SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6356 2025 – N. R.G. 00000028 2020 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. NOME COGNOME AVV_NOTAIO
Dott. NOME COGNOME Consigliere
Dott. NOME COGNOME Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28/2020 del R.G.A.C. pendente
TRA
nato il DATA_NASCITA a Ottaviano (c.f.:
,
C.F.
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (c.f. ), come da procura su foglio separato; C.F.
APPELLANTE
E
(c.f.:
), in persona del legale
P.
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f.
), come
C.F.
da procura generale alle liti registrata il 26/10/07 racc. 32937 rep. 151152 per Notar
APPELLATA
nato a Napoli il DATA_NASCITA (c.f.: ), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (c.f. ), come da procura su foglio separato; C.F. C.F.
APPELLATO
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (c.f. ), come da procura su foglio separato; P. C.F.
APPELLATA
CONCLUSIONI
All’udienza del 18/06/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, il AVV_NOTAIO unitamente alla (di seguito ed alla chiedendo di accertare la responsabilità dei convenuti in solido, ciascuno per proprio titolo e/o responsabilità, per l’illegittimità dei protesti elevati nei suoi confronti, con RAGIONE_SOCIALE
conseguente condanna al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali. L’attore, in particolare, esponeva che:
-aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 18.05.2006 sino al 14.07.2006, giorno in cui aveva rassegnato le dimissioni ed in cui l’assemblea dei Soci nominava nuovo amministratore tale
-verso la fine del mese di Luglio del 2006 aveva provveduto a comunicare alla Filiale di San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ove la società aveva acceso il conto corrente n. 4326, le proprie dimissioni dalla carica di amministratore nonché l’avvenuta cessione di quota, con il contestuale deposito della firma del nuovo amministratore;
-successivamente, avendo intrapreso un’attività commerciale in proprio, si era recato presso altro Istituto bancario per l’apertura di un conto corrente finalizzato all’esercizio della predetta attività commerciale, apprendendo di essere stato iscritto nella Centrale di allarme interbancaria in virtù dell’assunta emissione, in data 30.09.2006, di un assegno bancario n. 2084361249, dell’importo di € 8.800,00 , tratto sul conto corrente n. 4326, presso la , RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, intestato alla
-tale assegno non era in nessun modo a lui riferibile, non risultando (più) titolare del relativo conto corrente, né sottoscrittore dello stesso;
-con lettera raccomandata del 25.10.2006, aveva diffidato il predetto Istituto bancario alla cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale di allarme interbancaria;
-in data 03.10.2006, su richiesta della il AVV_NOTAIO aveva illegittimamente levato protesto nei suoi confronti per il mancato pagamento dell’assegno n. 208436124 9 di € 8.800,00;
-la intervenuta impossibilità di apertura del conto corrente aveva costituito un enorme ostacolo all’esercizio dell’attività commerciale intrapresa in data 02.08.2006, poiché, non potendo essere titolare di un conto corrente, i pagamenti ai fornitori potevano essere effettuati, con enormi difficoltà, solo in contanti e non con effetti, cosi come i pagamenti in proprio favore mediante effetti risultavano non incassabili, creando una situazione di profondo disagio, che era sfociata nella definitiva cessazione dell’attività , nell’Aprile del 2007 ;
-successivamente, apprendeva che il AVV_NOTAIO aveva illegittimamente levato protesto nei suoi confronti anche per altri assegni bancari e precisamente per l’assegno bancario n. 2084359379 , dell ‘importo di € 12.500,00 anch’esso trat to sul conto corrente n. 4326, e per altri due assegni bancari n. 2120224043, del 31.12.2006, di € 9.850,00 e n. 2120224050, del 31.12.2006, di € 11.150,00 tratti entrambi sul conto corrente 7.1242 presso la , agenzia di Nola, motivo per cui, tra l’altro, la contestava, per tutti i predetti titoli, la violazione degli arti. 1 e 2 della legge n. 386/1990, come modificato dall’art. 29 del d.lgs. n. 507/1999 .
