Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30003 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30003 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
Oggetto: manleva e promessa del fatto del terzo
ORDINANZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e COGNOME NOME rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO -ricorrente-
Contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
nonchè
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato-
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione
-intimato-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 575/2020 del 17.6.2020, depositata il 26.6.2020, mai notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.9.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE otteneva un decreto ingiuntivo contro COGNOME NOME per l’importo di € 936.221,90 in qualità di fideiussore della RAGIONE_SOCIALE NOME proponeva opposizione al decreto ingiuntivo contestando che fosse stato emesso da un Tribunale incompetente, data l’esistenza di un Foro esclusivo stabilito nella fideiussione, e sostenendo che in ogni caso la fideiussione era da ritenersi nulla, perché emessa in violazione della normativa sul RAGIONE_SOCIALE fondiario.
COGNOME NOME chiedeva, altresì, la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, a cui aveva ceduto le proprie quote della società garantita con previsione di un patto di manleva, e della RAGIONE_SOCIALE per essere manlevato.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non si costituiva ed era dichiarata contumace mentre RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, ritualmente costituitisi, da una parte si associavano ai motivi di opposizione del COGNOME, dall’altra chiedevano il rigetto della domanda di manleva nei loro confronti.
Il Tribunale di Savona con sentenza n. 505 del 28 aprile 2017 da una parte respingeva l’opposizione al decreto ingiuntivo, dall’altra accoglieva la domanda di manleva formulata dal COGNOME, osservando che una apposita clausola contenuta nel contratto di cessione delle quote della società RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME conteneva un “patto di
manleva”, che era di uso comune nella pratica commerciale e che costituiva un lecito contratto atipico.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME proponevano appello dinanzi RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Genova sostenendo che si fosse in presenza di una garanzia data dagli appellanti all’appellato COGNOME, non essendo tra l’altro individuato alcun danno, trattandosi, invece, solo di una promessa del fatto del terzo ossia che la bRAGIONE_SOCIALE avrebbe liberato il COGNOME dRAGIONE_SOCIALE sua obbligazione fideiussoria.
Per quanto qui di interesse la Corte respingeva il gravame e statuiva che:
La regolamentazione contrattuale relativa RAGIONE_SOCIALE cessione delle quote della società immobiliare RAGIONE_SOCIALE non poteva essere qualificata come promessa del fatto del terzo, ma come manleva, poiché prevede che l’acquirente si debba attivare per la liberazione dei cedenti dalle obbligazioni nei confronti della BRAGIONE_SOCIALE o mediante l’estinzione del debito garantito o mediante la rinuncia della stessa a fronte del rilascio di nuove garanzie. Il previsto obbligo non è stato adempiuto ed è seguita l’escussione dei cedenti da parte della BRAGIONE_SOCIALE;
2) in ogni caso anche considerando l’inquadramento della fattispecie dal pagamento delle somme indicate dal Giudice di I grado, poiché il pagato nell’art. 1381 c.c. gli appellanti non andrebbero esenti previsto indennizzo corrisponderebbe all’importo dall’appellato a causa della condotta negligente degli appellanti;
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME hanno presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria. COGNOME NOME ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. In particolare, violazione e falsa applicazione del canone di cui all’art. 1362, comma 1, c.c.; violazione
e falsa applicazione dell’art. 1381 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
1.1 La censura è inammissibile dal momento che è diretta a sindacare il percorso ermeneutico effettuato dal giudice del merito nel rispetto pieno dei canoni legali, solo astrattamente indicati in rubrica. La clausola n.8 fa esplicito riferimento ad un impegno della società acquirente e del sig. COGNOME NOME a liberare il sig. COGNOME NOME da tutte le garanzie rilasciate ed in particolare quella rilasciata RAGIONE_SOCIALE BRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEo e RAGIONE_SOCIALE de’ RAGIONE_SOCIALE a garanzia degli affidamenti concessi da detto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE La ricorrente sostiene che tale clausola interpretata letteralmente comporterebbe la qualificazione dell’impegno come promessa del fatto del terzo e, pertanto il controricorrente attuale avrebbe dovuto agire per l’inadempimento all’assunta obbligazione di facere e non con la spiegata azione di garanzia. La censura non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dRAGIONE_SOCIALE trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire RAGIONE_SOCIALE Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005;Cass., n.25728/2013; Cass., n. 12279/2016 Cass., n. 29093/2018 Cass., n. 9461/2021; Cass., n. 18423/2023). A tale fine, l’estrapolazione del singolo brano della motivazione del provvedimento che si intenda censurare deve associarsi a una puntuale evidenziazione del vizio, dissolvendosi altrimenti la deduzione critica in un’astratta enunciazione di principio
(Cass., n.30885/2022; Cass., n.30109/2022; Cass., n. 27136/2017).
Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 1381 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
2.1 La censura è inammissibile perché diretta a colpire la seconda ratio decidendi della pronuncia impugnata. L’esame di tale censura è superfluo essendo stata disattesa la prima e principale ratio della pronuncia in oggetto. Peraltro la prospettazione ipotetica della diversa qualificazione giuridica formulata dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale conduce a dubitare che si tratti di autonoma ratio con conseguente ulteriore rilievo di inammissibilità.
Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 7.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione