV_NOTAIOortili relativi all’anno 2008 vantato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e per non aver valutato unitariamente le risultanze AVV_NOTAIOe prove raccolte le une per mezzo AVV_NOTAIOe altre e nel loro complesso»;
violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c., in relazione all’art 360, comma 1 nr. 3 c.p.c.; la ricorrente censura l’affermazione di controparte circa l’inopponibilità al fallimento AVV_NOTAIOe scritture contabili prodotte in giudizio;
5) violazione AVV_NOTAIO‘art. 2615 ter, degli artt. 1362, 1363,1366 e 1371 c.c. in relazione all’art . 360, comma 1 nr. 3 c.p.c. con riferimento all’interpretazione AVV_NOTAIO‘art. 7 AVV_NOTAIOo Statuto di RAGIONE_SOCIALE; in particolare si denuncia l’erronea applicazione AVV_NOTAIOe disposizioni di ermeneutica contrattuale per non aver dato rilevo al fatto che, anche dopo la cessazione del contratto di appalto stipulato con la stazione appaltante RAGIONE_SOCIALE, sarebbero maturati costi relativi al funzionamento AVV_NOTAIOa società RAGIONE_SOCIALE che, in virtù del combinato disposto AVV_NOTAIOa c.. clausola contributiva (art. 2615 -ter, comma 2, c.c.) e AVV_NOTAIO‘art. 7 AVV_NOTAIOo Statuto, dovevano essere pro quota versate da NOME ;
violazione AVV_NOTAIO‘art. 99 commi 6 e 7, l.fall. in relazione all’art . 360 1° comma nr 4 c.p.c.; viene censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui ha revocato una precedente ordinanza con la quale aveva inizialmente negato ingresso, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di documenti che la procedura aveva indicato nella propria memoria ; secondo l’assunto AVV_NOTAIOa ricorrente non sarebbero applicabili alla parte opposta, che abbia indicato nella memoria di costituzione i documenti utili per la propria difesa, i principi enunciati da codesta Corte Suprema con riferimento all’opponente che abbia tempestivamente indicato la documentazione di cui intenda avvalersi; il ricorrente lamenta la produzione di documenti, non specificatamente richiamati nella memoria difensiva, non depositati nella fase AVV_NOTAIOa verifica e per la cui tardiva produzione non è stata presentata alcuna istanza di remissione in termini.
2 Tutti i motivi sono inammissibili.
2.1 Lo sono i primi due in quanto sottendono critiche di merito.
2.2 Come sopra precisato, il Tribunale ha denegato la domanda di ammissione del credito relativo ai contributi per l’anno 2008 sulla scorta AVV_NOTAIOa mancata emissione da parte del AVV_NOTAIOorzio AVV_NOTAIOe fatture, AVV_NOTAIOa cessazione a far data dal 1° febbraio 2008 AVV_NOTAIO‘attività RAGIONE_SOCIALE a seguito AVV_NOTAIOa perdita AVV_NOTAIOa commessa RAGIONE_SOCIALE, essendo subentrato nell’appalto il RAGIONE_SOCIALE temporaneo RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIO‘inidoneità AVV_NOTAIOe risultanze tratte dal bilancio di RAGIONE_SOCIALE a fornire elementi decisivi in ordine alla pretesa creditoria in quanto i valori contabili e i dati numerici riportati nella loro indeterminata aggregazione non erano interpretabili alla stregua di contributi AVV_NOTAIOortili maturati nel 2008.
2.3 La doglianza di cui al secondo motivo, che offre una diversa lettura di una voce del bilancio, si infrange contro l’accertamento in fatto compiuto dal Tribunale e di cui sopra si è dato conto.
AVV_NOTAIO‘art. 360 c.p.c., n. 5 (su cui v. Cass. Sez. U n. 8053-14),
(cfr., ex multis, Cass. n.
27686/2018; Sez. U, n. 7931 /2013; 14233/2015; 26860 / 2014).
il credito di € 1.336.527,23 per (asseriti) costi AVV_NOTAIOortili relativi all’anno
2008
NOME
affermazione contenuta nel verbale AVV_NOTAIO‘udienza del 12/4/2018 -ove testualmente si dice che « l’importo di Euro 388.582,83, non fatturato da RAGIONE_SOCIALE, concerne i costi AVV_NOTAIOortili addebitati ad NOME relativamente all’anno 2008. Detti costi sono stati contestati dall’odierna opposta essendo stati imputati ad NOME non in proporzione al fatturato alla stessa assicurato. Per tale ragione l’importo non è stato registrato sul libro giornale relativo all’anno 2009. Lo stesso è stato tuttavia accantonato e
registrato nei libri contabili del 2012, come attestato dalla relativa documentazione che in data odierna si produce, in occasione AVV_NOTAIOa domanda di concordato in bianco depositata a dicembre 2012, al fine di fornire un bilancio attendibile e veritiero AVV_NOTAIOa società » e a cui fa seguito la seguente dichiarazione, trascritta nel controricorso, « l’inserimento degli importi nei libri contabili non attesta l’esistenza degli stessi trattandosi nel caso di specie, come ampliamente dimostrato nel corso del presente giudizio, di crediti contestati in quanto agli stessi non corrispondono costi non addebitabili a NOME per le ragioni dedotte negli scritti e verbali di causa ».
2.6 Nessuna conferma neanche implicita AVV_NOTAIO‘esistenza del credito può desumersi dal complesso di tali affermRAGIONE_SOCIALE; di AVV_NOTAIOeguenza quegli elementi fattuali il cui esame sarebbe stato omesso non avrebbero determinato una diversa decisione.