In punto di diritto, l’attore riteneva evidente la violazione del dovere di diligenza posta in essere dal AVV_NOTAIO e/o quella del dovere di correttezza e buona fede da parte dell’ nella indicazione erronea al AVV_NOTAIO del nominativo dell’attore poi pro testato.
Si costituivano i convenuti i quali resistevano all’azione e ne chiedevano il rigetto.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2430/19, pubblicata il 26.11.2019, rigettava la domanda condannando al rimborso delle spese di lite nei confronti dei convenuti. In sintesi, il Tribunale evidenziava che:
-in relazione al protesto del primo dei suddetti assegni, emesso in data 30.09.2006 per un importo di € 8.800,00 (tratto sul c/c 4326 presso la agenzia di San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), la ragione del protesto era da rinvenirsi, non nel mancato pagamento del suddetto assegno, come riferito dall’attore, bensì nella ‘ firma non autorizzata ‘ apposta allo stesso come evincibile dall’atto di protesto e, quindi, era logico dedurne che il motivo RAGIONE_SOCIALE
del protesto fosse da individuare nella mancata apposizione, sull’assegno in questione, del timbro riportante il nome della società per conto della quale l’assegno veniva emesso (come richiesto dall’art. 11 r.d. n. 1736 del 1933 o dall’art. 8 r.d. n. 1669 del 1933).
-in tali ipotesi il soggetto protestato non poteva che essere il firmatario ovvero, nel caso de quo, l’odierno attore;
-l’attore non aveva fornito alcuna prova della comunicazione alla nelle modalità indicate in contratto (ovvero a mezzo lettera raccomandata A/R), dei cambiamenti avvenuti in relazione alla carica di amministratore unico della società né tale adempimento poteva ritenersi surrogato dalla iscrizione nel registro delle imprese, avvenuta in data 02.08.2006, della modifica in esame;
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stesso alcun effetto pregiudizievole poteva esserne derivato.
per quanto concerne gli altri assegni, invece, la causale del protesto era rinvenibile nel mancato pagamento della somma indicata, ma, come correttamente evidenziato dai convenuti e mai contestato dall’attore, i protesti non erano stati levati nei confronti del bensì della società e, pertanto, nei confronti dello
Avverso l’indicata sentenza (con atto notificato, in data 29.11.2019, tramite pec) ha proposto appello per i seguenti motivi:
2.1 Col primo motivo l’appellante lamenta che, fin dall’atto introduttivo del giudizio, aveva espressamente disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce all’assegno emesso in data 30.9.2006, per un importo di € 8.800,00, tratto sul c/c 4326 e che non solo le controparti non avevano mai proposto istanza di verificazione, ma immotivatamente il Giudice di primo grado non aveva ammesso la richiesta di CTU grafologica tempestivamente richiesta;
2.2. Col secondo motivo di appello lamenta che il Tribunale aveva trascurato la circostanza che, egli, prima dell’emissione del titolo, aveva cessato la propria carica di amministratore della società intestataria del conto, provvedendo, al deposito, presso l’Istituto di credito, del verbale societario recante, tra l’altro, l’indicazione del nuovo amministratore. Secondo l’appellante, quindi, la al momento del la ricezione (e del seguente protesto) dell’assegno, conosceva (o avrebbe dovuto conoscere usando la diligenza) la circostanza della propria cessazione dalla carica di amministratore e comunque, della non autenticità e, comunque della non riferibilità a lui della predetta sottoscrizione . Ancora, secondo l’appellante, risultava evidente anche la responsabilità del AVV_NOTAIO, essendo pacifico in giurisprudenza (con riferimento a casi in qualche modo analoghi) che, qualora dall’esito dell’esame esterno della
