Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33323 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33323 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8034/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto n. 265 del 17/9/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Taranto, NOME COGNOME e affermava che, nell’ambito di un duraturo rapporto, quest’ultimo gli aveva prestato denaro con interessi usurari; domandava al primo giudice di accertare l’effe ttivo tasso di interesse praticato e di
condannare COGNOME a restituire le somme illecitamente incassate, nonché al risarcimento dei danni;
-costituendosi in giudizio, NOME COGNOME contestava di aver applicato interessi usurari e, comunque, eccepiva la prescrizione estintiva quinquennale;
-il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 1417 del 21/5/2018, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava il convenuto a pagare la somma di Euro 22.403,74, oltre ad accessori e spese di lite: il giudice dichiarava che non erano stati applicati tassi usurari e che, tuttavia, dalla ricostruzione dei rapporti dare-avere tra le parti, emergeva a favore del Lomartire il predetto credito; rigettava l’eccezione di prescrizione (decennale, dell’azione contrattuale) in quanto i rapporti negoziali inter partes erano perdurati sino al 18/4/2002 (data di protesto di una delle cambiali consegnate dal Lomartire), il termine era stato interrotto dall’invio di una missiva in data 9/3/2002 e il giudizio era iniziato con citazione del 2011; inoltre, l’eccezione era da reputarsi infondata anche in caso di individuazione di un credito aquiliano, stante la regola dell’art. 2947, comma 3, c.c. e l’intervenuto proscioglimento del Calò , risalente al 12/10/2010;
-avverso la suddetta sentenza NOME COGNOME proponeva impugnazione, lamentando che il giudice di prime cure, nell’accogliere una domanda di ripetizione di indebito che non era stata proposta, aveva deciso ultra petita e che nessuna influenza poteva avere sul dies a quo del termine (decennale) di prescrizione il protesto di una cambiale, non integrante il pagamento di un indebito;
-l a Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 265 del 17/9/2020, rigettava l’impugnazione e confermava la decisione di primo grado. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale così spiegava la propria decisione: «Quanto al primo motivo di doglianza, relativo all’eccepita prescrizione, va qui ribadito che lo stesso COGNOME, nella sua comparsa di costituzione in primo grado, datava al 18.4.2002 la fine dei rapporti commerciali e finanziari intrattenuti con il Lomartire: in quella
data, infatti, la banca aveva protestato l’ultima cambiale di £ 11.100.000, ante scadenza il 30.1.2002. Poiché il giudizio di primo grado è stato introdotto con citazione notificata in data 28.11.2011, appare evidente che l’ordinaria prescrizione decennale applicabile al caso di specie è stata validamente interrotta, sia che si consideri la data di protesto che quella della scadenza della cambiale sopra indicata. Con il secondo motivo di appello, si denuncia il vizio di ultrapetizione, deducendo che la domanda del Lomartire riguardasse unicamente il ristoro del danno subito per l’applicazione da parte del Calò di tassi usurari nel corso del rapporto commerciale e finanziario intrattenuto tra le parti. Così non è, sol che si legga con attenzione l’atto di cit azione in primo grado, nel quale viene innanzitutto lamentato il mancato rendiconto da parte del Calò dei complessi rapporti commerciali e finanziari intercorsi tra le parti (cfr lett G), con conseguente indebita percezione di pagamenti per forniture in realtà mai effettuate ed applicazione di tassi usurari per le somme oggetto di finanziamento ed anticipazione; nelle conclusioni dello stesso atto si richiede condanna del COGNOME al pagamento di somme sia a titolo risarcitorio che restitutorio»;
–NOME COGNOME impugnava la menzionata sentenza con ricorso per cassazione, basato su due motivi;
-resisteva con controricorso NOME COGNOME che depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 12/11/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente deduce violazione degli artt. 2033, 2941 e 2935 c.c., per avere i giudici di merito affermato che la decorrenza della prescrizione della domanda di ripetizione di indebito (esercitata con citazione del 28/11/2011) risaliva alla conclusione del rapporto commerciale tra le parti, erroneamente individuata nella data di protesto dell’ultimo dei titoli di credito consegnati dal
Lomartire; il ricorrente sostiene che il dies a quo per la ripetizione coincide col pagamento dell’indebito (l’ultimo dei quali eseguito l’1/8/2000), non assumendo alcun rilievo il mancato pagamento, constatato il 30/4/2002, di una cambiale;
-col secondo motivo, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e, segnatamente, per ultrapetizione, non essendo stata inizialmente proposta dall’attore alcuna domanda di ripetizione d’indebito, nonché la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per erronea inte rpretazione dell’atto di citazione;
-è preliminare l’esame del secondo motivo, censura che investe la corretta lettura della domanda giudiziale e l’individuazione del thema decidendum e, dunque, sotto il profilo logico, precede la questione attinente alla prescrizione della domanda di ripetizione di indebito;
-il motivo è, tuttavia, inammissibile per violazione dell’art. 366 , comma 1, n. 6, c.p.c., perché nell’esposizione dell’atto introduttivo manca la trascrizione (o la copia) del contenuto dell’originario atto di citazione del Lomartire e, in particolare, delle istanze avanzate alla lettera G, a cui fa esplicito riferimento la sentenza impugnata;
-è evidente che tale lacuna preclude alla Corte di legittimità la conoscenza del contenuto della domanda iniziale e, dunque, di apprezzarne la portata e, conseguentemente, di esaminare la censura di ultrapetizione;
-al contrario, è invece ammissibile e fondato il primo motivo;
-la Corte d’appello ha individuato il dies a quo della prescrizione nella «fine dei rapporti commerciali e finanziari intrattenuti», anziché nell’esecuzione dei singoli pagamenti, asseritamente indebiti, la cui ripetizione -secondo l’accertamento del giudice di merito formava oggetto della domanda attorea;
-certamente erroneo è il riferimento al protesto dell’ultima cambiale che, proprio perché definitivamente impagata, è sicuramente estranea all’azione di ripetizione;
-inoltre, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione del pagamento indebito per mancanza originaria di una causa solvendi -decorre dal momento in cui questo è stato eseguito, anche in caso di rapporti negoziali di durata (tra le altre: Cass., Sez. L, Ordinanza n. 20427 del 23/07/2024, Rv. 672070-01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023, Rv. 667221-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24653 del 02/12/2016, Rv. 642039-02);
-conseguentemente, deve considerarsi errata la motivazione addotta dalla Corte d’appello per respingere l’eccezione di prescrizione, il cui termine non può farsi decorrere dalla conclusione del rapporto tra le parti (peraltro, arbitrariamente indicato come coincidente col mancato pagamento di una cambiale), bensì dall’esecuzione dei singoli pagamenti indebiti;
-in accoglimento del primo motivo d’impugnazione, perciò, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di merito, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese del giudizio, incluse quelle di legittimità;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso;
accoglie il primo motivo;
cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,