3 Passando al terzo motivo, vale la pena rilevare che l’art. 115 c.p.c. ricorre solo ove il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la norma, ponga a fondamento AVV_NOTAIOa decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (fermi il principio di non contestazione e il notorio); non è ammesso dolersi che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa AVV_NOTAIOentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022; Cass. 2001/2023, 4599/2023, 9351/2022, 20553/2021, 22397/2019, 21098/2016 e 27197/2011) mentre la pretesa violazione AVV_NOTAIO‘art. 116 c.p.c. ricorre in realtà solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, attribuendole un diverso valore o il valore assegnato a una differente risultanza probatoria (ad es., valore di prova legale), oppure l’abbia valutata secondo il suo prudente
apprezzamento nonostante fosse soggetta a una specifica regola di valutazione; quando invece si deduca, come nel caso di specie, che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento AVV_NOTAIOa prova, la censura, un tempo limitatamente ammissibile ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione al di sotto del ‘minimo costituzionale’ individuati da Cass. Sez. U, 8053/2014 (Cass. Sez. U, 20867/2020, 34474/2019; Cass. 2001/2023), che non ricorrono nel decreto impugnato.
3.1 Infine, l a violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere AVV_NOTAIOa prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione AVV_NOTAIOe fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto AVV_NOTAIOe prove proposte dalle parti ( ex multis , Cass. 7919/ 2020, 13395/2018 e 15107 2013).
3.1 Il Tribunale non è incorso in alcuno degli errores in procedendo secondo la censura dedotta sotto l’apparente deduzione di violRAGIONE_SOCIALE di legge, mirando essa surrettiziamente ad una nuova e diversa valutazione del merito AVV_NOTAIOa causa, che però non può trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 34476/2019).
4 Il quarto mezzo, secondo quanto esplicitamente affermato dallo stesso del ricorrente, va a censurare non una ratio decidendi AVV_NOTAIOa sentenza, che non ha esaminato la questione AVV_NOTAIOa opponibilità al Fallimento AVV_NOTAIOe scritture contabili, ma una tesi difensiva di controparte.
5 Con riferimento al quinto motivo va rilevato che, secondo il AVV_NOTAIOolidato orientamento di legittimità, l’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento AVV_NOTAIOa comune volontà AVV_NOTAIOe parti in essi espressasi, costituisce
attività di fatto propria ed esclusiva del giudice di merito, (cfr. Cass. 3590/2021, 9461/2021, 15603/2021 e 32876/2022), dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonché, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica AVV_NOTAIO‘art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo AVV_NOTAIOa coerenza e logicità AVV_NOTAIOa motivazione, censura nella specie neanche proposta, avendo la società ricorrente, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale). 5.1 Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 c.c. e s.), contrapporre una diversa e più favorevole soluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione AVV_NOTAIO‘atto negoziale (cfr. Cass S.U nr. 1914/2016).
5.2 Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti, ma altresì precisare in qual modo e con quali AVV_NOTAIOiderRAGIONE_SOCIALE il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore AVV_NOTAIOeguenza AVV_NOTAIO‘inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione AVV_NOTAIOe norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (cfr. Cass. n.10554/2010 e 25728/2013).
5.3 Si è, infine, precisato che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma una AVV_NOTAIOe possibili e plausibili interpretRAGIONE_SOCIALE; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretRAGIONE_SOCIALE, non è AVV_NOTAIOentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia
stata privilegiata l’altra ( cfr. 24539/2009, 25861/2013 e 5016/ 2014).
5.4 Nella specie il tribunale ha fornito una specifica e plausibile interpretazione AVV_NOTAIO‘art . 7 AVV_NOTAIOo statuto, nel senso di correlare l’obbligo dei soci di versare i contributi all’esercizio AVV_NOTAIO‘attività RAGIONE_SOCIALE, che risulta semplicemente diversa da quella prospettata dal ricorrente.
6 Anche il sesto motivo è inammissibile in quanto il Tribunale ha deciso la questione concernente i poteri di produzione degli atti istruttori nel giudizio di opposizione allo stato passivo in maniera conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non vi è l’onere per l’opponente di versare in atti ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione quando egli abbia indicato nel ricorso introduttivo di tale procedimento i documenti di cui intende avvalersi (in funzione AVV_NOTAIOa dimostrazione AVV_NOTAIOa fondatezza AVV_NOTAIOa propria pretesa) facendo riferimento per relationem a quelli già depositati davanti al giudice delegato e con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull’identità degli atti su cui vuole fondare l’opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione; il tribunale in tal caso deve disporre l’acquisizione di tali documenti, trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato che, dunque, entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio informatico AVV_NOTAIOa procedura, ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 9, comma 1 (cfr. Cass. 12548/2017, 5570/2018 25663/2020, 31719/2021 e 33774/2022).
6.2 Tale principio va esteso anche all’opposta che, come avvenuto nel caso di specie, indichi nella memoria di costituzione gli allegati prodotti alla prima udienza, attesa l’identità di ratio .
6.3 Ad ogni buon conto la ricorrente non ha allegato l’incidenza AVV_NOTAIOa documentazione prodotta dalla procedura sulla decisione del
Tribunale e, quindi, in concreto nessuna lesione del diritto di difesa può predicarsi
7 In conclusione il ricorso è inammissibile.
8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio che si liquidano in € 19.000 , oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa ricorrente principale, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis AVV_NOTAIOo stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2024