Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17157 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26754/2019 R.G. proposto da:
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
IL
SOLE
24
ORE
SPA
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 814/2019 depositata il 28/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.l’AVV_NOTAIO ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Milano ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Milano reiettiva della opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per mancato pagamento del corrispettivo, pari ad €4555,30, di contratti di licenza d’uso di una banca dati e di fornitura della rivista ‘Guida al Diritto’, in data 20 gennaio 2011 e in data 3 luglio 2012;
Il Tribunale ha precisato che il credito rimaneva in contestazione solo per la parte di €1804,00 di cui alla fattura NUMERO_DOCUMENTO del 31 luglio 2012, relativa al contratto in data 3 luglio 2012 che ‘prevedeva anche la consegna in comodato gratuito di un Ipad’ come attestato nel documento 3 della società opposta.
Il Tribunale ha ritenuto che la prova della contestata sottoscrizione del contratto era desumibile dai seguenti elementi:
la consegna della Ipad era stata contestata dall’opponente solo con la ‘memoria di replica’ e solo ‘genericamente’ con la frase ‘comunque la consegna dell’Ipad è contestata’ mentre nell’atto di appello il COGNOME si era limitato a dedurre che ‘all’esito dell’istruttoria non è ragionevole sostenere acquisita la prova …della consegna … del terminale Ipad’;
l’opponente non aveva contestato specificamente il NUMERO_DOCUMENTO della società opposta da cui emergevano accessi alla banca dati fino al dicembre 2012. L’opponente aveva solo sostenuto trattarsi di documento che in quanto ‘di provenienza unilaterale’ era ‘non idoneo a provare l’esistenza e l’esatta esecuzione del contratto’;
l’opponente non aveva contestato l’e -mail del 5 luglio 2012 con cui l’opponente stesso aveva trasmesso all’agente di zona della società opposta il ‘bonifico per poter attivare il nuovo contratto’.
Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile il motivo di appello relativo al capo della sentenza con cui il Giudice di Pace aveva liquidato le spese del giudizio in € 1500,00. Il motivo veicolava la censura di mancanza di specificazione dei compensi correlati alle singole fasi del giudizio, di mancanza di precisazione dello scaglione di riferimento e, in ultimo, di mancanza di motivazione in ordine alla operata liquidazione.
Il Tribunale, a giustificazione della ritenuta inammissibilità del motivo di appello, ha affermato che si trattava di motivo ‘generico’ perché mancante della ‘precisazione di quale avrebbe potuto essere la quantificazione delle spese secondo quello che l’appellante riteneva essere il corretto scaglione di riferimento’;
la spa RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Deduce il ricorrente di avere disconosciuto la firma apposta sui contratti datati 3 luglio 2012, che la controparte non aveva chiesto la verificazione delle scritture, che quindi i contratti ‘non potevano essere presi in considerazione dal giudice’;
2.il motivo è inammissibile perché scollegato dalla motivazione della sentenza impugnata.
2.1. La motivazione della sentenza -in cui si parla al singolare di ‘contratto del 3 luglio 2012’ -, in riferimento alla prova della conclusione del contratto -prova di cui correttamente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., il Tribunale ha dichiarato onerata la società
opposta -fa perno non sul documento in cui il contratto è scritto né sulla veridicità o non veridicità della sottoscrizione apposta a quel documento ma su elementi presuntivi consistenti nella presa in consegna, da parte dell’odierno ricorrente, dell’Ipad utile all’accesso alla banca dati, nell’effettivo accesso, fino al dicembre 2012, da parte del medesimo ricorrente, alla banca dati, nella comunicazione, da parte del ricorrente, all’agente di zona della società RAGIONE_SOCIALE, di un bonifico per l’attivazione del contratto.
Il contratto di licenza d’uso di una banca dati non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, la prova della sua stipulazione può essere data mediante presunzioni vertenti sull’effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto medesimo;
3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 115, primo comma, 116, primo comma, c.p.c. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Deduce il ricorrente che il Tribunale ha errato nel ritenere non contestata la consegna dell’Ipad e non contestato il documento NUMERO_DOCUMENTO della spa RAGIONE_SOCIALE, ‘inerente la prova dell’accesso’ alla banca dati, in quanto nell’atto di citazione di primo grado esso ricorrente aveva specificato di non avere mai ‘…sottoscritto il contratto di licenza d’uso tanto è vero che non ne ha mai usufruito ovvero non ha effettuato alcun accesso on line alla banca dati con la sua password’.
