Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7182 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7182 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14323/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che le rappresenta e difende, unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, come da procure speciali in calce al ricorso
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 1776/2016 depositato il 2/5/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il giudice delegato al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE liquidazione ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da RAGIONE_SOCIALE per € 803.352,07, di cui € 604.706,84 in privilegio ex artt. 2772 e 2780 n. 4, cod. civ.; questo credito privilegiato derivava dalla liquidazione dell’imposta di registro dovuta a seguito della revoca di agevolazioni fiscali di cui la società in bonis aveva usufruito (quale impresa che aveva per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili) in occasione della compravendita di un immobile, stante la mancata rivendita del medesimo bene entro tre anni dell’acquisto.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, creditrici già ammesse al passivo con collocazione ipotecaria sul medesimo immobile, proponevano opposizione ex art. 98, comma 3, l. fall. al decreto di ammissione, eccependo l’estinzione del privilegio per non aver RAGIONE_SOCIALE esercitato l’azione esecutiva nel quinquennio dalla registrazione dell’atto.
Il Tribunale di Bologna ha respinto l’impugnazione.
Ha ritenuto -fra l’altro e per quanto di interesse che l’art. 56, comma 4, d.P.R. 131/1986 preveda un termine di estinzione del privilegio dello Stato, una volta decorsi cinque anni dalla registrazione dell’atto, applicabile al privilegio speciale sugli immobili di cui all’ art. 2772 cod. civ. che assiste i crediti dello Stato per i tributi indiretti, senza che sull’esistenza della prelazione abbia incidenza la circostanza che in virtù di normativa fiscale in agevolazione di categorie di contribuenti la potestà impositiva per la restante parte dell’imposta sia subordinata al verificarsi di una determinata condizione (mancata rivendita del bene nel triennio).
Ha reputato, tuttavia, che nel caso di specie l’eccezione di estinzione del privilegio per l’intero decorso di un quinquennio dalla data di registrazione fosse stata mal posta, senza la necessaria specificità quanto a decorrenza e spirare del termine quinquennale, e risultasse comunque infondata perché l’immobile era stato acquistato con atto registrato in data 27 novembre 2006 e l’azione esecutiva era stata avviata con avviso di liquidazione del 17 agosto 2011, prima che il privilegio erariale di cui all’a rt. 2772 cod. civ. si estinguesse (in data 27 novembre 2011) per l’intero decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 56, comma 4, d.P.R. 131/1986.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto un unico ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 2 maggio 2016, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE
L’intimato RAGIONE_SOCIALE liquidazione non ha svolto difese.
Le parti ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che :
4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99, comma 2, n. 4, l. fall. e assume la conseguente nullità del decreto impugnato, in quanto in realtà il rilievo di estinzione del privilegio erariale era stato effettuato in prime cure in termini specifici e puntuali.
5. Il motivo è fondato.
Invero, le odierne ricorrenti avevano dedotto, all’interno dell’atto di opposizione (atto che questa Corte è legittimata ad esaminare, in conseguenza della deduzione di un error in procedendo) , non solo che il privilegio vantato da RAGIONE_SOCIALE si era estinto per il decorso del quinquennio previsto dall’art. 56, comma 4, d.P.R. 131/1986,
‘ essendo l’avviso di rettifica stato emesso nel 2011 a fronte di compravendita registrata nel 2006 ‘, ma anche che l’atto di acquisto di RAGIONE_SOCIALE era stato registrato il 27 novembre 2006, data da cui iniziava a decorrere il termine quinquennale di decadenza dal privilegio.
Del resto, lo stesso giudice a quo , subito dopo aver rilevato la mancanza della necessaria specificità delle allegazioni delle opponenti, ha dato atto che l’atto di acquisto era stato registrato ‘ in data 27.11.2006 ‘, dimostrandosi così consapevole del fatto che una simile circostanza era stata rappresentata all’interno dell’atto introduttivo del giudizio.
