Prescrizione decennale sui rimborsi dei contributi di solidarietà
Il tema della prescrizione decennale torna al centro del dibattito giuridico in materia previdenziale, con una recente ordinanza della Corte di Cassazione che chiarisce i termini per il recupero di somme indebitamente trattenute dagli enti di previdenza. La questione riguarda migliaia di professionisti che hanno subito prelievi forzosi sulle proprie pensioni a titolo di contributo di solidarietà.
Il caso delle trattenute sulle pensioni
La vicenda trae origine dal ricorso di un ente di previdenza professionale contro la decisione di merito che lo condannava a restituire a un pensionato le somme trattenute tra il 2014 e il 2016. L’ente sosteneva che il diritto al rimborso fosse ormai estinto per il decorso della prescrizione quinquennale, tipica dei pagamenti periodici come le pensioni. Tuttavia, i giudici di merito avevano applicato il termine ordinario di dieci anni, ritenendo che la natura del credito non permettesse l’applicazione del termine breve.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha confermato la validità della prescrizione decennale per questa tipologia di azioni di recupero. Secondo gli Ermellini, esiste una differenza sostanziale tra la richiesta di ricalcolo di una pensione (riliquidazione) e l’azione volta a recuperare somme che l’ente ha sottratto unilateralmente e senza base legale. In questo secondo caso, il pensionato non sta chiedendo una prestazione periodica, ma la restituzione di un indebito patrimoniale.
L’ordinanza sottolinea che, finché l’ente esercita un potere di prelievo sovrapponendosi al diritto del pensionato, la differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato non può considerarsi un credito “pagabile” in senso tecnico. Di conseguenza, mancano i requisiti di liquidità ed esigibilità necessari per far scattare la prescrizione breve prevista dall’articolo 2948 del Codice Civile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del prelievo operato dall’ente. Quando la Cassa di previdenza trattiene somme a titolo di contributo di solidarietà in modo illegittimo, agisce al di fuori del normale rapporto di erogazione della prestazione. Il credito vantato dal pensionato per ottenere la restituzione di tali somme non condivide la disciplina del rateo pensionistico ordinario. Poiché il prelievo è frutto di un atto unilaterale che decurta la prestazione nella sua pienezza, il diritto al ripristino dell’integrità patrimoniale deve essere tutelato secondo il termine di prescrizione ordinario. Non trattandosi di un credito liquido ed esigibile ab origine, la prescrizione quinquennale non può trovare applicazione.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione blindano il diritto dei pensionati a ottenere il rimborso delle trattenute illegittime per un arco temporale molto più esteso rispetto a quanto sperato dagli enti previdenziali. L’applicazione della prescrizione decennale garantisce una maggiore protezione contro gli abusi derivanti da prelievi unilaterali non dovuti. Per i pensionati, questo significa poter agire legalmente anche per trattenute risalenti a molti anni prima, purché non sia trascorso un decennio dall’atto di messa in mora o dall’ultimo prelievo. La sentenza ribadisce un principio di equità: l’ente non può beneficiare di termini brevi quando la mancata riscossione del credito è stata causata da una sua condotta illegittima.
Qual è il termine di prescrizione per chiedere il rimborso dei contributi di solidarietà?
Il termine applicabile è quello ordinario di dieci anni, poiché si tratta di un’azione di recupero di somme indebitamente trattenute e non di una semplice richiesta di ratei pensionistici periodici.
Perché non si applica la prescrizione breve di cinque anni in questi casi?
La prescrizione quinquennale non si applica perché il credito non è considerato liquido ed esigibile, dato che l’ente ha operato una trattenuta unilaterale illegittima impedendo al pensionato di percepire la somma spettante.
Cosa deve fare un pensionato che ha subito trattenute illegittime?
Il pensionato può agire per la restituzione delle somme entro dieci anni, preferibilmente inviando prima una formale messa in mora per interrompere i termini prescrizionali.