firma di traenza emerga la non corrispondenza della conformità documentale di essa allo specimen della firma depositato dal correntista, la non può limitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell’assegno perché è stato denunciato come rubato, ma ha l’obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell’assegno, e che tra il titolare del conto ed il traente non vi è nessun rapporto negoziale o legale, opponibile alla banca, che legittimi quest’ultimo ad obbligarsi in nome e per conto di quegli; inoltre, il pubblico ufficiale, risulta corresponsabile con la qualora ometta di vigilare, anche per colpa lieve, sulla corrispondenza tra la firma di traenza e il nome del titolare del conto corrente; 2.3 Col terzo motivo censura la sentenza impugnata per aver omesso di accertare che l’illegittima levata del protesto aveva costituito una forte lesione dei propri interessi commerciali ed imprenditoriali e per non aver ammesso le prove orali richieste con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni:
riformare la sentenza impugnata e, per l’effetto, accertarsi e dichiararsi che i protesti levati dal AVV_NOTAIO. in danno del sig. sono illegittimi in quanto il sig. non è firmatario degli assegni bancari n. 2084361240 di € 8.800,00 tratto in data 30.09.2006, sui conto corrente n. 4326, presso la predetta RAGIONE_SOCIALE, e n. 2084359379 dell’importo di € 12.500,00 anch’esso 21 tratto sul conto corrente n. 4326, presso la RAGIONE_SOCIALE, nonché degli altri due assegni bancari n. 2120224043 del 31.12.2006 di € 9.850,00 e n. 2120224050 del 31.12.2006 di € 11.150,00 tratti sul conto corrente n. 1242 presso la RAGIONE_SOCIALE di Nola, né titolare dei predetti conti correnti;
accertarsi e dichiararsi la responsabilità per l’errata levata dei protesti da parte della in persona del L.r.p.t. e del AVV_NOTAIO in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di proprio titolo onere e/o responsabilità anche secondo la graduazione di responsabilità che dovesse emergere in corso di causa;
per l’effetto condannare la ed il AVV_NOTAIO in solido, ovvero ciascuno per quanto di proprio titolo, onere e/o responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso e/o eccettuato, subiti dall’attore in conseguenza dei protesti, e di ogni atto conseguente, nella misura che sarà indicata e precisata in corso di causa con l’emanazione di ogni provvedimento consequenziale e di legge;
ordinarsi alla RAGIONE_SOCIALE la cancellazione dal Registro Informatico protesti, a cura e spese della e del AVV_NOTAIO in solido, ovvero ciascuno per quanto di proprio titolo, onere e/o responsabilità, del nominativo del sig. relativamente ai protesti indicati in premessa, emanando all’uopo ogni provvedimento consequenziale e di legge;
condannarsi la ed il AVV_NOTAIO in solido ovvero ciascuno di essi per quanto di proprio titolo onere e/o responsabilità al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
senza inversione dell’onere probatorio accogliere ogni richiesta istruttoria formulata dall’attuale appellante, sig. nel giudizio di primo grado che abbiansi qui per ripetute e trascritte integralmente, ed ogni altra che dovesse essere dalla stessa formulata nel presente grado del giudizio.
2.4 La si è costituita in giudizio prospettando l’infondatezza dei motivi di appello di cui ha chiesto il rigetto. In particolare, l’appellata ha prospettato la mancanza di prova in ordine alla non autenticità della sottoscrizione del titolo e ha evidenziato che, comunque, non sarebbe stata rilevabile “ictu oculi” la difformità tra firma di traenza e la sottoscrizione apposta sullo “specimen ‘ . In ogni caso, secondo la banca appellata, la causale del protesto non aveva potuto portare alcun danno all’appellante poiché il rifiuto del pagamento escludeva categoricamente qualsiasi valutazione economica e, in ogni caso, l’appellante non aveva dato nessuna prova del nesso di causalità tra il protesto ed il presunto danno che potrebbe essere dipeso da tanti altri motivi. RAGIONE_SOCIALE
2.5 Si è costituito in giudizio anche il AVV_NOTAIO il quale ha chiesto il rigetto dell’appello precisando, in particolare, che l’assegno era stato sottoscritto dal quando non era più amministratore della Società per cui correttamente la Banca richiedeva l’elevazione del protesto in virtù dell’apposizione di una firma non autorizzata secondo quanto previsto dall’art. 14 l. ass., il quale prevede che «chi appone la firma sull’assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato per effetto dell’assegno bancario come se l’avesse firmato in proprio».