Il ricorrente aggiunge, per un verso, di non aver contestato l’e -mail del 5 luglio 2012 ‘in sé, ma di precisato che i nuovi riferimenti bancari per il RID si riferivano al contratto di licenza d’uso della banca Lex RAGIONE_SOCIALE Premium in quanto i vecchi contratti non erano più in uso’, dall’altro verso che, essendo il contratto di licenza d’uso soggetto a forma scritta ‘la prova testimoniale espletata in primo grado era inequivocabilmente inammissibile’;
4. il motivo è inammissibile.
4.1. In primo luogo, le affermazioni aggiuntive appena sopra riportate sono, l’una, non un veicolo di censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c. ma una mera allegazione di fatti, l’altra, oltre che priva di correlazione con la sentenza impugnata e correlata invece ad una imprecisata prova testimoniale espletata in primo grado, anche basata su un assunto infondato per cui il contratto di licenza d’uso di una banca dati sarebbe soggetto a forma scritta.
4.2 Per il resto vale quanto segue.
Questa Corte ha affermato che ‘In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio’ ed ha altresì affermato che ‘In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione’ (Cass. SU 20867 del 2020).
Nel caso di specie il ricorrente stesso dà conto di non avere specificamente contestato l’esecuzione del contratto ma di avere allegato la mancata esecuzione del contratto in relazione alla ritenuta utilità della allegazione come mezzo per dar prova della contestazione della sottoscrizione del contratto.
A fronte di questo non è ravvisabile violazione da parte del Tribunale dell’art. 115 c.p.c. ed è ravvisabile invece il tentativo inammissibile, da parte del ricorrente, di rimettere in discussione il prudente apprezzamento dei fatti valutati dal Tribunale come fondanti il ragionamento presuntivo in esito al quale è stata ritenuta raggiunta la prova della stipula;
con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli ‘artt. 24 e 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell’art. 4, comma 1 e comma 5 del d.m. n.55/2014, in relazionale all’art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c.’.
5.1 Il motivo è inammissibile. Le violazioni degli articoli evocati in rubrica sono tutte riferite alla sentenza di primo grado per avere il Giudice di Pace liquidato le spese con la sola indicazione del loro importo complessivo (€1500,00) e senza specificare lo scaglione di riferimento e gli importi delle spese relative alle singole fasi processuali.
Il motivo non attacca la sentenza impugnata la quale ha ritenuto ‘generico’ e quindi inammissibile, con riferimento implicito all’art. 342 c.p.c., il motivo di appello inerente il capo sulle spese della sentenza di primo grado;
il quarto motivo di ricorso è rubricato ‘omesso esame su fatti decisivi della controversia che sono stati oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art.360, primo comma, n.5, relativamente all’eccepita erroneità della somma ingiunta’. Sotto questa rubrica viene dedotto che ‘dalla documentazione versata agli atti dalla controparte (v. estratto contabile nella missiva del 18 febbraio
2013) non si comprende a quali contratti corrispondano gli importi delle rate ivi indicate e inoltre nell’estratto contabile non viene riportata la fattura NUMERO_DOCUMENTO del 31 gennaio 2012, mentre sono indicate sempre in maniera non specifica, le rate relative alle due fatture n. NUMERO_DOCUMENTO del 31 luglio 2012 e NUMERO_DOCUMENTO del 25 gennaio 2013. Quindi il giudice di secondo grado erra quando sostiene che l’unica fattura emessa a fronte del contratto del 3 luglio 2012 sia la n. NUMERO_DOCUMENTO‘:
il motivo così formulato deve essere dichiarato inammissibile per evidente contrasto col principio per cui ‘L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'”omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate’ (Cass, Sez. 6 – 1, Ordinanza n.2268 del 26/01/2022).
in conclusione il ricorso deve essere rigettato;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese perché la spa RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto;
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2024.