Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28233 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 26539 – 2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA -(quale incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE) , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria -c.f. 11435690158 – in persona dei commissari straordinari, AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO COGNOME e AVV_NOTAIO.
INTIMATA
avverso il decreto del Tribunale di Milano del 16.7.2020,
udita la relazione nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria dell’ ‘ RAGIONE_SOCIALE, disposta con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.1.2015.
Esponeva che era creditrice dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ‘ per la fornitura e ripristino di rulli, tamburi, alberi e lamiere vaglianti in acciaio con rivestimento in gomma vulcanizzata destinati agli impianti cokerie, altiforni 1 e 4, agglomerato, stock house, parchi loppa, parchi minerali primari, OMO, IMA, per trasporto su nastro materie prime dal porto ai parchi minerali primari, PCA trasporto calcare cave su nastro, CCO 2’ (cfr. ricorso, pag. 3; decreto impugnato, pag. 1) .
Esponeva che aveva maturato a tale titolo il credito di euro 1.430.143,40.
Chiedeva l’ammissione al passivo per l’ importo anzidetto in prededuzione (cfr. ricorso, pag. 3) .
Il giudice de legato faceva luogo all’ammissione al passivo in chirografo.
Reputava che la pretesa creditoria non era riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 3, 1° co. ter , del d.l. n. 347/2003 (introdotto dall’art. 1, 2° co. bis, d.l. n. 1/2015) .
La ‘ RAGIONE_SOCIALE (incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE) proponeva opposizione.
Resistevano i commissari straordinari dell ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE
Con decreto del 16.7.2020 il Tribunale di Milano accoglieva in parte l’opposizione e faceva luogo all’ammissione in prededuzione limitatamente all’importo di euro 99.377,14; compensava le spese di lite.
Premetteva il tribunale, nel segno dell’i neludibile stretta interpretazione de ll’art. 3, 1° co. ter , cit., che il riconoscimento dell’invocata prededuzione, evidentemente di tipo funzionale, postulava, peraltro, che le prestazioni titolo della pretesa creditoria si qualificassero come necessarie ai fini del risanamento ambientale ovvero ai fini della sicurezza e dell a continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali ovvero ancora come necessarie ai fini del risanamento ambientale, della sicurezza e dell’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.3.2014.
Premetteva altresì che alla patrocinata opzione esegetica neppure ostava l’art. 8, 1° co. bis , del d.l. n. 91/2017, convertito nella legge n. 123/2017.
Premetteva inoltre che -così come aveva avuto modo di puntualizzare con il decreto n. 2979/2019 pronunciato in analoga fattispecie -nel ciclo di produzione dell’acciaio dovevano reputarsi essenziali unicamente ‘gli impianti deputati alla produzione del cd. primo acciaio (), (…) identificabili a titolo esemplificativo in (…) impianto di agglomerazione, (…) colata continua, (…) cokerie, (…) altoforno, (…) acciaieria’ (così decreto impugnato, pag. 8) , sicché vi era margine per reputare prededucibili unicamente i crediti correlati alla prestazioni che avessero consentito il funzionamento di tali impianti, con esclusione perciò dei crediti correlati alle prestazioni concernenti le fasi di zincatura, laminazione e rivestimento di coils (cfr. decreto impugnato, pag. 8) .
Evidenziava quindi che la c.t.u. all’uopo richiesta risultava senz’altro superflua (cfr. decreto impugnato, pag. 9) e, in ordine al l’istanza ex art. 210 cod. proc. civ., che il tribunale ha la sola facoltà di far luogo all’acquisizione del fascicolo fallimentare, da cui desumere elementi o argomenti di prova (cfr. decreto impugnato, pag. 9) .
Evidenziava poi che la disamina della documentazione depositata, alla stregua delle sigle apposte sulle singole fatture e della tabella riepilogativa allegata alla domanda di ammissione al passivo, induceva a ritenere che la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ aveva ‘effettuato prestazioni afferenti agli impianti deputati alla produzione del cd. primo acciaio soltanto in relazione alle seguenti fatture : (…)’ (così decreto impugnato, pagg. 10 – 11) , cosicché alla medesima opponente era da riconoscere la prededuzione ex art. 3, 1° co. ter , cit. nei limiti dell’ importo di euro. 99.377,54.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso la ‘ RAGIONE_SOCIALE (incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE) ; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria non ha svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi.