In ogni caso, secondo l’appellato, il proprio operato non risultava soggett o a censure anche alla luce della circostanza che la provvede essa stessa alla verifica della titolarità del conto corrente in capo al soggetto che chiede, poi, al AVV_NOTAIO di protestare.
2.6 Infine, si è costituita anche la eccependo l’inammissibilità dell’appello e la sua infondatezza nel merito ed evidenziando che essa non esercita alcun potere discrezionale per l’iscrizione dei protesti nei propri registri, ma si limita ad adempiere a prescrizioni disposte dalla legge e su indicazione specifica dei Pubblici Ufficiali deputati allo scopo.
All’udienza del 18.6.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L’appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va evidenziato che l’appellante non ha formulato nessuna censura rispetto alla parte della sentenza impugnata nella quale si è affermata la sua carenza di legittimazione ad agire rispetto ai tre assegni per i quali il protesto risulta elevato esclusivamente nei confronti della società
Quanto, invece, all’assegno emesso in data 30.09.2006, per un importo di € 8.800,00 la causale del protesto risulta essere la seguente: ‘ Mancanza di autorizzazione art. 1 L. 386/90-Assegno recante una firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista (ex ‘firma non autorizzata’ e ‘firma revocata’) o carente di potere (emissione in violazione dell’obbligo di sottoscrizione congiunta su conti contestati )’.
Nel caso di specie, risulta pacifico che sull’assegno in oggetto non era riportato anche il timbro della società e, comunque, l’appellante non ha formulato nessuna censura rispetto alla parte della sentenza in cui si afferma che la ragione del protesto era da rinvenirsi nella ‘ firma non autorizzata ‘ ovvero ne lla mancata apposizione, sull’assegno in questione, del timbro riportante il nome della società per conto della quale l’assegno veniva emesso.
L’appellante, tuttavia, contesta alla di aver elevato il protesto a suo nome nonostante la sottoscrizione apposta sull’assegno non fosse a lui riconducibile.
La Corte di Cassazione, però, ha chiarito che, solo nel caso di sottoscrizione dell’assegno con un nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare del conto (ipotesi non coincidente con quella deAVV_NOTAIOa nel presente giudizio) il protesto va levato a nome di detto traente inesistente (necessariamente con l’indicazione negativa quanto all’esistenza del conto), essendo ciò sufficiente nei rapporti fra giratari per la tutela dei rispettivi diritti, mentre nell’ipotesi di semplice contraffazione della firma del titolare del conto, il protesto va elevato con riferimento a quest’ultimo. (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/09/2019, n.23719).
Nel caso di specie, la firma apposta sull’assegno emesso in data 30.09.2006, per un importo di € 8.800,00, appare assolutamente sovrapponibile a quella depositata dal come specimen nel rapporto di conto corrente sicché la non poteva che richiedere di elevare il protesto a carico dell’odierno appellante e, dunque, nessun rimprovero in termini di difetto di diligenza può essere mosso all’istituto di credito e a maggior ragione al AVV_NOTAIO -per il protesto elevato a carico del soggetto che risultava aver sottoscritto l’assegno. RAGIONE_SOCIALE
Sotto altro aspetto va osservato che, nel caso di specie, l’assegno sul quale risulta apposta la firma riconducibile al non risulta posto a fondamento di una domanda proposta nei confronti di quest’ultimo, ma è l’attore a fondare la propria pretesa risarcitoria sulla circostanza che la sottoscrizione presente sul predetto titolo risulti apocrifa con la conseguenza che l’onere probatorio in ordine alla falsificazione dell’assegno gravava sul e non sui convenuti. ( cfr. Cassazione civile sez. I, 19/09/2003, n.NUMERO_DOCUMENTO).