Questa allegazione era sufficiente a indicare, con la necessaria puntualità, i fatti su cui si fondava l’eccezione di decadenza sollevata dalle banche, giacché individuava in termini inequivoci il dies a quo da cui era iniziato a decorrere il quinquennio stabilito dall’art. 56, comma 4, d.P.R. 131/1986 e permetteva di stabilire, con altrettanta certezza, il dies ad quem in cui il privilegio si sarebbe estinto.
Si deve perciò escludere che l’eccezione fosse mal posta, poiché le ricorrenti non dovevano specificare altro se non il giorno dal quale decorreva il termine (necessariamente scadente dopo cinque anni), per poi indicare le ragioni di diritto per le quali ritenevano che fosse spirato.
Rimane, di conseguenza, assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno lamentato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che il tribunale non abbia fatto applicazione, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., del principio della normale rilevabilità d’ufficio dei fatti estintivi del diritto controverso, che imponevano l’accoglimento del rilievo di estinzione del privilegio erariale.
Il terzo motivo di ricorso prospetta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56,
comma 4, d.P.R. 131/1986, 49 d.P.R. 602/1973 e 491 cod. proc. civ. sul rilievo che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, l’emissione di un avviso di liquidazione dell’imposta non ha evitato l’estinzione del privilegio generale, giacché l’avviso in questione non ha natura di atto esecutivo.
Il motivo è fondato.
8.1 È opportuno rilevare, in primo luogo, che il tribunale ha affermato che ‘ il posticipo allo spirare del triennio dell’azione di riscossione per la maggiore imposta non interferisce con l’esistenza della prelazione, né con la sua insorgenza né con la sua estinzione ‘ (pag. 5 della decisione impugnata).
Questa statuizione nega espressamente la fondatezza dell ‘eccezione difensiva prospettata da RAGIONE_SOCIALE in sede di merito (cfr. pag. 2, punto v, del decreto impugnato), secondo cui ‘ il credito dell’erario derivante da agevolazione fiscale sorge e si perfeziona unitamente a tutti i suoi connotati di privilegio immediatamente alla stipula dell’atto e tuttavia ne è preclusa l’esigibilità sino al decorso del triennio cosicché solo con lo spirare del triennio (nel caso di specie nel novembre 2009) comincia a decorrere il quinquennio di decadenza per l’azione di riscossione ‘.
RAGIONE_SOCIALE, soccombente rispetto alla questione dedotta, non ha proposto ricorso incidentale condizionato per ottenere la riforma della decisione sul punto. Questo capo della pronuncia, autonomo e indipendente rispetto a quello fatto oggetto d ell’impugnazione, risulta perciò coperto da giudicato interno, ai sensi dell’art. 329, comma 2, cod. proc. civ., con la conseguenza che la questione, riproposta nel controricorso in via di mera difesa, non può essere esaminata.
8.2 Ciò premesso, va ricordato che i l disposto dell’art. 56, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede che ‘ p
La norma riconosce così un privilegio p l’Amministrazione finanziaria non abbia agito in via esecutiva.
Il tribunale ha ritenuto che l’azione esecutiva fosse stata avviata con l’avviso di liquidazione.
L’assunto è err ato , poiché l’avviso di liquidazione è solo l’atto con il quale l’amministrazione pone a conoscenza del contribuente la propria pretesa, determinando l’imposta dovuta, mentre la fase della riscossione coattiva presuppone la formazione del ruolo, costituente titolo esecutivo, e la previa notifica della cartella, equivalente al precetto, e vede nell’atto di pignoramento il primo atto dell’esecuzione forzata tributaria, che segna l’inizio del processo esecutivo per espropriazione forzata.
A tale (eventuale) atto occorreva, quindi, aver riguardo per verificare se il privilegio si fosse (o meno) estinto.
Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Bologna, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 10 gennaio 2024.