Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34591 Anno 2019
AULA ‘A’
2019
2367
REPUBBLICA ITALIANA
3459:.49
Ogqe=1 -1=
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ICI IMU
ACCERTAMENTO
R.G.N. 11501/2015
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Rep.
Od. 16/11/2019
SU
Composta dagli Ili.rni Sigg.ri COGNOME
. NOME COGNOME
COGNOME – Presidente –
Egeo. NOME COGNOME
GLYPH ensigliere
Dote. LIBERATO NOME
COGNOME . Consigliere – ReT
Dott. NOME COGNOME
COGNOME9> – Consigliere –
ff. NOME COGNOME
GLYPH
– Consigliere –
– E oronunoiato la seguente
SlIgTENZA
‘o- ricorso I150-2013 prode-sto de: da :
IlIFI 7-ESEIUll iv’OE 1 I;APE FD IMMOBILIA R E 1A3 in oersona od GLYPH legale idopresentante pro ferrpore, eleft’vaTente oc -ciliato in ROMA, ‘INDIRIZZO presso lo COGNOME, rappresentato e difeso oli ‘a vddate, NOME COGNOME giusta o , a 7argine; 10 difeso
– ricorrente –
contro
EI RAGIONE_SOCIALE in persona del Si Oaco ero terngore, eioamenee GLYPH ROMA, Oli NOME COGNOME oressd io studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentatro e difeso dall’avvocato NOME
– controricorrente –
a7 -uerso la sentenza a. 10191/2014 della CCYM.TRIB.REG. di dPOLI, deposlizaza 11 26/17/2014;
adira relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2019 dal Consigliere COGNOME. LIBERATO CODICE_FISCALE; pubblica LIBERATO
P.V. ‘n persona Soszlzu:z Procuratore Generale Dots. COGNOME che ha concluso per – rigetto dei ricorso . i per
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza n. 10291/39/14, depositata il 26 novembr 2014, la Commissione tributaria regionale della Campania h dichiarato inammissibile l’appello di C.MRAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che, a volta, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione di due cart esattoriali proposta dalla stessa contribuente.
Il giudice del gravame ha fondato la pronuncia di inammissibil dell’appello rilevando che:
– l’appellante non aveva prodotto, nel termine di 20 giorni li prima della fissata udienza, l’avviso di ricevimento relativ notifica, a mezzo posta, dell’atto di appello, né aveva richi essere rimesso in termini, laddove il Comune di Napoli non si costituito nel giudizio;
– l’atto di gravame, – con riferimento al dedotto «danno grav irreparabile» quale ragione del ricorso proposto avverso «gli es di ruolo», – violava il divieto di ppello (d.lgs. n. 546 del nova in a 1992, art. 57), avuto riguardo, oltretutto, alla mancata conosc al momento del ricorso introduttivo, «dell’iscrizione ipotecari delle azioni esercitate» (che non risultavano nemmeno documentate
– il ricorso introduttivo del giudizio era stato proposto av l’estratto del ruolo ed in difetto di un interesse ad agire, co attuale (art. 100 cod. proc. civ.).
2. – Per la cassazione della sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Napoli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo, che denuncia violazione del d.lgs. n. del 1992, art. 20, la ricorrente si duole del «formalismo» del g del gravame, in contrasto con la prassi delle «commissioni di meri e, – assumendo di non essere in grado di «allegare né l’originale
copia dell’avviso di ricevimento … perché l’avviso stesso perviene al mittente oltre i termini del deposito del fascicolo», – deduce di ave esibito l’avviso di ricevimento «all’udienza dibattimentale innanzi l C.T.R.», avviso che, ciò non di meno, il giudice del gravame non aveva acquisito al fascicolo processuale.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57, assumendo che già col ricorso introduttivo del giudizio aveva dedotto di esser venuta a conoscenza del debito erariale attraverso gli estratti del ruolo, – in quanto mai notificat atti presupposti (di accertamento e di riscossione), – così che insussistente rimaneva la rilevata inammissibilità di domande nuove.
Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, deducendo che, difettando ogni violazione di nova in appello, non avrebbe potuto disconoscersi il suo interesse a ricorrere, avverso il ruolo, in ragione della sopravvenuta conoscenza «di un debito erariale e di una procedura esecutiva esattoriale».
Col quarto motivo, che denuncia violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 23, in relazione agli artt. 164 e 166 cod. proc. civ., ricorrente deduce che, ad ogni modo, alla costituzione dell’ente impositore, nel primo grado del giudizio, avrebbe dovuto correlarsi la sanatoria della «presunta nullità ed improcedibilità del ricorso contro il ruolo», avuto riguardo all’esistenza del ruolo ed al suo oggetto (IC dovuta per gli anni dal 2003 al 2006) nonché agli (ivi richiamati) avvisi di rettifica ed alla loro (contestata) notifica (a mezzo servizio postale).
2. – Il primo motivo di ricorso, – dal cui esame consegue l’assorbimento di tutti gli altri motivi che, seppur esaminati, n potrebbero rimettere in discussione gli effetti processuali conseguenti alla pronuncia sul primo motivo, – è destituito di fondamento, e va senz’altro disatteso.
3. – Occorre, al riguardo, premettere che il contenuto del mo in trattazione espone un’evidente contraddittorietà logica assunti concernenti, da un lato, l’impossibilità di «allegare» (an questa sede di legittimità) l’originale, ovvero la copia, dell’a ricevimento della raccomandata utilizzata per la notifica a me posta dell’appello («perché l’avviso stesso perviene al mittente termini del deposito del fascicolo») e, dall’altro, l’avvenuta esi di detto avviso di ricevimento «all’udienza dibattimentale innan C.T.R.»; nonché che, a riguardo della dedotta esibizione, il mo difetta di autosufficienza (art. 366, c. 1, n. 6, cod. proc relazione alla identificazione, ed al relativo contenuto, de processuale (verbale di udienza) sul quale detta allegazione si fo
3.1 – Va, per converso, rilevato che il sul punto) del decisum ( giudice del gravame è conforme al principio di diritto enunciat questa Corte nei seguenti termini: «La produzione dell’avvis ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricor per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del serv postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomanda la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. c richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della p dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne conse che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivam può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’a cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione previs primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza de corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. pro anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, pe mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza
attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cass inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termi per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della cor camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’a affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di ess tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione post un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’a primo comma, della legge n. 890 del 1982.» (così Cass. Sez. U., gennaio 2008, n. 627 cui adde, ex plurimis, Cass., 28 marzo 2019, 8641; Cass., 12 luglio 2018, n. 18361; Cass., 1 ottobre 2015 19623; Cass., 28 aprile 2011, n. 9453; Cass. Sez. U., 12 mag 2010, n. 11429).
Principio, questo, che è stato ritenuto applicabile anche al gi di appello nel processo tributario (v. Cass. Sez. U., 8 febbraio n. 3006 cui adde Cass., 12 aprile 2019, n. 10322; Cass., 1 ot 2018, n. 23793; Cass., 14 aprile 2008, n. 9769).
4. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate co dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei confronti ricorrono, altresì, i presupposti processuali versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unif pari a quello dovuto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 de art. 13, c. 1 quater).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagam in favore del Comune di Napoli, delle spese del giudizio di legitt liquidate in C 4.000,00, oltre rimborso spese generali di dife oneri accessori, come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 qu del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 dell
228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti proces per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore imp titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembr 2019.
Il Presidente
. Domenic. .nd- • i
Il Consigliere estensore
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 3 0 DIC, 2019
IL UNZIONARI 7 pA ,tt k ,- , r ,, IZIARJO