Per completezza, si osserva che, nel caso di specie, anche volendo supporre che la firma apposta sull’assegno sopra indicato non fosse riconducibile all’appellante e che, quindi, erroneamente il nominativo del sia stato inserito nell’elenco dei soggetti protestati, ritiene il Collegio che difetti, comunque, la prova del danno -genericamente -allegato da quest’ultimo nonché del nesso di causalità tra tale asserito danno e la conAVV_NOTAIOa della (che avrebbe chiesto di elevare il protesto nei confronti di
nonostante la sottoscrizione apposta sul titolo non fosse conforme allo specimen di firma).
In particolare, l’appellante ha prospettato che l’inserimento del proprio nominativo nell’elenco dei soggetti protestati gli avrebbe procurato l’impossibilità di aprire un conto corrente a proprio nome e, quindi, avrebbe ostacolato i rapporti commerciali intrattenuti con i propri clienti e fornitori in relazione all’attività commerciale intrapresa in data 02.08.2006.
Ebbene, in primo luogo va rilevato che, già in termini di mera allegazione, la prospettazione del risulta quanto mai generica non avendo indicato quali sarebbero, in concreto e nello specifico, i danni che sarebbero derivati dall’asserita cessazione dell’attività intrapresa nell’agosto del 2006 (es. perdita del capitale investito, debiti verso i fornitori etc.) .
In ogni caso, nel caso di specie, difetta anche la prova dell’eventuale nesso di causalità tra i predetti (supposti) danni e l’avvenuto protesto del In primo luogo, infatti, l’attività commerciale risulta avviata nell’agosto del 2006 (cfr. visura camerale in atti) mentre il protesto dell’assegno è avvenuto nel mese di ottobre dello stesso anno. È evidente, quindi, che prima di avviare la propria attività commerciale l’odier no appellante non aveva ritenuto indispensabile
aprire un conto corrente a lui intestato. Inoltre, non ha nemmeno provato -né chiesto di provare che il protesto dell’assegno sopra indicato gli avesse precluso l’apertura di un conto corrente considerato che, come evidenziato dagli appellati, la motivazione di tale protesto non era la mancanza di fondi e, quindi, non necessariamente avrebbe impedito all’appella nte di aprire presso un altro istituto di credito un conto corrente a lui intestato.
Infine, non risulta provato che il motivo della chiusura dell’attività commerciale avviata dal
sia stato costituito proprio dalla asserita (e non dimostrata) impossibilità di aprire un conto corrente posto che:
-la richiesta di prova testimoniale articolata sul punto dall’appellante è inammissibile perché non risulta che sia stata reiterata al momento dell’udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cassazione civile, sez. II, 13/05/2025, n. 12791);
-in ogni caso le circostanze articolate da hanno per oggetto mere valutazioni e, dunque, sarebbero comunque inammissibili.
In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, per quelle spettanti a , in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c. facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
Si dichiara, infine, ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introAVV_NOTAIOo dall’art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’atto d’appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull’appello proposta da nei confronti della
e
avverso la sentenza n. 2430/19, pubblicata dal Tribunale di
Nola il 26.11.2019, così provvede:
1. rigetta l’appello proposto da ;
2. condanna al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese di lite, che si liquidano in € 8.469,00 (ottomilaquattrocentosessantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione, in relazione a quelle dovute a , in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c. p. c.
dichiara, infine, ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introAVV_NOTAIOo dall’art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’atto d’appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, il 3/12/2025
Il Consigliere relatore
Il AVV_NOTAIO
Dott. NOME COGNOME