Deduce che ha errato il Tribunale di Milano ad interpetrare restrittivamente l’art. 3, 1° co. ter , del d.l. n. 347/2003, cioè a reputare che ‘l’impianto produttivo essenziale deve identificarsi soltanto con la c.d.
dello stabilimento di Taranto e non con tutto lo stabilimento’ (così ricorso, pag. 9) .
Deduce che il tribunale ha ritenuto di prescindere dai prioritari criteri ermeneutici letterale e teleologico e si è avvalso unicamente del criterio ermeneutico sistematico quantunque sussidiario e complementare (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce in particolare che la continuazione dell’attività rilevante ai fini della prededuzione è quella riferibile agli impianti che sono stati definiti essenziali a livello strategico nazionale dal d.l. n. 207/2012, ossia all’impianto produttivo di Taranto nel suo complesso, sicché ne sono esclusi quelli di Novi Ligure e di Genova (cfr. ricorso, pag. 10) .
Deduce che depone in tal senso l’estratto dei lavori preparatori al Senato per la conversione in legge del d.l. n. 1/2015, che ha introdotto il 1° co ter cit. (cfr. ricorso, pag. 11) , e che alla patrocinata interpretazione non osta l’art. 14 delle preleggi, che non preclude l’interpretazione estensiva delle norme eccezionali (cfr. ricorso, pag. 12) .
Il primo motivo di ricorso va respinto.
L’interpretazione recepita dal Tribunale di Milano risulta in linea con l’elaborazione di questa Corte.
Difatti, questa Corte ha puntualizzato, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, che l’art. 3, 1° co. ter , del d.l. n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004, prevedendo una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all’art. 2740 cod. civ.; ne consegue che l’espressione che lega la prededuzione alle ‘prestazioni necessarie alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali’, da intendersi in senso restrittivo, non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell ‘ acciaio propriamente inteso (cfr. Cass. 4.7.2022, n. 21156 (Rv. 665665-01)) .
Propriamente, nella riferita circostanza, questa Corte ha ritenuto che, in un ciclo produttivo, concretizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime prodotte in loco – il cd. Coke – o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per realizzare la ghisa liquida, l’impianto essenziale è solo quello relativo al cd. primo acciaio, e cioè diretto alla realizzazione della altrimenti inesistente bramma d’acciaio .
In questi termini invano la ricorrente prospetta c he l’interpretazione letterale del 1° co. ter induce a d escludere che ‘ il termine impianto debba riferirsi ai singoli reparti di un dato complesso industriale’ (così ricorso, pag. 10) , sicché la prededuzione si correla alle ‘prestazioni e/o forniture necessarie alla continuazione dell’attività dell’impianto industriale di Taranto’ (così ricorso, pag. 10) .
10. In verità, questa Corte ha puntualizzato altresì che l’inciso della norma interpretativa di cui all ‘ art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire ‘ la funzionalità degli impianti produttivi dell ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall ‘ originario art. 3, 1° co. ter , del d.l. n. 347 del 2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell ‘ uso della particella copulativa ‘ e ‘ , avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi ‘ rientrano ‘ e ‘ consentono ‘. Cosicché, in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto parimenti rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell ‘ RAGIONE_SOCIALE in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l ‘ attività
produttiva è svolta e dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica (cfr. Cass. 4.7.2022, n. 21151 (Rv. 665233-01)) .
E però nella fattispecie si fuoriesce dalla proiezione aggiuntiva del 1° co. bis dell’art. 8 cit., siccome l’impresa societaria ricorrente non è propriamente un’impresa di autotrasporto.
In questi termini invano la ricorrente adduce che ‘se il credito dell’autotrasporto è stato considerato come prededucibile non può reggere l’interpretazione restrittiva data dal Tribunale di Milano’ (così ricorso, pag. 11) .
Con il secondo motivo la ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 99 l.fall. in relazione all’ art. 2697 cod. civ.
Premette che gli ordini di acquisto in suo possesso non recavano indicazione del reparto di destinazione delle forniture (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce quindi che alla stregua del principio cosiddetto della ‘ vicinanza della prova ‘, per cui onerata della prova è la parte più prossima alla ‘fonte di prova’, sarebbe spettato a controparte, in possesso delle informazioni necessarie a tal riguardo, assolvere l’onere pro batorio (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce invero che la prova dei reparti di destinazione delle forniture era nella piena disponibilità dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ‘quale soggetto che ha installato i rulli oggetto della fornitura’ (così ricorso, pag. 14) .
Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.
Il principio di ‘ vicinanza della prova ‘ non deroga alla regola di cui all ‘ art. 2697 cod. civ. (che impone all ‘ attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) , ma opera allorquando le disposizioni
attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all ‘ attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova (cfr. Cass. (ord.) 22.4.2022, n. 12910) .
Ebbene, nella specie, i parametri normativi che in questa sede rilevano, inducono senza dubbio alcuno a qualificare i requisiti -soggettivo e oggettivo fondanti la prededuzione de qua agitur , in guisa di fatti costitutivi della medesima ragione di antecedenza processuale.
Cosicché l’inerenza della fornitura, da cui la pretesa creditoria trae titolo, agli ‘impianti deputati alla produzione del cd. primo acciaio ()’, in quanto, appunto, elemento costitutivo della prededuzione, ricade senz’altro, alla luce delle prefigurazioni dell’art. 2697 cod. civ. ai fini del riparto dell’onere della prov a, nell’onere pro batorio del creditore.
Cosicché, dunque, a nulla rileva , ai fini del disconoscimento dell’onere probatorio gravante sulla ricorrente, che ‘gli ordini di acquisto emessi dalla stessa RAGIONE_SOCIALE non riportavano il reparto di ubicazione delle forniture di rulli’ (così ricorso, pag. 14) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia -in subordine rispetto al secondo motivo ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo.
Deduce che nella memoria con la quale si è costituita in giudizio, l’ ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , alla stregua della relazione tecnica alla stessa memoria allegata, ha
‘ confessoriamente dedotto che rispetto al complessivo credito vantato da RAGIONE_SOCIALE un importo pari ad euro 700.856,45 era relativo a forniture destinate ai reparti del cd. primo acciaio e dunque necessarie alla continuità produttiva degli impianti essenziali’ (così ricorso, pag. 14) .
Deduce quindi che il tribunale , con l’impugnato dictum , ha omesso qualsivoglia riferimento a quanto riconosciuto in via confessoria dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.
Si premette che l ‘ art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (nella riformulazione risultante dall’art. 54 del d.l. 22.6.2012, n. 83, convertito in legge 7.8.2012, n. 134, ed applicabile nella specie) ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all ‘ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053 (Rv. 629831). Cf r. altresì Cass. 8.10.2014, n. 21152, secondo cui l’ art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2.2.2006, n. 40, prevede l’ ‘omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione’, come riferita ad ‘un fatto controverso e decisivo per il giudizio’, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a ‘questioni’ o ‘argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate; Cass. 8.9.2016, n. 17761) .
18 . Su tale scorta non può non darsi atto che il fatto decisivo per il giudizio, il cui esame -assume la ricorrente – sarebbe stato omesso, di certo non integra gli estremi di un fatto storico, di un preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storico.
Del resto, la stessa ricorrente dà atto che trattasi non già di un fatto storico bensì di una ‘ prospettazione confessoria ‘ (cfr. ricorso, pag. 15) .
Per altro verso, in tema di ricorso per cassazione, qualora il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (cfr. Cass. 9.8.2016, n. 16655; altresì, Cass. (ord.) 16.3.2012, n. 4220) .
Su tale scorta si rimarca che il mezzo in disamina difetta di specificità ed ‘ autosufficienza ‘.
Invero, la ricorrente non ha provveduto (neppure alle pagg. 5 – 6 del ricorso, ove ha riferito della memoria di costituzione dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nel giudizio di opposizione e delle note depositate in data 16.1.2020 dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nel corso dello stesso giudizio di opposizione) a trascrivere testualmente i passaggi del documento 2 -la relazione tecnica -allegato alla memoria di costituzione dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nel giudizio di opposizione.
Propriamente, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ si è limitata a rinviare, peraltro, alle note di trattazione scritta del 14.5.2020 (cfr. ricorso, pag. 15) .
I commissari straordinari non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte